Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1986 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 51 a 60

della legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di

altri diritti connessi al suo esercizio), promossi con le seguenti

ordinanze: 1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1978 dal pretore di

Brescia nel procedimento penale a carico di Bernardini Dario ed altri,

iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 dell'anno 1979; 2) ordinanza

emessa il 5 luglio 1979 dal pretore di Torino nel procedimento penale a

carico di Nava Antonio ed altri, iscritta al n. 819 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 15 dell'anno 1980; 3) due ordinanze emesse il 19 ottobre 1983 dal

pretore di Novara nei procedimenti penali riuniti a carico di Settembri

Mariano e Baldi Aldo, iscritte ai nn. 500 e 501 del registro ordinanze

1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218

dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione della SIAE nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore

Francesco Saja;

uditi gli avvocati Salvatore Pastore e Astolfo di Amato per la SIAE

e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Bernardini Dario e Galeri Fulvio venivano tratti a giudizio

davanti al Pretore di Brescia per avere, quali responsabili di

un'emittente radiofonica privata, diffuso dai propri locali

composizioni musicali incise su disco senza avere conseguito la

preventiva autorizzazione della SIAE, rappresentante dell'autore (reato

previsto e punito dall'art. 171, primo comma, lett. b, 1. 22 aprile

1941 n. 633).

Nel corso del procedimento il Pretore, con ordinanza del 7 dicembre

1978 (reg. ord. n. 240 del 1979), sollevava questione di legittimità

costituzionale degli articoli contenuti nella sezione IV, capo IV,

titolo I (51 e segg., relativi alle opere radiodiffuse) 1. cit. in

riferimento al principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Ricorda'ti gli artt. 52, 55 e 60 1. cit., il Pretore si riferiva in

particolare all'art. 59, secondo cui "la radiodiffusione delle opere

dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della

radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle

disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo: ad essa non

sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo

quelle dell'art. 55". Il giudice interpretava questa norma nel senso

che il consenso dell'autore fosse bensì necessario per la diffusione

delle opere eseguite direttamente nei locali dell'ente esercente, ma

non occorresse per la diffusione di quelle incise su disco o nastro,

sempreché l'autore stesso avesse consentito alla incisione, ai sensi

dell'art. 61. Per "ente esercente" doveva intendersi soltanto la RAI, e

perciò alle emittenti private non potevano applicarsi per analogia gli

articoli citati, stante il loro carattere derogatorio: ne derivava una

differenza di trattamento tra emittente pubblica e quelle private, onde

il Pretore impugnava gli artt.51 e segg. 1. cit. in quanto non

estendevano alle radioemittenti private il ricordato regime derogatorio

al diritto d'autore.

2. - La stessa questione di legittimità costituzionale veniva

sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza del 5 luglio 1979 (reg.

ord. n. 819 del 1979), emessa nel corso del procedimento a carico di

Nava Antonio, e dal Pretore di Novara con ordinanze del 19 ottobre 1983

(reg. ord. nn. 500 e 501 del 1984), emesse nel corso dei procedimenti

a carico di Baldi Aldo e di Settembri Mariano.

3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutti

i giudizi, eccepiva anzitutto l'inammissibilità della questione,

osservando che oggetto della censura di incostituzionalità avrebbero

dovuto essere, caso mai, le norme generali, ossia quelle che vietavano

la radiodiffusione delle opere dell'ingegno senza il consenso

dell'autore, e non già le norme derogatorie, ossia gli artt. 52,55 e

60 1. n. 633 del 1941, denunciati dalle ordinanze di rimessione.

Quanto al merito, la Presidenza del Consiglio chiedeva che la

questione fosse dichiarata non fondata, siccome basata su un falso

presupposto. Non era vero, infatti, che la RAI potesse radiodiffondere

dai propri locali opere dell'ingegno incise su disco o su nastro senza

il consenso dell'autore, giacché detto consenso era non necessario

soltanto per trasmettere le opere di cui ai già citati artt. 52,55 e

60, mentre doveva essere prestato per quelle trasmesse dai locali dello

stesso ente (art. 59), se incise su disco o su nastro; ed appunto a

tale regola sottostava la RAI mediante convenzioni periodicamente

stipulate con la SIAE.

4. - Anche quest'ultima, parte civile nei procedimenti penali a

quibus, si costituiva in giudizio, eccependo la non fondatezza della

questione con le stesse argomentazioni svolte dalla Presidenza del

Consiglio.

La parte rinnovava le proprie deduzioni in un'ampia memoria,

depositata in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte

l'identica questione di legittimità costituzionale: pertanto i

relativi procedimenti vanno riuniti per essere decisi con unica

sentenza. A seguito della disposta riunione, risulta irrilevante che

nei giudizi relativi alle ordinanze di rimessione nn. 500 e 501 del

1984 non sia stato osservato da parte della SIAE il termine perentorio

stabilito per la costituzione delle parti dagli artt. 251. 11 marzo

1953 n. 87 e 6 delle Norme integrative. Inosservanza derivante dal

fatto che la costituzione stessa, avvenuta il 28 settembre 1984,

avrebbe dovuto invece essere effettuata entro il 29 agosto dello stesso

anno, non potendo applicarsi nel giudizio davanti a questa Corte -

com'è ormai giurisprudenza consolidata (sentt. nn. 30 del 1973,174 del

1974,239 del 1982) - le leggi 14 luglio 1965 n. 818 e 7 ottobre 1969 n.

742 sulla sospensione dei termini processuali per ferie.

2. - Osserva poi la Corte che nei giudizi in cui sono state

pronunciate le ordinanze di rimessione si procede contro alcuni gestori

di radioemittenti private, imputati ex art. 171, primo comma, lett. b,

l. 22 aprile 1941 n. 633, per avere radiodiffuso dai locali delle

proprie stazioni trasmittenti, senza il consenso dell'autore, opere

dell'ingegno altrui e precisamente brani musicali incisi su disco o su

nastro. Sull'affermato presupposto che alla RA spetta il potere di

diffondere dette opere (dai propri locali) senza bisogno di alcun

consenso, i giudici a quibus sostengono che risulta violato il

principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) in conseguenza

dell'asserita diversità della disciplina in materia.

3. - Va preliminarmente osservato che la questione risulta

rilevante nei procedimenti penali da cui trae origine, pur essendo

punito soltanto con la multa il reato di cui all'art. 171, primo comma,

lett. b, cit. 1. n. 633 del 1941, contestato agli imputati. Infatti non

può ritenersi che tale illecito sia stato depenalizzato dalla 1. 24

novembre 1981 n. 689, poiché l'art. 32, secondo comma, di quest'ultima

dispone che la sostituzione della sanzione amministrativa alla multa o

all'ammenda non si applica per i reati punibili nelle ipotesi aggravate

con pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria; il che s'

verifica nel caso in esame, in quanto il citato art. 171 prevede nel

secondo comma un'aggravante, con la comminatoria della reclusione in

alternativa alla multa. Né può avere rilievo, secondo il costante

orientamento della Corte di cassazione, che nei casi di cui trattasi

non risulti contestata la detta circostanza, giacché la suindicata

legge, si riferisce, ai fini della depenalizzazione, all'elemento certo

e palese dell'astratta fattispecie descritta dalla norma punitiva, in

modo che in base ad essa, e indipendentemente dalla peculiarità dei

singoli processi e quindi dalla sussistenza o no di circostanze

aggravanti, possa con immediatezza procedersi alla qualificazione

(penale o amministrativa) dell'illecito ed alla conseguente

distribuzione delle competenze.

4. - Secondo la Presidenza del Consiglio la proposta questione

sarebbe inammissibile perché le ordinanze di rimessione - lamentando,

come già si è accennato, una disparità di trattamento tra RAI ed

emittenti private e tendendo ad ottenere da questa Corte una pronuncia

tale da escludere la penale responsabilità degli imputati, gestori di

tali emittenti - avrebbero dovuto rivolgersi non già contro le norme

impugnate, ossia contro le disposizioni (derogatorie) che escludono il

consenso dell'autore, bensì contro quelle (generali) che lo

richiedono.

Va però osservato che con la loro impugnativa i giudici a 'quibus

evidentemente vorrebbero che la esclusione della necessità del

consenso (esclusione che esse ritengono sussistere nei confronti della

RAI anche per le radiodiffusioni di registrazioni su disco o su nastro,

effettuate nei locali dell'Ente) sia estesa alle emittenti private, con

il conseguente venir meno della fattispecie di reato addebitata agli

imputati e l'eliminazione della (ritenuta) irrazionale e

ingiustificabile discriminazione. Precisata in tali termini, la

questione risulta ammissibile, dato che la natura derogatoria di una

norma non impedisce alla Corte di emettere una pronuncia che ne

comporti l'estensione, quando ciò serva a ristabilire il principio

d'eguaglianza, ossia a rispettare una regola fondamentale del nostro

sistema costituzionale: sempreché, beninteso, l'estensione sia il

risultato di un procedimento logico necessitato e riferibile al

contesto normativo in cui è inserita la norma impugnata, senza alcuna

invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore.

5. - Nel merito la questione non è fondata.

A1 riguardo è decisiva la considerazione che non sussiste il

presupposto da cui muovono le ordinanze di rimessione. Invero, è

pacifico nella copiosa giurisprudenza ordinaria e particolarmente in

quella della Cassazione, con la quale concorda la dottrina, che anche

la RAI, per le opere dell'ingegno radiodiffuse dai suoi locali, deve

ottenere il consenso dell'autore, com'è espressamente previsto

nell'art. 59 della cit. 1. n. 633 del 1941 il quale - al contrario di

quanto apoditticamente ritenuto dai giudici a quibus - si riferisce

nella sua generale previsione anche alle opere incise su disco o altro

strumento meccanico riproduttivo di suoni o di voci.

Le eccezioni alla regola del diritto esclusivo dell'autore alla

radiodiffusione, previste a favore dell'emittente pubblica, sono

soltanto, come precisa la ricordata giurisprudenza, quelle previste

dagli artt. 52 (radiodiffusioni effettuate da teatri, sale da concerto

e da ogni altro luogo pubblico), 55 (c.d. registrazioni "effimere",

ossia eseguite al fine di radiodiffonderle in differita per necessità

orarie o tecniche, con l'obbligo di distruggerle o renderle inservibili

dopo l'uso), e 60 (trasmissioni speciali di propaganda culturale ed

artistica destinate all'estero).

Al di fuori di tali ipotesi non ne sussistono altre in cui sia

consentita la libera utilizzazione radiofonica da parte della RAI;

essa, in particolare, deve ritenersi esclusa anche per le

radiodiffusioni dai locali dell'Ente di opere registrate.

Né risultano persuasive le affermazioni, peraltro approssimative,

di qualche ordinanza, come quella del Pretore di Brescia, che ritiene

di poter porre a fondamento del suo assunto l'art. 61 1. cit. Invero il

consenso dell'autore alla registrazione su disco fonografico, nastro

metallico o altra analoga materia non comporta affatto anche il potere

di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio del

diritto d'autore, sicché l'autorizzazione concernente il primo non

comprende necessariamente il secondo: in tali sensi la giurisprudenza

ordinaria interpreta pacificamente la disposizione del ricordato art.

61, riguardante appunto la facoltà di registrazione, disposizione che

perciò risulta fuor di proposito invocata a sostegno della proposta

impugnativa.

Deve pertanto concludersi che la regola applicabile alla

fattispecie va individuata esclusivamente nell'art. 591. cit., secondo

cui la radiodiffusione delle opere registrate su disco o nastro dai

locali dell'Ente esercente il pubblico servizio di radiodiffusione è

sottoposta al consenso dell'autore. Non sussiste quindi la denunciata

posizione di favore della RAI rispetto alle emittenti private, onde, in

difetto del presupposto della dedotta violazione del principio di

eguaglianza, la questione sollevata dalle ordinanze in epigrafe risulta

priva di giuridico fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. da 51 a 601. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto

d'autore e di altri diritti Connessi al suo esercizio), sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Brescia, di Torino e di

Novara Con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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