Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9

della legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti

agrari) e dell'articolo unico della legge 1 marzo 1968, n. 188

(Interpretazione autentica dell'art. 9 della legge 15 settembre 1964,

n. 756) promossi con ordinanza 5 dicembre 1975 del Pretore di Lecce e

con due ordinanze 21 dicembre 1981 del Pretore di Mesagne,

rispettivamente iscritte al n. 123 del registro ordinanze 1976 e ai nn.

90 e 91 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976 e n. 150 del 2

giugno 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Turco Costantino convenne in giudizio avanti al Pretore di

Lecce Margiotta Beniamino per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 9

della l. 15 settembre 1964 n. 756, che il prodotto del fondo a lui

concesso in colonia dal Margiotta, con obbligo di impianto di uliveto,

doveva essere diviso in ragione del 20% al concedente e dell'80% ad

esso istante, anziché del 45% e del 55% rispettivi in effetti

praticati, avendo il concedente conferito soltanto "terreno nudo" ai

sensi del cit. art. 9.

Detta norma invero stabilisce che:

1) Se il concedente conferisce terreno nudo (cioè privo di culture

arboree o arbustive il valore netto della cui produzione non superi il

10% di quella ricavabile dalle culture erbacee), ha diritto ad un

quinto del prodotto; 2) se partecipa alle "spese di coltivazione" per

più della metà la divisione avviene in ragione dei 3/5 a favore del

colono e dei 2/5 a favore del concedente; 3) se partecipa in misura

superiore la quota è proporzionalmente modificata senza poter scendere

però al di sotto del 50% a favore del colono; 4) se infine partecipa

in misura inferiore alla metà della spesa di coltivazione o se

comunque le spese da lui sostenute sono di scarsa entità, il colono,

previo rimborso delle spese stesse alla chiusura dei conti, ha diritto

ai 4/5 dei prodotti.

Il Pretore, con ordinanza 5 dicembre 1975, premesso che nella

specie, a termini del contratto, il concedente era tenuto a proprie

spese alla fornitura di olivi da impiantare nel fondo, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 9 della l.

n. 756 del 1964 e dell'articolo unico della l. 1 marzo 1968 n. 188 che

aveva esteso anche alle colonie parziarie con clausola migliorataria e

alla colonia migliorataria la disciplina della ripartizione dei

prodotti come disposta dal menzionato art. 9 della l. n. 756 del 1964,

per assunta violazione dell'art. 3 Cost.

Il Pretore osserva al riguardo che per l'attribuzione al concedente

di una quota maggiore del 20% dei prodotti, secondo la migliore

interpretazione della norma in esame, nessuna rilevanza avrebbero

eventuali apporti iniziali da parte sua alle spese di trasformazione

del fondo, non classificabili come concorso alle "spese di

coltivazione", per cui in tale ipotesi il terreno dovrebbe considerarsi

"nudo" ai sensi del cit. art. 9.

Con ciò peraltro, secondo il pretore, il legislatore avrebbe

attribuito eguale trattamento a situazioni palesemente diverse, quali

sono appunto quella del concedente che abbia con corso all'impianto e

quella del concedente che si sia limitato a conferire nudo terreno. Si

concreterebbe così un contrasto con il principio di eguaglianza

garantito dall'art. 3 Cost. e nella censura incorrerebbe altresì

l'articolo unico della l. 1 marzo 1968 n. 188 che ha esteso nel senso

suddetto la regolamentazione in esame.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 24 marzo 1976.

In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha tempestivamente presentato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che l'art. 10 della l. n. 756 del 1964, per

l'ipotesi di conferimento di terreno con caratteristiche diverse da

quelle indicate nell'art. 9 (terreno così detto "vestito") dispone che

la quota spettante al colono è aumentata del 10%, senza peraltro poter

superare il 90% della intera produzione lorda vendibile, restando

quindi garantito in ogni caso al concedente il 10%.

Nell'ipotesi invece di sua partecipazione alle spese di impianto di

nuove culture su terreno nudo il concedente ricaverà utili e prodotti

diversi da quelli che avrebbe ricavato dal nudo terreno, perché, pur

restando immutata la quota di spettanza prevista dall'art. 9, diversa

sarà la quantità degli utili e dei prodotti. Pertanto non

sussisterebbe in concreto la denunciata irrazionale uniformità di

trattamento.

Con ordinanza del 21 dicembre 1981 il pretore di Mesagne, nel

giudizio civile promosso da Chionna Francesco contro De Nitto Vittorio,

avente oggetto analogo al precedente, ha sollevato questione di

legittimità dei citati artt. 9 l. n. 756 del 1964 e unico legge n. 188

del 1968 in relazione agli artt. 3 e 42 Cost.

Al riguardo il pretore osserva che le varie ipotesi di ripartizione

del prodotto fra colono e concedente svalorizzerebbero l'apporto di

quest'ultimo perché non riconoscerebbero al conferimento del terreno

un valore giuridico-economico pari al contributo del colono.

Ciò risulterebbe evidente dal fatto che il terreno viene

considerato "nudo" anche se è rivestito da culture arboree od

arbustive il cui prodotto non superi il 10% di quello ricavabile dalle

culture erbacee, e comunque anche se esistono case coloniche ed altre

costruzioni adibite a fini di coltivazione.

Inoltre il concedente verrebbe ingiustamente penalizzato in

relazione al trattamento usatogli nel caso di contributo alla spesa

inferiore alla metà, con evidente preferenza a favore del colono, ed

uguale preferenza sarebbe riscontrabile nella regolamentazione del caso

di partecipazione del concedente alle spese in misura superiore alla

metà.

Si verificherebbe così una "compressione ed un immiserimento" del

diritto di proprietà, garantito dall'art. 42 Cost. In particolare la

riduzione al 20% della quota spettante al concedente finirebbe col

negare la funzione sociale della proprietà, portando alla distruzione

del capitale fondiario per l'irrisorietà della remunerazione.

Con ciò risulterebbe violato anche l'art. 3 Cost. per la

discriminazione indotta dalla norma impugnata in danno dei concedenti.

In analogo giudizio promosso da Distante Antonio contro il De Nitto

Vittorio lo stesso Pretore, con ordinanza pure in data 21 dicembre

1981, ha sollevato identica questione.

Le ordinanze debitamente notificate e comunicate, sono state

entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2 giugno 1982.

In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva essere del tutto infondata la censura

sollevata sotto il profilo dell'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni

palesemente diverse le quali, come tali, postulerebbero un diverso

trattamento. La posizione economica del concedente sarebbe invero

privilegiata rispetto a quella del colono, e le norme in esame

tenderebbero appunto a garantire quest'ultimo quale parte più debole

del rapporto.

Parimenti infondata sarebbe poi la censura proposta in riferimento

all'art. 42 Cost.

La legislazione speciale agraria, di cui la norma impugnata fa

parte, sarebbe infatti conforme all'art. 44 Cost., il quale, in materia

di proprietà terriera privata, fissa il principio secondo cui è

compito del legislatore promuovere lo stabilimento di più equi

rapporti sociali fra le parti interessate al processo produttivo

agrario, principio da intendere ovviamente in senso coordinato a quello

della tutela della proprietà privata in genere.

E d'altra parte, secondo l'Avvocatura, le denunziate limitazioni

del diritto di proprietà non ne comprometterebbero la sostanza.

L'ipotesi più frequente della ripartizione dei 3/5 a favore del colono

e dei 2/5 a favore del concedente corrisponderebbe infatti alla misura

ritenuta congrua di regola in ogni tipo di contratto associativo

agrario e premierebbe comunque la riconosciuta preminenza del fattore

lavoro nel processo di produzione.

Ed anche nei casi di ripartizione meno favorevoli al concedente, si

tratterebbe sempre di un utile, sia pure lordo, tale da garantire una

sufficiente remunerazione della proprietà, che mai potrebbe condurre

alla distruzione del capitale fondiario, come invece affermato dal

giudice a quo. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe prospettano questioni

identiche o strettamente connesse ed i relativi giudizi possono essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Il Pretore di Lecce, per dubitare della legittimità delle

norme impugnate (art. 9 l. 15 settembre 1964 n. 756 e articolo unico

l. 1 marzo 1968 n. 188) - nella parte in cui, ai fini della

ripartizione del prodotto del fondo (trattasi di immobile concesso in

colonia con obbligo di impianto di uliveto) negano rilievo al

contributo del concedente ai miglioramenti attribuendolo solo alla

partecipazione del predetto alle spese di coltivazione - istituisce un

confronto, per ritenere poi violato il principio di uguaglianza, tra il

concedente che abbia contribuito alle spese di miglioramento e quello

che tale contributo non abbia dato, ravvisando, nella esclusione di

entrambi dalla maggiorazione nella ripartizione dei prodotti del fondo,

una ingiustificata parità di trattamento, essendo diverse le due

situazioni comparate, che richiederebbero perciò un trattamento

differenziato.

Al riguardo la Corte deve preliminarmente osservare che tale

impostazione non appare corretta perché, prevedendo la norma che il

vantaggio di cui si tratta spetti solo al concedente che contribuisca

alle spese di coltivazione, per estendere il beneficio al concedente

che abbia contribuito alle spese di miglioramento, avrebbe dovuto

essere comparata la posizione di quest'ultimo con quella del concedente

che gode del vantaggio stesso per aver contribuito alle spese di

coltivazione.

Invero il controllo della osservanza del principio di eguaglianza,

nei suoi termini logici, richiede che la comparazione delle posizioni

raffrontate in ogni caso avvenga in vista del loro riequilibrio

mediante parificazione della posizione assunta come discriminatoria a

quella di cui si richiede l'applicazione.

Nella specie, data la peculiarità del raffronto operato dal

giudice a quo, la pronuncia di questa Corte, che è lo strumento per

ottenere la cennata parificazione di posizioni, non potrebbe aver tale

risultato, poiché il termine di comparazione dedotto riflette la

posizione del concedente del nudo terreno, a favore del quale non è

ovviamente prevista nessuna maggiorazione delle quote di riparto, così

come non è prevista a favore del concedente che partecipi alle spese

di impianto.

Del resto la normativa censurata non può dirsi irrazionale.

Invero, il concedente che contribuisce alle spese di miglioramento già

trova un compenso nell'incremento del valore del fondo nonché del

reddito di esso, poiché ne deriva anche un aumento della quantità del

prodotto, alla cui ripartizione il concedente partecipa.

E ciò è di per sé sufficiente a giustificare la mancata

considerazione specifica della situazione di cui si tratta da parte del

legislatore.

3. - Le ultime considerazioni valgono ad evidenziare la non

fondatezza anche della censura proposta con le ordinanze del Pretore di

Mesagne sotto il diverso profilo di assunta violazione dell'art. 3

Cost. ivi delineato.

Il detto Giudice lamenta che le norme impugnate prevederebbero una

ripartizione dei prodotti fra concedente e colono gravemente

discriminatoria a danno del primo, che riceverebbe quote eccessivamente

ridotte, con una ingiustificabile svalorizzazione del di lui apporto

all'associazione colonica rispetto al contributo del colono.

Ma la ripartizione in esame, che prevede la riserva a favore del

concedente di una quota minima del 20% dei prodotti, suscettibile di

aumento fino al 50%, proporzionalmente alla misura della sua eventuale

partecipazione alle spese di coltivazione, risponde invece certamente

in modo adeguato alla già illustrata esigenza di tutela e

miglioramento della situazione economica del colono, e salvaguarda

altresì, seppure comprimendoli, i diritti del proprietario, al quale

sono attribuite quote di prodotti che hanno una sensibile incidenza

nell'economia generale dell'associazione colonica e, comunque,

rispondono alla valutazione della sua posizione compiuta dal

legislatore nell'ambito del discrezionale apprezzamento dei modi di

attuazione delle finalità contemplate dall'art. 44 Cost., già

illustrate.

La lamentata ingiustificata discriminazione a danno del

proprietario pertanto non sussiste e la questione sollevata sotto il

profilo della pretesa violazione dell'art. 3 Cost. deve essere

dichiarata non fondata.

4 - Nello stesso senso deve concludersi per quanto riguarda l'altra

censura sollevata nelle dette ordinanze del Pretore di Mesagne contro

la norma impugnata per preteso contrasto con l'art. 42 Cost.

Invero, da quanto già detto sopra, deriva che le limitazioni

censurate rispondono ad evidenti fini sociali e sono quindi in armonia

con l'art. 42 Cost., il quale appunto consente al legislatore

l'imposizione di limiti alla proprietà privata al fine di assicurarne

la funzione sociale. D'altra parte, se è vero che la giurisprudenza

della Corte ha riconosciuto ripetutamente che detti limiti possono

legittimamente comprimere le facoltà che formano la sostanza del

diritto di proprietà solo se non giungano ad annullarle, è anche vero

che, nella specie, si è certamente fuori da tale ipotesi, poiché, per

le considerazioni già esposte, la ripartizione dei prodotti denunciata

non conduce certo all'annullamento del diritto del proprietario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 15 settembre 1964

n. 756, nonché dell'articolo unico della legge 1 marzo 1968 n. 188,

sollevate, in relazione all'articolo 3 della Costituzione con

l'ordinanza del Pretore di Lecce in data 5 dicembre 1975 e in relazione

agli articoli 3 e 42 della Costituzione con le ordinanze del Pretore di

Mesagne del 21 dicembre 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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