Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1998

Altra decisione · depositata il 19/06/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 52 della

legge della regione siciliana approvata il 12 febbraio 1997, recante

"Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e

razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi

finanziari sul bilancio della regione", promosso con ricorso del

commissario dello Stato per la regione siciliana notificato il 20

febbraio 1997, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto

al n. 24 del registro ricorsi 1997;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 20 febbraio 1997, e depositato il 28

febbraio 1997, il commissario dello Stato per la regione siciliana ha

impugnato gli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea

regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione

delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione

della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul

bilancio della Regione".

La prima delle norme censurate, ad avviso del ricorrente, si

porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Essa,

infatti, con l'asserito intento di interpretare autenticamente l'art.

68, quinto comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nel

senso che siano da considerare utili, ai fini della progressione

giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, oltre ai

servizi pregressi svolti continuativamente presso l'Università nella

docenza universitaria in posizione di assistente volontario,

laureato, esercitatore, titolare di borsa di studio (ai sensi delle

leggi n. 946 del 1956 e n. 62 del 1967) - come previsto dalla

predetta norma - anche quelli svolti presso enti o amministrazioni

pubbliche in posizione di titolare di borse di studio del Consiglio

nazionale delle ricerche o assegnate a seguito di concorso,

estenderebbe in realtà alcuni benefici a fattispecie e soggetti

diversi da quelli previsti dalla norma stessa. In tal modo si

creerebbe disparità di trattamento, poiché verrebbero sottoposte

alla stessa disciplina situazioni del tutto diverse, e si violerebbe

il principio del buon andamento della p.a. La volontà del

legislatore regionale sarebbe, infatti, quella di applicare con

effetto retroattivo la norma di cui si tratta - che era già stata

oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, la quale,

con sentenza n. 260 del 1996, la aveva ritenuta legittima - a

categorie che ne erano state escluse.

Anche l'art. 52 della legge regionale in oggetto viene censurato,

sempre in riferimento agli artt. 3 e 97, oltre che all'art. 81,

quarto comma, della Costituzione.

Esso, infatti, destina il finanziamento, originariamente previsto

per il solo anno 1991 dall'art. 33 della legge regionale n. 32 del

1991 in favore delle associazioni di produttori agricoli e delle

cooperative, finalizzato alla realizzazione di impianti di

lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, e poi rimodulato da

leggi successive e ripartito per gli esercizi finanziari dal 1992 al

1995 - finanziamento che in parte era andato in economia,

contribuendo ad incrementare l'avanzo di amministrazione e/o a

diminuire il disavanzo registrato - al concorso della regione nel

pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario

contratti dalle cooperative agricole e zootecniche per la

realizzazione di impianti a carattere associativo. In tal modo,

verrebbero destinate somme non più esistenti in bilancio a nuove

spese: ed anche se ciò corrispondesse alla volontà del legislatore

di istituire una nuova agevolazione creditizia per le imprese

agricole, si evidenzierebbe un diverso profilo di

incostituzionalità, consistente nella mancata quantificazione della

spesa e della relativa copertura finanziaria.

2.- Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla

Corte il presidente della regione siciliana ha promulgato la legge

impugnata come legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997 - pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 12 del 10 marzo

1997 - omettendone gli artt. 37 e 52, avverso i quali il commissario

dello Stato aveva proposto ricorso.

Pertanto, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia

dichiarata la cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal

commissario dello Stato per la Regione Siciliana investono gli artt.

37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il

12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli

impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre

disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione".

Quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale il

ricorrente ha indicato, con riguardo alla prima delle norme

impugnate, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e, quanto alla

seconda, anche l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, oltre a

quelli già citati.

Va preliminarmente rilevato che, dopo l'instaurazione del giudizio

di legittimità costituzionale, come accennato nelle premesse in

fatto, la legge impugnata è stata promulgata come legge n. 6 del 7

marzo 1997, omesse le disposizioni censurate dal commissario dello

Stato. Il potere promulgativo, che si esercita necessariamente in

modo unitario e contestuale rispetto al testo legislativo, si è,

così, definitivamente esaurito senza che permanga la possibilità di

una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni o di parte

delle disposizioni impugnate (sentenze nn. 342, 306 e 205 del 1996).

Né vengono in discussione questioni che si possano eventualmente

prospettare in relazione alla legittimità della promulgazione

parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di

costituzionalità promosso nei confronti delle medesime dal

commissario dello Stato.

Pertanto, non avendo le norme denunciate, in difetto di

promulgazione, prodotto alcun effetto nell'ordinamento, né essendo

più in grado di produrne, ricorrono i presupposti per dichiarare,

come richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato, cessata la

materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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