Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige

notificato il 3 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 10 ottobre

successivo ed iscritto al n. 39 del Registro ricorsi 1981, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 30 luglio 1981,

recante: "Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli

enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle

modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di

disponibilità";

Visto l'atto di costituzione del Ministro del Tesoro;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avv. Alessandro Pace per la Regione Trentino Alto Adige e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 3 ottobre 1981 al Ministro del

Tesoro, la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di

attribuzione in relazione al decreto 30 luglio 1981 dello stesso

Ministro, con il quale è stata ridotta dal 12% al 6% - in

applicazione dell'art. 40, comma ottavo, l. 30 marzo 1981 n. 119 - la

misura dei depositi dei fondi liquidi che le province, i comuni con

popolazione superiore a ottomila abitanti e le relative aziende

possono mantenere presso le aziende di credito. La ricorrente ha

altresì chiesto la sospensione dell'esecuzione del decreto stesso.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, a

norma dell'art. 39 l. n. 87 del 1953 e dell'art. 27, norme

integrative 16 marzo 1956, come interpretate dalla costante e

consolidata giurisprudenza di questa Corte, in quanto il ricorso è

stato rivolto e notificato al Ministro del Tesoro anziché al

Presidente del Consiglio. Nel merito la difesa dello Stato sostiene

l'infondatezza del ricorso, poiché, a suo giudizio, mentre il potere

di coordinamento statale in contestazione vanta un sicuro fondamento

nelle disposizioni dell'art. 119 Cost., non è neppure possibile

includere gli atti impugnati fra quelli oggetto della competenza

regionale in tema di ordinamento degli enti locali. L'Avvocatura

dello Stato si è altresì opposta alla richiesta di sospensiva

inoltrata dalla ricorrente.

2. - Con ordinanza n. 118 del 1983 questa Corte ha respinto

l'istanza di sospensione.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987, la

Regione Trentino-Alto Adige ha presentato un'ampia memoria, con la

quale, in replica all'eccezione di ammissibilità formulata

dall'Avvocatura dello Stato, ha invitato questa Corte a rimeditare la

propria precedente giurisprudenza soprattutto in considerazione di

due argomenti, ritenuti decisivi dalla ricorrente.

Sotto un primo profilo, la Regione, asserendo che il conflitto di

attribuzione tra Stato e Regioni deve esser interpretato come un

giudizio "su ricorso" avente ad oggetto la censura di un certo atto,

anziché come un giudizio "su un rapporto", prospetta la sua

assimilabilità, per l'aspetto procedimentale, al processo

amministrativo. Come in questo, continua la Regione, anche nel

presente conflitto il ricorso deve unicamente evidenziare

l'identificabilità dell'atto che si sottopone a censura e,

consequenzialmente, dell'autore di tale atto, al quale dovrebbe

essere effettuata la notificazione, in quanto quest'ultima dovrebbe

esser funzionale, non già a una (contraddittoria) vocatio in jus

dell'organo legittimato a rappresentare lo Stato, ma semplicemente a

individuare il soggetto o l'organo idoneo a ricevere notifiche per lo

Stato. Per derogare a tali principi del nostro ordinamento

processuale, conclude la ricorrente, vi sarebbe bisogno di una

specifica disposizione di legge. Ma, poiché l'unica norma che

dispone la notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei

Ministri, cioè l'art. 27 delle Norme integrative del 16 marzo 1956,

non è certo una disposizione con forza di legge, occorre

disapplicare quest'ultima nel caso di specie e seguire il principio

generale desumibile dalle leggi sul processo amministrativo, per cui

la notificazione del ricorso va fatto "all'organo che ha emesso

l'atto impugnato" (art. 7 r.d. n. 642 del 1907, art. 36 cpv. r.d. n.

1054 del 1924, art. 21 l. n. 1034 del 1971).

In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che, essendosi comunque

costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, ciò precluderebbe ogni eccezione

d'inammissibilità, dal momento che, essendosi regolarmente

instaurato il contradittorio tra le parti legittimate a stare in

giudizio, si deve ritenere che, conformemente ai principi generali

vigenti in materia processuale (artt. 156 e 164, cod. proc. civ.;

artt. 187 e 188 cod. proc. pen.), la notificazione del ricorso abbia

raggiunto il suo scopo.

Nel merito, infine, la Regione, insistendo nelle proprie

doglianze, sollecita fra l'altro la Corte a sollevare ex officio

questione di costituzionalità in relazione all'art. 40, comma

ottavo, della legge n. 119 del 1981, sul quale si fonda l'impugnato

decreto ministeriale, in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 5 n.

1 e con l'art. 16 St. T.-A.A. (ed eventualmente con l'art. 119 Cost.)

per violazione del principio della riserva di legge.

Nel corso dell'udienza pubblica, mentre la ricorrente ha ribadito

le proprie posizioni tanto sulla questione pregiudiziale quanto su

quella di merito, l'Avvocatura dello Stato si è limitata a insistere

sull'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto L'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello

Stato in quanto il ricorso è stato notificato al Ministro del

Tesoro, anziché al Presidente del Consiglio dei Ministri, è

fondata.

Questa Corte, con giurisprudenza costante e ormai consolidata

(sentt. nn. 6 del 1957, 172 del 1983; ord. n. 245 del 1986), sulla

premessa che "i giudizi su conflitti di attribuzione tra Stato e

Regioni devono svolgersi esclusivamente nel contradittorio del

Presidente del Consiglio dei Ministri (o di un Ministro da lui

delegato), da un lato, e del Presidente della Regione, dall'altro, di

qualunque autorità dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale

il conflitto deriva", ha affermato che la notificazione del ricorso

dev'essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione ad agire

o a contraddire nei giudizi anzidetti, vale a dire, a seconda di chi

sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al

Presidente della Regione interessata.

Da questo orientamento non c'è motivo di discostarsi neppure di

fronte alle nuove argomentazioni addotte dalla ricorrente a sostegno

dell'opinione che la notificazione del ricorso debba essere rivolta

all'autore dell'atto presupposto del conflitto.

Innanzitutto, la Corte ritiene che non sia corretta la

configurazione del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni come

giudizio avente come oggetto principale, o essenziale, l'atto

ritenuto invasivo della competenza che si assume menomata, anziché

come giudizio principalmente diretto a dichiarare la competenza in

contestazione e, quindi, a dirimere controversie su attribuzioni

relativamente a un dato rapporto (ad es. sentt. nn. 44 del 1958, n.

18 e 110 del 1970).

Tuttavia, ammesso pure, per mera ipotesi, che si tratti

essenzialmente di un giudizio sull'atto ritenuto invasivo, da ciò

non può assolutamente desumersi che destinatario della notificazione

del ricorso debba essere l'autore dell'atto impugnato, per il

semplice fatto che, essendo il regime delle notificazioni finalizzato

alla regolare costituzione delle parti processuali, il ricorso

dev'essere notificato agli organi che, per legge, hanno il potere di

rappresentare in giudizio le parti del conflitto, vale a dire al

Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo Stato, e al Presidente

della Giunta regionale, per la Regione. Né può individuarsi una

possibile breccia rispetto a questi principi nell'art. 39 l. n. 87

del 1953, laddove si prevede che per la proposizione del ricorso da

parte dello Stato possa esser delegato un Ministro, poiché da questa

norma si desume una conferma della esclusiva spettanza della

legittimazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in

rappresentanza del Governo.

Tantomeno, possono ricavarsi principi contrari, in relazione al

problema ora discusso, da norme dirette a regolare processi, come

quello amministrativo, in cui, di norma, sono parti le singole

amministrazioni pubbliche, non già lo Stato quale soggetto

complessivo, come sempre avviene invece nel caso dei conflitti in

oggetto. Né, infine, alcun argomento può dedursi dalla sent. n. 97

del 1967 di questa Corte, il cui richiamo è in realtà del tutto

inconferente, trattandosi di un caso vertente sulla equiparazione dei

soggetti privati a quelli pubblici in relazione alla sanatoria dei

vizi della notifica.

Va altresì respinto il secondo argomento addotto dalla

ricorrente, in base al quale la costituzione della controparte

avrebbe sanato ogni vizio della notifica, in quanto questa avrebbe

così raggiunto il suo scopo. In primo luogo va osservato che il

principio invocato si applica soltanto ai vizi direttamente attinenti

alla notificazione, non già a quelli relativi all'individuazione del

soggetto o dell'organo chiamato in giudizio, che comportano invece

l'inammissibilità (non sanabile) del ricorso. In secondo luogo, va

comunque precisato che, ammessa per mera ipotesi l'invocabilità di

quel principio, quest'ultimo non può trovare applicazione a casi,

come quello di specie, in cui la controparte si costituisce proprio

per eccepire l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato ad

organo diverso da quello dovuto.

Resta assorbito ogni altro profilo della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla

Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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