Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo

comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 10

gennaio 1996 dal pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano

del Friuli, nel procedimento penale a carico di Peressin Livio ed

altre, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie

speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale per violazioni edilizie a

carico degli amministratori delegati da una ditta che aveva eseguito

una costruzione abusiva, la difesa di uno di essi richiedeva, a

seguito dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, la

declaratoria di estinzione del reato per avvenuto pagamento della

oblazione. Il pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano del

Friuli, rilevato che la estinzione del reato si sarebbe potuta

pronunciare solo nei confronti dell'imputato che aveva richiesto

l'oblazione ed effettuato il pagamento, con ordinanza del 10 gennaio

1996 (r.o. n. 273 del 1996), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38, secondo comma, della legge 28 febbraio

1985, n. 47, nella parte in cui non prevede l'effetto estintivo del

reato a favore di tutti i legali rappresentanti della società

qualora uno solo di essi abbia versato l'oblazione.

Ad avviso del giudice rimettente, tale disciplina si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della

disparità di trattamento rispetto al caso in cui siano imputati i

comproprietari. In tale ipotesi, infatti, l'oblazione versata da uno

dei contitolari giova anche agli altri, alla stregua dello stesso

art. 38, secondo comma, nel testo risultante a seguito dell'aggiunta

apportata dall'art. 6 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito,

con modificazioni, nella legge 13 marzo 1988, n. 68.

Questa norma, rileva il pretore, è stata introdotta al fine di

ovviare alle iniquità derivanti dall'applicazione del principio

generale della necessità del pagamento dell'intera oblazione nella

ipotesi di coniugi in regime di comunione di beni.

La differenziazione evidenziata non sarebbe giustificata, in quanto

fondata esclusivamente sul diverso status rivestito dal soggetto

imputato, senza che ad esso siano ricollegabili distinti valori da

tutelare.

Il pretore, pur dando atto che la comunione è una collettività

organizzata, la cui capacità è minore di un ente morale e la cui

finalità è quella della gestione della cosa, esclude che tali

diversità possano incidere sulla realtà di cui si tratta, in quanto

la comunione agisce all'interno e all'esterno attraverso il gruppo

dei comunisti, così come i rappresentanti della società agiscono

per la persona giuridica: e la responsabilità personale e

individuale "si incentra su chi fa vivere, fa agire una pluralità

organizzata, sia essa persona giuridica, sia essa comunione a scopo

di godimento".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la manifesta

infondatezza della questione.

Sotto il primo profilo, ha osservato l'autorità intervenuta che la

questione investe una scelta rimessa alla discrezionalità politica

del legislatore, tanto più ove si consideri che si tratta di materia

penale. Del resto, la norma che estende a tutti i comproprietari

l'effetto estintivo del reato oggetto di oblazione, introduce una

deroga al principio generale per il quale l'estinzione del reato ha

carattere personale, avendo effetto solo per coloro ai quali la causa

di estinzione si riferisce.

Nel merito, la diversità di trattamento evidenziata dal giudice a

quo si ricollegherebbe alle caratteristiche fiscali del condono

edilizio. Né la posizione degli amministratori della società

appaltatrice dei lavori sarebbe pienamente confrontabile con quella

dei comproprietari. Lo scopo perseguito dal legislatore sarebbe da

individuare nell'ordinato ed omogeneo assetto della comunione di

proprietà soprattutto nell'ambito familiare, finalità estranea

all'intento strettamente speculativo dell'impresa edilizia. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta

all'esame della Corte concerne l'art. 38, secondo comma, della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), nella parte in cui non prevede l'effetto estintivo del

reato a favore di tutti i legali rappresentanti di impresa esecutrice

di lavori edilizi abusivi, qualora uno solo di essi abbia versato

l'oblazione. Secondo il pretore rimettente, tale norma si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso dei

comproprietari, nel quale l'oblazione versata da uno solo di essi

giova anche agli altri.

2. - La questione non è fondata.

Sul piano generale deve anzitutto essere riconfermato il principio

alla stregua del quale rientra nella scelta discrezionale del

legislatore la previsione di cause di estinzione del reato,

sindacabile quando integri arbitrio perché irrazionale o non

giustificata (sentenze n. 148 del 1994; n. 211 del 1993).

In secondo luogo, il principio in materia di conseguenze

dell'oblazione nel campo penale è che l'effetto estintivo di

quest'ultima si verifica nei soli confronti del soggetto che si

avvale dell'oblazione stessa, e non si estende, di norma, nei

confronti degli altri coimputati, in quanto l'estinzione del reato,

salvo che la legge disponga altrimenti, ha effetto soltanto per

coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce (art. 182 cod.

pen.). In altri termini, la causa estintiva derivante dalla

effettuata oblazione ha carattere personale.

Tale principio è stato ribadito, con specifico riferimento al

condono-oblazione nel campo edilizio, dall'art. 38, quinto e sesto

comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quanto riguarda i

soggetti responsabili indicati dall'art. 6 della stessa legge

(titolare della concessione, committente, costruttore e direttore dei

lavori) diversi dal proprietario, pur prevedendosi una misura ridotta

al 30% rispetto a quella applicabile al proprietario.

3. - La posizione del proprietario, in armonia con la

legittimazione dello stesso (o del comproprietario nel rispetto della

volontà della maggioranza) a chiedere la concessione edilizia (art.

4, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e con

l'impostazione del condono edilizio (art. 31, primo e terzo comma,

della legge n. 47, del 1985), è stata differenziata, perché il suo

rapporto con l'immobile abusivo è sistematicamente diverso e

privilegiato nella richiesta di domanda di sanatoria diretta ad

ottenere sia la concessione edilizia in sanatoria, con la

regolarizzazione del bene dal punto di vista urbanistico-edilizio

(per l'interesse a conservare il bene ed escludere gli eventuali

effetti reali delle sanzioni amministrative, anche nel caso che il

proprietario non sia autore dell'illecito edilizio), sia gli altri

effetti, compresi quelli estintivi penali, derivanti dalla

presentazione della domanda e dal pagamento della oblazione,

rimanendo egli esposto a rivalsa da parte degli altri soggetti,

abilitati in via concorrente a presentare la domanda, ove ne

sussistano i presupposti.

Inoltre gli altri responsabili diversi dal proprietario,

normalmente, sono interessati solo ad una autonoma domanda diretta a

conseguire i semplici effetti penali dell'oblazione, beneficiando di

una sostanziale riduzione della somma dovuta al 30%, rapportata a

quella cui sarebbe tenuto il proprietario, anche se questi non

presenti domanda.

La ulteriore particolare facilitazione introdotta a favore delle

posizioni dei beni in comunione, quale che sia l'origine della

comproprietà (art. 6 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in

legge 13 marzo 1988, n. 68), è stata espressamente prevista per

evitare una sostanziale iniquità di separati adempimenti di

sanatoria e di distinti ed autonomi pagamenti di oblazione (come del

resto pone in rilievo il giudice a quo) in caso di pluralità di

proprietari, ed in particolare nei casi frequenti di comunione di

beni tra coniugi, cui si può aggiungere quello di comunione

nell'ambito familiare o ereditario o di altro genere.

La posizione dei comproprietari è del tutto diversa da quella di

pluralità degli amministratori di società che debbano rispondere

(non nella qualità di proprietari) quali soggetti che hanno agito

(in concorso tra loro) nella attività dell'impresa, che ha eseguito

i lavori edilizi abusivi, o per un altro titolo previsto dall'art. 6

della legge n. 47, del 1985.

4. - Né si opera una discriminazione tra soggetto individuale e

soggetto societario, in quanto anche quest'ultimo può avvalersi dei

particolari benefici in discussione - ovviamente al di fuori degli

effetti esclusivamente penali - quando rivesta la qualifica di

comproprietario del bene abusivo e vi sia stata l'oblazione da parte

di altro comproprietario. Ipotesi che certamente non si verifica

quando gli amministratori di società hanno agito - come nella specie

sottolinea l'Avvocatura dello Stato - nell'esercizio di impresa, che

ha semplicemente eseguito i lavori, e così in tutte le altre ipotesi

che beneficiano della riduzione dell'oblazione al 30%.

5. - Infine non si può operare alcun raffronto con la estinzione

del reato ex art. 13 della medesima legge n. 47 che si comunica ai

compartecipi, in considerazione della particolare natura della

sanatoria stessa, che è semplice sanatoria formale e non condono, e

che viene concessa (in via ordinaria e permanente) a seguito dell'

accertamento dell'inesistenza del danno urbanistico, e cioè della

inesistenza ab origine dell'antigiuridicità sostanziale del fatto

(sentenza n. 370 del 1988), mentre il capo IV della legge n. 47 del

1985 riguarda il condono-sanatoria di opere abusive anche sotto il

profilo sostanziale (art. 31 della legge n. 47 del 1985) ed una serie

di tipologie di abusi (Tabella allegata alla stessa legge).

6. - Pertanto non può ritenersi arbitraria la mancata estensione

dell'effetto estintivo del reato edilizio a favore di tutti i legali

rappresentanti della società esecutrice dei lavori abusivi, qualora

uno solo di essi abbia effettuato l'oblazione, in difformità dalla

previsione dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985

riferita al caso diverso di imputati comproprietari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Udine,

sezione distaccata di Cervignano del Friuli, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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