Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/06/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo e

quinto comma, e 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di

interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS)

promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1993 dal Pretore di

Padova, nel procedimento civile vertente tra Patrizia Marchioro e

l'Associazione Opera Immacolata Concezione (O.I.C.), iscritta al n.

403 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 15 maggio 1993 il Pretore di Padova

ha sollevato, in riferimento all'art. 32, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5,

terzo e quinto comma, e 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135

(Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro

l'AIDS). La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento

civile promosso dall'operatrice di assistenza Patrizia Marchioro nei

confronti dell'Associazione Opera Immacolata Concezione (O.I.C.),

diretto ad ottenere un provvedimento d'urgenza, in base all'art. 700

cod. proc. civ., che le consentisse di riprendere la normale

attività lavorativa dopo essere stata cautelarmente sospesa dal

servizio, ma non dalla retribuzione, per essersi rifiutata di

sottoporsi ad esami sanitari, presso la Divisione malattie infettive

dell'Ospedale di Padova, diretti ad accertare l'esistenza o meno di

infezione da HIV.

L'art. 5 della legge n. 135 del 1990 stabilisce che nessuno può

essere sottoposto, senza il proprio consenso, ad analisi tendenti ad

accertare l'infezione da HIV, se non per motivi di necessità clinica

nel suo interesse (terzo comma), e che l'accertata infezione da HIV

non può costituire motivo di discriminazione in particolare, tra

l'altro, per l'accesso a posti di lavoro o per il mantenimento di

essi (quinto comma). L'art. 6 vieta ai datori di lavoro di svolgere

indagini dirette ad accertare, nei dipendenti o per l'instaurazione

di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di

sieropositività.

Il Pretore rileva che, nel caso sottoposto al suo esame, la

richiesta di accertamenti sanitari era stata motivata da parte del

datore di lavoro escludendo ogni finalità di discriminazione ma

affermando la necessità, collegata all'assunzione delle relative

responsabilità, di appurare se l'operatrice in questione fosse in

possesso dell'integrità fisica richiesta per le delicate mansioni di

assistenza svolte sulle persone di ricoverati non autosufficienti. Lo

stesso giudice ritiene che le disposizioni legislative in questione,

escludendo comunque la possibilità di analisi e di accertamenti

sanitari su un eventuale stato di sieropositività senza il consenso

dell'interessato, siano in contrasto con l'art. 32 della

Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità di

prescinderne, limitatamente ai casi di specifiche attività

lavorative che, per la loro particolare natura, presentino il serio

rischio di trasmissione dell'infezione da HIV dall'operatore di

assistenza all'assistito.

Il Pretore considera la legge n. 135 del 1990 informata a principi

di alto valore sociale ed all'apprezzabile esigenza di non

discriminare o isolare, nemmeno sul lavoro, le persone sieropositive

o affette da AIDS. Ma ritiene che la stessa legge presenti profili in

contrasto con l'art. 32 della Costituzione, non consentendo, per le

attività che presentano rischio di trasmissione dell'infezione, di

effettuare accertamenti sanitari, anche contro la volontà

dell'interessato, con le dovute garanzie di riservatezza ed al fine

di tutelare la salute come interesse della collettività e dei terzi.

Il Pretore motiva la rilevanza della questione affermando che, se

le norme denunciate sono costituzionalmente illegittime, il ricorso

proposto per ottenere la reintegrazione d'urgenza nell'attività

lavorativa dovrebbe essere respinto.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

L'Avvocatura ricorda che un'ingerenza nella sfera della salute dei

singoli cittadini può essere consentita solo entro limiti

circoscritti ed osserva che il legislatore, nel prevedere la

necessità del consenso dell'interessato per l'accertamento

dell'assenza di sieropositività, ha correttamente rispettato la

libertà di autodeterminazione di costui. Né vi sarebbe motivo di

ritenere che l'inserimento del malato di AIDS nel tessuto sociale,

per l'espletamento di un rapporto di lavoro, possa di per sé

rappresentare un fattore di pericolosità tale da giustificare

l'adozione di misure di prevenzione invasive della sfera di libertà

del cittadino. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte concerne il

programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro

l'AIDS, dettato con la legge 5 giugno 1990, n. 135, che, nel

disciplinare l'accertamento dell'infezione e le rilevazioni

epidemiologiche, stabilisce che nessuno può essere sottoposto senza

il suo consenso ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV,

se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse (art. 5,

terzo comma). La stessa disposizione esclude discriminazioni in caso

di accertata infezione da HIV per l'accesso o il mantenimento di

posti di lavoro (art. 5, quinto comma). Inoltre l'art. 6 vieta ai

datori di lavoro di svolgere indagini dirette ad accertare

l'esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti o in

persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di

lavoro.

Ad avviso del Pretore di Padova questa disciplina, pur essendo

informata a principi di alto valore sociale ed all'apprezzabile

esigenza di non discriminare o isolare, neppure sul lavoro, le

persone sieropositive o affette da AIDS, sarebbe in contrasto con

l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto

fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nella

parte in cui non prevede, limitatamente alle attività che per la

loro particolare natura presentano il serio rischio di trasmissione

dell'infezione, la possibilità di accertamenti sanitari, con

garanzie di riservatezza, anche contro la volontà degli interessati.

2. - Il giudice rimettente, indicando quale parametro del giudizio

di legittimità costituzionale l'art. 32, primo comma, della

Costituzione, invoca l'applicazione del principio di tutela della

salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della

collettività.

In proposito la Corte ha più volte affermato che la salute è un

bene primario, costituzionalmente protetto, il quale assurge a

diritto fondamentale della persona, che impone piena ed esaustiva

tutela (sentenze n. 307 e 455 del 1990), tale da operare sia in

ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato (sentenze n.

202 del 1991, n. 559 del 1987 e n. 184 del 1986).

La tutela della salute comprende la generale e comune pretesa

dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non

pongano a rischio questo suo bene essenziale. Sotto il profilo

dell'assistenza pubblica la tutela della salute si specifica nel

diritto, basato su norme costituzionali di carattere programmatico,

all'erogazione, nel contesto delle compatibilità generali non

irragionevolmente valutate dal legislatore, di adeguate prestazioni

di prevenzione e cura, dirette al mantenimento o al recupero dello

stato di benessere (sentenza n. 455 del 1990).

La tutela della salute non si esaurisce tuttavia in queste

situazioni attive di pretesa. Essa implica e comprende il dovere

dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio

comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale

che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco

riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli

altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano

ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che

possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti

sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della

persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri

particolari. Situazioni di questo tipo sono evidenti nel caso delle

malattie infettive e contagiose, la cui diffusione sia collegata a

comportamenti della persona, che è tenuta in questa evenienza ad

adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per

impedire la trasmissione del morbo. L'interesse comune alla salute

collettiva e l'esigenza della preventiva protezione dei terzi

consentono in questo caso, e talvolta rendono obbligatori,

accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire

se chi è chiamato a svolgere determinate attività, nelle quali

sussiste un serio rischio di contagio, sia affetto da una malattia

trasmissibile in occasione ed in ragione dell'esercizio delle

attività stesse.

Salvaguardata in ogni caso la dignità della persona, che

comprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di

salute ed al mantenimento della vita lavorativa e di relazione

compatibile con tale stato, l'art. 32 della Costituzione prevede un

contemperamento del coesistente diritto alla salute di ciascun

individuo; implica inoltre il bilanciamento di tale diritto con il

dovere di tutelare il diritto dei terzi che vengono in necessario

contatto con la persona per attività che comportino un serio

rischio, non volontariamente assunto, di contagio. In tal caso le

attività che, in ragione dello stato di salute di chi le svolge,

rischiano di mettere in pericolo la salute dei terzi, possono essere

espletate solo da chi si sottoponga agli accertamenti necessari per

escludere la presenza di quelle malattie infettive o contagiose, che

siano tali da porre in pericolo la salute dei destinatari delle

attività stesse. Non si tratta quindi di controlli sanitari

indiscriminati, di massa o per categorie di soggetti, ma di

accertamenti circoscritti sia nella determinazione di coloro che vi

possono essere tenuti, costituendo un onere per poter svolgere una

determinata attività, sia nel contenuto degli esami. Questi devono

essere funzionalmente collegati alla verifica dell'idoneità

all'espletamento di quelle specifiche attività e riservati a chi ad

esse è, o intende essere, addetto.

Gli accertamenti che, comprendendo prelievi ed analisi,

costituiscono "trattamenti sanitari" nel senso indicato dall'art. 32

della Costituzione, possono essere legittimamente richiesti solo in

necessitata correlazione con l'esigenza di tutelare la salute dei

terzi (o della collettività generale). Essi si giustificano, quindi,

nell'ambito delle misure indispensabili per assicurare questa tutela

e trovano un limite non valicabile nel rispetto della dignità della

persona che vi può essere sottoposta. In quest'ambito il rispetto

della persona esige l'efficace protezione della riservatezza,

necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella

vita lavorativa e di relazione.

3. - In rapporto a questi principi la questione è fondata, come

di seguito precisato.

Le disposizioni sottoposte al giudizio di legittimità

costituzionale sono contenute nella legge n. 135 del 1990, che ha

inteso "dare una prima risposta seria e non frammentaria

all'eccezionale situazione di emergenza sociale determinata dalla

allarmante diffusione dell'infezione da HIV, patologia nuova e

gravissima in espansione a livello non solo nazionale, ma mondiale"

(sentenza n. 37 del 1991).

Le caratteristiche di diffusività di tale malattia erano state

già riconosciute, ai fini degli interventi previsti dalla

legislazione sanitaria, con il decreto ministeriale 28 novembre 1986,

che ha inserito la sindrome da immunodeficienza acquisita nell'elenco

delle malattie diffusive ed infettive, che comportano l'adozione di

provvedimenti sanitari e misure di protezione.

La stessa legge n. 135 del 1990 ha previsto, all'art. 7, norme di

protezione dal contagio professionale nelle strutture sanitarie ed

assistenziali pubbliche e private, dettate poi con il decreto

ministeriale 28 settembre 1990, che ha stabilito precauzioni per il

personale nei confronti della generalità delle persone assistite.

Con evidente riferimento al principio di doverosa tutela della

salute dei terzi, il legislatore, nel dettare una disciplina di

settore, ha riconosciuto l'esistenza di rischi di diffusione della

malattia connessi allo svolgimento di determinate attività e,

considerando tale pericolo non diversamente fronteggiabile, ha

stabilito per il personale appartenente alle forze di polizia che

"per la verifica dell'idoneità all'espletamento di servizi che

comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei

terzi possono essere disposti, con il consenso dell'interessato,

accertamenti dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV";

ha poi previsto, senza che possa essere adottato altro provvedimento

nei confronti dell'interessato, la esclusione di chi abbia rifiutato

di sottoporsi agli accertamenti dai servizi che presentano rischio

per i terzi; servizi la cui determinazione è stata rimessa ad un

successivo decreto ministeriale (art. 15 del decreto-legge 4 ottobre

1990, n. 276, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30

novembre 1990, n. 359).

Riconosciuta legislativamente l'esistenza di attività e servizi

che comportano rischi per la salute dei terzi, derivanti dall'essere

gli operatori addetti portatori di una malattia diffusiva quale

l'AIDS, ne segue la necessità, a tutela del diritto alla salute, di

accertare preventivamente l'assenza di sieropositività per

verificare l'idoneità all'espletamento dei servizi che comportano

questo rischio e che non possono essere solo quelli inerenti alle

attività degli addetti alle forze di polizia. Lo stesso legislatore,

nel settore della sanità e dell'assistenza, ha inteso disporre la

protezione dal contagio professionale, avendo particolarmente di mira

il rischio che gli addetti possono correre nell'esercizio

dell'attività professionale; rischio per il quale operano in

prevalenza le misure di protezione previste. L'ulteriore necessità

che si manifesta è di tutelare la salute dei terzi in ogni settore

nel quale esista per essi un serio rischio di contagio, trasmissibile

da chi svolga un'attività loro diretta.

In particolare nell'assistenza e cura della persona, attività

prese in considerazione nel giudizio che ha determinato l'insorgere

della questione di legittimità costituzionale, sono necessari, come

condizione per espletare mansioni che comportano rischi per la salute

dei terzi, accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività

all'infezione da HIV del personale addetto, a tutela del diritto alla

salute dei destinatari delle prestazioni. Nella parte in cui non

prevede tale onere, l'art. 5, terzo e quinto comma, della legge n.

135 del 1990 è in contrasto con l'art. 32, primo comma, della

Costituzione.

Ciò posto, rimane superata la questione di legittimità

costituzionale sollevata con riferimento all'art. 6 della stessa

legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e

quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di

interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS),

nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di

sieropositività all'infezione da HIV come condizione per

l'espletamento di attività che comportano rischi per la salute dei

terzi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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