Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1972

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1972 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti:

a) sulla legittimità costituzionale della legge della Regione

Trentino-Alto Adige 7 dicembre 1971, riapprovata il 18 gennaio 1972,

recante "Ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio", promosso

con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 2

febbraio 1972, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al

n. 2 del registro ricorsi 1972;

b) sul conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento

con il quale il Governo ha disposto il "rinvio a nuovo esame" della

legge sub a), promosso con ricorso del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano, notificato il 10 marzo 1972, depositato in

cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 6 del registro conflitti

1972.

Visti gli atti di costituzione del Presidente della Regione

Trentino - Alto Adige e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e gli avvocati Massimo

Severo Giannini e Giuseppe Guarino, per la Regione Trentino - Alto

Adige e per la Provincia di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella seduta del 7 dicembre 1971 il Consiglio regionale del

Trentino - Alto Adige approvava la legge "Ristrutturazione del Parco

nazionale dello Stelvio".

Ai sensi dell'art. 49 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5

(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), il Governo rinviava la

legge per un nuovo esame al Consiglio regionale, e questo, nella seduta

del 18 gennaio 1972, la riapprovava nello stesso testo, a maggioranza

assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, a mente degli artt. 49 e

82 dello Statuto speciale, così come modificati, rispettivamente,

dagli artt. 25 e 50 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,

nonché, stante l'urgenza, dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 30

giugno 1951, n. 574, con atto notificato al Presidente della Giunta

regionale il 2 febbraio 1972 e depositato nella cancelleria di questa

Corte il 9 febbraio 1972, ha proposto ricorso avverso la ripetuta

legge, nel suo complesso e nelle singole disposizioni, eccependone la

illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 11

dello Statuto speciale, nel nuovo testo risultante dalla legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e agli artt. 117 e 131 della

Costituzione.

Con ricorso congiunto 8 marzo 1972, notificato al Presidente del

Consiglio dei ministri il 10 marzo 1972 e depositato nella cancelleria

di questa Corte il giorno 18 dello stesso mese, il Presidente della

Regione Trentino-Alto Adige e quello della Provincia di Bolzano hanno

proposto altresì ricorso per conflitto di attribuzione contro il

menzionato provvedimento con il quale il Governo rinviava a nuovo esame

il disegno di legge della Regione, chiedendone alla Corte

l'annullamento per violazione degli artt. 127, terzo comma, Cost., 49,

primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e 3

del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente le norme di attuazione

di detto Statuto; previa rimessione, occorrendo, avanti a sé, della

questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 3, in

riferimento ai ripetuti artt. 49 dello Statuto e 127 della

Costituzione.

Nei giudizi conseguiti ai due ricorsi si sono costituiti,

rispettivamente, la Regione Trentino-Alto Adige ed il Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza,

debbono essere riuniti e decisi con unica sentenza, riferendosi

entrambi alla stessa legge regionale.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso

avverso il disegno di legge "Ristrutturazione del Parco nazionale dello

Stelvio", riapprovato dal Consiglio regionale Trentino - Alto Adige

nella seduta del 18 gennaio 1972, denunziandone la illegittimità

costituzionale nel suo complesso e nelle singole disposizioni.

Con ricorso congiunto dell'8 marzo 1972, il Presidente della

Regione Trentino - Alto Adige e quello della Giunta della Provincia di

Bolzano hanno sollevato conflitto di attribuzione in merito al

provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei ministri rinviava

a nuovo esame il suindicato disegno di legge, approvato nella seduta

del 7 dicembre 1971.

La Corte osserva che il disegno in esame è stato approvato quando

era in vigore l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto

Adige, che attribuiva alla Regione la potestà di emanare norme

legislative nella materia di alpicoltura e di parchi per la protezione

della flora e della fauna", comprensiva, secondo la Regione, anche

della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio. Nel frattempo è

intervenuta la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1972 ed entrata quindi in vigore

il 20 gennaio successivo, la quale legge, modificando l'art. 4

sopraindicato, ha trasferito alle Provincie di Trento e di Bolzano la

potestà legislativa nella stessa materia di "alpicoltura e di parchi

per la protezione della flora e della fauna" (art. 11).

Orbene, la sopravvenuta modifica statutaria fa sì che il disegno

di legge regionale non può più essere promulgato né assumere forza

di legge, come è desumibile dalla norma transitoria per cui, "nelle

materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle

Provincie, le leggi regionali, vigenti alla data di entrata in vigore

della presente legge, continuano ad applicarsi fino a quando non sia

diversamente disposto con legge provinciale" (art. 56). Ed alla data

del 20 gennaio 1972 il disegno di legge in esame non era ancora "legge

vigente".

Per quanto sopra esposto, la Provincia di Bolzano non era

legittimata a proporre ricorso, non avendo ancora competenza nella

materia nel momento del rinvio per nuovo esame della legge regionale.

Ed inoltre, sia lo Stato, sia la Regione non avevano, nell'atto in cui

li proponevano, alcun interesse ai rispettivi ricorsi. Questi, quindi,

devono essere dichiarati inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili il ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri e quello per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente

della Regione Trentino-Alto Adige e dal Presidente della Provincia di

Bolzano, indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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