Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.

27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle

pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), così

come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1993

dal Pretore di Prato nel procedimento civile vertente tra Ferri Renzo

e l'I.N.P.S., iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione Ferri Renzo e dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Franco Agostini per Ferri Renzo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Ferri Renzo volto ad

ottenere la restituzione dall'I.N.P.S. di parte delle trattenute

effettuate sulla base del disposto di cui all'art. 20 della legge 30

aprile 1969, n. 153, il Pretore di Prato, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968,

n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria), così come modificato

dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

nella parte in cui non prevede che la trattenuta da effettuare nei

confronti del pensionato che presta attività lavorativa part-time

venga commisurata al numero effettivo di ore lavorate, anziché ai

giorni in cui le stesse sono distribuite.

Il giudice rimettente premette che dalla formulazione dell'art. 5,

secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, emerge che il legislatore ha

inteso accordare ai soggetti del rapporto la più ampia flessibilità

nell'articolazione dell'orario di lavoro, consentendo, quindi, sia il

c.d. "part-time orizzontale" - che si ha quando l'orario di lavoro,

ridotto rispetto a quello ordinario, viene distribuito per più

giorni della settimana - sia quello c.d. "verticale" - che si ha ove

la prestazione lavorativa venga concentrata solo in alcuni giorni

della settimana.

Osserva tuttavia il giudice a quo, che l'art. 21 del d.P.R. n. 488

del 1968, con il prevedere che la trattenuta in questione sia

commisurata al numero delle giornate retribuite, anziché a quello

delle ore effettivamente "lavorate", determina, a parità di ore

lavorative, una irragionevole disparità di trattamento ai danni di

coloro che hanno optato per il c.d. part-time "orizzontale", in

quanto in tale ultima ipotesi (caratterizzata dal fatto che lo stesso

numero di ore lavorative è distribuito in più giorni) l'ammontare

della trattenuta avrà una misura maggiore, essendo calcolata sulla

base delle giornate lavorative senza tener conto del ridotto orario

giornaliero di lavoro.

Rileva il giudice rimettente che la norma in questione appare

altresì in contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto

incidente sul trattamento pensionistico, dal momento che l'ammontare

della trattenuta è successivamente detratto dalla pensione, la quale

viene così a subire una contrazione non correlata ad un mutamento

delle condizioni di bisogno, alla cui eliminazione è funzionalmente

destinato il trattamento previdenziale.

2. - Nel giudizio avanti a questa Corte si è costituita la parte

privata concludendo per l'accoglimento della questione.

3. - L'I.N.P.S. si è costituito con atto depositato il 17

novembre 1993, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Prato dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo

sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria), così come modificato dall'art. 20 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui

non prevede che la trattenuta da effettuare nei confronti del

pensionato che presta attività lavorativa part-time venga

commisurata al numero effettivo di ore lavorate, anziché ai giorni

in cui le stesse sono distribuite.

2. - Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'atto di

costituzione dell'I.N.P.S., in quanto depositato oltre il termine

previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

3. - La questione è fondata.

Al riguardo va premesso che il decreto-legge n. 726 del 1984

(convertito nella legge n. 863 del 1984) disciplina il contratto di

lavoro a tempo parziale, stabilendo, tra l'altro (art. 5), che in

tale contratto devono essere indicate le mansioni e la distribuzione

dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e

all'anno (secondo comma); che la retribuzione minima oraria si

determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario

normale il minimo giornaliero e dividendo l'importo così ottenuto

per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal

contratto collettivo (quinto comma); che nel caso di trasformazione

del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale si computa

per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno,

e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto, l'anzianità

inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale (undicesimo comma).

4. - Deve altresì premettersi, per quanto attiene al sistema di

calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria, che il d.P.R. n. 488 del 1968 va considerato

applicabile anche al lavoro a tempo parziale.

Questo testo stabilisce (all'art. 21), per l'ipotesi di pensionato

che continui a prestare attività lavorativa, che il datore di lavoro

è tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha

altresì l'obbligo di operare una detrazione dalla retribuzione per

versarla all'I.N.P.S.

L'ammontare della detrazione è determinato su base giornaliera, e

precisamente moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera per

il numero di giornate retribuite del mese (secondo comma), mentre

"qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme

contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei,

l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di

lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta

giornaliera di cui al comma precedente per sei" (ultimo comma).

5. - Ora, il giudice a quo pone in evidenza l'iniquo risultato che

viene a determinarsi, applicando l'enunciato sistema di calcolo, a

svantaggio di coloro che svolgano il lavoro parziale c.d. orizzontale

(cioè di poche ore per più giorni) rispetto a coloro che svolgano

il part-time c.d. verticale (cioè molte ore in pochi giorni). In

altri termini, applicando il meccanismo previsto dal d.P.R. n. 488

del 1968 si ottiene il risultato che per un numero di ore di lavoro

uguale la trattenuta è maggiore nella prima ipotesi (lavoro parziale

orizzontale) rispetto a quella detratta nell'ipotesi di lavoro

parziale verticale.

6. - Questi effetti - dovuti soprattutto al difetto di

coordinamento delle due disposizioni citate - appaiono evidentemente

distorsivi e possono essere corretti applicando, anche alla

detrazione da effettuarsi per l'ipotesi di pensionato che presta

altro lavoro, un criterio di calcolo analogo a quello previsto

dall'art. 5 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito nella legge

n. 863 del 1984, per commisurare la retribuzione per il lavoro

parziale, e cioè un sistema basato non sul numero delle giornate in

cui si presta il lavoro, ma sul numero delle ore effettivamente

lavorate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27

aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle

pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), così

come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), nella parte in cui non prevede che nel caso di

lavoro a tempo parziale svolto da pensionati l'ammontare della

detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato

dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario

normale per il numero delle ore corrispondenti a tal orario, e

moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente

lavorate nella settimana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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