Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/06/1995 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

  • art. 2legge 185/1994

citata

  • art. 2legge 451/1994
  • art. 6legge 451/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 7,

del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a

sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 luglio 1993, n. 236, 1 della stessa legge 19 luglio 1993, n.

236, 2, comma 5, 12, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185

(Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), 5 del

decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, 5 del decreto-legge 12

febbraio 1993, n. 31, 6, comma 7, del decreto-legge 10 marzo 1993, n.

57, promossi con quattro ordinanze emesse il 12 maggio 1994, dal

pretore di Parma, il 30 maggio 1994 dal pretore di Bergamo, il 12

agosto 1994 dal pretore di Bologna, il 29 settembre 1994 dal pretore

di Busto Arsizio iscritte rispettivamente ai nn. 443, 509, 661 e 663

del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 30, 38 e 47, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visti gli atti di costituzione di Ugolotti Giancarlo, Sangaletti

Primo, Vannini Graziano e dell'I.N.P.S., nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore

Renato Granata;

Uditi gli avv.ti Franco Agostini per Ugolotti Giancarlo e

Sangaletti Primo, Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani per l'I.N.P.S.

e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza del 12 maggio 1994 il pretore di Parma - nel

corso del giudizio promosso da Ugolotti Giancarlo nei confronti

dell'INPS per il riconoscimento della differenza tra il trattamento

di mobilità, spettantegli per essere stato assoggettato a

licenziamento collettivo, e l'assegno di invalidità, differenza

prima erogatagli dall'INPS fino al 14 dicembre 1992, ma

successivamente sospesa a seguito dell'incompatibilità tra i due

istituti previdenziali introdotta dall'art. 5 del decreto-legge n.

478 del 1992 - ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché

dell'art. 1 della legge n. 236 del 1993 nella parte in cui fa salvi

gli effetti prodotti dall'art. 5 del decreto-legge n. 478 del 1992,

dall'art. 5 del decreto-legge n. 31 del 1993, dall'art. 6, comma 7,

del decreto-legge n. 57 del 1993, per contrasto con gli artt. 3 e 38

della Costituzione.

Premette il giudice rimettente che - mentre in precedenza l'art.

10, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887

faceva salva in ogni caso la quota del trattamento di disoccupazione

eventualmente eccedente l'importo del trattamento pensionistico - il

cit. art. 5 del decreto-legge n. 478 del 1992 ha stabilito la totale

incompatibilità fra i trattamenti di disoccupazione e l'indennità

di mobilità, da un lato, ed i trattamenti pensionistici diretti a

carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dall'altro. Non

essendo intervenuta la conversione in legge, il suo contenuto è

stato reiterato con i decreti-legge n. 31 del 1993 (art. 4) e n. 57

del 1993 (art. 6, comma 7), anch'essi non convertiti e infine con il

decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19

luglio 1993, n. 236, che all'art. 6, comma 7, ha disposto la totale

incompatibilità fra indennità di mobilità e trattamenti

pensionistici. L'art. 1 della legge di conversione ha fatto salvi gli

effetti dei precedenti decreti non convertiti.

In via interpretativa il pretore rimettente ritiene che nella

categoria dei "trattamenti pensionistici", previsti dall'art. 10,

quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 come incompatibili

con i trattamenti ordinari di disoccupazione rientri anche l'assegno

di invalidità e che d'altra parte l'indennità di mobilità

(conseguente al licenziamento collettivo) ben può qualificarsi come

un trattamento di disoccupazione.

Quanto alla lesione dei parametri evocati, il pretore rimettente

ritiene sussistere un principio generale per cui, in caso di

concorrenza fra due prestazioni non cumulabili, al titolare deve

essere garantita la possibilità di optare per l'una o l'altra

prestazione. La mancanza di tale possibilità urta contro il

principio di ragionevolezza, crea disparità di trattamento ed appare

in contrasto con l'art. 38 della Costituzione che esige che il

lavoratore venga garantito sia in caso di invalidità che in caso di

disoccupazione involontaria. In sostanza, afferma il giudice a quo,

si può escludere il cumulo, ma non anche il diritto di opzione o la

conservazione del secondo beneficio nei limiti della differenza.

Anche sotto un altro profilo c'è poi violazione del principio di

uguaglianza perché la totale incompatibilità sussiste solo per il

breve spazio di tempo dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 478

del 1992 all'entrata in vigore del decreto-legge n. 40 del 1994 che

ha introdotto la facoltà di opzione (comunque non rilevante per il

ricorrente perché a quest'ultima data era ormai già scaduto il

periodo di spettanza dell'indennità di mobilità); peraltro il

decreto-legge n. 40 del 1994, non convertito, è stato reiterato con

il decreto-legge n. 185 del 1994.

1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata.

L'Avvocatura - nel ricordare che con decreto-legge 18 gennaio 1994,

n. 40 (art. 2, comma 5) e con decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185

(art. 2, comma 5), è stato abrogato il principio della

incompatibilità di cui alle norme censurate ed introdotto il diritto

di conservare il trattamento più favorevole per il lavoratore -

rileva che la limitatezza temporale del periodo nel quale ci sarebbe

stata la pretesa violazione dei principi di uguaglianza e di

ragionevolezza, da un lato, può essere indice di una valutazione del

legislatore ispirata alle particolari condizioni economiche e sociali

del paese; d'altra parte, la ridotta incidenza del presunto contrasto

con i precetti costituzionali non può considerarsi espressione di

una generale vulnerazione del principio di ragionevolezza e di

uniformità di trattamento cui devono ispirarsi le leggi in genere.

1.3. - Si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata. Premessa la non assimilabilità

dell'indennità di mobilità al trattamento di integrazione

salariale, sicché trattasi di situazioni non omogenee, la difesa

dell'INPS osserva che rientra nella discrezionalità del legislatore

prevedere, nei vari ordinamenti previdenziali, le prestazioni che

meglio si adattano alle particolarità delle singole situazioni,

predisponendo i mezzi finanziari all'uopo necessari.

1.4. - Si è costituita la difesa dell'Ugolotti sostenendo - anche

con una successiva memoria - in via principale la erroneità della

premessa interpretativa da cui muove il pretore rimettente (e quindi

l'insussistenza della fattispecie del divieto di cumulo sia perché

l'assegno di invalidità non costituisce trattamento pensionistico,

sia perché l'indennità di mobilità non è assimilabile al

trattamento di integrazione salariale); da ciò l'inammissibilità

della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza. Nel

merito la difesa aderisce alle argomentazioni del pretore rimettente,

concludendo quindi per l'incostituzionalità delle disposizioni

censurate.

2.1. - Con ordinanza del 30 maggio 1994, emessa nel procedimento

civile promosso da Sangalletti Primo (licenziato e posto in mobilità

il 31 agosto 1991) contro l'INPS per ottenere il riconoscimento del

diritto all'indennità di mobilità, il Pretore di Bergamo ha

sollevato questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 6,

comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conv. con

modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sia degli artt. 2,

comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185 in

relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Premesso (in via interpretativa) che, soprattutto dopo

l'introduzione della facoltà di opzione con testuale riferimento

all'assegno di invalidità, deve ritenersi che sussista

l'incompatibilità tra tale prestazione previdenziale e quella

dell'indennità di mobilità, il pretore rimettente sottolinea che

l'assegno e la pensione di invalidità hanno natura molto diversa:

mentre le pensioni INPS ordinarie hanno natura previdenziale,

l'assegno di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984 è una

prestazione atipica ed ha natura eminentemente assistenziale; è

temporaneo, rinnovabile solo a domanda (almeno le prime tre volte),

non reversibile ai superstiti e può essere anche inferiore ai minimi

vigenti per ogni altro trattamento pensionistico; lo stesso poi non

esaurisce la possibilità di reddito del lavoratore, a cui residua

una parte della sua capacità lavorativa; infine il primo a

differenza della seconda può cumularsi con la retribuzione. Pertanto

viola il principio di eguaglianza il fatto che il legislatore tratti

allo stesso modo due situazioni così diverse, sancendo che

l'indennità di mobilità (tipico trattamento sostitutivo della

retribuzione) sia incompatibile non solo con la pensione, ma anche

con l'assegno di invalidità.

Un ulteriore vizio di incostituzionalità sussiste poi sotto il

profilo che la facoltà di opzione tra i due trattamenti, per i quali

sussiste il divieto di cumulo, è stata - nel 1994 - introdotta

soltanto per il futuro, nonché - quanto ai collocamenti in mobilità

già disposti - soltanto per la parte residua della prestazione,

sicché i lavoratori sono discriminati a seconda del momento della

collocazione in mobilità o dell'ottenimento dell'assegno, senza che

in ciò sia ravvisabile alcuna giustificazione.

In entrambe le ipotesi (quella principale e quella subordinata) vi

è poi violazione dell'art. 38 della Costituzione perché per effetto

della suddetta incompatibilità il lavoratore pensionato soffre

ingiustificatamente una riduzione di reddito.

2.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata.

2.3. - Si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata. In particolare sostiene la piena

equiparabilità dell'assegno ordinario di invalidità con la pensione

ordinaria di inabilità sicché giustificata è la loro assimilazione

quanto al regime di incompatibilità. D'altra parte l'introduzione

della facoltà di opzione soltanto per il futuro introduce un

discrimine ratione temporis, ma ciò è giustificato dal principio di

gradualità dell'intervento legislativo e dalla successione temporale

di distinte fasi di sviluppo del sistema previdenziale.

2.4. - Si è costituito Sangalletti Primo aderendo - anche con

successiva memoria - alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione

e concludendo per la dichiarazione di incostituzionalità delle

disposizioni censurate.

3.1. - In analogo giudizio - promosso da un lavoratore titolare di

pensione di invalidità che, in quanto assoggettato a licenziamento

collettivo, domandava il riconoscimento (anche) dell'indennità di

mobilità, indennità negatagli dall'INPS in quanto incompatibile con

il trattamento pensionistico in godimento - il Pretore di Bologna con

ordinanza del 12 agosto 1994 ha sollevato questione della

legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre

1992, n. 478, dell'art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31,

dell'art. 6, comma 6 (rectius: comma 7), del decreto-legge 10 marzo

1993, n. 57; dell'art. 6, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148 e della legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui

dispongono la incompatibilità tra l'indennità di mobilità con i

trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

dei lavoratori dipendenti, senza prevedere la possibilità di

conguaglio nel caso che il trattamento di pensione sia di importo

inferiore a quello della indennità di mobilità, per contrasto con

gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

3.2. - L'Avvocatura dello Stato e dell'INPS, nei rispettivi atti

di intervento e di costituzione, hanno ripetuto le argomentazioni e

le conclusioni già rassegnate nei precedenti giudizi incidentali.

3.3. - Si è costituito anche il ricorrente Vannini Graziano

concludendo in via principale per l'inammissibilità della questione

di costituzionalità ed in via subordinata per la dichiarazione di

incostituzionalità delle disposizioni censurate. Ed infatti -

sostiene la difesa del ricorrente - il regime di incompatibilità è

stato introdotto ex novo dall'art. 1 del decreto-legge 11 dicembre

1992, n. 478 e dalla corrispondente norma del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148 a far tempo dal 15 dicembre 1992; quindi, ove il diritto

all'indennità di mobilità sia maturato prima di tale data, anche i

ratei successivi sono immuni dalla nuova più rigorosa disciplina; da

ciò l'irrilevanza della questione di costituzionalità. Nel merito

ritiene sussistere la violazione dei parametri evocati aderendo alle

argomentazioni del giudice rimettente.

4. - Da ultimo il pretore di Busto Arsizio - in un giudizio

promosso da una lavoratrice, titolare di pensione di invalidità, che

domandava il riconoscimento dell'indennità di mobilità in quanto

assoggettata a licenziamento collettivo, indennità anche in tal caso

negatale dall'INPS in quanto incompatibile con il trattamento

pensionistico in godimento - ha sollevato (con ordinanza del 29

settembre 1994) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 conv. in legge 19

luglio 1993, n. 236 in relazione agli artt. 3 e 38 della

Costituzione. In particolare il pretore rimettente ritiene violato il

principio di eguaglianza in ragione del trattamento deteriore

riservato ai lavoratori titolari di pensione di invalidità nel

periodo di vigenza del regime di totale incompatibilità con

l'indennità di mobilità. Sarebbe poi violato anche l'art. 38 della

Costituzione perché viene assicurato il soddisfacimento delle

esigenze di vita dell'assicurato di fronte all'evento protetto

concretizzatosi prima (l'invalidità) e non invece di fronte a quello

successivo (la disoccupazione involontaria), restando, il relativo

trattamento assorbito dal primo; e ciò nonostante che il trattamento

previsto per l'evento successivo sia ben maggiore.

L'Avvocatura dello Stato e dell'INPS, nei rispettivi atti di

intervento e di costituzione, hanno ripetuto le argomentazioni e le

conclusioni già rassegnate nei precedenti giudizi incidentali. Non

si è invece costituita la lavoratrice ricorrente. Considerato in diritto

1. - Ancorché le plurime censure sollevate dai giudici rimettenti

abbiano una matrice comune, costituita dalla (ritenuta)

illegittimità del regime di incompatibilità tra assegno (o

pensione) di invalidità ed indennità di mobilità, tuttavia esse

sono diversamente articolate e vanno distintamente esaminate.

È stata innanzi tutto sollevata (dal Pretore di Bergamo)

questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.

3 e 38 della Costituzione - dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 nella

parte in cui prevede il divieto di cumulo tra indennità di mobilità

ed assegno di invalidità (in particolare), per sospetta violazione

del principio di eguaglianza perché è previsto un trattamento

analogo (ossia l'incompatibilità delle due prestazioni) al pari

dell'ipotesi in cui con l'indennità di mobilità concorra la

pensione di invalidità con la conseguenza che sono a tale effetto

ingiustificatamente parificate situazioni differenziate (quella

riferita alla titolarità rispettivamente dell'assegno di invalidità

e della pensione di invalidità).

In una prospettiva meno radicale è stata poi sollevata (dal

Pretore di Parma, dal Pretore di Bologna e dal Pretore di Busto

Arsizio) questione di legittimità costituzionale - in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dell'art. 6, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236,

nonché dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi

gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di

decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge n. 478 del

1992, art. 5 del decreto-legge n. 31 del 1993, art. 6, comma 7, del

decreto-legge n. 57 del 1993) nella parte in cui - nel sancire

l'incompatibilità dell'indennità di mobilità con i trattamenti

pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, tra i

quali rientrano l'assegno di invalidità e la pensione di invalidità

- non prevede la possibilità di opzione per il trattamento più

favorevole ovvero non riconosce al titolare del trattamento di

invalidità la differenza tra i due importi nel caso in cui (come

nella fattispecie) l'ammontare del primo sia inferiore a quello della

indennità di mobilità. È in particolare prospettata la possibile

violazione: a) del principio generale secondo cui, in caso di

concorso di due prestazioni previdenziali, pur rientrando nella

discrezionalità del legislatore la previsione di un divieto di

cumulo tra le stesse, è però necessario che a chi versi nella

situazione di fatto per essere titolare di entrambe sia comunque

assicurata la prestazione di importo più elevato (ovvero la

differenza rispetto al trattamento più favorevole) dovendo il

lavoratore essere garantito sia in caso di invalidità che di

disoccupazione involontaria; b) del principio di eguaglianza perché

tale rigida ed assoluta incompatibilità, introdotta dalla normativa

censurata (che ha fatto venir meno la precedente più favorevole

disciplina che prevedeva invece la salvezza del trattamento più

favorevole tra i due incompatibili: art. 10, quattordicesimo comma,

della legge 22 dicembre 1984, n. 887), risulta operante soltanto nel

(limitato) periodo fino a quando il legislatore (prima con

decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40 e decreto-legge 18 marzo 1994,

n. 185 e da ultimo con l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 16 maggio

1994, n. 299, conv. in legge 19 luglio 1994, n. 451) ha introdotto

(ma solo ex nunc) la facoltà di opzione, emendando così il

(prospettato) vizio di incostituzionalità; sussiste quindi

disparità di trattamento tra lavoratori secondo il momento del

collocamento in mobilità; c) (ancora) del principio di eguaglianza

per disparità di trattamento tra lavoratori licenziati e collocati

in mobilità perché, a parità di altre condizioni, i lavoratori

già titolari di assegno o di pensione di invalidità hanno un

trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto agli altri

lavoratori perché questi ultimi, e non anche i primi, percepiscono

la (più favorevole) indennità di mobilità; d) dell'art. 38 della

Costituzione perché le esigenze di vita del lavoratore sono

soddisfatte rispetto all'evento verificatosi per primo (invalidità),

ma non anche rispetto a quello successivo (mobilità) malgrado il

maggior favore del trattamento previsto per quest'ultimo.

Infine il pretore di Bergamo ha (ulteriormente ed in via

subordinata) censurato - in riferimento all'art. 3 e 38 della

Costituzione - gli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge

18 marzo 1994, n. 185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione) decreto-legge non convertito, ma i cui effetti sono

stati (successivamente) fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge

19 luglio 1994, n. 451) perché, nell'introdurre - ex nunc - la

facoltà di opzione tra assegno di invalidità e indennità di

mobilità, la limitano soltanto ai futuri collocamenti in mobilità e

alla parte ancora residua del periodo di mobilità in corso, senza

estendere il beneficio retroattivamente anche al periodo pregresso

con conseguente disparità di trattamento tra lavoratori secondo il

momento del collocamento in mobilità.

2. - In via pregiudiziale - riuniti i giudizi perché

oggettivamente connessi - vanno respinte le eccezioni di

inammissibilità sollevate dalle parti private sotto un duplice

profilo. Le questioni di costituzionalità riguardanti l'assegno di

invalidità sono rilevanti atteso che il giudice rimettente (pretore

di Parma), con interpretazione a lui riservata nei limiti della

plausibilità, ha ritenuto che tale prestazione previdenziale rientri

tra i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

e quindi sussiste la censurata incompatibilità con l'indennità di

mobilità. D'altra parte che l'assegno suddetto sia compreso nel

regime di incompatibilità si evince dalla legislazione successiva

sull'opzione che a tale prestazione fa espressamente riferimento (v.

infra); l'indennità di mobilità è poi direttamente contemplata

dalla normativa censurata. Analogamente rilevante (e quindi

ammissibile) è la questione di costituzionalità sollevata dal

Pretore di Bologna; ancorché nella specie il lavoratore licenziato

sia stato collocato in mobilità prima che fosse introdotta

l'incompatibilità tra indennità di mobilità e trattamento di

invalidità, il giudice rimettente ha ritenuto non implausibilmente

che sia applicabile ratione temporis la (successiva e meno

favorevole) normativa censurata ancorché soltanto per il periodo

successivo alla sua entrata in vigore; l'introdotta incompatibilità

incide infatti sul rapporto (in atto) e non già sul (pregresso) suo

atto costitutivo.

3. - Infondata è la questione principale sollevata dal Pretore di

Bergamo. Assegno di invalidità e pensione di invalidità sono

prestazioni distinte, previste da diverse normative succedutesi nel

tempo; ma da una parte esse sono pur sempre riconducibili ad una

matrice comune, rappresentata dal verificarsi dell'evento protetto

(l'invalidità del lavoratore, ancorché diversamente definita dalla

legge n. 222 del 1984 e dalla normativa precedente); d'altra parte

rientra nella discrezionalità del legislatore, nel prevedere un

regime di incompatibilità o di divieto di cumulo, catalogare le

plurime prestazioni che in tale regime ricadono. La radicale

prospettazione del giudice rimettente porterebbe alla paradossale

conclusione che, una volta individuate (dal legislatore) due

prestazioni incompatibili, tutti i possibili altri trattamenti

previdenziali o assistenziali sarebbero necessariamente fuori da tale

regime per il solo fatto di essere in qualche misura diversi dalle

prime; è invece ben possibile che la medesima ratio

dell'incompatibilità (o divieto di cumulo) sussista per una

pluralità di prestazioni e le accomuni in una medesima categoria

connotata dal fatto che il lavoratore assicurato abbia già

beneficiato di una prestazione assicurativa e quindi gli sia già

stata apprestata una provvista che astrattamente lo rende meno

vulnerabile di fronte al secondo possibile evento pregiudizievole.

Tanto è sufficiente nella fattispecie per escludere che la evocata

comparazione orizzontale delle prestazioni che fanno scattare il

regime di incompatibilità (o di divieto di cumulo) possa radicare

una violazione dei parametri indicati; mentre maggiormente delicata

è la verifica (che si viene ora a fare) della costituzionalità dei

singoli rapporti di incompatibilità tra distinte prestazioni.

4. - Passando a considerare questa seconda prospettazione e quindi

ad esaminare le questioni di costituzionalità sollevate dai Pretori

di Parma, Bologna e Busto Arsizio, può subito rilevarsi che il

legislatore ha adottato, nel corso del tempo, tre distinti regimi:

quello della non cumulabilità dei trattamenti ordinari e speciali di

disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti, con salvezza in ogni caso del trattamento

di disoccupazione eventualmente eccedente l'importo del trattamento

pensionistico (art. 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887); quello

(meno favorevole) dell'incompatibilità dei medesimi trattamenti

ordinari e speciali di disoccupazione e dell'indennità di mobilità

(prestazione introdotta nell'ordinamento previdenziale dall'art. 7

della legge 23 luglio 1991, n. 223) ancora con i trattamenti

pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ma

senza alcuna salvezza del trattamento più favorevole (art. 6, comma

7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19

luglio 1993, n. 236, nonché in precedenza analoghe disposizioni di

decreti legge non convertiti: art. 5 del decreto-legge n. 478 del

1992, art. 5 del decreto-legge n. 31 del 1993, art. 6, comma 7, del

decreto-legge n. 57 del 1993); quello dell'incompatibilità, come

appena indicata, corretta dalla facoltà per coloro che fruiscono

dell'assegno o della pensione di mobilità di optare a favore del

trattamento di mobilità con conseguente temporanea sospensione del

trattamento di invalidità per tutto il periodo di fruizione del

primo (art. 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in

legge 9 luglio 1994, n. 451, nonché in precedenza analoghe

disposizioni di decreti legge non convertiti: art. 2, comma 5, del

decreto-legge n. 40 del 1994, art. 2, comma 5, del decreto-legge n.

185 del 1994).

Orbene rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire

eventuali rapporti di non cumulabilità ovvero di incompatibilità

tra diverse prestazioni previdenziali o assistenziali. È possibile

quindi che in un bilanciamento complessivo degli interessi e dei

valori in gioco che vede fronteggiarsi le esigenze della solidarietà

e della liberazione dal bisogno (art. 38 della Costituzione) con i

limiti conseguenti alla necessità di preservare l'equilibrio della

finanza pubblica (art. 81 della Costituzione) il legislatore - in una

situazione in cui si verifichino plurimi eventi oggetto di

assicurazioni sociali - valuti come sufficiente l'attribuzione di un

unico trattamento previdenziale al fine di garantire al lavoratore

assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita sue e della sua

famiglia. Questa concentrazione dell'intervento del sistema di

sicurezza sociale in un'unica prestazione deve però soddisfare il

principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della

Costituzione) non potendo pretermettersi che in generale chi subisce

plurimi eventi pregiudizievoli si trova esposto ad una situazione di

bisogno maggiore di chi ne subisce uno solo e quindi il primo non

potrà, rispetto a quest'ultimo, avere un trattamento deteriore, pur

dovendo farsi a tal fine una ponderazione globale e complessiva (e

non già limitata a specifici aspetti o periodi) della pluralità di

trattamenti astrattamente spettanti in ragione della pluralità di

eventi verificatisi. Nella fattispecie il regime della rigida

incompatibilità, non temperata dalla facoltà di opzione, va

valutata con riferimento alla particolare ipotesi in cui i plurimi

eventi verificatisi sono quelli del collocamento in mobilità e

quello dell'invalidità ed i trattamenti astrattamente concorrenti

sono quelli dell'indennità di mobilità e dell'assegno (o pensione)

di invalidità. La ponderazione comparata di tali due trattamenti

svela l'intrinseca irragionevolezza, che ridonda in disparità di

trattamento, del rigido criterio dell'incompatibilità. Pur essendo

sia l'assegno che la pensione di invalidità idonei a realizzare

singulatim la finalità previdenziale dell'assicurazione sociale

(art. 38 della Costituzione), si ha però che il lavoratore

parzialmente invalido, ove collocato in mobilità, viene a trovarsi

in una situazione di più urgente bisogno del lavoratore valido,

anch'egli collocato in mobilità, essendo prevedibile che egli,

rispetto a quest'ultimo, abbia maggiori esigenze di mantenimento.

Invece - essendo l'importo dell'indennità di mobilità maggiore sia

della pensione che dell'assegno di invalidità - si ha che, nella

medesima comunità di lavoratori collocati in mobilità, i lavoratori

invalidi percepiscono una prestazione quantitativamente inferiore a

quella dei lavoratori validi. Di tale palese incongruenza - nella

fattispecie non giustificata neppure se si considera globalmente la

possibile più estesa durata del trattamento di invalidità rispetto

a quello di mobilità perché lo stato di invalidità aggrava il

rischio della disoccupazione involontaria insito nel collocamento in

mobilità - si è reso conto il legislatore stesso che ha corretto il

regime dell'incompatibilità introducendo la indicata facoltà di

opzione; ma anche nel periodo precedente, per emendare l'evidenziato

vulnus, la prevista incompatibilità, con riferimento ai suddetti

trattamenti concorrenti, avrebbe dovuto comunque far salva la

facoltà di opzione. La reductio ad legitimitatem è possibile con

una pronuncia additiva perché desumibile "a rime obbligate" dalla

disciplina dell'opzione successivamente introdotta dagli artt. 2,

comma 5, e 12, del decreto-legge n. 299 comma 2 del 1994, convertito

in legge n. 451 del 1994 di cui mutua modi ed effetti; opzione quindi

esercitabile ora per allora. In tale parte va pertanto dichiarata

l'illegittimità costituzionale della normativa denunciata, rimanendo

assorbiti gli altri profili di censura.

5. - È infine inammissibile la censura subordinata mossa dal

Pretore di Bergamo in quanto avente ad oggetto disposizioni (gli

artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 1994, n.

185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994 e

non convertito) non più in vigore già al momento di pubblicazione

dell'ordinanza di rimessione (30 maggio 1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7,

del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a

sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n.

236, nonché dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa

salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di

decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre

1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art.

6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte

in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di

mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di

invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità

nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12,

comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in

legge 19 luglio 1994, n. 451;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, comma 7, decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148

(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge

19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui prevede il divieto di

cumulo tra indennità di mobilità ed assegno di invalidità,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal

pretore di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del

decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185 (Ulteriori interventi urgenti a

sostegno dell'occupazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

38 della Costituzione, dal pretore di Bergamo con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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