Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina

della navigazione sul Lago Trasimeno), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 luglio 1992 dal Pretore di Perugia nel

procedimento civile vertente tra Spina Giovanni e la Provincia di

Perugia, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 29 luglio 1992 dal Pretore di Perugia -

sezione distaccata di Castiglione del Lago nel procedimento civile

vertente tra Ceccarini Fabio e la Provincia di Perugia, iscritta al

n. 672 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di costituzione di Spina Giovanni e della Provincia

di Perugia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un procedimento di opposizione avverso

l'ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia di Perugia per

il pagamento di una sanzione pecuniaria, irrogata per avere

l'opponente navigato sul lago Trasimeno con una imbarcazione munita

di motore a benzina di potenza fiscale superiore alla massima

consentita (9 cavalli fiscali) dall'art. 5, primo comma, della legge

della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il Pretore di Perugia,

con ordinanza del 21 luglio 1992 (R.O. n. 556/1992), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma.

Il giudice a quo, dopo aver premesso che il secondo comma del

detto art. 5 deroga al limite dei 9 cavalli fiscali - stabilito in

via generale dal primo comma dello stesso articolo - per le sole

imbarcazioni munite di motore diesel, consentendo la navigazione di

queste ultime anche con potenza fiscale superiore, purché la

"potenza effettiva" massima, come indicata nel libretto d'uso del

motore, non superi i 25 cavalli fiscali, dubita della legittimità

costituzionale di detto articolo per asserito contrasto con l'art. 3

della Costituzione.

Sostiene difatti che la disparità di trattamento, fra gli utenti

di motori a benzina e quelli di motori diesel, "non sarebbe

razionalmente giustificata" in relazione alle finalità della norma

denunciata; finalità che, nei lavori preparatori, sono indicate

nella salvaguardia della sicurezza della navigazione e dell'ambiente

naturale e nel miglioramento dello sviluppo turistico della zona

interessata. Estranea a quelle finalità sarebbe, secondo il

rimettente, la potenza fiscale, prevista per i motori a benzina, dal

momento che le conseguenze negative che si vogliono prevenire per

l'ambiente, la sicurezza e lo sviluppo turistico possono derivare

soltanto dalla potenza effettiva.

1.2. - Costituitasi in giudizio, la Provincia di Perugia ha

eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di interesse

dell'opponente nel giudizio a quo, non avendo questi impugnato

dinanzi al giudice amministrativo un'ordinanza emanata dal Presidente

della Provincia di Perugia che aveva disciplinato la materia nei

termini poi recepiti nella norma denunciata.

La Provincia deduce, poi, l'infondatezza o addirittura la

manifesta infondatezza della questione, sostenendo che le profonde

differenze tecniche fra motori diesel e motori a benzina giustificano

la diversità di disciplina, avendo il legislatore operato una scelta

basata su valutazioni discrezionali d'ordine tecnico che, data la

possibilità di manomissione dei motori a benzina dei quali può

essere facilmente maggiorata la potenza, hanno sconsigliato dal poter

fare riferimento per questi ultimi, come per i motori diesel, alla

potenza effettiva.

Con successiva nota illustrativa la stessa Provincia di Perugia ha

prospettato a questa Corte l'opportunità di una consulenza tecnica

per accertamenti sulle diverse caratteristiche dei due tipi di

motori.

1.3. - L'opponente nel giudizio a quo ha depositato una memoria ai

fini della costituzione nel presente giudizio, ma oltre i termini

prescritti dagli artt. 25, secondo comma, della legge n. 87/1953, e 3

delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale del 16 marzo 1956.

1.4. - È intervenuto il Presidente della Giunta regionale della

Regione Umbria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha eccepito la inammissibilità della questione sotto due

profili:

a) perché la disciplina prevista per i motori diesel, con

riferimento alla potenza effettiva, è derogatoria rispetto a quella

generale che fa riferimento alla potenza fiscale;

b) perché il giudice a quo, nel chiedere l'estensione ai

motori a benzina della disciplina prevista per i motori diesel, formula un quesito d'ordine legislativo cui la Corte costituzionale non

può dare risposta perché riservato alla discrezionalità del

legislatore.

Infondata per l'interveniente è, poi, la questione per motivi

analoghi a quelli sostenuti dalla Provincia di Perugia.

2. - Con ordinanza emessa il 29 luglio 1992 (R.O. 672/1992) in un

altro procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del

Presidente della Provincia di Perugia per violazione del citato art.

5, primo comma, della legge della regione Umbria 19 luglio 1988 n.

23, il Pretore di Perugia, Sez. distaccata di Castiglione del Lago,

ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale.

Non si sono costituite in giudizio le parti, né ha spiegato

intervento la Regione Umbria. Considerato in diritto

1. - Con due distinte ordinanze è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge

della regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il quale ammette alla

navigazione sul Lago Trasimeno le imbarcazioni aventi motore della

potenza massima di 9 cavalli fiscali, diversamente da quanto previsto

dal secondo comma dello stesso art. 5, il quale consente l'uso dei

motori diesel, di potenza superiore ai 9 cavalli fiscali, purché la

potenza effettiva massima non superi i 25 cavalli effettivi. Tale

disparità di trattamento, fra imbarcazioni con motori a benzina ed

imbarcazioni con motore diesel, sarebbe irragionevole in relazione

alle finalità della disciplina che, come risulta dai lavori

preparatori, è ispirata ad esigenze di tutela ambientale, di

sviluppo turistico e di sicurezza della navigazione - per il

perseguimento delle quali dovrebbe avere rilievo solo la potenza

effettiva - e dovrebbe quindi essere eliminata riconducendo anche le

imbarcazioni con motori a benzina (primo comma) nella disciplina

prevista per i soli motori diesel (secondo comma).

2. - Stante l'identità della questione i due giudizi possono

essere riuniti e definiti con unica pronuncia.

3. - Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dedotta -

relativamente alla ordinanza del Pretore di Perugia (R.O. n.

556/1992) - dalla Provincia di Perugia. È difatti ininfluente che

l'opponente non abbia impugnato l'ordinanza del Presidente della

Provincia stessa che aveva regolato la navigazione sul lago Trasimeno

nel senso poi recepito dalla legge regionale n. 23/1988, poiché il

giudice rimettente deve fare in ogni caso applicazione nel giudizio a

quo della legge denunciata, rispetto alla quale è priva di ogni

valore tale precedente ordinanza e ciò è sufficiente ai fini della

rilevanza della questione.

4. - Deve essere invece condivisa l'eccezione di inammissibilità

formulata dalla Regione Umbria interveniente, sotto il profilo del

carattere derogatorio della norma assunta a parametro di raffronto.

Come è stato posto in evidenza dalla difesa della Regione stessa,

la norma denunciata è frutto di una valutazione discrezionale

d'ordine tecnico del legislatore, riferita alle caratteristiche

proprie dei motori a benzina, diverse da quelle dei motori diesel. Il

secondo comma dell'art. 5 costituisce perciò una deroga prevista per

le imbarcazioni con motori diesel rispetto alla prescrizione di

carattere generale contenuta nel primo comma (cioè la norma

denunciata), che ammette alla navigazione sul lago Trasimeno le

imbarcazioni aventi motore con potenza massima di 9 cavalli fiscali.

Il carattere derogatorio del secondo comma cit. impedisce che esso

possa essere assunto come termine di paragone per censurare la

disciplina generale del primo comma, in base alla costante

giurisprudenza di questa Corte (v. ex plurimis, sent. n. 383/1992).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge

della Regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23 (Disciplina della

navigazione sul lago Trasimeno) sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Perugia e dal Pretore di Perugia -

Sezione distaccata di Castiglione del Lago, con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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