Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1986 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2-quinquieslegge 114/1974

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 quinquies,

terzo comma (recte: secondo comma), della legge 16 aprile 1974 n. 114

(conversione in legge con modificazioni del D.L. 2 marzo 1974 n. 30,

concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti

previdenziali e assistenziali) promosso con ordinanza emessa il 2 marzo

1979 nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Cagnolati Policarpo

ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 424 del registro ordinanze del

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203

dell'anno 1979.

Visto l'atto di costituzione di Cagnolati Policarpo ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore

Francesco Greco;

udito l'avv. Bruno Mammone per Cagnolati Policarpo ed altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con distinti ricorsi al Pretore di Reggio Emilia, Cagnolati

Policarpo ed altri pensionati convenivano in giudizio l'I.N.P.S. al

fine di ottenere una pronunzia di non manifesta infondatezza

dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 quinquies,

terzo comma, della legge 16 aprile 1974 n. 114, in relazione all'art. 3

Cost..

Precisavano di essere titolari di pensione di vecchiaia a carico

dell'A.G.O. e di avere, dopo il pensionamento, continuato a prestare

attività lavorativa, sicché si erano trovati nella condizione

necessaria per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico

secondo il sistema retributivo, ai sensi dell'art. 13 della legge 30

aprile 1969 n. 153 e del citato art. 2 quinquies della successiva legge

16 aprile 1974 n. 114. L'Istituto convenuto, tuttavia, nel procedere a

tale riliquidazione, l'aveva subordinata al recupero dei ratei di

pensione erogati durante il periodo dall'1 maggio 1968 al 30 aprile

1969, come previsto dalla norma da ultimo citata che, in parte qua,

veniva appunto censurata dai ricorrenti.

Il giudice adito, ritenendo l'eccezione non manifestamente

infondata, ne rimetteva l'esame a questa Corte con ordinanza emessa il

2 marzo 1979 (R.O. n. 424/79), ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata con la Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1979 n. 203.

Riepilogati come sopra i termini della vicenda, rilevava altresì

che i ricorrenti avevano inutilmente impugnato in sede amministrativa

il provvedimento concernente le ritenute dei suddetti ratei ed invocato

l'applicazione, nei propri confronti, dell'art. 34 della legge 3 giugno

1975 n. 160 che, equiparando, ai fini della riliquidazione della

pensione, i pensionati di invalidità a quelli di vecchiaia, aveva

esteso anche a questi il beneficio, già accordato ai primi, di

ottenere la riliquidazione stessa senza recupero dei ratei corrisposti

in applicazione del previgente regime contributivo.

Osservava, quindi, il giudice a quo che il mancato accoglimento, in

sede amministrativa, di tali istanze implicava un'interpretazione, da

parte dell'I.N.P.S., della norma censurata, tale da condurre ad una

irrazionale disparità di trattamento fra i pensionati di vecchiaia e

quelli di invalidità: invero, nonostante la ricordata equiparazione

avvenuta con la legge n. 160/75, l'art. 2 quinquies della legge n.

114/74, come applicato nel caso di specie, implicherebbe che soltanto

per i secondi, e non per i primi, la riliquidazione del trattamento

pensionistico in forma retributiva debba avvenire con la condizione del

menzionato recupero di ratei erogati, sebbene per gli uni come per gli

altri, la possibilità del relativo provvedimento resti ancorata ad

identico presupposto di fatto e cioè alla prestazione di attività

lavorativa dopo il primo maggio 1968. Di qui la ravvisata violazione

dell'art. 3 Cost..

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono

costituiti alcuni pensionati ricorrenti depositando una memoria di

contenuto adesivo rispetto alle argomentazioni svolte dal giudice a quo

con la ricordata ordinanza. Hanno, in particolare, rilevato che il

beneficio della riliquidazione in forma retributiva del trattamento

pensionistico fu esteso ai pensionati di invalidità con l'art. 4 del

D.L. 30 giugno 1972 n. 267 (convertito nella legge 11 agosto 1972 n.

485), così colmandosi la lacuna dell'art. 13 della legge 30 aprile

1969 n. 153, che lo aveva previsto per i soli pensionati di vecchiaia;

che, successivamente, con l'art. 2 quinquies della legge n. 114 del

1974 fu non solo riaperto il termine per l'opzione di riliquidazione,

ma anche dettata una diversa disciplina del recupero dei ratei erogati,

previsto per il solo periodo maggio 1968 - aprile 1969 e non più per

quello avente uguale decorrenza, ma esteso fino alla data di

riliquidazione, originariamente stabilito dalla legge n. 153/69; che,

infine, la legge n. 160/75 riconobbe, con l'art. 34, la piena

parificazione, ai fini de quibus, dei pensionati di vecchiaia a quelli

di invalidità, prevedendo l'applicabilità, anche per i primi, delle

disposizioni, dettate per i secondi, concernenti la riliquidazione

senza trattenuta di ratei.

Nell'imminenza dell'udienza ha depositato una memoria la difesa di

una delle parti private.

Con tale atto preliminarmente si sostiene la rilevanza, nella

fattispecie, dell'art. 34 della legge n. 160/75 che, avendo

espressamente stabilito l'estensione dell'art. 4 della legge n. 485/72

alle pensioni di vecchiaia, con contestuale riapertura dei termini per

la proposizione dell'istanza di riliquidazione della pensione stessa in

forma retributiva, dovrebbe, ad avviso di detta difesa, trovare

applicazione anche nei confronti degli istanti, con conseguente

operatività del beneficio della riliquidazione senza recupero di ratei

già corrisposti.

Qualora, invece, si ritenesse inapplicabile la citata disposizione

più recente, diverrebbe rilevante l'eccezione di incostituzionalità

dell'art. 2 quinquies della legge n. 114/74, nei termini prospettati

con l'ordinanza di rimessione.

Non potrebbe invocarsi, a giustificazione della disparità di

trattamento nascente dalla norma censurata, una presunta diversità di

posizione dei pensionati di invalidità rispetto a quelli di vecchiaia,

consistente nel fatto che, mentre i primi possono ottenere la

riliquidazione anche se non hanno prestato attività lavorativa per il

periodo dall'1 maggio 1968 al 30 aprile 1969, per i secondi la

possibilità di riliquidazione era stata subordinata, con l'art. 13

della legge n. 153/69, alla condizione della ininterrotta prestazione

di attività lavorativa alle dipendenze di terzi dalla data di

decorrenza della pensione contributiva fino a quella di entrata in

vigore della citata legge n. 153/69.

Invero, secondo la difesa, la successiva estensione ai pensionati

di invalidità (art. 2 quinquies legge n. 114/74) delle disposizioni di

cui all'art. 13 della legge n. 153/69 - originariamente dettata per i

soli pensionati di vecchiaia - e, reciprocamente, l'estensione a questi

ultimi del beneficio della riliquidazione senza recupero di ratei (art.

34 legge n. 160/ 75), originariamente prevista soltanto per i primi

(art. 4 legge n. 485/72), si muovono appunto nel senso preciso del

riconoscimento di una piena parità delle rispettive posizioni.

Né, nel caso in esame, possono trovare applicazione i princìpi

che regolano i diversi casi di cumulo di trattamenti pensionistici e

retributivi avendo gli istanti percepito i ratei di pensione

contributiva prima della riliquidazione in forza delle vigenti leggi

che si sono adeguate ai princìpi espressi da questa Corte con la

sentenza n. 155/69. Considerato in diritto :

1. - La Corte rileva preliminarmente che, sebbene nella

prospettazione delle parti attrici del giudizio a quo, fatta poi

propria dal giudice remittente, la norma censurata sia formalmente il

terzo comma dell'art. 2 quinquies della legge 16 aprile 1974 n. 114, il

quale prevede la restituzione dei ratei successivi al 30 aprile 1969,

trattenuti in definizione delle domande di riliquidazione delle

pensioni assoggettate al regime precedente alla legge n. 153/69, la

proposta censura, in ragione del suo specifico contenuto, è

sostanzialmente riferibile al comma secondo del citato articolo, il

quale è quello che sancisce la ritenuta dei ratei di pensione erogati

fra il 1 maggio 1968 ed il 30 aprile 1969, della quale ritenuta si sono

dolute le parti.

2. - La sollevata questione deve essere dichiarata inammissibile.

Invero, essa costituisce il solo oggetto dei giudizi promossi

dinanzi al Pretore di Reggio Emilia il quale non è stato chiamato a

decidere una domanda di merito.

Nella fattispecie, quindi, la detta questione non è inserita in

via incidentale in una controversia di merito ma è stata proposta

direttamente ed immediatamente in via principale.

Invece, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dispongono che la questione

di legittimità costituzionale sia sollevata nel corso del giudizio, il

che sta a significare che occorre un giudizio che abbia un proprio

oggetto, ossia un petitum separato e distinto dalla questione di

legittimità costituzionale, sul quale il giudice sia chiamato, per sua

competenza, a decidere; abbia un proprio ed autonomo svolgimento che

esiga una propria conclusione rispetto alla quale l'insorgere della

questione di costituzionalità sia solo meramente eventuale, ossia un

incidente.

In altri termini, il processo di merito è pregiudiziale rispetto

al processo instaurato dinanzi alla Corte costituzionale.

Inoltre, il secondo comma del citato art. 23 della legge n. 87 del

1953 richiede che il giudizio non possa essere definito

indipendentemente dalla decisione della questione di legittimità la

quale, quindi, deve avere rilevanza.

Ora, nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi accenno al

rapporto di rilevanza proprio perché, non essendovi una questione di

merito, il giudice remittente nulla ha potuto stabilire circa tale

rapporto. Ed anche, per la stessa ragione, la

sospensione del giudizio, che è l'altra condizione richiesta

dalla suddetta norma, si è ridotta ad una mera formalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 quinquies, secondo comma, della legge 16 aprile 1974 n.

114, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Reggio

Emilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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