Corte costituzionale

Sentenza n. 227/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge prov.

Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia

abitativa), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1986 dal

Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Fiorese Gianfranco contro

la Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 748 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 60, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Fiorese Gianfranco e della

Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore

Francesco Saja;

uditi gli avvocati Gianni Lanzinger e Paolo Barile per Fiorese

Gianfranco e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Gianfranco Fiorese, residente a Bolzano, avendo chiesto

all'Amministrazione provinciale un contributo per la costruzione di

un'abitazione popolare di categoria E 3) ed avendo ricevuto una

comunicazione di rigetto dell'istanza da parte del Comitato per

l'edilizia residenziale, stante la mancanza del certificato di

appartenenza al gruppo linguistico di cui all'art. 3 l. provinciale

20 agosto 1972 n. 15, presentava ricorso al Consiglio di Stato. Egli

lamentava anzitutto una violazione di legge, affermando che lo stesso

giudice amministrativo, con decisione della Sez. IV n. 439 del 1984,

aveva escluso la necessità della dichiarazione di appartenenza al

gruppo linguistico in sede di censimento generale della popolazione;

affermava poi l'illegittimità del provvedimento, per vizi attinenti

specificamente alla disciplina provinciale dell'edilizia economica e

popolare.

La IV Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 25 marzo

1986 (reg. ord. n. 748 del 1986) sollevava, in riferimento agli artt.

2, 3, 42, 47 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 l. prov. n. 15 del 1972, come modificato dalle successive

leggi provinciali 25 novembre 1978 n. 52, 12 giugno 1979 n. 5 e 21

novembre 1983 n. 45, nella parte in cui, per i benefici in materia di

edilizia sociale, attribuiva rilevanza all'appartenenza ad uno dei

tre gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino.

Il collegio rimettente precisava anzitutto che l'impugnato art. 3

l. prov. n. 15 del 1972, e succ. mod., stabiliva la ripartizione dei

benefici in materia di edilizia sociale fra i tre gruppi linguistici

in proporzione alla media ponderata tra ciascun gruppo ed il relativo

fabbisogno; di conseguenza, esso poneva certamente l'onere della

documentazione di appartenenza attraverso il certificato attestante

la dichiarazione resa nel censimento.

Ciò premesso, il giudice a quo dubitava che tali disposizioni

fossero compatibili con le sopra citate norme costituzionali, ossia

con il riconoscimento del valore preminente della persona umana (art.

2), col principio di eguaglianza e di non discriminazione (art. 3),

nonché col favore verso l'accesso alla proprietà privata

dell'abitazione (artt. 42 e 47).

Era chiaro, infatti, che l'art. 6 Cost. che impone la tutela delle

minoranze linguistiche e l'art. 15 Statuto della Regione Trentino-Alto Adige - che prevede la ripartizione dei fondi destinati a scopi

assistenziali e sociali in proporzione alla consistenza ed ai bisogni

dei gruppi etnici - potevano bensì giustificare le discriminazioni

poste nell'interesse collettivo delle comunità protette ma non

quelle dirette alle singole persone e concernenti interessi

individuali fondamentali, quale, come nel caso di specie, l'interesse

all'abitazione.

2. - Analoghe considerazioni venivano svolte dal Fiorese,

tempestivamente costituitosi.

La Provincia di Bolzano interveniva, affermando preliminarmente

l'inammissibilità della questione per irrilevanza nel giudizio a

quo: infatti il ricorrente aveva dedotto soltanto la non necessità

del certificato attestante la dichiarazione di appartenenza

linguistica, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, e il

Consiglio di Stato nella sua ordinanza aveva già dichiarato

l'infondatezza di questa tesi, così rendendo possibile l'immediata

decisione della causa nel merito ed escludendo quindi l'influenza del

dubbio di costituzionalità.

Nel merito l'interveniente osservava che la norma impugnata era

giustificata dall'art. 15 Statuto cit., adottante il criterio della

proporzionale etnica in materia assistenziale, in cui è compresa

anche quella relativa alle case popolari.

3. - In prossimità dell'udienza il Fiorese depositava una memoria,

riportandosi a quanto già dedotto nell'atto di costituzione.

4. - Anche la Provincia di Bolzano depositava una memoria.

Preliminarmente essa deduceva un altro motivo d'inammissibilità

delle questioni, escludendo che l'impugnato art. 3 l. prov. n. 15 del

1972 fosse applicabile nel giudizio amministrativo a quo. Detta norma

infatti riferiva il criterio della proporzionale etnico-linguistica a

diverse categorie di finanziamenti per l'edilizia sociale, tra le

quali non rientrava però quella (E 3) in base alla quale il Fiorese

presentò la sua istanza alla Provincia.

Ciò escludeva la rilevanza della questione nel giudizio di

provenienza.

Nel merito l'interveniente svolgeva ulteriormente gli argomenti

già dedotti nell'atto di costituzione. Considerato in diritto :

1. - Come già è detto in narrativa, Gianfranco Fiorese proponeva

ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento di rigetto, da

parte del Comitato per l'edilizia residenziale della Provincia di

Bolzano, della domanda per il contributo relativo alla costruzione di

un'abitazione popolare ai sensi dell'art. 2, lett. E 3), legge

provinciale 20 agosto 1972 n. 15. Il rigetto era stato pronunciato

per effetto della mancata dimostrazione, mediante il prescritto

certificato, dell'appartenenza ad uno dei gruppi etnico-linguistici

(italiano, tedesco e ladino), tra i quali i fondi annualmente

disponibili per l'edilizia sociale dovevano essere ripartiti (art. 3,

primo comma, l. citata), seguendo poi l'attribuzione individuale in

base alla graduatoria formata nell'ambito di ciascun gruppo.

Nel corso del giudizio, l'adito Consiglio di Stato sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'indicato art. 3, con

riferimento agli artt. 2, 3, 42 secondo comma e 47 della

Costituzione.

Premetteva il giudice a quo che il processo in corso non concerneva

soltanto gli effetti della omessa esibizione del certificato

suddetto, ma riguardava l'intera disciplina sostanziale dell'edilizia

sociale e in particolare la preliminare ripartizione, tra i suddetti

gruppi, degli alloggi e dei contributi annualmente disponibili (art.

3 della legge provinciale più volte citata, come modificato dalle

successive leggi n. 52 del 1978, n. 5 del 1979 e n. 45 del 1983).

Ciò posto, sembrava al giudice rimettente che detta normativa, in

quanto dava rilievo, ai fini del conseguimento di un bene primario

quale l'abitazione, al gruppo etnico-linguistico del richiedente,

invece di limitarsi esclusivamente al suo stato di bisogno,

contrastasse con le sopra indicate norme costituzionali: in

particolare, perché, a suo avviso, sacrificava il valore preminente

della persona umana, violava il principio di eguaglianza ed

ostacolava infine l'accesso alla proprietà privata dell'abitazione.

2. - L'intervenuta Provincia di Bolzano ha formulato due eccezioni

di inammissibilità della proposta questione per irrilevanza nel

giudizio a quo.

In proposito osserva la Corte che la prima eccezione non può

essere condivisa, in quanto presuppone che il giudizio a quo concerna

unicamente le conseguenze derivanti dalla mancata produzione del

ricordato certificato, mentre il giudice rimettente, a cui spetta

l'interpretazione e la qualificazione giuridica delle deduzioni

formulate dalle parti, ha ritenuto, come sopra già precisato, che il

suddetto giudizio riguardi anche, con priorità logico-giuridica,

l'applicabilità della normativa sulla ripartizione dei contributi

per l'edilizia sociale fra i tre gruppi etnico-linguistici; appunto

per ciò egli ha ritenuto necessario, in via pregiudiziale,

l'accertamento della legittimità costituzionale della normativa

stessa: ne consegue che, sotto questo profilo, non regge la censura

mossa all'ordinanza con cui è stata sollevata la suddetta questione

di legittimità costituzionale.

3. - A diversa conclusione devesi invece pervenire relativamente

all'altra eccezione d'inammissibilità dedotta dalla Provincia.

La disposizione censurata, ossia il cit. art. 3, si riferisce

testualmente ai contributi previsti dalle lettere E 1) nonché E 2)

del precedente art. 2, ma non comprende quello di cui alla lettera E

3), il quale, per contro, è il solo a venire in considerazione nella

fattispecie concreta. Ciò non è stato avvertito dall'ordinanza di

rimessione, la quale muove dall'implicito presupposto che la

ricordata disposizione si riferisca alle tre categorie di contributi,

mentre quella classificata E 3) esula dalla previsione normativa.

Né chiaramente alcun elemento di segno diverso può trarsi dalla

legge provinciale 31 agosto 1984 n. 11, la quale ha introdotto

l'indicato tipo di intervento E 3), in quanto essa ha modificato

esclusivamente la previsione dell'art. 2 cit. l. n. 15 del 1972, ma

ha lasciato immutata la successiva disposizione dell'art. 3,

sospettata dal giudice a quo di illegittimità costituzionale. Ed al

riguardo vale osservare che il criterio di ripartizione dei benefici

in materia di edilizia sociale fondato sull'appartenenza etnica

costituisce, come peraltro anche l'ordinanza di rimessione riconosce,

un'eccezione al generale principio di eguaglianza e quindi, secondo

le comuni regole di ermeneutica, non risulta applicabile oltre i casi

espressamente previsti dalla legge.

Conforta tale interpretazione anche la circostanza che la legge,

per il contributo di cui alla lettera E 3), oltre ad usare una

formula eccezionalmente lata, dispone che si può prescindere dal

punteggio della graduatoria, il quale è invece vincolante per i

contributi E 1) ed E 2); sicché può dedursi che la categoria E 3)

concerne casi straordinari di bisogno, i quali sono valutabili non

già secondo i comuni parametri, ma solo in relazione alle specifiche

caratteristiche di quelle concrete situazioni che richiedano una

particolare tutela solidaristica. E ciò ha potuto indurre il

legislatore provinciale a prescindere anche dall'appartenenza ai vari

gruppi etnico-linguistici e a dare incondizionata prevalenza allo

stato di bisogno.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, sollevata dal

Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 secondo comma

e 47 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

ECLI:IT:COST:1987:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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