Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,

comma secondo, lett. b, legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 aprile 1980 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Casula Fabio ed altra e INADEL

iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 6 maggio 1980 dal Pretore di S. Maria Capua

Vetere nel procedimento civile vertente tra De Chiara Crescenzo ed

altra e ENPAS e INADEL iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 dell'anno

1980.

Visti gli atti di costituzione di Fabio e Cinthia Casula;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'avv. Gabriele Moricca per Fabio e Cinthia Casula.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio vertente fra Casula Fabio e Cinthia e l'INADEL ed

avente ad oggetto la richiesta di attribuzione ad essi istanti

dell'indennità di fine servizio spettante alla madre, già dipendente

del Comune di Roma e deceduta in attività di servizio, il Pretore di

Roma, con ordinanza emessa il 16 aprile 1980 ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, della

legge 8 marzo 1968, n. 152 per preteso contrasto con l'art. 3 Cost.

nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto alla

menzionata indennità della prole maggiorenne del dipendente degli enti

locali deceduto in attività di servizio alle condizioni che sia

inabile a proficuo lavoro, che sia nullatenente e che viva a carico del

dipendente al momento del decesso.

Il giudice a quo, a sostegno della censura, afferma che la

indennità in questione sarebbe sostanzialmente equivalente

all'indennità di buonuscita per i dipendenti statali e che

apparirebbe priva di giustificato motivo la disparità di trattamento

fra le due categorie di dipendenti pubblici derivante dal fatto che

l'indennità di buonuscita agli orfani, a mente dell'art. 7, comma

secondo, della legge 21 aprile 1976, n. 177, non è subordinata ad

alcuna delle condizioni sopra richiamate.

Si sono costituiti in questa sede Casula Fabio e Cinthia,

rappresentati e difesi dall'avv. G. Moricca, che, associandosi alle

tesi svolte nell'ordinanza di rinvio, ha chiesto l'accoglimento della

censura.

In analogo procedimento vertente fra De Chiara Crescenzo ed altri e

l'INADEL, il Pretore di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza 6 maggio

1980 ha sollevato questione identica alla precedente.

La difesa delle parti private ha depositato nei termini una memoria

illustrativa con cui ribadisce le tesi già svolte a sostegno della

censura.

In particolare, la difesa osserva che, nella specie, non potrebbero

ritenersi operanti i principi stabiliti in materia con la sentenza n.

46/83 della Corte, poiché dal riconoscimento ivi contenuto della

diversità dei sistemi che presiedono all'attribuzione dell'indennità

premio di fine servizio e dell'indennità di buonuscita, non potrebbe

derivare la giustificazione della irrazionale discriminazione a danno

dei figli dei dipendenti degli enti locali, sancita con le restrizioni

disposte dall'art. 3, secondo comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968,

n. 152.

Dette restrizioni si rifletterebbero poi in modo maggiormente

incisivo sulla posizione dei figli ancora studenti o comunque non

ancora in grado di produrre reddito pur senza esserne incapaci che,

bisognosi di sostegno per tale loro qualità, ne sarebbero invece

ingiustamente privati, e istituirebbero comunque una discriminazione

fra i figli dei dipendenti deceduti in servizio e quelli dei dipendenti

deceduti dopo il collocamento a riposo, i quali percepirebbero comunque

l'indennità "jure successionis". Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate con le ordinanze sopra indicate sono

identiche e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

con unica sentenza.

2. - Le censure investono l'art. 3, lett. b, della legge 8 marzo

1968, n. 152 in quanto, riconoscendo il diritto all'indennità di fine

servizio alla prole maggiorenne del dipendente degli enti locali

deceduto in attività di servizio alle condizioni che sia inabile a

proficuo lavoro, che sia nullatenente e che sia vivente a carico del

dipendente al momento del decesso, concreterebbe senza motivi razionali

un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai figli dei

dipendenti statali riguardo al diritto all'indennità di buonuscita,

che sarebbe sostanzialmente equivalente, sotto il profilo soggettivo ed

oggettivo, a quella di fine servizio di cui sopra, ed è riconosciuta

agli orfani dall'art. 7, secondo comma, della legge 21 aprile 1976, n.

177 senza che sia richiesta alcuna delle condizioni previste dalla

norma impugnata.

3. - Questa Corte, con l'ordinanza n. 294/83, emessa, peraltro,

dopo la fissazione dell'udienza di trattazione di questa causa, ha già

avuto modo di affrontare questione identica a quella attualmente in

esame, risolvendola nel senso della manifesta infondatezza in base al

principio già affermato in precedenza con la propria giurisprudenza

(sentt. 46/83; 82/73) secondo cui, pur essendo preordinate le due

indennità suddette alla stessa finalità, non è possibile istituire

un raffronto fra loro in quanto non sussiste fra le categorie

considerate, sia riguardo al trattamento economico in attività di

servizio sia riguardo al sistema contributivo preordinato al

trattamento di quiescenza, quella parità di situazioni che costituisce

il presupposto per la valutazione della legittimità costituzionale di

una diversità di disciplina in riferimento all'art. 3 Cost..

4. - Tali affermazioni sono applicabili anche nel caso in esame,

non potendo valere ad indurre la Corte a discostarsi da tale

giurisprudenza le argomentazioni addotte dalla difesa della parte

privata nella memoria presentata nella causa proveniente dal Pretore di

Roma.

Invero è evidente che una volta esclusa la comparabilità delle

situazioni in esame, la restrizione operata dalla norma impugnata perde

rilievo ai fini del controllo di legittimità in riferimento al

principio di eguaglianza anche per quanto riguarda la posizione dei

figli maggiorenni ma ancora impegnati negli studi o non ancora in

grado di produrre reddito, particolarmente evidenziata dalla difesa.

Né vale in senso contrario prospettare, come pure ha fatto la

difesa, una discriminazione nell'ambito della stessa categoria dei

figli dei dipendenti di enti locali, discriminazione attribuita al

fatto che i figli dei dipendenti deceduti in servizio sono sottoposti

alle dette restrizioni, mentre non lo sarebbero quelli dei dipendenti

deceduti dopo il collocamento a riposo, i quali percepiscono

l'indennità per diritto ereditario.

Tale argomentazione si fonda sul raffronto fra situazioni

evidentemente diverse quali quella dei figli dei dipendenti deceduti in

servizio, per i quali sorge un loro autonomo diritto all'indennità di

fine servizio, regolato come tale dalla normativa speciale in materia,

e quella dei figli del dipendente deceduto dopo avere maturato il

diritto all'indennità, entrata così a far parte del suo patrimonio e

conseguita eventualmente dalla prole in base alle norme del diritto

successorio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 3, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152,

sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost. con le ordinanze n. 372/80

del 16 aprile 1980 del Pretore di Roma e n. 546/80 del 6 maggio 1980

del Pretore di S. Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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