Corte costituzionale

Sentenza n. 227/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 413/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

della regione Puglia 31 dicembre 1991, n. 16 (Adeguamento alle

disposizioni di cui al d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in

legge 28 febbraio 1990, n. 37. Elevazione limiti di età per il

collocamento a riposo dei dirigenti della regione Puglia), promosso

con ordinanzaemessa il 12 dicembre 1995-7 febbraio 1996 dal tribunale

amministrativo regionale della Puglia sui ricorsi riuniti proposti da

Guido Licio contro la regione Puglia, iscritta al n. 464 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In data 6 marzo 1995, Licio Guido, dirigente in servizio

presso la regione Puglia con qualifica di coordinatore dell'Ufficio

del Genio civile di Bari, presentava istanza di trattenimento in

servizio fino al 70 anno di età, assumendo di aver maturato, a

quella data, un'anzianità di servizio utile a pensione di anni 42,

comprensivi, però, di cinque anni corrispondenti al corso legale

della laurea in Ingegneria, già ammessi a riscatto con decreto del

Ministero dei lavori pubblici, dai cui ruoli egli proveniva essendo

successivamente transitato in quelli della Regione. Pertanto,

l'interessato revocava la propria istanza relativa all'ammissibilità

a riscatto del detto periodo di studi, sicché, non raggiungendo con

il solo servizio effettivo il tetto massimo di anni 40, riteneva di

aver diritto a permanere in servizio fino al raggiungimento di tale

tetto e, comunque, fino a 70 anni.

Contro il provvedimento del responsabile del settore personale

della regione che rigettava tale domanda, disponendo il collocamento

a riposo dell'ing. Guido alla data del 31 agosto 1995, lo stesso

presentava ricorso al Tribunale amministrativo regionale della

Puglia, che accoglieva la richiesta di sospensiva proposta in via

incidentale dal Guido.

Con successivo ricorso, veniva impugnata la delibera con la quale

la Giunta regionale, prendendo a sua volta in esame, dopo

l'intervento dell'ordinanza suddetta, la domanda del Guido, la aveva

rigettata.

Il tribunale amministrativo regionale della Puglia sospendeva

l'efficacia anche del nuovo provvedimento.

Nel corso dell'udienza di merito, l'adito tribunale amministrativo

regionale, con ordinanza del 12 dicembre 1995 (r.o. n. 464 del 1996),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge della regione Puglia 31 dicembre 1991, n. 16 (Adeguamento

alle disposizioni di cui al d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413,

convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37. Elevazione limiti di

età per collocamento a riposo dei dirigenti della regione Puglia),

nella parte in cui essa prevede che il servizio utile per il

conseguimento del massimo della pensione debba ricomprendere i

"servizi riscattabili e ricongiungibili" e non già quelli riscattati

e ricongiunti con atto formale.

Tale disciplina, ad avviso del giudice a quo, precludendo la

facoltà di revoca della istanza di riscatto dei servizi, si porrebbe

in contrasto con la normativa statale di cui al d.-l. 27 dicembre

1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1990, n. 37, secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte dei

conti, che ha ritenuto che la circostanza che il dipendente si sia

avvalso del beneficio del riscatto non esclude che egli possa in

seguito rinunciarvi, fino al momento in cui il riscatto non si sia

attualizzato nel provvedimento di liquidazione della pensione.

Sarebbe, in tal modo, violato l'art. 117 della Costituzione.

Inoltre, si determinerebbe una ingiustificata disparità di

trattamento tra i dipendenti statali e quelli della regione Puglia,

cui non è consentito di rinunciare alla domanda di riscatto già

presentata al fine di avvalersi del beneficio del trattenimento in

servizio.

Tale disparità sarebbe, tra l'altro, operata in un momento in cui,

per l'allungamento della vita media dei pensionati e per l'esigenza

di arginare la rilevantissima spesa pubblica in materia

previdenziale, comunque a carico dello Stato, si tende a scoraggiare

il pensionamento anticipato e a favorire, invece, il mantenimento in

servizio dei dipendenti pubblici.

2. - Nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta

all'esame della Corte riguarda l'art. 1 della legge della regione

Puglia 31 dicembre 1991, n. 16 (Adeguamento alle disposizioni di cui

al d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio

1990, n. 37. Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dei

dirigenti della regione Puglia), nella parte in cui, nel consentire

al personale dirigenziale che debba essere collocato a riposo per

raggiunti limiti di età e che non abbia maturato gli anni di

servizio attualmente richiesti per il massimo della pensione, di

essere trattenuto in servizio fino al 70 anno di età, prevede che il

servizio utile per il conseguimento del massimo della pensione debba

ricomprendere i servizi "riscattabili e ricongiungibili", anziché

riscattati e ricongiunti con atto formale secondo la disciplina della

normativa statale di cui al d.l. n. 413 del 1989, convertito, con

modificazioni, nella legge n. 37 del 1990. Sarebbero violati l'art.

117 della Costituzione per il contrasto con i principi fondamentali

della normativa statale in materia, e l'art. 3 della Costituzione per

la ingiustificata disparità di trattamento che si determinerebbe tra

i dirigenti statali e quelli regionali.

La differente formulazione della norma impugnata rispetto alla

legge statale escluderebbe, infatti, ad avviso del tribunale

amministrativo regionale della Puglia, la facoltà di revocare

l'istanza, eventualmente già presentata, di riscatto dei servizi

utili a fini pensionistici, a differenza di quanto accadrebbe per i

dirigenti statali, che potrebbero invece rinunciarvi fino al momento

in cui il riscatto non si sia attualizzato nel provvedimento di

liquidazione della pensione.

2. - La portata della norma censurata e l'esame della relativa

questione sotto i profili denunciati non comportano in questa sede la

soluzione del problema interpretativo relativo alla possibilità

della revoca della domanda di riscatto dei periodi utili e

computabili ai fini del trattamento pensionistico, possibilità sulla

quale vi è un indirizzo interpretativo del giudice amministrativo e

pensionistico tutt'altro che univoco. Infatti, la stessa norma

denunciata affronta il problema del trattenimento in servizio a

domanda, oltre i limiti di età fino al raggiungimento del limite

massimo di anni per il calcolo della pensione, e comunque non oltre

il 70 anno di età, ponendo come presupposto soggettivo che il

dipendente con qualifica dirigenziale non abbia maturato gli anni di

servizio richiesti per il massimo della pensione, ivi compresi i

servizi riscattabili e ricongiungibili.

Tale disposizione testuale, accompagnata, sia pure in modo anomalo,

da una osservazione in calce alla legge pubblicata quale che ne possa

essere la rilevanza ha la evidente finalità di una migliore e

precisa determinazione dei presupposti del beneficio con minore

rischio di contenzioso (e perciò stesso non irrazionale né

contraria al buon andamento dell'amministrazione).

La norma, prendendo in considerazione i servizi suscettibili di

riscatto o di ricongiunzione, tende a rendere irrilevante ogni

problema della attualità del riscatto di periodi e della relativa

mutazione a seguito di revoca da parte dell'interessato: la legge

regionale ha mantenuto la ratio comune alle varie norme statali in

materia - caratterizzate sempre da interventi episodici e settoriali

-, di dare la possibilità di raggiungere il tetto massimo di anni 40

valutabili (v. ordinanza n. 209 del 1991), ma ha limitato il

beneficio a coloro che non avevano la possibilità di raggiungere

tale limite massimo, lasciando fuori coloro che tale possibilità

avevano già acquisito o erano nelle condizioni di acquisire in base

alla preesistente legislazione in materia di periodi riscattabili o

ricongiungibili.

3. - I principi, desumibili dalla legislazione statale in materia e

chiariti da questa Corte, sono che il trattenimento in servizio,

oltre i limiti di età stabiliti in via generale per determinati

settori o per particolari categorie di dipendenti, può avvenire solo

su domanda dell'interessato, e non d'ufficio da parte

dell'amministrazione (sentenza n. 162 del 1997 e nei soli casi e per

i periodi previsti dal legislatore, che non è tenuto ad una

estensione generalizzata; inoltre, che il bene costituzionalmente

protetto è rappresentato dal conseguimento della pensione al

"minimo", mentre non gode di eguale protezione il raggiungimento del

trattamento pensionistico massimo; che in particolare la disciplina

legislativa sul trattenimento in servizio, al di là del limite di

età fissato per il collocamento a riposo, rientra nella sfera

discrezionale del legislatore statale o regionale, sempre che non sia

violato il canone di ragionevolezza (sentenze n. 422 del 1994; n. 475

del 1993; nn. 374 e 90 del 1992; nn. 491, 490 e 440 del 1991;

ordinanza n. 380 del 1994);

Come sottolineato nella citata sentenza n. 162 del 1997, in materia

di limiti di età e di trattenimento in servizio di dipendenti

regionali, il legislatore regionale non è tenuto a conformarsi

pedissequamente alle singole disposizioni statali relative al

pubblico impiego, ma è vincolato dai principi fondamentali della

legislazione statale, che "possono consistere in un complesso

articolato di criteri direttivi risultanti dalla regola generale

vigente nel settore ed integrata dalle possibili deroghe stabilite

dalla medesima legislazione. Pertanto lo stesso legislatore dovrà

attenersi alla regola generale e potrà distaccarsene soltanto con la

previsione di discipline derogatorie identiche a quelle dettate dalle

leggi dello Stato, ovvero riconducibili alla medesima ratio (...). La

regola consiste nel divieto per il legislatore regionale di stabilire

in via generale una disciplina che preveda per il personale della

Regione un'età massima per il collocamento a riposo superiore a

quella fissata dalle leggi statali per la corrispondente categoria

dei dipendenti" (sentenze n. 162 del 1997; n. 186 del 1990 e n. 238

del 1988).

Infine, il limite massimo dell'età lavorativa, legislativamente

fissato a seconda delle categorie, può essere, dallo stesso

legislatore, anche da quello regionale, derogato a fini assicurativi

e previdenziali (sentenza n. 238 del 1988): il legislatore regionale,

come è libero, in una scelta non irragionevole, di accordare in via

generale o per determinate categorie il trattenimento in servizio

tenuto conto della situazione del personale del settore, così ha la

facoltà di circoscrivere la possibilità di usufruire della deroga

soltanto al periodo strettamente necessario per raggiungere tale

scopo (sentenza n. 238 del 1988).

Le scelte del legislatore regionale della Puglia sono state

tutt'altro che manifestamente arbitrarie o irragionevoli o

discriminatorie, come sopra rilevato, essendo stati fissati limiti

precisi e esattamente corrispondenti alla ratio, di pregio

costituzionale, di consentire il raggiungimento del limite massimo di

periodi valutabili per la pensione solo a chi non ha altra

possibilità di raggiungere tale limite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge della regione Puglia 31 dicembre 1991, n.

16 (Adeguamento alle disposizioni di cui al d.-l. 27 dicembre 1989,

n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37. Elevazione

limiti di età per collocamento a riposo dei dirigenti della Regione

Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 3 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1997:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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