Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza emessa

il 30 giugno 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Moro Cosimo, iscritta al n. 230 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 201 del 2 agosto 1972.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 30 giugno 1971 nel procedimento penale a

carico di Moro Cosimo, il giudice istruttore del tribunale di Milano ha

proposto questione di legittimità costituzionale, con riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 170, secondo

comma, del codice di procedura penale, che stabilisce le modalità

delle notificazioni all'imputato irreperibile.

Secondo il giudice a quo, il sistema attuale, per cui le

notificazioni all'irreperibile si eseguono nella cancelleria

dell'ufficio procedente, non è idoneo a cagione della indeterminatezza

per il destinatario del luogo in cui esse sono eseguite, a portare

l'imputato a conoscenza del processo. Per evitare che la notificazione

all'irreperibile si risolva in una finzione, che vanifica il diritto di

difesa personale, e per rendere meno illusoria la presunzione di

conoscenza da parte dell'imputato, sarebbe necessario "quanto meno

determinare a priori il luogo della notificazione, in base a criteri

che l'imputato possa conoscere in anticipo e utilizzare, in una

eventuale semplice ricerca, con la sicurezza di venire a conoscenza di

ogni pendenza a suo carico".

In sostanza, il giudice istruttore del tribunale di Milano ritiene

che il sistema di notificazione previsto dall'art. 170 faccia venire

meno anche quelle minime possibilità di presa di conoscenza, che un

sistema di notifica in un luogo predeterminato potrebbe consentire,

senza che la scelta del primo sistema sia imposta al legislatore dalla

necessità di garantire l'esercizio della giurisdizione.

Nessuno è comparso davanti a questa Corte e il procedimento ha

avuto luogo nelle forme di cui all'art. 26, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Prima di ordinare che la notificazione di un mandato di

comparizione venisse effettuata con il rito previsto per gli imputati

irreperibili, il giudice istruttore del Tribunale di Milano ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 170

c.p.p., in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo non contesta il punto di vista più volte espresso

dalla Corte circa la legittimità di quella forma di notificazione,

intesa come ultimo e necessario strumento processuale volto a impedire

che la irreperibilità dell'imputato possa paralizzare l'esercizio

della giurisdizione penale e con essa la tutela della società contro

il delitto (cfr. sent. nn. 117 del 1970 e 54 del 1971), ma osserva che,

prima di procedervi, si debba fare tutto quanto è possibile per

portare a conoscenza dell'imputato o indiziato di reato la notizia

dell'esistenza del procedimento penale che lo riguarda.

E poiché questa esigenza non potrebbe considerarsi soddisfatta con

il deposito dell'atto da notificare nella cancelleria o segreteria

dell'ufficio giudiziario nel quale si procede, il giudice ritiene che

potrebbe essere più efficace la notificazione degli atti in un altro

luogo, previamente indicato dalla legge, come quello degli uffici del

comune di nascita dell'imputato. Tale luogo, per essere unico e

predeterminato, consentirebbe una possibilità di ricerca anche a chi

non ha alcuna idea della eventuale esistenza di un'azione penale

promossa contro di lui e della quale comunque non potrebbe informarsi

indagando in ciascuna delle sedi giudiziarie della Repubblica.

2. - La questione non è fondata.

A prescindere dalla macchinosità e dalla scarsa efficacia del

sistema proposto, che funzionerebbe solo se ogni cittadino, pur non

avendo motivo di supporlo, richiedesse al comune di nascita periodiche

notizie sulla sua eventuale condizione di imputato, va posto in rilievo

che non può essere addossato allo Stato un ulteriore onere nei

confronti di chi, col suo comportamento volontario, ha posto in essere

una si tuazione da cui possono derivare quelle conseguenze che lamenta

il giudice a quo.

Non va infatti dimenticato che l'imputato diventa "irreperibile"

per effetto della sua negligenza, evitando di curare quegli adempimenti

formali prescritti dalle norme sull'ordinamento delle anagrafi della

popolazione residente di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1954,

n. 1228, e all'art. 11 del relativo regolamento approvato con il d.P.R.

31 gennaio 1958, n. 136.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 170 del codice di procedura penale, proposta dal giudice

istruttore del tribunale di Milano con ordinanza emessa il 30 giugno

1971, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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