Corte costituzionale

Sentenza n. 227/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1974 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7, 19, 21 e

22 della Convenzione per la concessione da parte dello Stato alla RAI

del servizio di radioaudizione e televisione circolare e del servizio

di telediffusione su filo (approvata con d.P.R. 26 gennaio 1952, n.

180), e correlative norme del codice postale (r.d. 27 febbraio 1936, n.

645), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1972 dal pretore di

Trasacco nel procedimento civile vertente tra le società SEDI e SAIE

contro le società RAI-TV e SIPRA, iscritta al n. 106 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 133 del 23 maggio 1973.

Visti gli atti di costituzione delle società SEDI, SAIE, RAITV e

SIPRA;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Dario Di Gravio, per le società SEDI e SAIE, e l'avv.

Antonio Sorrentino, per le società RAI-TV e SIPRA.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto depositato il 7 dicembre 1972 le società SEDI (società

editrice distributrice internazionale) e SAIE chiedevano al pretore di

Trasacco, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile di

ordinare alle società RAI Radiotelevisione Italiana p.a. e SIPRA p.a.,

in via principale, di astenersi dal trattare o concludere accordi per

la pubblicità sulla stampa; in subordine, di sospendere le trattative

tra loro in corso in tale materia e di depositare gli incartamenti

relativi al volume della pubblicità sulla stampa. Eccepivano altresì

la illegittimità costituzionale del monopolio radiotelevisivo della

pubblicità commerciale.

Con ordinanza 9 dicembre 1972 il suddetto pretore, accogliendo

l'eccezione delle società istanti, ha sollevato, in riferimento

all'art.,43 Cost., la questione di legittimità costituzionale del

d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 (e correlative norme del codice postale)

"nella parte in cui approva e rende esecutivi gli artt. 4, 7, 19, 21 e

22 della concessione fra lo Stato e la società per a. RAI

Radiotelevisione Italiana", in quanto tali articoli considerano la

pubblicità radiotelevisiva "servizio pubblico essenziale", "fonte di

energia" o "situazione di monopolio" con "carattere di preminente

interesse generale".

Nel giudizio conseguito presso questa Corte si sono costituite le

cennate società nonché la RAI Radiotelevisione Italiana.

È soprattutto dall'atto di costituzione delle società che possono

desumersi i termini della questione prospettata dall'ordinanza di

rimessione; la quale, del resto, si richiama espressamente ai motivi

indicati dalla SEDI e dalla SAIE nel ricorso.

Secondo queste ultime, pur non essendo il decreto del Presidente

della Repubblica n. 180 del 1952 né una legge in senso formale né un

atto avente forza di legge, ma un regolamento esterno o giuridico,

cioè una legge in senso materiale, è tuttavia come tale

assoggettabile al giudizio di costituzionalità. Ne sarebbero conferma

sia il contenuto, che consiste in una materia di interesse generale che

riguarda rapporti giuridici esterni della pubblica Amministrazione, sia

la procedura di emanazione, rispondente in pieno alle disposizioni di

legge. Fra di esse, in particolare, la previa deliberazione del

Consiglio dei ministri.

Nel merito si rileva, in via generale, che non possono condividersi

le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale nelle sentenze n.

59 del 1960, n. 81 del 1973 e n. 58 del 1965, a giustificazione del

monopolio statuale dei servizi di radiodiffusione circolari e della

concessione di tali servizi ad un ente privato quale la RAI. E al

riguardo si ripetono le critiche mosse in dottrina a dette sentenze.

Più analiticamente, si fa presente che l'art. 4 della Convenzione

Stato-RAI del 1952, prevede che la gestione della pubblicità

radiotelevisiva possa essere affidata ad una società separata,

fissando, altresì, alcune norme in ordine alla ripartizione del

capitale azionario, ma nulla disponendo quanto al campo di attività

della società medesima. E la RAI, profittando della carenza normativa,

ne ha affidato la gestione alla SIPRA, onde assicurarsi una maggiore

libertà di azione che le sarebbe mancata ove avesse gestito in proprio

il settore pubblicitario.

Ma vi è da dubitare - si osserva - della legittimità

costituzionale del monopolio della impresa pubblicitaria televisiva in

rapporto all'art. 43 della Costituzione.

I presupposti di fatto cui detto articolo condiziona la facoltà

dello Stato di servirsi di un determinato settore non ricorrono per

l'impresa di pubblicità televisiva: non si tratta di fonte di energia,

né di servizio pubblico, né di impresa monopolistica.

La illegittimità deriverebbe altresì dal contrasto con l'art. 41

della Costituzione, in quanto non si verifica per la ripetuta impresa

nessuna delle ragioni che, a norma di tale articolo, possono

determinare una limitazione della libertà di iniziativa privata.

L'art. 4 della Convenzione prevede - si chiarisce - la facoltà per

la RAI di gestire la pubblicità radiotelevisiva a mezzo di separata

società; il precedente art. 1 conclude affermando che l'esercizio dei

servizi elencativi (radio, telediffusione, etc.) e di quanto altro

serve esclusivamente al loro sviluppo e potenziamento, deve costituire

lo scopo sociale esclusivo della RAI.

Da un punto di vista interpretativo, poiché l'art. 1 nella

disposizione ad hoc, definisce il campo esclusivo di azione della RAI,

il successivo art. 4 disponendo su di un diverso argomento, non può

tacitamente derogare alla esplicita disposizione dell'art. 1.

Ciò implica che anche la società SIPRA è tenuta al rispetto di

quella norma, ossia a svolgere esclusivamente le attività di gestione

della pubblicità televisiva, con esclusione della trattazione di

affari pubblicitari in altri settori. Al contrario, la SIPRA tratta

affari pubblicitari nel campo della editoria, violando così, nel

contempo, i doveri di monopolista ex lege e quelli di imprenditore

privato nei confronti degli operatori economici concorrenti.

Secondo la difesa della RAI, nell'ordinanza di rimessione manca

ogni motivazione sulla rilevanza della risoluzione della questione di

legittimità costituzionale per la definizione del giudizio principale

e, per giunta, l'omissione dell'esame di detta rilevanza riguarda

proprio "le correlative norme del codice postale" alle quali il vice

pretore ha esteso di ufficio il dubbio di costituzionalità. E,

peraltro, tali norme non è dato individuare. Ma, soprattutto, il

d.P.R. n. 180 del 1952 non è né legge, né legge delegata, ma un

comune atto amministrativo; e come tale, sfugge al sindacato di

legittimità della Corte.

Nel merito, la RAI osserva che se la censura del pretore si rivolge

al fatto che la pubblicità radiotelevisiva sia stata attribuita in

esclusiva alla RAI, si trascura un dato essenziale; e cioè che la

pubblicità viene fatta con i mezzi che fanno parte del legittimo

monopolio dello Stato per il servizio pubblico delle trasmissioni e che

non si potrebbe pretendere che la pubblicità in casa dell'esercente

tale servizio sia fatta da chicchessia. Se, poi, si vuole censurare che

la RAI-TV abbia dato in esclusiva il servizio alla SIPRA, è evidente

che ciò - illegittimo o legittimo che sia - non va apprezzato dal

giudice di costituzionalità delle leggi. Considerato in diritto :

L'ordinanza del pretore di Trasacco solleva la questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, nella

parte in cui approva e rende esecutivi gli artt. 4, 7, 19' 21 e 22

della Convenzione per la concessione da parte dello Stato alla RAI dei

servizi di radio audizione e telediffusioni circolari, assumendo che

tali norme sono in contrasto con l'art. 43 della Costituzione perché:

1) la pubblicità televisiva è stata riservata in monopolio pur

mancando il fine di utilità generale, e la qualificazione di pubblico

servizio essenziale o di fonti di energia; 2) le stesse disposizioni

consentono che il servizio venga gestito in monopolio, in concreto, da

soggeti diversi dallo Stato, enti pubblici, comunità di lavoratori od

utenti.

La questione è inammissibile.

Il d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, che è stato impugnato, non è

né legge né atto avente forza di legge, per i quali la Corte può

giudicare della costituzionalità a sensi dell'art. 134 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 (Approvazione ed esecutorietà della

Convenzione per la concessione alla Radio Audizione Italia società per

azioni del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del

servizio di telediffusione su filo), sollevata con ordinanza del

pretore di Trasacco del 9 dicembre 1972.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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