Corte costituzionale

Sentenza n. 222/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/1983 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 9r.d.l. 1404/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 del

r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del

tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27

maggio 1935, n. 835, promossi con le ordinanze emesse il 16 settembre

1980 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di

Pietropaolo Alfredo ed altro, e il 12 marzo 1982 dal tribunale di

Catanzaro, nel procedimento penale a carico di Spina Maurizio,

rispettivamente iscritte ai nn. 858 del registro ordinanze 1980 e 283

del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 56 del 1981 e n. 269 del 1982.

Udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sentenza istruttoria in data 31 maggio 1980 Sedda

Francesco e Pietropaolo Alfredo venivano rinviati a giudizio innanzi al

tribunale ordinario di Genova, per rispondere di un furto che erano

stati accusati di aver commesso, in concorso fra loro. Al momento del

fatto, avvenuto 1'8 novembre 1974, il Pietropaolo, a differenza del

Sedda, era ancora minorenne.

Al dibattimento, svoltosi il 16 settembre 1980, il tribunale,

sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronunciava un'ordinanza,

con la quale sollevava d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale, in relazione agli artt. 3, commi primo e secondo, 24,

comma secondo, e 31 della Costituzione, dell'art. 9 del r.d.l. 20

luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n.

835, "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i

minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con

maggiorenni".

Il giudice a quo premette che la Corte costituzionale, chiamata

più volte in passato ad esaminare l'articolo impugnato sotto il

profilo della coimputazione fra minorenni e maggiorenni, con l'ultima

delle decisioni pronunciate in materia (sentenza n. 198 del 1972) ha

riconosciuto la illegittimità costituzionale - per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione - della deroga, dalla norma stessa

prevista, alla competenza del tribunale per i minorenni, nell'ipotesi

in cui il reato commesso dal minore sia distinto e diverso da quello

compiuto dal maggiorenne (ancorché fra tali reati sussista

connessione); mentre, in relazione all'altra ipotesi, del concorso di

minori e maggiori degli anni diciotto nello stesso reato (l'unica nella

quale la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni per i

reati commessi da minori degli anni diciotto è rimasta, dopo quella

sentenza, operante) la questione è stata allora esaminata, e

dichiarata non fondata, soltanto in riferimento all'art. 24, comma

secondo, della Costituzione.

In questi anni - si osserva nell'ordinanza - si sono andati

tuttavia sempre più diffusamente affermando, con ampi riscontri nei

principi sanciti dagli artt. 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della

Costituzione, orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che guardano

al minore come ad un "reale" soggetto di diritti, in ogni settore

(famiglia, scuola, lavoro, ecc.) in cui si trovi ad operare. In tale

contesto anche il procedimento penale davanti al tribunale per i

minorenni appare indirizzato verso quella preminente tutela del minore

- chiave di interpretazione di tutto il c.d. diritto minorile - in

vista della quale la stessa realizzazione della pretesa punitiva deve

ritenersi subordinata a prospettive di recupero e reinserimento

sociale. Come dimostrano, oltre alla composizione del collegio

giudicante, caratterizzata dalla presenza, accanto ai togati, di

giudici "laici" benemeriti dell'assistenza sociale, le diverse e

particolari garanzie assicurate all'imputato dal rito minorile:

istruttoria soltanto sommaria, e quindi più agile e snella;

individuazione di organi ausiliari specializzati; previsione di

ricerche obbligatorie sui precedenti personali e familiari del minore,

sotto l'aspetto psichico, morale e ambientale; svolgimento delle

udienze a porte chiuse, con possibilità di intervento, peraltro, dei

prossimi congiunti dell'imputato, nonché di rappresentanti per

l'assistenza e la protezione dei minori. Cosicché, nella peculiarità

delle sue funzioni, il giudice minorile viene ora visto più che come

"giudice delle sanzioni", come "giudice promotore dei diritti del

minore", e parimenti il pubblico ministero, che lo affianca, non come

mero titolare dell'azione penale, ma piuttosto come organo chiamato a

contribuire alla realizzazione dell'indubbio interesse dello Stato al

reinserimento del minore.

Di fronte a tali esigenze - prosegue il giudice a quo sta il

criterio ispiratore della sottrazione del minore, nei casi in

questione, in forza della contestata deroga, alla competenza del

tribunale per i minorenni: l'opportunità, cioè, del "simultaneus

processus", dell'unicità del procedimento, onde evitare che in ordine

al medesimo fatto vi sia diversità di accertamenti e valutazioni.

Criterio che ha un'indubbia rilevanza, ma che, pur costituendo una

regola generale del nostro ordinamento processuale penale, non potrebbe

certo dirsi compiutamente "costituzionalizzato", e dovrebbe comunque

ritenersi subordinato alla richiamata preminenza dell'interesse del

minore.

Va considerato, del resto, che originariamente, prima della

sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 1963, l'art. 9 del r.d.l.

n. 1404 del 1934 ammetteva, per tutti i procedimenti a carico di

minorenni con coimputati maggiorenni, una possibilità di separazione

(con conseguente eventualità di disparità di giudicati), attraverso

una facoltà discrezionale di stralcio attribuita al procuratore

generale, con quella sentenza peraltro eliminata. E vanno considerate,

altresì, le recenti innovazioni legislative intese a porre rimedio

agl'inconvenienti che potrebbero verificarsi nei casi di procedimenti

separati relativi a coimputati, mediante l'aggiunta al codice di

procedura penale (artt. 9 e 3 della legge 8 agosto 1977, n. 534)

dell'art. 348 bis che consente di sentire liberamente "le persone

imputate dello stesso reato... nei confronti delle quali si procede

separatamente" - e dell'art. 144 bis, che a sua volta prevede, per

tale ipotesi, la possibilità di acquisizione e lettura di atti dei

procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza

irrevocabile.

Alla luce di tali argomentazioni - conclude l'ordinanza - la

denuncia di illegittimità della norma in questione deve ritenersi non

manifestamente infondata, in riferimento, principalmente, all'art. 3,

comma primo, della Costituzione, ipotizzandosi al riguardo violazione

del principio di eguaglianza tra tali soggetti e gli altri minori

autori di reati, che quanto all'esigenza di recupero e reinserimento,

di gran lunga maggiormente garantita nel procedimento avanti all'organo

specializzato, sono tutti su un piano di sicura parità. Ma anche con

riferimento al secondo comma dello stesso art. 3, giacché il tribunale

minorile, anche nel settore penale, svolge una precisa funzione di

garanzia dello sviluppo della personalità dell'adolescente, e una

eccezione alla sua generale competenza si configura come un ostacolo a

tale sviluppo. Si fa altresì richiamo all'art. 31 della Costituzione,

atteso che, a differenza dal tribunale ordinario, l'organo giudiziario

minorile è certamente strumento di protezione dell'infanzia e della

gioventù. Ed infine, all'art. 24, comma secondo, della Costituzione,

non già nel senso che il minore non possa usufruire, anche nel

procedimento ordinario, degli uffici del difensore, ma secondo una

nozione più ampia (e non solo tecnica) della difesa: come

possibilità, cioè, per il minore stesso, di utilizzare tutte le

opportunità a lui offerte dal procedimento avanti all'organo

specializzato.

Quanto alla rilevanza della questione nel procedimento in corso,

il tribunale sottolinea che, trattandosi appunto di un procedimento a

carico di un minore coimputato con un maggiorenne, solo in virtù della

norma impugnata il collegio è chiamato a giudicare detto minore, così

sottratto alla competenza del tribunale per i minorenni.

Notificata, comunicata e regolarmente pubblicata l'ordinanza di

rinvio, nessuna delle parti si è costituita innanzi alla Corte, né si

è avuto intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - In seguito a rapporto con cui i Carabinieri di Sellia Marina

avevano denunciato, per concorso in furto aggravato, Di Fatta

Baldassarre e Sposito Antonio, maggiorenni, e Spina Maurizio, minore

degli anni diciotto, il sostituto procuratore della Repubblica presso

il tribunale di Catanzaro, con decreto in data 18 luglio 1980,

considerato che il procedimento penale aperto nei confronti dei

suddetti era suscettibile di essere immediatamente definito con rito

direttissimo per i primi due imputati, arrestati e rei confessi, mentre

non poteva procedersi allo stesso modo a carico del terzo, denunciato

in istato di irreperibilità, ordinava lo stralcio della posizione di

quest'ultimo. Nel successivo giudizio, con sentenza 11 agosto 1980, il

tribunale di Catanzaro condannava, per il delitto loro ascritto, sia il

Di Fatta che lo Sposito, con concessione di attenuanti e sospensione

condizionale, alla pena di un mese di reclusione e di lire 30.000 di

multa ciascuno. Successivamente, anche il minore Spina, nel frattempo

rintracciato, veniva citato a giudizio, innanzi allo stesso tribunale

ordinario, per rispondere di concorso nel reato suddetto. Al

dibattimento, svoltosi il 12 marzo 1982, il P.M. eccepiva tuttavia, in

relazione all'art. 25, comma primo, della Costituzione, la

illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20

luglio 1934, n. 1404, "nella parte in cui non limita la deroga alla

competenza del tribunale per i minorenni pur nell'ipotesi in cui si

proceda separatamente a carico del solo minore per reato commesso in

concorso con persone maggiori degli anni diciotto". Alle argomentazioni

svolte dal P.M. si associava la difesa dell'imputato. Con ordinanza

emessa al termine della discussione il tribunale, ritenuta la rilevanza

della eccezione, la dichiarava non manifestamente infondata.

Nella motivazione del provvedimento, esposti i fatti e le su

riferite vicende processuali, il giudice a quo osserva che nei casi

come quello in questione, una volta verificatasi la separazione dei

giudizi, più non sussiste esigenza di simultaneo processo e di

economia processuale, e che il principio, di ordine processuale, della

"perpetuatio iurisdictionis" non può trovare preminente considerazione

su quello, costituzionalmente garantito dall'art. 25, primo comma,

della Costituzione, che vieta di sottrarre l'imputato al suo giudice

naturale precostituito per legge.

Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e

pubblicazione dell'ordinanza, non si è avuta costituzione di parte

innanzi alla Corte, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - L'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e

funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con

modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, attribuisce alla

competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali

per reati commessi dai minori degli anni diciotto, soggiungendo, al

comma secondo, che la disposizione non è applicabile quando nel

procedimento vi sono coimputati maggiorenni. Questa Corte, con sentenza

n. 198 del 1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta

norma "nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del

tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e

maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato".

Proprio per tale residua ipotesi l'ordinanza del tribunale di

Genova sottopone al giudizio di questa Corte, come esposto in

narrativa, la questione di legittimità costituzionale del citato art.

9, "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i

minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con

maggiorenni".

Ritiene il giudice a quo che la norma contrasti con vari precetti

costituzionali. Innanzi tutto con l'art. 3, comma primo, della

Costituzione, poiché darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di

trattamento tra i minori che vengano a trovarsi nella descritta

situazione, e gli altri minori, autori di reati, che restano sottoposti

al giudizio del tribunale per i minorenni, pur essendo, gli uni come

gli altri, su un piano di sicura parità quanto all'esigenza di

recupero e reinserimento sociale, maggiormente garantita dal

procedimento avanti all'organo specializzato. Con il comma secondo

dello stesso art. 3, in quanto il tribunale minorile svolge anche nel

settore penale una precisa funzione di garanzia dello sviluppo della

personalità dell'adolescente, e un'eccezione alla sua generale

competenza si configurerebbe come un ostacolo a tale sviluppo. Con

l'art. 31 della Costituzione, essendo l'organo giudiziario minorile, a

differenza dal tribunale ordinario, uno degli strumenti di protezione

della gioventù ivi previsti e che vanno favoriti. Infine, con l'art.

24, comma secondo, della Costituzione, in quanto il minore, per effetto

della denunciata norma, si vedrebbe negata la possibilità di avvalersi

per la sua difesa delle particolari garanzie offerte dal procedimento

innanzi al tribunale per i minorenni, che gli viene precluso.

2. - La stessa suindicata norma della legge istitutiva del

tribunale per i minorenni è sospettata di illegittimità

costituzionale dal tribunale di Catanzaro, per contrasto con l'art.

25, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che

sia il giudice ordinario, in deroga alla competenza del tribunale per i

minorenni, a conoscere del reato che il minore è accusato di aver

commesso in concorso con maggiorenne, non pone limiti alla deroga

stessa, in quanto non restituisce il minore al giudizio del tribunale

per i minorenni, nell'ipotesi in cui, di fatto, si proceda

separatamente nei suoi confronti.

Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo osserva che, ove per

vicende processuali si verifichi la separazione del giudizio a carico

del minore da quello a carico del coimputato maggiorenne, le esigenze

del simultaneus processus e di economia processuale, poste a base della

deroga, più non sussistono. Né vale invocare il principio di ordine

processuale della perpetuatio iurisdictionis, posto che esso non può

trovare preminente considerazione su quello, garantito dal precetto

costituzionale, che vieta di sottrarre l'imputato al giudice naturale

precostituito per legge.

3. - Evidente è la connessione tra le prospettate questioni: i

relativi giudizi vengono quindi riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

4. - La questione proposta dal tribunale di Genova è fondata.

La deroga alla competenza del tribunale per i minorenni quando nel

procedimento vi siano coimputati maggiorenni, ha già più volte

formato oggetto del sindacato di legittimità costituzionale. Questa

Corte, con sentenza n. 130 del 1963, ha ritenuto che tale deroga non

contrasti con l'art. 25 della Costituzione, atteso che "è evidente in

questa disposizione l'ispirazione alla necessità del simultaneus

processus per il motivo della connessione", che costituisce "un

criterio fondamentale di attribuzione della competenza". Circa, poi, la

possibilità della separazione dei procedimenti, prevista nello stesso

comma secondo dell'art. 9, ove l'unico processo non sia ritenuto

indispensabile, la Corte, con la medesima sentenza, ha ritenuto la

norma scindibile nelle sue proposizioni, e ne ha dichiarato la

illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 25 della

Costituzione, limitatamente alla parte in cui, affidando al Procuratore

generale della Corte di appello ogni decisione sull'opportunità dello

spostamento di competenza, gli dava poteri espressamente qualificati

come esenti da qualsiasi sindacato.

Alla medesima "esigenza di uniformità nel giudizio

sull'accertamento del fatto e sulla sua valutazione" la Corte ha fatto

appello, nella successiva sentenza n. 10 del 1966, per negare che la

deroga in parola contrasti con l'art. 3 della Costituzione; e si è

richiamata alla precedente sentenza, dianzi menzionata, che faceva

"salva una nuova disciplina della materia", rilevando che "la mancanza

attuale di questa nuova normativa né include l'illegittimità

costituzionale del principio di separabilità dei procedimenti, né

travolge nell'illegittimità costituzionale la regola che unifica il

processo innanzi all'organo ordinario, ove debba essere ritenuto

inscindibile".

Nella citata sentenza n. 198 del 1972, infine, si è affermato che

"la necessità del simultaneus processus che la Corte nella sua

precedente decisione ha posto a giustificazione della deroga alla

competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi di procedimenti

contro minori e maggiori coimputati dello stesso reato, non ricorre

quando il reato commesso dal minore... sia distinto e diverso da quello

compiuto dal maggiore degli anni diciotto, anche se fra tali reati

sussiste connessione"; pertanto, come già ricordato, la Corte ha

riconosciuto che la norma impugnata contrastava con l'art. 3 della

Costituzione nella parte in cui non limitava la competenza del giudice

ordinario nei confronti dei coimputati minori al caso di procedimenti

nei quali minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello

stesso reato.

Le tre pronunce della Corte, dunque, per giustificare la deroga

hanno fatto tutte leva sulla esigenza del simultaneus processus,

considerata preminente rispetto alla ratio ispiratrice della

istituzione di un giudice specializzato per gl'imputati minorenni. In

particolare, per quanto concerne il rispetto del principio di

eguglianza, la ragionevolezza della disparità del trattamento

riservato a minori autori del medesimo reato, giudicati da organi a

composizione diversa e con diverso procedimento, a seconda vi siano o

meno coimputati maggiorenni, è stata dedotta dall'ordinamento, in esso

ravvisando una sorta di preponderante favor per il cumulo processuale,

ritenuto necessario per prevenire l'eventualità di giudizi difformi.

5. - Ma posteriormente alle richiamate decisioni di questa Corte,

il sistema del codice di procedura penale appare sensibilmente

modificato, per quanto concerne gli effetti della connessione, da un

complesso di disposizioni, dalle quali emerge un deciso orientamento in

senso riduttivo.

Giova in proposito ricordare che, in correlazione con l'accentuato

ricorso, per varie categorie di reati, al giudizio direttissimo, si

pone come regola, nell'ambito della connessione, la separazione dei

procedimenti. Ed invero, l'art. 35 della legge 18 aprile 1975, n. 110,

in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi,

nel prescrivere, per i reati da essa previsti, il rito direttissimo,

stabilisce che "per i reati connessi si procede, di regola, previa

separazione dei giudizi". Del pari gli artt. 17 e 26 della legge 22

maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine

pubblico, nel prevedere il giudizio direttissimo per determinati reati,

stabiliscono che "la connessione opera soltanto se è indispensabile

per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità

dell'imputato". Formule analoghe, procedendosi con giudizio

direttissimo, si ritrovano in successive leggi: art. 4 del d.l. 4 marzo

1976, n. 31, convertito con modificazioni in legge 30 aprile 1976, n.

159, recante disposizioni penali in materia d'infrazioni valutarie;

art. 80 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per taluni delitti commessi

da appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Anche al di fuori della instaurazione del procedimento

direttissimo, il legislatore nell'ultimo decennio ha inciso in senso

limitativo sui casi e sugli effetti della connessione nel processo

penale. Così l'art. 31 della già citata legge n. 152 del 1975 ha

introdotto un'ulteriore deroga, disponendo che i reati commessi da

ufficiali o agenti di polizia per fatti compiuti in servizio e relativi

all'uso delle armi "sono di regola giudicati separatamente". Sempre

nella stessa linea di tendenza, ma con portata di carattere generale,

va soprattutto tenuta presente la "novella" dell'art. 48 bis (art. 2

della legge 8 agosto 1977, n. 534), in punto di "rilevanza della

connessione", secondo cui la connessione non produce effetti né sulla

competenza né ai fini della riunione, rispetto ai procedimenti

relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati

per i quali l'imputato o gl'imputati sono stati sorpresi in flagranza e

ai reati per i quali la prova appare evidente, procedendosi in questi

casi separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri

imputati. Norma, quest'ultima, operante pure nella ipotesi di

connessione per concorso di persone nel medesimo reato, e che è stata

ritenuta dalla Corte di cassazione applicabile anche per il concorso

del minore con il maggiore di età, ove il primo soltanto sia stato

sorpreso in flagranza.

Della citata legge n. 534 del 1977 va del pari ricordato, nella

stessa prospettiva, l'art. 10, che ha sostituito il testo dell'art. 414

del codice di procedura penale, disponendo che qualora l'ordinanza di

rinvio a giudizio o la richiesta o il decreto di citazione abbiano per

oggetto un reato attribuito a più imputati o più reati attribuiti a

uno o più imputati, il giudice, sentite le parti, possa ordinare la

separazione dei giudizi, ove si manifesti la possibilità di definire

prontamente uno o più dei procedimenti riuniti. Infine, nell'intento

di ovviare ai possibili inconvenienti della separazione, la stessa

legge n. 534 del 1977, mediante gli artt. 3,9 e 11, ha inserito nel

codice di procedura penale disposizioni che consentono, nei casi in cui

si proceda separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o

di reati connessi, di acquisire e dare lettura di atti dei procedimenti

separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile (art.

144 bis); e di sentire liberamente, tanto nella fase istruttoria che in

quella dibattimentale, le persone imputate per lo stesso reato o per un

reato connesso, nei cui confronti si proceda separatamente (artt. 348

bis e 450 bis).

6. - Né può dirsi, invero, che l'orientamento, quale è dato

desumere dalla attuale normazione, verso una attenuazione della

rilevanza della connessione ai fini dell'attribuzione della competenza,

abbia carattere contingente: posto che l'art. 2 della legge 3 aprile

1974, n. 108, nel dettare i principi ed i criteri direttivi della

delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale, già prevedeva, al punto 13, per la disciplina

dell'istituto della connessione, non solo la eliminazione di ogni

discrezionalità nella determinazione del giudice competente, ed il

potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei

procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse, ma anche,

per quanto attiene al profilo che qui interessa, la "esclusione della

connessione nel caso di imputati minori". Nella relazione della

Commissione ministeriale sul progetto preliminare del codice di

procedura penale si legge in proposito che "ai fini del maggiore

snellimento e della semplificazione del nuovo processo, è stato

seguito l'orientamento di ridurre notevolmente i casi di connessione";

e che l'art. 14 del progetto riproduce la direttiva n. 13 della legge

delega "escludendo l'operatività della connessione in caso di reati

commessi in regime di concorso da imputati minori e maggiori degli anni

diciotto".

Scaduto il 31 ottobre 1979 il termine, più volte prorogato, per

l'esercizio della delega, analogo orientamento si evince anche dai

lavori parlamentari preordinati al suo rinnovo, essendo da ultimo

previsto, nella relazione che accompagna il testo apprestato dalla IV

Commissione della Camera dei deputati, presentata il 17 novembre 1982,

che i principi relativi alla disciplina della connessione rimangano

quasi del tutto immutati rispetto a quelli della precedente delega,

salvo piccole modifiche di coordinamento. Per i minori, poi, è ivi

prevista, con apposita direttiva (n. 87), una disciplina del processo

ispirata ai principi generali del nuovo processo penale, "con le

modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni

psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua

educazione", nonché dall'attuazione di vari criteri, tra cui è

indicata, alla lett. a), la "non operatività della connessione tra

procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della

commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni".

7. - La Corte, nuovamente chiamata a verificare se contrasti con il

precetto dell'art. 3 della Costituzione la norma che alla competenza

penale del tribunale per i minorenni, avente carattere di generalità

per gl'imputati minori degli anni diciotto, tuttora sottrae soltanto

quei minori che siano coimputati con maggiorenni per concorso nello

stesso reato, ritiene di non poter più invocare, a differenza da

quanto operato nelle precedenti pronunce, l'esigenza del simultaneus

processus, per giustificare la deroga alla competenza del giudice

specializzato. Ed invero, la sopravvenuta evoluzione dell'ordinamento

processuale penale dimostra chiaramente come in esso, a seguito delle

apportate modifiche, il timore del possibile conflitto di giudicati per

effetto della separazione dei procedimenti, timore che è alla base del

ricorso al processo cumulativo, più non prevalga necessariamente su

altre esigenze parimenti meritevoli di tutela. Del resto già questa

Corte aveva in passato avuto occasione di affermare nella sentenza n.

139 del 1971, che "la connessione è un criterio fondamentale di

attribuzione della competenza", ma "nei limiti in cui il simultaneus

processus non pregiudica esigenze che l'ordinamento considera

preminenti".

In contrapposto alla cennata esigenza, cui la contestata deroga

intende sopperire, si pone, infatti, con rilievo che la Corte riconosce

preminente, la finalità perseguita con la istituzione di un giudice

specializzato per gl'imputati minorenni. "Il tribunale per i minorenni

- si legge nella relazione del Consiglio superiore della magistratura

per il 1971 sullo stato della giustizia - fu istituito proprio perché

si ritenne che il minore, spesso portato al delitto da complesse

carenze di personalità dovute a fattori familiari, ambientali e

sociali, dovesse essere valutato da giudici specializzati che avessero

strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare

adeguatamente la personalità del minore al fine di individuare il

trattamento rieducativo più appropriato". Questa Corte - che già

nella sentenza n. 25 del 1964 aveva osservato come la giustizia

minorile abbia una particolare struttura "in quanto è diretta in modo

specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei

minorenni" - ha fatto in proposito richiamo, nella sentenza n. 46 del

1978, alla "necessità di valutazioni del giudice fondate su prognosi

ovviamente individualizzate in ordine alla prospettiva di recupero del

minore deviante", nell'ambito di quella "protezione della gioventù",

che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 della Costituzione.

La "tutela dei minori" si colloca così tra gl'interessi

costituzionalmente garantiti, come questa Corte ha sottolineato in

varie pronunce (sentenze n. 25 del 1965, nn. 16 e 17 del 1981); ed il

tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive

attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può

essere annoverato tra quegli "istituti" dei quali la Repubblica deve

favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto

costituzionale che la impegna alla "protezione della gioventù". A

conferma di tale configurazione stanno la particolare struttura del

collegio giudicante (composto, accanto ai magistrati togati, da

esperti, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di

biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia),

gli altri organi che ne preparano o fiancheggiano l'operato, nonché le

peculiari garanzie che assistono l'imputato minorenne nell'iter

processuale davanti all'organo specializzato. E tutto ciò, appunto, in

vista dell'essenziale finalità del "recupero del minore deviante",

mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale, in

armonia con la meta additata dal terzo comma dell'art. 27 della

Costituzione, nonché dall'art. 14, paragrafo 4, del Patto

internazionale relativo ai diritti civili e politici (adottato a New

York il 19 dicembre 1966 e la cui ratifica ed esecuzione sono state

disposte con legge 25 ottobre 1977, n. 881), a norma del quale la

procedura applicabile ai minorenni rispetto alla legge penale dovrà

tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro

rieducazione.

Alla luce delle su esposte considerazioni la residua deroga alla

generale competenza del tribunale per i minorenni risulta ormai carente

di adeguata giustificazione; e poiché ogni deroga ad una disciplina

generale (specie se la disciplina, come quella in esame, sia

preordinata a tutela di interessi costituzionalmente garantiti)

dev'essere sorretta da valide ragioni giustificative, evidente appare

il suo contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della

Costituzione. Ne consegue la dichiarazione di illegittimità

costituzionale del denunciato art. 9 del d.l. n. 1404 del 1934, nella

parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i

procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per

concorso nello stesso reato.

8. - Resta in conseguenza assorbita, per effetto della dichiarata

illegittimità costituzionale della denunciata norma in parte qua, la

questione sollevata dal tribunale di Catanzaro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 858 R.0.1980 e 283 R.O.

1982,

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l.

20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per

i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935,

n. 835, nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i

minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con

maggiorenni per concorso nello stesso reato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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