Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/11/1976 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo

comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per

l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,

ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,

secondaria e artistica dello Stato) e dell'articolo unico, primo comma,

n. 3, della legge 19 maggio 1975, n. 167 (Proroga del termine per

l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui

alla legge 30 luglio 1973, n. 477) promosso con l'ordinanza emessa il

10 aprile 1976 dalla Corte dei conti - Sezione di controllo - nel

giudizio sull'ammissibilità al visto ed alla registrazione del d.P.R.

31 ottobre 1975, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 7

luglio 1976.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito il vice Avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza, emessa il 10 aprile 1976, nel corso del giudizio

sull'ammissione al visto ed alla registrazione del d.P.R. 31 ottobre

1975, relativo allo stato giuridico ed alla disciplina del trattamento

economico del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non

insegnante di ruolo delle istituzioni scolastiche e culturali italiane

funzionanti all'estero, la Corte dei conti - Sezione di controllo - ha

sollevato, in riferimento all'art. 81, terzo e quarto comma, o,

alternativamente, all'articolo 76 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 30

luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo

stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non

docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello

Stato) e dell'articolo unico, primo comma, n. 3, della legge 19 maggio

1975, n. 167, contenente la proroga dei termini per l'emanazione di

alcuni decreti delegati di cui alla predetta legge n. 477 del 1973 e

contenente altresì l'ulteriore specificazione che la delega medesima

si riferisce anche al personale addetto alle iniziative scolastiche, di

assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale a

favore dei lavoratori emigrati nonché al personale docente di ruolo

assegnato alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, con

riguardo sia allo stato giuridico che al trattamento economico di tutte

le categorie di personale indicate.

Si rileva nell'ordinanza che le norme deleganti non contengono

l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti a coprire la spesa

conseguente all'attuazione del decreto delegato, e neppure i principi e

criteri direttivi per l'individuazione di tali mezzi, come sarebbe

invece prescritto - ad avviso della Sezione di controllo - dalle

invocate disposizioni costituzionali. La carenza di copertura

finanziaria nella radice del potere normativo delegato - osserva ancora

la Corte dei conti - non può ritenersi sanata dall'art. 32 del d.P.R.

31 ottobre 1975, secondo cui l'onere derivante dal provvedimento per il

1976 è posto a carico del capitolo n. 6856 del bilancio del Ministero

del Tesoro, di cui si autorizza la riduzione.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,

con atto depositato il 24 luglio 1976, sostenendo preliminarmente il

difetto di legittimazione della Corte dei conti - Sezione di controllo

a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Tale organo, in primo luogo, non potrebbe considerarsi

giurisdizionale sotto un profilo soggettivo, perché, a differenza di

altri uffici della Corte dei conti, non esercita se non funzioni di

controllo e mai funzioni giurisdizionali in senso stretto; i suoi

membri, d'altra parte, non sarebbero chiamati a far parte

contemporaneamente anche delle Sezioni giurisdizionali della Corte.

La funzione di controllo della Corte, inoltre, non sarebbe

qualificabile neppure oggettivamente giurisdizionale già alla luce

dello stesso T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, che, all'art. 13, indica le

funzioni giurisdizionali con il termine "giudica" mentre per tutte le

altre usa la locuzione "fa il riscontro".

Analogamente, all'art. 3 distingue "decisioni" da "deliberazioni",

riguardando le prime la materia giurisdizionale, le seconde il

controllo.

La remissione di questioni di legittimità costituzionale da parte

della Sezione di controllo della Corte dei conti contrasterebbe, poi,

con il principio della tempestività dell'azione amministrativa, si

risolverebbe in un controllo sull'attività del Parlamento del tutto

estraneo ai compiti istituzionali della Corte dei conti,

vanificherebbe, praticamente, l'istituto della registrazione con

riserva e neppure si concilierebbe con la non ricorribilità in

Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i provvedimenti di

controllo in questione.

Nel merito l'Avvocatura dello Stato osserva che non può

considerarsi attendibile il rilievo secondo cui deve essere sempre il

legislatore delegante ad indicare i mezzi finanziari per far fronte

alla spesa che dovrà derivare dalla legge delegata, e pertanto

conclude per l'infondatezza della questione.

3. - Alla pubblica udienza la difesa dello Stato ha insistito per

l'accoglimento delle proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Come riferito in narrativa e più compiutamente si dirà

appresso, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte dei conti, Sezione di

controllo, alla quale era stato sottoposto per il visto e conseguente

registrazione il d.P.R. 31 ottobre 1975, emesso in base alla delega

contenuta nell'art. 4 della legge 30 luglio 1973, n. 477, prorogata

dall'articolo unico della successiva legge 19 maggio 1975, n. 167, in

tema di stato giuridico e trattamento economico del personale delle

scuole italiane all'estero e di quello addetto ad iniziative

assistenziali e parascolastiche in favore di lavoratori emigrati,

sospesa ogni determinazione al riguardo, sollevava questione di

legittimità costituzionale del predetto art. 4, ultimo comma, della

citata legge n. 477 e dell'articolo unico, n. 3, della legge n. 167 del

1975, per contrasto con l'art. 81, terzo e quarto comma, o -

alternativamente - con l'art. 76 Cost.

2. - Al problema pregiudiziale della legittimazione della Sezione

di controllo della Corte dei conti a proporre questioni di legittimità

costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948,

n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve darsi

risposta affermativa, anche coerentemente con i criteri in precedenza

enunciati ed applicati da questa Corte quanto ai requisiti necessari e

sufficienti affinché le questioni medesime possano considerarsi

promananti da un "giudice" nel corso di un "giudizio" (art. 1 legge

cost. cit.).

In presenza delle espressioni testuali adoperate in quest'ultima

disposizione e della terminologia, letteralmente più restrittiva,

della legge n. 87, la Corte, in tema di ammissibilità di questioni

sollevate in sede di volontaria giurisdizione, fin dalla sent. n. 4 del

1956 (seguita e confermata da numerose altre adottate in prosieguo di

tempo) ebbe a dare di quelle disposizioni una interpretazione

estensiva, rispondente alla ratio che informa il vigente sistema di

sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale e

consistente, essenzialmente, nella duplice esigenza: a) che tale

sindacato non abbia ad esplicarsi in astratto, ma in relazione a

concrete situazioni di fatto, alle quali siano da applicare norme di

dubbia costituzionalità; b) che i giudici, soggetti come sono

esclusivamente alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), che ad essi

è vietato disapplicare, non siano costretti ad emettere decisioni

fondandosi su leggi della cui conformità alla Costituzione abbiano

motivo di dubitare, ma debbano, in tal caso, provocare una pronuncia di

questa Corte, sospendendo frattanto il procedimento, quale che ne sia

la natura. Giacché "il preminente interesse pubblico della certezza

del diritto (che i dubbi di costituzionalità insidierebbero), insieme

con l'altro della osservanza della Costituzione, vieta che dalla

distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi (categorie del

resto dai contorni sovente incerti e contestati) si traggano

conseguenze così gravi" (sent. n. 129 del 1957).

A sua volta, con più largo riferimento ad altre ipotesi di

procedimenti, diversi da quelli di volontaria giurisdizione, pendenti

dinanzi ad un giudice, la sent. n. 83 del 1966, ebbe ad affermare che,

ad aversi giudizio a quo, è sufficiente che ricorra o il requisito

soggettivo, consistente nello svolgersi del procedimento "alla presenza

o sotto la direzione del titolare di un ufficio giurisdizionale", o il

requisito oggettivo dell'esercizio "di funzioni giudicanti per

l'obiettiva applicazione della legge", da parte di organi "pur estranei

alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a

compiti di diversa natura", che di quelle siano investiti anche in via

eccezionale, e siano all'uopo "posti in posizione super partes".

È alla stregua dei criteri testé rammentati, che la

legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale è

stata riconosciuta, ad esempio, al giudice dell'esecuzione immobiliare

esattoriale (di cui si trattava nella specie decisa con la cit. sent.

n. 83 del 1966); al giudice dell'esecuzione penale; al giudice di

sorveglianza; al tribunale, nel corso del procedimento per il ricovero

dell'alienato; alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della

magistratura; ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi

civici; agli Intendenti di finanza; alla Commissione dei ricorsi in

materia di brevetti; ai Consigli comunali in sede di contenzioso

elettorale; ai Comandanti di porto; ai Consigli di prefettura e alle

Giunte provinciali amministrative nell'esercizio di funzioni

giurisdizionali, nonché - in una prima fase - alle Commissioni per i

tributi erariali e locali, e via dicendo. A volte, taluno dei predetti

giudici speciali è stato poi colpito da pronuncia di

incostituzionalità, perché, proprio in quanto giudice, sprovvisto

delle necessarie garanzie di indipendenza e di terzietà; altre volte,

la proponibilità della questione è stata negata anche ad autorità

istituzionalmente giurisdizionali, quando ad esse non spettavano poteri

decisori.

Per quanto più particolarmente concerne la Corte dei conti, le

sentenze nn. 165 del 1963, 121 del 1966, 142 e 143 del 1968 ne hanno

affermato la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità

nel corso del giudizio di parificazione (così dei rendiconti regionali

come del rendiconto generale dello Stato) pur essendo detto giudizio

regolato dal T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, nel cap. IV, e non già nel

capitolo successivo, che è quello concernente le "attribuzioni

giurisdizionali" della Corte, e in ordine ad esso l'art. 40 del

medesimo testo unico limitandosi a richiamare "le formalità della sua

giurisdizione contenziosa": con l'avvertenza, peraltro, che, in questa

sede, la Corte dei conti "non applica le leggi sostanziali di spesa

riflettentisi nei capitoli del bilancio, e neppure applica la legge di

approvazione del bilancio", avendole "già applicate in corso di

esercizio, operando il riscontro di legittimità sui singoli atti

soggetti al suo controllo" (onde la inammissibilità per irrilevanza di

questioni relative sia alle prime che alla seconda: sent. n. 142 del

1968, cit.).

3. - Ed infatti, procedendo al controllo sugli atti del Governo, la

Corte dei conti applica le norme di legge da cui questi sono

disciplinati, ammettendoli al visto e registrazione, soltanto se ad

esse conformi: di tal che, essendo strettamente vincolata dalle leggi

in vigore, potrebb'essere costretta, in pratica, a rifiutare il visto

quando l'atto contrasti con norme pur di dubbia costituzionalità, o

viceversa ad apporlo anche ove sia stato adottato sulla base e nel

rispetto di norme, che siano, a loro volta, di dubbia

costituzionalità. Nell'una e nell'altra ipotesi, la situazione è,

dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice

(ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli

atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono.

Né fa differenza al riguardo la circostanza che gli atti

sottoposti a controllo siano, come nella specie, decreti legislativi

delegati, essendo anche questi subordinati alle leggi di delega, che,

prefissandone l'oggetto, il tempo ed i principi e criteri direttivi, ne

stanno rispettivamente a fondamento e rappresentano perciò il

parametro immediato del controllo operato dalla Corte dei conti; mentre

diverso è il caso dei decreti-legge, che alla stessa vengono trasmessi

per il visto, per i quali mancano - di regola - norme di legge

ordinaria interposte, suscettibili di dar luogo a questioni di

costituzionalità.

Anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di

controllo non è un giudizio in senso tecnico-processuale, è certo

tuttavia che, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del

1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella

sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga

alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella

amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che

ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di

qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico.

Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno,

rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire

la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a

tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto nettamente

dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi nell'interno della

pubblica Amministrazione; ed è altresì diverso anche da altri

controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in

ragione della natura e della posizione dell'organo cui è affidato.

Composta di magistrati, dotati delle più ampie garanzie di

indipendenza (art. 100, secondo comma, Cost.), che, analogamente ai

magistrati dell'ordine giudiziario, si distinguono tra loro "solo per

diversità di funzioni" (art. 10 legge 21 marzo 1953, n. 161);

annoverata, accanto alla magistratura ordinaria ed al Consiglio di

Stato, tra le "supreme magistrature" (art. 135 Cost.);

istituzionalmente investita di funzioni giurisdizionali a norma

dell'art. 103, secondo comma, Cost., la Corte dei conti è, infatti,

l'unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, goda di una

diretta garanzia in sede costituzionale. Ed è appunto muovendo

dall'esplicito riconoscimento di questa particolare posizione della

Corte dei conti e della natura delle sue attribuzioni di controllo, che

una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha

avuto occasione di affermare la non assoggettabilità degli atti da

essa adottati nell'esercizio di quelle attribuzioni ad alcun sindacato.

Deve soggiungersi che non mancano nel procedimento in oggetto

elementi, formali e sostanziali, riconducibili alla figura del

contraddittorio. Intanto, un contrasto di valutazioni sussiste tra

l'autorità che ebbe ad emanare l'atto ed il magistrato che assolve la

funzione di controllo nella fase istruttoria; sicché ove il

consigliere delegato non ritenga di apporre il visto, provoca il

deferimento della pronuncia alla Sezione di controllo. Di tale

deferimento, a norma dell'art. 24 del testo unico, cosi come sostituito

dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, e delle disposizioni

regolamentari, che ne integrano e svolgono i precetti, dettate

dall'ordinanza del Presidente della stessa Corte dei conti 28 novembre

1956, n. 151, viene data alle amministrazioni interessate, come pure a

quella del Tesoro per quanto la riguarda, comunicazione scritta almeno

otto giorni prima della seduta fissata per la discussione, con avviso

che possono presentare deduzioni e farsi rappresentare davanti alla

Sezione da funzionari aventi un determinato grado. In tal modo è

garantita la possibilità che gli interessi ed il punto di vista

dell'amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano fatti valere

nel corso del procedimento. Infine, la deliberazione della Sezione

dev'essere "sobriamente motivata", depositata in segreteria non oltre

il trentesimo giorno successivo a quello in cui è stata adottata e

comunicata in copia "senza indugio" alle amministrazioni interessate ed

a quella del Tesoro (art. 5, ordinanza cit.), e rimane inoltre a

disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Circostanze, tutte queste, che concorrono a rafforzare la soluzione

positiva che deve darsi al problema pregiudiziale della legittimazione

della Sezione di controllo a proporre a questa Corte questioni di

legittimità costituzionale.

D'altronde, sul piano sostanziale, il riconoscimento di tale

legittimazione si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al

sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie

in esame, più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa

sottoposte.

4. - Con le considerazioni che precedono, i principali argomenti

addotti in senso opposto dalla difesa dello Stato hanno già ricevuto

esplicita od implicita risposta.

Dei rimanenti non è pertinente il richiamo all'art. 111 Cost.,

secondo comma, che ammette "sempre" il ricorso in cassazione "contro le

sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli

organi giurisdizionali ordinari o speciali", dal momento che, alla

stregua delle conclusioni sopra raggiunte, il procedimento svolgentesi

davanti alla Sezione di controllo non ha natura propriamente

giurisdizionale, pur essendo analogo ad un giudizio, nel senso ed entro

i limiti di cui si è detto sopra, al punto 3.

Considerazioni in gran parte analoghe valgono a far superare

l'ulteriore argomento che si vorrebbe ricavare dalla inapplicabilità

alle deliberazioni della Sezione di controllo dell'istituto del

giudicato, non senza aggiungere che tali deliberazioni, siano positive

che negative, hanno certamente contenuto decisorio e non sono

modificabili da parte della stessa Sezione né sindacabili in altra

estranea sede.

Secondo l'Avvocatura, poi, con il riconoscere alla Sezione di

controllo la possibilità di adire questa Corte, si inciderebbe

gravemente sul potere governativo di disporre la registrazione con

riserva nonché sulla tempestività dell'azione amministrativa, ed in

particolare, nelle ipotesi di controllo su decreti legislativi

delegati, sul termine per l'esercizio della delega prefissato dal

Parlamento.

Quanto alla registrazione con riserva, a prescindere dal rilievo

che tale istituto incontra già nel testo unico del 1934 alcune

specifiche eccezioni (art. 25, ultimo comma) e dalla constatazione che,

dopo l'avvento della Repubblica, esso ha trovato limitata applicazione,

va precisato che il Governo rimane libero di farvi ricorso, oltre che

(ovviamente) in tutti i casi in cui non sorgano questioni di

legittimità costituzionale delle norme che la Corte dei conti deve

applicare, anche, essendosi verificata una tale evenienza, dopo

conclusosi il processo costituzionale incidentale, nei limiti di volta

in volta derivanti dal contenuto della decisione adottata dalla Corte

costituzionale e dai principi costituzionali disciplinanti gli effetti

delle sue pronunce.

Quanto ai ritardi che dall'essersi adita questa Corte possono

derivare all'azione amministrativa, è da osservare che, nessun termine

essendo prestabilito né alla Corte dei conti per deliberare

all'ammissione o meno al visto e registrazione né alle amministrazioni

interessate per trasmettere ad essa i propri atti e per controdedurre

agli eventuali rilievi mossi nella fase istruttoria del procedimento di

controllo, ritardi purtroppo si verificano e spesso si sono verificati

in passato, indipendentemente dalla sollevabilità di questioni di

costituzionalità: che potrebbe, dunque, al più, aggravare un

inconveniente già riscontrabile nella prassi. A siffatte

preoccupazioni, che peraltro non incidono sul problema giuridico della

legittimazione della Sezione di controllo, può tuttavia replicarsi che

l'eventuale giudizio di questa Corte può aver luogo con la massima

sollecitudine, avvalendosi il Presidente della facoltà di ridurre i

termini fino alla metà (art. 9, legge cost. n. 1 del 1953), oltre che

dandosi alla trattazione della causa la precedenza nella fissazione dei

ruoli. Rilievi, questi, che naturalmente si estendono alla particolare

ipotesi di questioni concernenti leggi di delegazione, alle quali la

Corte dei conti debba raffrontare decreti legislativi sottoposti al suo

controllo.

5. - Nel merito, sono denunciate le disposizioni dell'ultimo comma

dell'art. 4 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del n. 3

dell'articolo unico della legge 19 maggio 1975, n. 167.

La prima di dette leggi, nel delegare al Governo "l'emanazione di

norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente

e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

dello Stato", si riferisce, tra l'altro, espressamente, nel menzionato

ultimo comma dell'art. 4, anche al personale medesimo delle scuole ed

istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero; la seconda,

nel prorogare i termini per l'esercizio di tale delega, specifica

ulteriormente, nel predetto n. 3 del suo articolo unico, che la delega

medesima si riferisce altresì al personale addetto alle iniziative

scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento

professionale a favore dei lavoratori emigrati nonché al personale

docente di ruolo assegnato alle istituzioni scolastiche ed

universitarie straniere, comprendendo in ogni caso sia quanto concerne

lo stato giuridico, sia quanto riguarda il trattamento economico (ed è

questo il punto essenziale ai fini del decidere) di tutte le categorie

di personale testé indicate.

Ora, poiché l'attuazione della delega, cosi prorogata ed in certo

senso autenticamente interpretata dallo stesso legislatore delegante,

comporta indubbiamente nuovi oneri finanziari, alla cui copertura

provvede, infatti, l'art. 32 del d.P.R. 31 ottobre 1975 (del quale è

stata frattanto sospesa la registrazione), in mancanza però di

qualsiasi previsione a tale specifico riguardo così nella legge n. 477

come nella successiva legge n. 167 del 1975, le censure proposte dalla

Sezione di controllo investono le anzidette disposizioni, che

violerebbero l'art. 81, terzo e quarto comma. Cost., per avere omesso

di disporre in merito alla copertura della spesa, o - alternativamente

- l'art. 76 Cost., non avendo nemmeno predeterminato i principi e

criteri direttivi ai quali il Governo destinatario della delega avrebbe

dovuto attenersi per provvedervi, invece, esso stesso.

La questione è fondata. Il principio risultante dal combinato

disposto del terzo e quarto comma dell'art. 81 consiste, infatti,

nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze

finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi

necessari per farvi fronte. Di regola, perciò, tale obbligo grava sul

Parlamento, istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione

legislativa; così come grava invece sul Governo, allorché, ricorrendo

i presupposti di cui all'art. 77 Cost., si faccia esso stesso

legislatore, sostituendosi in via di urgenza alle Camere nella forma

del decreto-legge. Ma quest'ultima ipotesi differisce profondamente da

quella della decretazione delegata, dove è soltanto in forza della

previa legge delegante ed in ottemperanza alle disposizioni in questa

contenute che il Governo assume l'esercizio della funzione legislativa.

In tale ipotesi, dev'essere. dunque, il legislatore delegante a

disporre in ordine alla copertura della spesa.

Di guisa che deve riconoscersi che le disposizioni delle due leggi

di delega denunciate dall'ordinanza ed in precedenza più volte

menzionate, avendo omesso di provvedere al riguardo, hanno violato le

ricordate norme dell'art. 81.

Non rileva, poi, ai fini del presente giudizio, accertare se,

qualora eccezionalmente non fosse possibile, in sede di conferimento

della delega, predeterminare rigorosamente in anticipo i mezzi per

finanziare le spese che l'attuazione della stessa comporta, sia

sufficiente che il Governo venga a ciò espressamente delegato,

beninteso con prefissione di principi e criteri direttivi, come vuole

l'art. 76, dal momento che, nella specie, di una delega siffatta non vi

è traccia alcuna.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo

comma, della legge n. 477 del 30 luglio 1973 e dell'articolo unico, n.

3, della legge n. 167 del 19 maggio 1975, sollevata dalla Corte dei

conti - Sezione di controllo - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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