Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/11/1986 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.l. 370/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370 convertito nella legge

26 luglio 1970, n. 576 (riconoscimento del servizio prestato prima

della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle

scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica) promosso con

ordinanza emessa l'11 luglio 1983 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso

proposto da Lai Maria Teresa c/ Ministero della Pubblica Istruzione ed

altro, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984;

visto l'atto di costituzione di Lai Maria Teresa;

udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa in data 11 luglio 1983 il Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, su eccezione di parte, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,

d.1. 19 luglio 1970, n. 370, convertito in legge dalla 1. 26 luglio

1970, n. 576, nella parte in cui non consente che alle insegnanti di

ruolo delle scuole materne statali siano riconosciuti, ai fini

giuridici ed economici, i servizi preruolo espletati in scuole materne

gestite dall'Ente per le scuole materne della Sardegna (E.s.ma.S.).

Premesso che la ricorrente Maria Teresa Lai, insegnante di scuola

materna statale, era insorta avverso il provvedimento col quale non le

era stato riconosciuto il servizio prestato - dal 1968/1969 ai primi

giorni dell'anno scolastico 1973/ 1974 - in posizione di incaricata

presso scuole materne gestite dall'Ente per le scuole materne della

Sardegna, il giudice a quo osserva che all'accoglimento del ricorso

osta il disposto della norma denunciata, la quale prevede il

riconoscimento in favore del personale insegnante di scuola materna

statale dei soli servizi pre - ruolo prestati presso scuole materne

"statali o comunali", senza altra aggiunta.

Escluso che la norma sia suscettibile di applicazione analogica o

di interpretazione estensiva, il T.A.R. del Lazio opina che l'omessa

previsione dei servizi svolti per l'E.s.ma.S. a null'altro possa

ascriversi se non ad una vera e propria "dimenticanza" del legislatore.

L'attività espletata presenta, invero, caratteristiche in tutto simili

a quella dei servizi di insegnamento resi in scuole materne statali e

comunali, con orari e programmi identici; e fu nella specie prestata

previo incarico assegnato dall'Ente sulla base di graduatorie compilate

in conformità di criteri di valutazione analoghi a quelli adottati dal

Ministero della pubblica istruzione per la formazione delle graduatorie

del personale docente delle scuole materne statali.

L'Ente per la scuola materna della Sardegna - rileva il giudice a

quo - fu creato, prima della costituzione dell'ente Regione, con 1. 1

giugno 1942, n. 901, come ente di diritto pubblico, sottoposto alla

vigilanza del Ministero allora denominato "dell'educazione nazionale",

con la finalità di "secondare l'attuazione della Carta della scuola,

per quanto riguarda la scuola materna" nella regione sarda e con i

compiti, tra l'altro, di provvedere a trasformare in scuole materne gli

asili esistenti, ad istituire nuove scuole, a coordinare le iniziative

prescolastiche private, a creare e promuovere una edilizia scolastica

igienica e razionale. Esso, inoltre, era (ed è anche attualmente)

abilitato ad organizzare corsi per la preparazione delle insegnanti di

scuola materna e ad assegnare il personale insegnante alle scuole

materne sarde.

L'Ente - si afferma ancora in ordinanza - ha insomma anticipato

nell'isola gli obiettivi e gli strumenti della riforma della scuola

materna poi adottata con l. 18 marzo 1968, n. 444, per l'intero

territorio nazionale. E la sua permanente utilità è stata ribadita

dal d.P.R. 16 giugno 1977, n. 668 che, ai sensi dell'art. 3, 1. 20

marzo 1975, n. 70, ne ha confermato l'esistenza.

2. - Si è costituita in giudizio la ricorrente Maria Teresa Lai

riassumendo quanto già sostenuto nel giudizio a quo circa le

caratteristiche dell'E.s.ma.S. e ponendo in luce l'evidente

sperequazione cui dà luogo la norma denunciata in considerazione del

riconoscimento, invece operato dalla stessa legge, dei servizi resi in

scuole parificate, popolari, sussidiate e comunali; le quali - come si

osserva nella memoria difensiva depositata in limine iudicii - non

furono istituite dallo Stato né possono, sotto alcun profilo,

considerarsi istituzioni statali. D'altronde - afferma ancora la

ricorrente - l'attività espletata dall'E.s.ma.S. rivela uno stretto

rapporto di strumentalità e di accessorietà con l'ente Regione (dopo

che ad esso fu attribuita competenza legislativa in materia con l.

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e addirittura appare

qualificabile come attività dello Stato, sia pure delegata, per il

periodo antecedente.

Si rammenta, infine, che il Consiglio di Stato, con i pareri n.

1628/76 e n. 2997/76, ha consentito il riconoscimento del servizio reso

in scuole materne regionali, che pure non è espressamente contemplato

tra quelli menzionati dalla disposizione denunciata; e che la stessa

Amministrazione, nella seconda delle due relazioni trasmesse al giudice

a quo che ne aveva fatto richiesta, ha ammesso che i servizi in

questione "se non espressamente previsti dalla normativa, sono però

sostanzialmente identici, per la natura dell'attività svolta e per i

soggetti fra cui si è svolta la prestazione, a quelli prestati nelle

scuole materne comunali e regionali".

3. - Non è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - A sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legge 19

giugno 1970, n. 370 (riconoscimento del servizio prestato prima della

nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole

di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito nella

legge 26 luglio 1970, n. 576, "sono riconosciuti", "come servizio di

ruolo", "i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole

materne statali o comunali". Rilevando che la riportata disposizione

contempla, accanto alle scuole statali, esclusivamente quelle

"comunali", e deducendone che, quindi, sono escluse le scuole di altri

enti territoriali, il Provveditore agli studi di Oristano negava

all'insegnante Lai Maria Teresa il riconoscimento, come servizio

preruolo, di quello prestato negli anni scolastici dal 1968 69 fino al

1973 - 74, quale incaricata, presso le scuole materne gestite dall'Ente

per le scuole materne della Sardegna (E.s.ma.S.). L'interessata

impugnava il provvedimento, proponendo ricorso con atto che notificava,

non solo al Provveditore agli studi di Oristano, ma anche al Ministero

della pubblica istruzione, e che depositava presso il T.A.R. del Lazio,

dinanzi al quale denunciava l'illegittimità costituzionale dell'art.

2, secondo comma, della legge (di conversione) n. 576 del 1970 per

contrasto con gli artt. 3, 33, 97 e 116 ss. Cost.

2. - Il T.A.R. del Lazio, premesso che "il ricorso non appare

accoglibile in via immediata", in quanto la disposizione impugnata

sarebbe insuscettibile, sia di interpretazione analogica, sia di quella

estensiva, e che pertanto la rigorosa applicazione fattane dal

Provveditore agli studi di Oristano sarebbe ineccepibile, rileva

peraltro che i servizi svolti per l'E.s.ma.S. presentano

"caratteristiche di estrema vicinanza a quelle dei servizi di

insegnamento in scuole materne statali e comunali". E dopo avere

sottolineato, percorrendo la normazione succedutasi dal 1942, anno in

cui l'Ente venne creato: che questo "ha finito per funzionare da ente

strumentale di gestione "codipendente" dallo Stato e dalla Regione";

che gli incarichi vengono conferiti sulla base di graduatorie compilate

"in conformità di criteri di valutazione analoghi a quelli adottati

dal Ministero"; che titolo di studio, durata di anni scolastici, orari

e programmi sono "identici a quelli delle scuole statali", dichiara di

ravvisare "sospetti notevoli di contrasto con gli artt. 3 e 97 alla

luce anche dell'art. 116 Cost., di quella che appare una "dimenticanza"

del legislatore, laddove, al secondo comma dell'art. 2 del decreto

legge n. 370 del 1970, non ha consentito il riconoscimento dei servizi

prestati presso le scuole gestite dall'Ente scuole materne della

Sardegna".

3. - Nel presente giudizio non è intervenuta l'Avvocatura dello

Stato, mentre si è costituita la parte privata, la quale, in aggiunta

all'atto di costituzione ha depositato, nell'imminenza dell'udienza di

discussione, una memoria particolarmente elaborata, in cui la questione

viene esaminata in tutti i suoi aspetti: in particolare, dopo avere

imputato alla pubblica amministrazione "una illegittima interpretazione

restrittiva", riporta gli atti parlamentari per dimostrare quale sia la

ratio ispiratrice della legge.

4. - Con nota dell'ottobre 1981, e perciò circa due anni prima

dell'emissione dell'ordinanza de qua, il Ministero della pubblica

istruzione, dopo avere prospettato gli argomenti poi fatti propri dal

giudice amministrativo, e più sopra riassunti, comunicava

all'Avvocatura dello Stato di ritenere non più sostenibile, "anche ai

fini di giustizia sostanziale", "l'interpretazione restrittiva del

decreto legge n. 370 del 1970", giacché le considerazioni esposte

nella nota legittimavano "una interpretazione più ampia rispetto

all'angustia interpretativa precedente", e perciò il riconoscimento di

servizi "sostanzialmente identici", anche se "non espressamente

previsti dalla normativa".

Poiché è avviso di questa Corte che la ratio legis porta a

condividere gli argomenti e le conclusioni cui è pervenuta

l'amministrazione, ne consegue che l'impugnata disposizione,

interpretata nel senso di cui alla predetta nota - nel senso, cioè,

che vanno riconosciuti come servizi preruolo anche quelli prestati

presso l'E.s.ma.S. - risulta conforme a Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, d.1. 19

giugno 1970, n. 370, convertito in legge dalla 1. 26 luglio 1970, n.

576, in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Cost., sollevata dal T.A.R.

del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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