Corte costituzionale

Sentenza n. 227/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8,

della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il

24 dicembre 1998 dal pretore di Padova sul ricorso proposto da Tania

Catarama contro il Prefetto di Padova, iscritta al n. 121 del

registro ordinanze 1999, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Padova ha sollevato, con ordinanza del 24

dicembre 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),

disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

2. - Il pretore è chiamato a definire il ricorso di una

cittadina extracomunitaria avverso il decreto di espulsione

amministrativa del Prefetto, ricorso che è stato proposto oltre un

mese dopo la comunicazione del decreto, mentre l'art. 13, comma 8,

del citato decreto legislativo stabilisce a tal fine il termine di

cinque giorni; a spiegazione del ritardo, riferisce l'ordinanza di

rimessione, la ricorrente, cittadina rumena, ha allegato la

difficoltà di comprensione del contenuto dell'atto, redatto in

lingua italiana e tradotto in inglese.

Osserva il pretore che l'art. 11 della legge n. 40 del 1998 (ora

art. 13 del testo unico) stabilisce, al comma 7, che "il decreto di

espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 12 [ora

art. 14 del t.u.], nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il

soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente

all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione

in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in

lingua francese, inglese o spagnola".

La traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato, cioè

secondo il rimettente "nella lingua del suo paese natale",

costituirebbe dunque un presupposto di forma necessario e non

sostituibile perché il provvedimento di espulsione possa produrre

effetti nei confronti del destinatario. Ciò equivale, prosegue il

Pretore, a escludere la possibilità, per l'amministrazione, di un

accertamento in concreto della conoscenza o comunque del grado di

conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino

extracomunitario; sarebbe del resto una probatio diabolica la

dimostrazione, da parte dell'interessato, di una conoscenza piena e

approfondita della lingua italiana o di un'altra lingua (diversa

dalla madrelingua) e comunque un'indagine del genere potrebbe

comportare fraintendimenti e incertezze, assegnando uno spazio

eccessivo di discrezionalità all'autorità di polizia.

Dunque, osserva il Pretore, l'ipotesi di traduzione dell'atto in

una delle lingue principali e più diffuse inglese, francese o

spagnolo si configurerebbe come strettamente residuale, quando cioè

risulti oggettivamente impossibile effettuare la traduzione nella

lingua originaria dello straniero, ad esempio per la estrema rarità

di detta lingua o del dialetto parlato dal cittadino

extracomunitario; solo così si giustificherebbe la presunzione

normativa di conoscenza di una di dette lingue internazionalmente

più utilizzate, e l'esclusione di un accertamento in concreto, caso

per caso, dell'effettiva conoscenza linguistica. Ma di regola,

"quando ciò sia possibile", come nel caso di specie, è necessario

che il decreto di espulsione venga consegnato all'interessato

"unitamente a una traduzione del provvedimento medesimo" nella lingua

del destinatario.

Questo requisito di forma del resto si collega direttamente al

rimedio giurisdizionale esperibile contro il decreto di espulsione,

quale delineato sul piano procedimentale dai successivi commi 9, 10 e

11 dell'impugnato art. 11 della legge n. 40 del 1998. Ora, rileva il

giudice rimettente, il comma 8 di questo stesso articolo, nel fissare

il termine - perentorio - di cinque giorni per la proposizione del

ricorso, "non prevede alcun meccanismo di rimessione in termini o di

proroga del termine nel caso in cui il provvedimento sia stato

notificato allo straniero in una lingua da lui non conosciuta".

Ed è appunto in ciò che il rimettente ravvisa la violazione del

diritto di azione e difesa in giudizio tutelato dall'art. 24 della

Costituzione: nella perdita del potere di ricorrere contro il decreto

di espulsione, per l'intempestività del rimedio, nonostante che per

l'omessa traduzione dell'atto nella lingua madre dell'interessato

questi non sia stato messo in grado di comprenderne adeguatamente il

contenuto.

La questione sollevata, conclude il Pretore, è rilevante,

perché investe l'ammissibilità dell'opposizione al decreto e con

essa la validità del provvedimento amministrativo sottoposto a

verifica giudiziale. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Padova dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40

(Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), il quale stabilisce che "avverso

il decreto di espulsione [dello straniero dal territorio dello Stato,

nei casi previsti dai commi precedenti del medesimo articolo] può

essere presentato [...] ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla

comunicazione del decreto [...]". Il giudice rimettente ritiene che

tale disposizione violi il diritto di azione in giudizio garantito

dall'art. 24 della Costituzione in quanto non prevede, per il caso in

cui il decreto stesso, non essendo stato tradotto nella lingua madre

dell'interessato, non sia stato da questi adeguatamente compreso, la

rimessione in termine dell'interessato o la proroga del termine

stesso.

2. - La questione non è fondata.

Il diritto di azione in giudizio contro atti della pubblica

amministrazione presuppone ovviamente la conoscibilità del loro

contenuto e, di tale conoscibilità, l'uso di una lingua

comprensibile all'interessato è evidentemente condizione necessaria.

È per questa ragione che l'art. 11, comma 7, della legge n. 40 del

1998 (ora art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998)

stabilisce che il decreto di espulsione è comunicato all'interessato

unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una

traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia

possibile, in lingua francese, inglese o spagnola; l'art. 3 del

d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286), al comma 3 stabilisce che, se lo straniero non

comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere

accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante

appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui

comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue

inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata

dall'interessato. Tale disciplina corrisponde largamente,

nell'inevitabile limite del possibile, all'esigenza di porre

l'interessato nella condizione di conoscere il contenuto del

provvedimento che lo riguarda, affinché egli possa eventualmente

mettere in atto gli strumenti che l'ordinamento prevede per la difesa

dei suoi diritti (commi 9, 10 e 11 dell'art. 11 in questione).

Il sistema legislativo è così costruito sulla garanzia della

piena conoscibilità del contenuto del provvedimento, garanzia

necessaria all'effettività del diritto di difesa in giudizio,

secondo l'art. 24 della Costituzione, nonché secondo varie

disposizioni di accordi internazionali in materia ai quali l'Italia

ha aderito (v. art. 1 del protocollo n. 7 alla convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

protocollo adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e

reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98; art. 13 del patto

internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto a New

York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25

ottobre 1977, n. 881). Sulla premessa di tale conoscibilità, vale il

termine perentorio di cinque giorni per la proposizione del ricorso,

previsto dalla disposizione impugnata. Il caso eccezionale in cui la

premessa non si realizza, non essendo stata compresa la lingua

impiegata, sta fuori della portata della disposizione impugnata. La

mancata previsione di rimedi per ovviare a tale situazione non

significa affatto come invece presuppone il giudice rimettente nel

proporre la questione di costituzionalità che essa debba ricadere

nella disciplina del termine previsto a pena di decadenza. Se si

tiene ferma l'esigenza che il contenuto del provvedimento sia

conoscibile, affinché possano operare le ulteriori scansioni del

procedimento previsto dalla legge, ove tale conoscibilità non vi sia

occorrerà che il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi

dei principi dell'ordinamento, ne tragga una regola congruente con

l'esigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio, come

del resto risulta dalla giurisprudenza dei giudici di merito i quali

- per l'ipotesi in esame e sempre che la comunicazione dell'atto non

abbia comunque raggiunto lo scopo - hanno ritenuto l'inefficacia del

provvedimento non tradotto in lingua comprensibile e la sua

inidoneità a far decorrere il termine per il ricorso. Possibilità

interpretative di questo genere non sono affatto escluse dalla

disposizione sottoposta a controllo, la quale risulta pertanto esente

dal vizio di costituzionalità che le viene imputato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),

disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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