Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

10 aprile 1981, n. 142 (modifiche ad alcune norme relative alle

convenzioni tra coniugi), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo

1997 dal tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra

Todone Mario e Vorano Armida iscrita al n. 305 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglo del 25 marzo 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Udine, investito della richiesta di

autorizzazione al mutamento della convenzione matrimoniale stipulata

da due coniugi in data 14 settembre 1977, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Il giudice a quo osserva innanzitutto che il provvedimento in

questione deve ritenersi una vera e propria autorizzazione, e non

soltanto una semplice omologazione delle decisioni concordate dai

coniugi in relazione al regime patrimoniale della famiglia. Tanto

premesso, il rimettente nota che la norma impugnata, mentre ha

eliminato per l'avvenire l'obbligo di autorizzazione del giudice al

mutamento delle convenzioni matrimoniali, l'ha invece mantenuto per

quelle stipulate prima dell'entrata in vigore della norma stessa;

tale diversità di trattamento, introdotta sulla base del solo dato

temporale, si palesa del tutto irragionevole.

In punto di rilevanza il Tribunale precisa che il requisito

sussiste perché nel caso specifico si tratta di richiesta di

modifica di una convenzione stipulata nel 1977, e perciò soggetta ad

autorizzazione sulla base della norma sospettata di

incostituzionalità.

2. - Non si sono costituite parti private, né ha prestato

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Udine dubita che l'art. 2 della legge 10

aprile 1981, n. 142, stabilendo il mantenimento della previa

autorizzazione del giudice per il mutamento delle sole convenzioni

matrimoniali stipulate prima dell'entrata in vigore della legge

stessa, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto

crea un'irragionevole diversità di trattamento tra situazioni in

tutto identiche, basata esclusivamente sull'elemento temporale (data

della stipulazione).

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha in più occasioni ribadito che il legislatore, nel

dettare norme transitorie, gode della più ampia discrezionalità,

con l'unico limite costituito dal rispetto del principio di

ragionevolezza (cfr. sentenze n. 168 del 1985, n. 136 del 1991 e n.

378 del 1994).

Nel caso specifico, non si tratta neppure della creazione di un

vero e proprio regime transitorio - la cui caratteristica è quella

di cessare ad un determinato momento - quanto della scelta del

legislatore di mantenere due regimi, tra loro differenziati, sulla

base dell'elemento discriminante costituito dal fatto che i rapporti

siano stati posti in essere anteriormente o successivamente

dall'entrata in vigore della legge n. 142 del 1981. Mentre infatti

l'obbligo della preventiva autorizzazione del giudice è stato

eliminato per l'avvenire, il medesimo è stato mantenuto soltanto per

il mutamento, successivo al matrimonio, delle convenzioni stipulate

prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

3. - Siffatta scelta compiuta dal legislatore va scrutinata,

secondo l'unico parametro indicato nell'ordinanza di rimessione, in

base al criterio della ragionevolezza, per verificare se esistano le

violazioni lamentate dal Tribunale di Udine.

Ad avviso della Corte, pur essendo pacifico che il mantenimento

della preventiva autorizzazione per la modifica delle precedenti

convenzioni matrimoniali non ha eliminato del tutto i dubbi

interpretativi che si agitavano prima dell'entrata in vigore della

legge n. 142 del 1981 (dubbi che emergono anche dai lavori

parlamentari), è altrettanto sicuro che lo sdoppiamento del regime

autorizzatorio previsto dalla citata legge non viola l'invocato

parametro costituzionale.

La norma impugnata non si limita a distinguere le due situazioni

sulla base del semplice elemento diversificatore costituito dal

fluire del tempo, ma, seguendo il normale criterio secondo cui le

modificazioni legislative non intervengono che per l'avvenire, si fa

carico di recepire gradualmente le innovazioni che la coscienza

collettiva è andata maturando nel corso degli anni. Invero la

necessità dell'autorizzazione del giudice per la modifica delle

convenzioni matrimoniali trovava il proprio fondamento, culturale e

sociale prima ancora che giuridico, in un determinato assetto che la

famiglia italiana ha mantenuto fino ad un certo momento storico. In

questo contesto il provvedimento del giudice costituiva una garanzia

sia per la base economica della famiglia, sia per la tutela del

coniuge più debole.

La permanenza dell'autorizzazione per il mutamento delle

convenzioni anteriormente stipulate, quindi, si giustifica anche per

il principio dell'affidamento riposto dalle parti nella tendenziale

immutabilità del regime convenzionale adottato, risolvendosi così

in un bilanciato e corretto punto di equilibrio nel passaggio dal

vecchio al nuovo regime, rispettoso dei diritti acquisiti e della

graduale evoluzione della coscienza sociale in materia.

4. - Così esclusa l'esistenza delle lamentate censure, la proposta

questione dev'essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune

norme relative alle convenzioni tra coniugi) sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Udine con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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