Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

d.l. 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n.

336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti

pubblici ex combattenti ed assimilati), come modificato dall'art. 1

della legge 14 agosto 1974, n. 355, in riferimento all'art. 67, ultimo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1978 dal Pretore di Pisa nel

procedimento civile vertente tra Tosi Ettore e l'ENPAS, iscritta al n.

659 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979;

2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1978 dal Pretore di Pisa nel

procedimento civile vertente tra Scarselli Sergio e l'INAM, iscritta al

n. 660 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979;

3) ordinanza emessa il 18 aprile 1980 dal Tribunale di

Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Romano

Luigi, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 10 settembre 1980.

Visti gli atti di costituzione di Scarselli Sergio, dell'INAM e

dell'INAIL e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avvocato Antonio Funari, per Scarselli Sergio, l'avvocato

Lucio Mancini, per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanze 13 ottobre 1978 (nn. 659-660/1978) il Pretore di Pisa

nel corso di giudizi promossi a seguito di risoluzione di rapporti di

lavoro autonomo da parte dell'ENPAS e dell'INAM ai sensi dell'art. 6

del d.l. 8 luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio

1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed

enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost.

-dell'art. 6 del detto d.l. n. 261/1974, nella parte in cui (a

differenza di quanto disposto dall'art. 67, ultimo comma, d.P.R. 30

giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle

amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo") per i

dirigenti), prevede la possibilità per gli ex combattenti, collocati a

riposo ai sensi dell'art. 3 della L.24 maggio 1970, n. 336 ("Norme a

favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed

assimilati"), di assumere e mantenere, non solo rapporti di impiego

pubblico, ma anche incarichi di lavoro autonomo con lo Stato e con gli

altri enti pubblici.

Con ciò si violerebbe il principio di uguaglianza, per non essere

stata emanata analoga normativa limitatrice di assunzioni anche per gli

altri soggetti che abbiano usufruito di disposizioni analoghe nelle

finalità e nell'attribuzione di un trattamento preferenziale di

quiescenza a quelle della L. n. 336/ 1970: infatti con l'art. 67 del

d.P.R. n. 748 del 1972, è stato favorito l'esodo volontario dei

dirigenti e del personale direttivo delle Amministrazioni dello Stato,

attribuendo a costoro, ove richiedessero il "collocamento a riposo

anticipato" aumenti di servizio identici a quelli riconosciuti agli ex

combattenti dall'art. 3 della L. n. 336/1970, ma la limitazione della

libertà di lavoro, ai sensi del citato art. 67, è stata prevista

unicamente con riguardo "all'assunzione in impiego alle dipendenze

dello Stato o di enti pubblici" (art. 67, cit., ultimo comma) e non

anche con riguardo al conferimento di incarichi libero- professionali

da parte delle stesse amministrazioni.

Non vi sarebbe alcuna giustificazione all'adozione da parte del

legislatore del diverso trattamento normativo sopra evidenziato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, chiede che gli atti siano

rimessi al giudice a quo per il riesame della rilevanza o che la

questione sia dichiarata non fondata.

Si osserva infatti preliminarmente che il Pretore di Pisa non ha

tenuto conto dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.20 marzo 1975, n.

70, per il quale "non possono comunque essere attribuiti incarichi

professionali ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo

volontario, di cui al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di

enti pubblici collocati a riposo".

Ciò, secondo l'Avvocatura dello Stato, giustificherebbe la

remissione degli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza.

Comunque, essa afferma, la differenza di trattamento fatta dalla norma

impugnata rispetto a quella dell'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972,

sarebbe giustificata in base alle seguenti considerazioni.

A) I "benefici combattentistici" si riferiscono a tutti gli

impiegati dello Stato e degli enti pubblici, mentre quelli derivanti

dall'"esodo volontario" riguardano esclusivamente i funzionari

direttivi e dirigenti dello Stato, cioè una categoria non solo più

qualificata e con specifiche competenze, ma soprattutto notevolmente

più ristretta.

B) I benefici derivanti ai funzionari direttivi e dirigenti dello

Stato dall'"esodo volontario" furono accordati esclusivamente per

soddisfare la esigenza di ridurre il loro numero esuberante rispetto

alle necessità del nuovo ordinamento delle funzioni dirigenziali, di

cui al d.P.R. n. 748/1972, mentre i "benefici combattentistici"

rispondevano principalmente alla finalità di riparare ritardi e

menomazioni, che i destinatari avevano subito nella loro carriera a

causa della guerra.

C) I benefici accordati alle due categorie sono pure obiettivamente

differenti, tanto che ne è prevista in particolari modi la

cumulabilità (art. 67 cit., quarto comma), mentre la tempestiva

rinuncia a quelli previsti nell'art. 3 della L. n. 336/ 1970 consentiva

agli ex combattenti, che ne avevano usufruito, di mantenere gli

incarichi in discussione, nonostante la conservazione dei restanti

benefici (art. 1 cit., penultimo comma).

Ad ogni modo rientra nella discrezionalità del legislatore

ordinario per la concessione di determinati benefici a distinte

categorie di soggetti valutare tutte le diverse circostanze in

relazione ai vari fini da perseguire ponendo in essere una conseguente

peculiare regolamentazione.

Davanti a questa Corte si sono costituite pure alcune parti

private; il dott. Sergio Scarselli e l'INAM, parti del giudizio a quo.

Il primo ha chiesto che la questione sia dichiarata fondata. Il secondo

che la si dichiari inammissibile per difetto di rilevanza o comunque

infondata.

Identica questione è stata sollevata dal Tribunale di

Caltanissetta con ordinanza del 18 aprile 1980 (n. 517 r.o.).

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito anche in

tale giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Uguali conclusioni ha formulato la difesa dell'INAIL, anch'esso

costituitosi. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di cui in epigrafe sollevano tutte una identica

questione di legittimità costituzionale, onde i relativi giudizi

possono essere riuniti ai fini di un, unica pronuncia.

2. - La Corte è chiamata ad esaminare se l'art. 6 del D.L. 8

luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336,

concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici

ex combattenti ed assimilati"), così come modificato dalla legge di

conversione 14 agosto 1974, n. 355, violi il principio di uguaglianza

posto dall'art. 3, primo comma, Cost., avendo vietato agli ex

combattenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24

maggio 1970, n. 336 ("Norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti

pubblici ex combattenti ed assimilati"), di assumere incarichi di

lavoro autonomo con lo Stato e gli altri enti pubblici oltre che con

società a partecipazione statale e ciò in difformità da quanto era

stato disposto con l'art. 67, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972,

n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni

dello Stato anche ad ordinamento autonomo"), il quale vieta agli

"esodati", ai sensi dello stesso decreto presidenziale, soltanto le

assunzioni di nuovi rapporti di impiego.

3. - La questione non è fondata.

E noto che questa Corte ha costantemente ritenuto che può

ipotizzarsi violazione del principio di uguaglianza quando si pongano a

raffronto situazioni identiche o, almeno, omogenee (cfr. fra le altre

sentenze nn. 1 e 52 del 1981).

Nella specie, peraltro, non sussiste omogeneità di situazioni,

poiché diversi sono sia i destinatari sia la ratio delle disposizioni

che vengono messe a raffronto nelle ordinanze di rimessione.

Infatti la legge 24 maggio 1970, come la Corte ha già avuto modo

di chiarire (sentenza n. 194/1976) e come risulta anche dai lavori

preparatori, ha per destinatari soltanto i dipendenti statali in

possesso della qualifica di ex combattenti od appartenenti ad altre

determinate categorie che a causa della guerra avevano subito ritardi o

menomazioni nella loro carriera, allo scopo di accordare a costoro un

particolare beneficio, che negli stessi lavori preparatori viene

definito atto di "giustizia riparatrice".

L'art. 67, ultimo comma, del successivo d.P.R. n. 748, invece, è

rivolto esclusivamente ai dipendenti statali appartenenti alla

dirigenza ed alla carriera direttiva ai quali è stato consentito, con

la stessa norma, l'esodo anticipato dall'Amministrazione dello Stato al

fine di sfoltirne i ruoli.

Siffatta diversità è sufficiente a rendere non irrazionale la

differenza di trattamento esistente fra le due norme poste a raffronto.

Va peraltro osservato che in prosieguo di tempo il legislatore è

ritornato sull'argomento e con l'art. 6, ultimo comma, della legge 20

marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici

e del rapporto di lavoro del personale dipendente") ha disposto anche

per i dipendenti statali, che si erano avvalsi delle norme sull'esodo

volontario previsto dal ripetuto art. 67 del d.P.R. n. 748/1972, un

divieto sostanzialmente simile a quello già compreso nell'art. 6 del

D.L. n. 261 del 1974.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni

alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei

dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"),

convertito con modificazioni in legge 14 agosto 1974, n. 355 - nella

parte in cui prevede per gli ex combattenti collocati a riposo ai sensi

dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970, il divieto di assumere e

mantenere non solo rapporti d'impiego pubblico, ma anche incarichi di

lavoro autonomo con lo Stato e gli altri enti pubblici - sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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