Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

citata

  • art. 24d.P.R. 636/1972
  • art. 102d.P.R. 636/1972
  • art. 113d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10, n.

14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per la riforma tributaria) e del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1976 dal Tribunale di Perugia nel

procedimento civile vertente tra il Comune di Perugia,

l'Amministrazione delle finanze e Benemio Gianfranco, iscritta al n.

186 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976;

2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1976 dal Tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra Valentini Liliana in Chiaperotti ed

altri e l'Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 453 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 225 del 25 agosto 1976;

3) ordinanza emessa il 9 aprile 1976 dal Tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra Ferretti Mario e l'Amministrazione

delle finanze, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6

ottobre 1976;

4) ordinanza emessa il 15 giugno 1976 dalla Commissione tributaria

di 1 grado di Pavia sui ricorsi proposti da Venini Carolina in Bigatti

Valsecchi ed altri, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 24

novembre 1976.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Pietro De Francisci, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 9 gennaio 1976 - nel corso di un

procedimento fra il Comune di Perugia, l'Amministrazione finanziaria

dello Stato e il signor Gianfranco Benemio - il Tribunale di Perugia ha

impugnato l'art. 10 n. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega

legislativa per la riforma tributaria), nonché le norme del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso

tributario), con particolare riguardo agli artt. 1, 2, 3, 16, 26, 40,

in riferimento agli artt. 102, secondo comma, 113, primo e secondo

comma, VI disp. trans. Cost., ed agli artt. 2, 3 e 9 del decreto

stesso, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.

Dopo avere preliminarmente rilevato che allo stato attuale

dell'ordinamento la giurisdizione in materia spetterebbe alle

commissioni tributarie (secondo l'eccezione proposta

dall'amministrazione finanziaria), il Tribunale ha cioè sollevato, in

primo luogo, questione di legittimità costituzionale delle nuove norme

sul contenzioso tributario: sostenendo che, qualora tale impugnativa

fosse accolta, "tutto il sistema della legge ne sarebbe ab imis

travolto e tornerebbe operante la giurisdizione del giudice ordinario".

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione medesima, il

Tribunale ha quindi argomentato che il legislatore delegante e quello

delegato sarebbero "andati oltre i limiti di una semplice revisione

delle preesistenti commissioni tributarie provvedendo, invece, alla

istituzione di un giudice speciale con competenza esclusiva".

In pari tempo, però, il Tribunale stesso ha prospettato un

ulteriore dubbio di legittimità costituzionale, pertinente alla scelta

dei componenti ed alla formazione delle commissioni, in ordine alle

quali non sarebbe garantita "l'indipendenza dei giudici delle

giurisdizioni speciali"; e cio in quanto "l'affidamento ai corpi

politici locali della scelta di una metà dei componenti, la presenza

di avvocati dello Stato in servizio e di alti funzionari

dell'amministrazione finanziaria, sia pure collocati fuori ruolo,

nonché la possibilità che la metà dei componenti possa essere scelta

in base ad elenchi formati da una delle parti contendenti, sono tutti"

- si afferma - "elementi atti a suscitare il timore di una

insufficiente equanimità, neutralità e indipendenza".

2. - Entrambe le questioni sono state riproposte dal Tribunale di

Torino, mediante due ordinanze emesse il 23 gennaio ed il 9 aprile

1976: che impugnano, da un lato, l'"intero contenzioso tributario",

come disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento agli artt.

24 e 102 Cost.; e, d'altro lato, le norme sui componenti le commissioni

tributarie, in riferimento all'art. 108 Cost.

In prima linea, però, le ordinanze medesime sollevano anche una

diversa questione di legittimità costituzionale, riguardante l'art. 16

del d.P.R. n. 636 del 1972, se interpretato nel senso di precludere

l'azione di accertamento negativo davanti all'autorità giudiziaria

ordinaria, per preteso contrasto con l'art. 24 Cost.

3. - A sua volta, anche la commissione tributaria di primo grado di

Pavia - con ordinanza emessa il 15 giugno 1976 - ha impugnato sia

l'intero d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento all'art. 102, secondo

comma, della Costituzione, sia le norme sui componenti delle

commissioni, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della

Costituzione. Le norme predette - ad avviso del giudice a quo, che sul

punto richiama le osservazioni già svolte dalla Corte di cassazione,

mediante l'ordinanza 19 giugno 1975, n. 93953 - non varrebbero infatti

a garantire l'indipendenza delle commissioni stesse.

4. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari manifestamente infondata

la questione riguardante l'intero d.P.R. n. 636 del 1972, dato il

precedente costituito dalla sentenza di rigetto n. 215 del 1976. Sotto

gli altri profili, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito

l'inammissibilità delle questioni relative alla composizione delle

commissioni tributarie ed all'azione di accertamento negativo, in

quanto sollevate da un giudice ordinario; ed ha comunque concluso per

l'infondatezza di tutte le proposte impugnative. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze indicate in epigrafe propongono alla

Corte questioni di legittimità costituzionale concernenti l'esistenza

e la composizione delle commissioni tributarie, istituite dal d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636. Pertanto, i relativi giudizi possono essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Al riguardo, va dichiarata anzitutto la manifesta infondatezza

dell'impugnativa promossa dal Tribunale di Perugia, dal Tribunale di

Torino e dalla Commissione tributaria di primo grado di Pavia, quanto

alla pretesa violazione del divieto costituzionale d'istituire giudici

speciali, in cui sarebbe incorso il decreto predetto. La Corte si è

già pronunciata più volte sul punto, a partire dalla sentenza n. 287

del 1974, là dove si afferma che con quel decreto le commissioni

tributarie sono state "revisionate", sulla base della VI disposizione

transitoria della Costituzione. Procedendo da tale premessa, la

sentenza n. 5 del 1976 ha quindi ritenuto non fondata la questione di

legittimità costituzionale del decreto medesimo, sollevata in

riferimento agli artt. 24 e 102, secondo comma, nonché alla VI disp.

trans. Cost. Ed a ciò ha fatto seguito la dichiarazione di manifesta

infondatezza, operata negli stessi termini dalla sent. n. 196 del

presente anno.

Ora, dalle ordinanze non emergono motivi che possano indurre la

Corte a modificare la sua giurisprudenza. E nulla aggiungono, a questi

effetti, né l'impugnativa dell'art. 10 n. 14 della legge 9 ottobre

1971, n. 825 (con cui si delegava il Governo della Repubblica a

revisionare la composizione, il funzionamento e le competenze

funzionali e territoriali delle commissioni tributarie), né

l'improprio richiamo dell'art. 113, primo e secondo comma, della

Costituzione (cui fa riferimento l'ordinanza del Tribunale di Perugia).

3. - D'altra parte, una volta risolta in tal senso la questione

dell'esistenza delle commissioni tributarie, resta precluso alla Corte

- come fu già precisato dalla sent. n. 215 del 1976 - "l'esame di ogni

altra questione relativa ad aspetti singoli della disciplina interna di

quelle commissioni", qualora sollevata da un giudice ordinario.

Di conseguenza, devono essere dichiarate inammissibili, sia

l'impugnativa degli artt. 2, 3 e 9 del d.P.R. n. 636 del 1972 (sulla

composizione delle commissioni tributarie), come proposta dal Tribunale

di Perugia e dal Tribunale di Torino, sia l'impugnativa dell'art. 16

del medesimo decreto (in quanto escludente l'azione di accertamento

negativo, in tema di obbligazioni tributarie, davanti all'autorità

giudiziaria ordinaria), come proposta da quest'ultimo giudice a quo.

4. - Quanto, infine, alla questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. n. 636 del 1972 in riferimento all'art. 108 cpv. Cost.,

genericamente sollevata dalla Commissione di primo grado di Pavia per

il preteso difetto d'indipendenza dei giudici della giurisdizione

tributaria, essa deve intendersi circoscritta all'art. 2 del decreto in

esame (concernente appunto la composizione delle commissioni tributarie

di primo grado) dal momento che ogni altra censura sarebbe irrilevante

ai fini del giudizio a quo. Tuttavia, posta in questi termini, la

questione risulta manifestamente infondata, perché già decisa dalla

Corte - nel senso dell'infondatezza -mediante la ricordata sentenza n.

196 del 1982.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 n. 14 della legge 9 ottobre

1971, n. 825, e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - in riferimento

agli artt. 24, 102, 113, primo e secondo comma, nonché alla VI disp.

trans. Cost. - sollevata dal Tribunale di Perugia, dal Tribunale di

Torino e dalla Commissione tributaria di primo grado di Pavia con le

ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, 3 e 9 del decreto predetto, in

riferimento all'art. 108 Cost., sollevata dal Tribunale di Torino e dal

Tribunale di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 del decreto medesimo, in riferimento

all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Torino con le ordinanze

indicate in epigrafe;

4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto medesimo, in

riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., sollevata dalla

Commissione tributaria di primo grado di Pavia con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari