Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/05/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 6legge 791/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio

1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dal

Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra De Michele

Maria e l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo, iscritta

al n. 22 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - De Michele Maria, assistente di prima presso l'Azienda

Municipalizzata Autotrasporti di Palermo, iscritta al Fondo speciale

di previdenza per gli autoferrotranvieri, gestito dall'I.N.P.S.,

collocata in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 1988, con ricorso

depositato il 16 novembre 1988, chiedeva al Pretore di Palermo che

fosse dichiarato il suo diritto ad essere mantenuta in servizio fino

al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età, al fine di

incrementare la propria anzianità contributiva in forza dell'art. 6

del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio

1982, n. 54, con la condanna dell'Azienda al ripristino del rapporto

di lavoro.

Il Pretore rilevava che sul punto si era formato un indirizzo

giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 2828 del 24

marzo 1987) in senso contrario all'estensione agli autoferrotranvieri

della disposizione richiamata, in quanto trattasi di rapporto di

lavoro speciale, interamente disciplinato dal regio decreto 8 gennaio

1931, n. 148, il cui art. 27, Allegato A, fissa in cinquantacinque

anni per gli addetti ai servizi attivi ed in sessanta anni per gli

addetti agli altri servizi i limiti di età ai fini dell'esonero

definitivo dal servizio degli agenti stabili.

Osservava che la detta interpretazione contrastava con le

affermazioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale n.

168 del 1973 e n. 203 del 1971, secondo cui sussiste disparità di

trattamento con gli altri lavoratori dipendenti non giustificata

dalla natura del rapporto e degli interessi che ne permeano la

disciplina nonché con quelle della sentenza n. 96 del 1987, emanata

in tema di licenziamento dei lavoratori del settore nautico, in cui

si è rilevato che le disuguaglianze devono essere giustificate dalla

tutela di interessi superiori e pregnanti, mentre nella specie la

diversità di trattamento è ingiustificata, specie per quanto

riguarda gli addetti ai servizi amministrativi, onde la violazione

dell'art. 3 della Costituzione.

Riteneva la questione rilevante e non manifestamente infondata.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente pubblicata e comunicata.

Nel giudizio avanti alla Corte non si sono costituite parti e non

vi sono stati interventi. Considerato in diritto

1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni

in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26

febbraio 1982, n. 54, il quale prevede che i lavoratori iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti e alle gestioni sostitutive, esclusive ed

esonerative della medesima, "possono optare di continuare a prestare

la loro opera fino al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di

età", nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di

Cassazione, non è applicabile agli autoferrotranvieri.

Secondo il giudice remittente sarebbe violato l'art. 3 della

Costituzione per la disparità di trattamento che ingiustificatamente

si verifica tra la detta categoria di lavoratori e le altre alle

quali la disposizione censurata si applica.

2. - La questione è fondata.

Sono state più volte affermate (sentenze n. 300 del 1985; n. 257

del 1984; n. 168 del 1973 e numerose altre) la specialità del

rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e la sua particolare e

compiuta disciplina attuata con il regio decreto n. 148 del 1931. In

particolare, si è ritenuta la legittimità costituzionale dell'art.

27, lett. a), Allegato A, al detto regio decreto, il quale prevede

come limiti di durata del rapporto di lavoro, proprio per la sua

speciale natura, cinquantacinque anni di età per gli addetti ai

servizi attivi e sessanta anni di età per gli addetti agli altri

servizi. Principi condivisi sia dai giudici di merito che dalla Corte

di cassazione.

Ma tutte le predette affermazioni e considerazioni, se valgono

certamente sul piano della disciplina sostanziale del rapporto, non

possono trovare applicazione per quella assicurativa e previdenziale

con la quale si tutelano altri e diversi interessi.

3. - Vero è che anche quest'ultima è speciale e particolare per

gli autoferrotranvieri, che hanno avuto fin da tempi remoti

trattamenti diversi da quelli degli altri lavoratori per la

gravosità del lavoro da essi svolto (leggi n. 272 del 1906; n. 835

del 1912; decreto-legge luogotenenziale n. 467 del 1919, convertito

in legge n. 473 del 1925, ed altre). In tempi più recenti, l'art. 2

della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza

per gli addetti ai servizi pubblici di trasporto), ha statuito che il

trattamento di previdenza per gli addetti ai servizi pubblici di

trasporto è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto

n. 1827 del 1935 e successive modificazioni ed integrazioni. E si è

previsto un fondo di integrazione al quale è obbligatoriamente

iscritto il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta

stabile, dipendente da aziende private esercenti in concessione

ferrovie, tranvie, autolinee, funivie, reti di navigazione interne,

ecc., nonché da comuni, province, regioni e loro consorzi, in

economia o mediante aziende speciali.

3.1 - Da ultimo, in materia previdenziale sono state emanate, con

il decreto-legge n. 791 del 1981 in esame, nuove disposizioni,

ritenute urgenti in attesa della riforma del sistema pensionistico.

Tale disciplina è stata introdotta al fine di porre rimedio al

deficit dell'I.N.P.S. e delle gestioni speciali sostitutive,

esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Da un verso si

incrementano le entrate e dall'altro si riducono le passività. In

funzione di tale finalità, si prolunga l'età lavorativa con

conseguente aumento della durata della contribuzione obbligatoria e

diminuzione della erogazione della pensione ordinaria. Il

prolungamento dell'età lavorativa è solo un mezzo della manovra

finanziaria e previdenziale.

È indubbio che i lavoratori ne traggono benefici. Essi

percepiscono il salario per un maggior periodo di tempo e alla

cessazione dell'attività lavorativa percepiscono una pensione di

importo più elevato che soddisfa maggiormente le loro esigenze di

vita.

Si è del resto specificamente rilevato (sentenza n. 156 del 1988)

che il legislatore, introducendo con l'art. 6 del detto decreto-legge

l'istituto del pensionamento posticipato, ha mirato da un lato a

garantire una pensione di importo più adeguato alle esigenze di vita

dei lavoratori in possesso di una anzianità ridotta, e dall'altro ad

evitare alle casse degli enti previdenziali l'aggravio conseguente

all'onere della integrazione al minimo delle pensioni di minore

importo.

3.2 - Poiché la nuova disciplina legislativa ha una portata

amplissima (essa riguarda tutti i lavoratori assicurati sia presso

l'I.N.P.S. che presso le gestioni speciali e sia quelli con rapporto

di lavoro ordinario e generale sia quelli con rapporto di lavoro

particolare e speciale per i quali vigono le suddette gestioni

speciali), non si giustifica che essa non trovi applicazione anche

per gli autoferrotranvieri.

Poiché le norme di cui trattasi incidono in via principale sul

rapporto assicurativo previdenziale, non hanno rilievo i riflessi sul

rapporto sostanziale in quanto meramente sussidiari e mezzi necessari

e indispensabili della voluta manovra finanziaria.

Né si può certamente dubitare che all'epoca del decreto-legge

anche il fondo integrativo dei ferrotranvieri, che costituisce una

gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria,

versasse in disastrose condizioni finanziarie proprio per il deficit

delle aziende pubbliche di trasporto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26

febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non prevede la sua

applicazione agli autoferrotranvieri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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