Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1994 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 34d.lgs. 511/1946

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511

(Guarentige della Magistratura), promosso con ordinanza emessa il 24

settembre 1993 dal Consiglio Superiore della Magistratura - Sezione

disciplinare nel procedimento disciplinare relativo a Conigliaro

Giovanni, iscritta al n. 781 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento in cui l'incolpato, affermando

di non aver reperito un magistrato disposto ad assisterlo, aveva

chiesto alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della

Magistratura di sollevare questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio

1946, n. 511 (Guarentigie della Magistratura), nella parte in cui non

consente la nomina di un avvocato quale difensore, la Sezione

medesima, con ordinanza emessa il 24 settembre 1993, dopo aver

respinto tale prospettazione, ha viceversa sollevato questione di

legittimità costituzionale della norma citata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, sotto due diversi e distinti profili.

Premette la Sezione disciplinare che il diritto di difesa può

essere articolato in forme e modalità diverse e non implica

necessariamente l'apporto tecnico di un avvocato. Tuttavia la norma

non si sottrarrebbe al dubbio di legittimità nella parte in cui

rimette alla scelta discrezionale dell'incolpato se avvalersi o meno

di un difensore. La stessa facoltatività della difesa in sostanza,

soprattutto quando sia lecito dubitare della piena consapevolezza

dell'incolpato, comporterebbe il denunciato vulnus.

Alla luce poi dell'interpretazione della norma impugnata che la

stessa Sezione remittente afferma di seguire costantemente,

escludendo che essa consenta di procedere alla nomina di un difensore

d'ufficio - ancorché magistrato - nei casi in cui l'incolpato "non

intenda o non possa" nominare un collega, si profilerebbe un

ulteriore aspetto d'illegittimità, concretantesi in tale preclusione

alla nomina d'ufficio.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha rilevato

come la difesa tecnica da parte di un collega - anche alla stregua

delle affermazioni della Suprema Corte - non violi il diritto di

difesa nel procedimento disciplinare nei confronti del magistrato.

Altrettanto potrebbe sostenersi per l'autodifesa allorché non

intervenga la nomina di un altro magistrato: tale possibilità

risulterebbe coerente "con il principio di autogoverno e di

autodichia della magistratura e con le peculiarità del procedimento

disciplinare", anche per la particolare qualificazione

dell'incolpato. Comunque la presenza di un difensore non sarebbe

sempre ed in assoluto costituzionalmente richiesta, dovendosi avere

riguardo alla funzione oggettiva cui la difesa è preordinata e non

alla scelta soggettiva dell'interessato.

L'Avvocatura ha altresì proposto un'interpretazione adeguatrice

della norma, nel senso che essa, per non restare "priva di contenuto

o quanto meno claudicante", dovrebbe comportare il potere, da parte

della Sezione, di nominare un difensore d'ufficio. Considerato in diritto

1. - L'art. 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31

maggio 1946, n. 511, è sospettato d'illegittimità costituzionale

dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura

sotto due profili: là dove prevede la possibilità per l'incolpato,

di farsi assistere da altro magistrato come una facoltà e non già

come un obbligo ed in secondo luogo nella parte in cui non consente

la nomina di un magistrato-difensore di ufficio nei casi in cui

l'incolpato "non intenda o non possa nominare un difensore".

Specifica il giudice a quo che nella specie "l'incolpato si è

presentato al dibattimento privo di difensore, nonostante la sua

volontà di avvalersi della difesa di un altro magistrato, non

avendo, a suo dire, potuto reperire un collega disposto ad

assisterlo". "Per costante interpretazione", conclude la remittente,

si esclude che l'impugnato art. 34 consenta la nomina di ufficio di

un magistrato difensore.

2. - Tale premessa di fatto palesa l'irrilevanza del primo dei

dedotti profili d'illegittimità costituzionale, non venendo qui in

evidenza l'aspetto dell'obbligatorietà della difesa, posto che

l'incolpato ha già espresso la propria intenzione di valersi di un

difensore, sì che il momento della discrezionalità della scelta tra

assistenza ed autodifesa risulta ormai superato nella dinamica del

procedimento.

La relativa questione deve quindi essere dichiarata inammissibile.

3.1. - Il secondo profilo va altresì scrutinato con riguardo alla

sola ipotesi rilevante, quella dell'incolpato che non possa nominare

un magistrato difensore e non già che non intenda farlo. Tale

seconda eventualità riconduce infatti alla prospettazione sub 2,

cioè ad un problema di alternativa tra l'assistenza obbligatoria e

l'assistenza facoltativa, che esula dal procedimento a quo.

Così circoscritta nella sua rilevanza e precisata nei suoi

termini, la questione è fondata.

3.2. - Questa Corte ha costantemente ritenuto che il procedimento

disciplinare nei confronti dei magistrati è strutturalmente e

funzionalmente diverso da quello previsto per gli impiegati dello

Stato. Nel suo carattere giurisdizionale ed in una serie di

peculiarità, l'intera vicenda disciplinare riflette il proprium

dell'Ordine giudiziario e le implicazioni che essa comporta

nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (sentenza n. 289/1992).

A tale specificità si ricollega la particolare previsione dettata

dalla norma impugnata, che limita all'àmbito dei magistrati i

soggetti legittimati a difendere l'incolpato e rimette a quest'ultimo

l'opzione tra autodifesa ed assistenza del collega.

Più in generale, questa Corte ha chiarito, quanto a modalità di

esercizio del diritto di difesa, che esso può essere dal legislatore

"diversamente regolato e adattato alle speciali esigenze dei singoli

procedimenti, purché non ne siano pregiudicati lo scopo e le

funzioni" (sentenze nn. 159/1972, 119/1974, 62/1975). Scopo e

funzioni che si concretizzano, in primo luogo, nella garanzia di un

effettivo contraddittorio e di un'assistenza di tipo

tecnico-professionale. Al riguardo la Corte ha sottolineato che il

diritto di difesa può dirsi assicurato, come regola, nella misura in

cui si dia all'interessato la possibilità di partecipare ad

un'effettiva dialettica processuale, non realizzabile senza

l'intervento del difensore (sentenza n. 190/1970).

Ora, nel caso in esame, è vero che il legislatore ha ritenuto

l'assistenza in parola surrogabile con il bagaglio culturale e

l'esperienza professionale di cui il magistrato è normalmente

portatore, così giustificando la previsione dell'autodifesa e la

limitazione dell'assistenza ai soli colleghi. Ma è altresì chiaro

che, nel momento in cui la scelta dell'incolpato si sia compiuta nel

senso di valersi dell'opera di un collega, la garanzia di

effettività del diritto di quella difesa che l'interessato non

ritiene di potersi assicurare da solo, postula la necessità che tale

assistenza venga comunque resa possibile.

Gli stessi argomenti che sono alla base della possibilità di

difendersi solo personalmente, accreditando all'incolpato

preparazione tecnica e discernimento sufficienti a decidere se farsi

assistere o meno da un collega, militano a favore della necessità di

una nomina d'ufficio ove tale opera difensiva non si concretizzi.

In altri e conclusivi termini, il precetto di cui all'art. 24

della Costituzione non consente che ragioni di carattere oggettivo -

ostative all'individuazione e nomina di un collega difensore -

vengano a comprimere in danno dell'incolpato quella possibilità di

consapevole ed attiva partecipazione al procedimento, in cui si

sostanzia l'effettività della difesa.

Il dato testuale dell'art. 34 non permette l'interpretazione

adeguatrice suggerita dall'Autorità intervenuta, sì che la norma va

dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede esplicitamente

la possibilità, per la Sezione disciplinare, di nominare un

magistrato difensore d'ufficio all'incolpato che abbia scelto di

farsi assistere da un collega: analogamente, del resto, a quanto è

legislativamente previsto per altre ipotesi di procedimenti

disciplinari (cfr. ad es. gli artt. 17, comma 4, delle disposizioni

d'attuazione C.P.P. e 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978,

n. 382 "Norme di principio sulla disciplina militare").

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511

(Guarentige della Magistratura), nella parte in cui non consente alla

Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di

disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore;

Dichiara inammissibile la ulteriore questione di legittimità

costituzionale della medesima disposizione, sollevata in riferimento

all'art. 24 della Costituzione dalla Sezione disciplinare del

Consiglio Superiore della Magistratura con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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