Corte costituzionale

Sentenza n. 227/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 8,

con riferimento all'art. 7, l. 12 giugno 1962 n. 567 e 28 l. 11

febbraio 1971 n. 11 (affitto di fondi rustici), promossi con le

seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 aprile 1977 dal Tribunale

di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra Sanlorenzo

Pietro e De Grandi Pierino ed altra, iscritta al n. 320 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 237 dell'anno 1977; 2) ordinanza emessa il 30 marzo 1978 dal

Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Gambino

Michele ed altro e Bovo Simone, iscritta al n. 610 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 45 dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Sanlorenzo

Pietro, affittuario di un fondo rustico, e De Grandi Pierino ed altra,

locatori, ed avente ad oggetto tra l'altro la ripetizione del canone

eccedente il massimo tabellare per le annate dal 1962-1963 al

1970-1971, il Tribunale di Casale Monferrato con ordinanza del 13

aprile 1977 (reg. ord. n. 320 del 1977) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 12 giugno 1962 n. 567, in

riferimento all'art. 3 Cost.

Il Tribunale rilevava come l'art. 7 l. cit. consentisse ad entrambe

le parti del rapporto di affitto agrario, nel caso in cui il canone

fosse stato convenuto al di fuori dei limiti tabellari, di chiederne

all'autorità giudiziaria la determinazione entro i detti limiti

"durante il biennio di applicazione delle tabelle"; per contro, il

successivo art. 8 permetteva al solo affittuario di ripetere le somme

eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto alla misura del canone

dovuto "in qualunque momento e in ogni caso non oltre un anno dalla

cessazione del contratto".

In queste norme il collegio rimettente ravvisava un ingiustificato

trattamento di maggior favore dell'affittuario e quindi una lesione del

principio di eguaglianza.

2. - In un procedimento civile vertente tra Gambino Michele,

locatore di un fondo rustico, e Bovo Simone, affittuario, nel corso del

quale quest'ultimo chiedeva in riconvenzionale il rimborso dei canoni

da lui pagati in eccedenza dall'annata 1962-1963 fino al novembre 1976,

il Tribunale di Torino con ordinanza del 30 marzo 1978 (reg. ord. n.

610 del 1978) sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28 l. 11 febbraio 1971 n. 11, in riferimento all'art. 3 Cost.

Ciò perché la norma impugnata - disponendo che al diritto

dell'affittuario coltivatore diretto di ripetere le somme pagate, a

titolo di canone, in eccedenza si applicassero i termini di

prescrizione del lavoro subordinato, con decorrenza dalla data di

cessazione del rapporto - sembrava contrastare col principio di

eguaglianza, in quanto assimilava le differenti posizioni del

lavoratore subordinato privo della garanzia di stabilità del rapporto

e dell'affittuario coltivatore diretto, che invece da quella garanzia

era assistito.

3. - Nessuna delle parti private si costituiva.

La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, osservando

che la posizione di maggior favore riservata all'affittuario da

entrambe le disposizioni di legge denunciate era giustificata, data la

più intensa tutela riservata dalla Costituzione a coloro che sui fondi

rustici lavorano ed esercitano un'impresa. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze dei Tribunali di Casale Monferrato e di Torino

sollevano due questioni di legittimità costituzionale strettamente

connesse: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

con unica sentenza.

2. - Il Tribunale di Casale Monferrato sospetta di illegittimità

costituzionale la disposizione dell'art. 8 l. 12 giugno 1962 n. 567,

secondo cui nei contratti agrari l'affittuario può, entro un anno

dalla cessazione del rapporto, ripetere la somma corrisposta in

eccedenza alla misura del canone dovuto. Il giudice a quo ritiene tale

norma in contrasto con l'art. 3, secondo comma, Cost. in quanto prevede

- a suo avviso irrazionalmente - un trattamento differenziato tra

affittuario e concedente, il quale ultimo si troverebbe in una

situazione deteriore perché potrebbe richiedere il maggior canone,

eventualmente a lui spettante, soltanto nel corso dell'esecuzione del

contratto.

La censura non è fondata.

Invero la disposizione impugnata, che concede un più ampio termine

all'affittuario rispetto al concedente, non può considerarsi

arbitraria e irrazionale, trovando adeguata giustificazione nel fatto

che il legislatore, come emerge anche dai lavori preparatori, ha

considerato l'affittuario, con riguardo sia al sinallagma contrattuale

sia alla realtà socio-economica, come parte più debole: la quale,

appunto perché tale, può incontrare maggiore difficoltà per

avvertire l'errore in cui è incorsa; sicché non irrazionalmente le è

stato accordato un termine più lungo (peraltro limitato ad un anno

dalla cessazione del rapporto) per ripetere quanto indebitamente

pagato, ossia quanto eccedente la misura massima dell'equo canone di

cui all'art. 1 l. cit.

3. - Del pari non può condividersi il dubbio di illegittimità

costituzionale avanzato dal Tribunale di Torino con riguardo all'art.

28 l. 11 febbraio 1971 n. 11, il quale, ribadendo il suindicato diritto

dell'affittuario-coltivatore diretto di ripetere le somme corrisposte

in eccedenza al massimo tabellare, dispone che per l'esercizio del

diritto medesimo si applicano i termini di prescrizione previsti per i

rapporti di lavoro subordinato, con decorrenza dalla data di cessazione

del rapporto. Secondo il giudice rimettente, la norma suddetta potrebbe

ledere il principio di eguaglianza perché equipara due figure

giuridiche del tutto differenti (affittuario e lavoratore subordinato)

e perché, su tale presupposto, dispone che la prescrizione inizia il

suo decorso allo spirare del termine finale del rapporto anziché,

secondo la regola generale, con il maturare del relativo diritto. Il

duplice ordine degli argomenti addotti non sembra però alla Corte

convincente.

Rispetto al primo giova ricordare come l'affittuario-coltivatore

diretto è bensì titolare, al pari di ogni imprenditore, di poteri di

organizzazione dei fattori produttivi, ma si avvicina pur sempre al

prestatore d'opera in quanto, a differenza del concedente, trae

utilità dalla personale coltivazione del fondo, provvedendo al suo

sostentamento attraverso l'esplicazione della propria energia

lavorativa. Pertanto non può ritenersi irrazionale l'assimilazione de

qua, disposta dal legislatore non già in linea generale, bensì in una

specifica e determinata ipotesi in cui, secondo una discrezionale

valutazione politico-sociale, egli ha ritenuto di attribuire

all'affittuario una tutela più efficace per ripetere la parte di

canone indebitamente corrisposta al concedente. Tutela che si completa

con la disposizione relativa alla anzidetta decorrenza della

prescrizione, la cui disciplina non può del pari ritenersi

irrazionale, in considerazione della precarietà del rapporto, soggetto

allora all'indeterminata proroga dei contratti agrari disposta

dall'art. 14 della l. 15 settembre 1964 n. 756 e suscettibile di

cessare in qualsiasi momento: invero, da questa situazione di

precarietà poteva derivare il timore dell'affittuario che l'esercizio

del diritto di ripetizione influisse sulla determinazione del

concedente di non consentire un'ulteriore volontaria prosecuzione del

rapporto. Sicché, in definitiva, la disposizione impugnata può

considerarsi sostanzialmente in linea con l'orientamento di questa

Corte rispetto alla prescrizione dei diritti del lavoratore subordinato

(cfr. sentt. nn. 63 del 1966, 143 del 1969, 174 del 1972 e numerose

altre). Né quanto ora esposto contrasta con la decisione n. 198 del

1971, trattandosi di situazioni del tutto distinte e pertanto non

comparabili tra loro: senza dire della recente e continua evoluzione

normativa nella soggetta materia - particolarmente favorevole al

coltivatore diretto e culminata nella legge 3 maggio 1982 n. 203 - che

comunque dà ragione della più effettiva tutela del diritto del

coltivatore stesso, violato dall'ingiusta pretesa, realizzata dal

concedente, di una somma maggiore di quella dovuta.

4. - In conclusione le censure dei due tribunali piemontesi non

possono condividersi.

Naturalmente essi, nella decisione delle controversie loro

sottoposte, dovranno tener conto, per le annate agrarie dal 1970-1971

in poi, della citata l. 3 maggio 1982 n. 203 (art. 15), sopravvenuta

alle ordinanze di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 l. 12 giugno 1962 n. 567, sollevata in riferimento all'art.

3 Cost. dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28 l. 11 febbraio 1971 n. 11, sollevata in riferimento

all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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