Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 23- ter

r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334 (Istituzione di una imposta di

fabbricazione sugli oli minerali), convertito in l. 2 giugno 1939 n.

739 e modificato dall'art. 5 d.l. 3 dicembre 1953 n. 878, convertito

in l. 31 gennaio 1954 n. 2, dall'art. 9 d.l. 5 maggio 1957 n. 271,

convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, nonché dall'art. 18 l. 31

dicembre 1962 n. 1852; e degli artt. 12 e 15 d.l. n. 271 del 1957

cit. (Disposizioni per la prevenzione o la repressione delle frodi

nel settore degli oli minerali); promossi con le ordinanze emesse il

6 marzo 1984 (n. 2 ordinanze), l'8 maggio 1984, il 3 aprile 1984, il

13 marzo 1984, il 22 maggio 1984, l'8 maggio 1984, il 25 ottobre

1983, il 17 gennaio 1984 e il 5 giugno 1984 dal Tribunale di Torino,

il 31 ottobre 1984 dal Tribunale di Brescia, il 16 aprile 1985 dal

Tribunale di Torino, il 29 maggio 1985 dal Tribunale di Brescia (n. 3

ordinanze) e il 16 dicembre 1986 dal Tribunale di Torino,

rispettivamente iscritte ai nn. 829, 830, 893, 896, 949, 1044, 1062,

1095, 1096 e 1097 del registro ordinanze 1984, nn. 523, 590, 851, 856

e 857 del registro ordinanze 1985 e n. 269 del registro ordinanze

1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 301 e

307 dell'anno 1984, nn. 2, 7, 19, 32, 34 e 42- bis dell'anno 1985,

nn. 5, 9 e 23, prima serie speciale dell'anno 1986 e n. 29, prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Lattanzio Salvatore e Paesetti

Mario, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

del ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Lattanzio Salvatore, a cui era stata notificata

un'ingiunzione fiscale per evasione dell'imposta di fabbricazione

sugli oli minerali, proponeva opposizione davanti al Tribunale di

Torino, il quale con ordinanza del 6 marzo 1984 (r.o. 829/84)

sollevava, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 23, primo comma, r.d.l. 28

febbraio 1939 n. 334, conv. in l. 2 giugno 1939 n. 739, come

sostituito dall'art. 9 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, conv. in l. 2

luglio 1957 n. 474, nonché 15 di quest'ultimo d.l., i quali

comminano la reclusione, rispettivamente, a chiunque sottragga con

qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento

dell'imposta di fabbricazione ed a chiunque trasporti gli stessi

prodotti senza il certificato di provenienza, "indipendentemente dal

pagamento dell'imposta evasa"; quest'ultima espressione significava,

per costante interpretazione della Cassazione civile, che debitore

d'imposta doveva considerarsi qualunque concorrente nei reati, anche

se, in difetto dei reati stessi, non sarebbe stato assoggettato alla

medesima.

Il Tribunale precisava appunto che nella specie il Lattanzio, non

produttore né importatore di prodotti petroliferi, era concorso nel

reato attraverso l'irregolare trasporto di oli minerali: ciò

comportava che le norme impugnate collegassero l'imposta in discorso

ad un comportamento illecito e non ad un indice concretamente

rivelatore di ricchezza, la cui presenza, per contro, la costante

giurisprudenza costituzionale richiedeva per il rispetto del

principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

2. - La stessa questione, o questioni analoghe, venivano sollevate

dal medesimo Tribunale con ordinanze emesse il 6 marzo 1984 (r.o.

830/84) nel procedimento iniziato da Paesetti Mario contro

l'Amministrazione delle finanze dello Stato; l'8 maggio 1984 (r.o.

893/84) in procedimento iniziato da Fedele Giovanni; il 3 aprile 1984

(r.o. 896/84) in procedimento iniziato da Ratti Italo; il 13 marzo

1984 (r.o. 949/84) in procedimento iniziato da Carinelli Ettore; il

22 maggio 1984 (r.o. 1044/84) in procedimento iniziato da Picozzi

Pietro; l'8 maggio 1984 (r.o. 1062/84) in procedimento iniziato da

Lazzaroni Giuseppe; il 25 ottobre 1983 (r.o. 1095/84) in procedimento

iniziato da Di Sapio Gerardo; il 17 gennaio 1984 (r.o. 1096/84) in

procedimento iniziato da Pesce Tommaso; il 5 giugno 1984 (r.o.

1097/84) in procedimento iniziato da Atreni Giuseppe; il 16 aprile

1985 (r.o. 590/85) in procedimento iniziato da Ciliberti Giancarlo;

il 16 dicembre 1986 (r.o. 269/87) in procedimento iniziato da

Trussardi Giovanni; nonché dal Tribunale di Brescia ordinanze emesse

il 31 ottobre 1984 (r.o. 523/85) in procedimento iniziato da Moro

Tiziano; il 29 maggio 1985 in procedimenti iniziati da Coti Zelati

Bruno (r.o. 851/85), da Barbieri Carlo (r.o. 856/85) e da Paesetti

Mario (r.o. 857/85).

Il Tribunale di Torino nei procedimenti nn. 893 e 949 del 1984

impugnava anche l'art. 23- ter del citato r.d.l. n. 334 del 1939,

come modificato dall'art. 18 l. 31 dicembre 1962 n. 1852, il quale

prevede sanzioni penali a carico di chiunque misceli prodotti

petroliferi liberi da tributi con altri prodotti che vi siano

soggetti, al fine di evadere i tributi stessi, mentre nel

procedimento n. 269 del 1987 impugnava l'art. 12 del citato d.l. n.

271 del 1957, che prevede reclusione e multa per la sottrazione dei

detti prodotti al pagamento dell'imposta, attraverso specifici mezzi

fraudolenti.

Il Tribunale di Brescia nel procedimento n. 523 del 1985 faceva

riferimento, oltre che all'art. 53, anche all'art. 27, secondo comma,

Cost., affermando che l'applicazione della sanzione del pagamento

dell'imposta evasa non subordinata al previo accertamento della

responsabilità penale contrastava con la presunzione costituzionale

di non colpevolezza fino alla condanna penale definitiva; l'assenza

della qualità di contribuente nel condannato, inoltre, escludeva ad

avviso del Tribunale - l'applicabilità dell'art. 22, secondo comma,

l. 7 gennaio 1929 n. 4, ossia la ripetibilità della somma

corrispondente all'imposta indebitamente pagata.

3. - Interveniva in tutti i procedimenti la Presidenza del

Consiglio del ministri, sostenendo la ravvisabilità di un indice di

capacità contributiva nell'aver concorso a sottrarre un determinato

bene al pagamento dell'imposta, indipendentemente dall'entità del

profitto perseguito.

4. - Si costituivano il Lattanzio e il Paesetti, proponendo

anzitutto un'interpretazione delle norme impugnate secondo cui i

concorrenti nei reati da esse previsti non erano tenuti mai al

pagamento dell'imposta evasa, ma dovevano risarcire il danno arrecato

all'Amministrazione finanziaria, anche se l'imposta fosse stata già

pagata dai debitori. In subordine, le parti private chiedevano

dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 23

r.d.l. n. 334 del 1939. Considerato in diritto

1. - Tutti i giudizi indicati in epigrafe, pur con qualche

elemento diverso, hanno fondamentalmente per oggetto la medesima

questione, relativa all'obbligo del pagamento dell'imposta di

fabbricazione da parte dei concorrenti nel reato di evasione della

imposta medesima: pertanto essi possono essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dalla

difesa delle parti private Lattanzio e Paesetti, la quale propone

un'interpretazione della norma impugnata diversa da quella delle

ordinanze di rimessione. In particolare, si sostiene che la normativa

denunziata prevederebbe a carico dei concorrenti nel reato l'obbligo

del pagamento di una somma di denaro non già a titolo di imposta in

senso tecnico, bensì come risarcimento del danno arrecato

all'Amministrazione finanziaria: con la conseguenza che la violazione

dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, sarebbe stata

erroneamente denunciata dai giudici a quibus. La deduzione trova

chiaramente la sua ragione d'essere nell'intento di far dichiarare,

in questa sede, l'inammissibilità della questione per irrilevanza

nei giudizi principali, al fine di trarne poi le intuitive

conseguenze nei giudizi medesimi: nei quali dovrebbe essere

dichiarata l'illegittimità delle impugnate ingiunzioni fiscali,

mentre l'Amministrazione potrebbe successivamente - sempre secondo la

predetta tesi - iniziare degli ordinari giudizi di cognizione per far

valere la propria pretesa.

Ma questa tesi difensiva non può essere condivisa, giacché

l'interpretazione fornita dai giudici dei processi principali, e

posta a base delle ordinanze di rimessione, è pienamente conforme al

costante orientamento della giurisprudenza ordinaria e, in

particolare, a quello della Corte di cassazione: sicché non può

essere dubbio che l'attuale giudizio concerne un obbligo tributario.

3. - Ciò posto, osserva la Corte che tutte le ordinanze muovono

dal comune rilievo, secondo cui le norme impugnate, imponendo

espressamente l'obbligo di pagamento dell'imposta evasa anche nei

confronti dei partecipanti alla commissione di illeciti penali (senza

che siano produttori o importatori di oli minerali) non tengono conto

del principio dell'art. 53, primo comma, Cost., giacché il detto

obbligo in sostanza avrebbe scopi prevalentemente sanzionatori, e

prescinderebbe quindi dalla capacità contributiva prescritta

dall'indicata norma costituzionale per tutte le imposizioni fiscali.

La questione non è fondata.

Come già si è accennato, la prestazione in esame ha il carattere

di un tributo in senso proprio, posto a carico di tutti i concorrenti

nel reato di evasione fiscale, con il vincolo di solidarietà:

vincolo della cui legittimità costituzionale non può dubitarsi,

trovando esso il suo razionale fondamento nel nesso di natura

sostanziale che lega la condotta dei produttori ed importatori con

quella dei concorrenti nei reati suindicati.

Né può la Corte concordare con l'apodittica affermazione delle

ordinanze di rimessione, secondo cui i concorrenti sarebbero

"estranei" al rapporto tributario. La pretesa estraneità non

sussiste, giacché la soggezione agli obblighi fiscali concerne tutti

coloro la cui posizione sia, comunque e a qualsiasi titolo,

sostanzialmente collegata col fatto generativo degli obblighi

medesimi: e quindi può comprendere, com'è ovvio, anche i soggetti

la cui condotta risulti diretta a rendere materialmente possibile

l'evasione dell'imposta. Precisamente, i soggetti suindicati sono

considerati non soltanto correi nei reati di evasione fiscale,

poiché partecipano al fatto illecito fornendo i mezzi materialmente

necessari (depositi, occultamenti, trasporti clandestini, ecc.) alla

sua consumazione, ma correlativamente sono soggetti passivi del

rapporto tributario, turbando con la loro condotta la regolare

attuazione della relativa disciplina.

4. - Resta da esaminare, infine, la questione sollevata dal

Tribunale di Brescia, secondo cui la normativa impugnata

contrasterebbe con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto impone

il pagamento dell'imposta indipendentemente da una sentenza

irrevocabile del giudice penale.

Anche tale questione è priva di giuridico fondamento.

Invero, com'è ormai opinione consolidata della giurisprudenza

ordinaria, dalla violazione della norma suddetta discendono la

pretesa punitiva dello Stato ed altresì l'obbligazione tributaria,

per la cui attuazione l'Amministrazione ben può agire,

indipendentemente dal corso del processo penale.

Il che peraltro è conforme alla regola generale, applicabile in

materia finanziaria per l'art. 18 l. 7 gennaio 1929 n. 4, in base

alla quale il giudice, civile o tributario, accerterà autonomamente

l'esistenza dell'obbligazione dedotta e la decisione avverrà senza

pregiudicare la posizione del reo nel processo penale: ne consegue

che il cit. art. 27 Cost. viene invocato fuor di proposito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 23 e 23- ter r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito

in l. 2 giugno 1939 n. 739, 12 e 15 d.l. 5 maggio 1957 n. 271,

convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, sollevate in riferimento

all'art. 53 Cost. dai Tribunali di Torino e di Brescia con le

ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23 cit., sollevata in riferimento all'art. 27, secondo

comma, Cost. dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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