Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della

disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

l'8 aprile 1975 dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto

nel procedimento vertente tra Silvani Tridentina e Francesca e

l'Ufficio del registro di Spoleto, iscritta al n. 252 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 209 del 6 agosto 1975.

Visti gli atti di costituzione di Silvani Tridentina e Francesca e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa l'8 aprile 1975, nel procedimento

vertente tra le signore Tridentina e Francesca Silvani e l'Ufficio del

registro di Spoleto, la Commissione tributaria di 1 grado di Spoleto ha

proposto, con riferimento agli articoli 3, 25 e 76 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,

nella parte in cui, determinando la competenza territoriale delle

commissioni tributarie di primo grado dal luogo ove ha sede l'Ufficio

finanziario nei cui confronti è proposto il ricorso, affida la

risoluzione delle controversie a collegi i cui membri non sempre sono a

conoscenza, anche personale, della zona e dei fatti relativi alla

vertenza tributaria.

L'ordinanza, che si limita a "fare proprie le eccezioni di

illegittimità costituzionale sollevate dalla parte ricorrente", è

stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi di legge.

2. - In questo giudizio si è costituita la parte privata ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La difesa delle signore Silvani rileva che nelle commissioni

tributarie, istituite dal decreto di riforma, non sempre c'è, anzi

spesso manca, una congrua rappresentanza degli enti locali, i quali,

inoltre, possono non essere "quelli della circoscrizione nei quali si

trovano i beni oggetto della contesa ma quelli di altra

circoscrizione". Questa situazione sarebbe lesiva sia dei principi

affermati nella legge di delegazione (art. 15 n. 10 della legge n. 825

del 1971), sia del criterio di eguaglianza, in quanto i contribuenti, a

seconda della sede di registrazione dell'atto, potrebbero anche essere

giudicati da persone ignare dei fatti o dei luoghi rilevanti nel

giudizio. Allo stesso modo, la circostanza che il contribuente,

attraverso la scelta del notaio rogante, possa scegliersi la

Commissione tributaria competente al giudizio, inciderebbe sul

principio costituzionale, sancito dall'art. 25, della naturale

precostituzione del giudice. La difesa delle Silvani, quindi, conclude

chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità delle norme

denunciate con l'ordinanza di rimessione.

A conclusioni opposte perviene, invece, l'Avvocatura dello Stato,

secondo la quale le censure prospettate dal giudice a quo sarebbero

infondate sotto ciascuno dei profili dedotti, osservando che le norme

impugnate costituiscono una applicazione, nel procedimento contenzioso

tributario, di principi processuali di carattere generale accolti nel

codice di procedura civile.

All'udienza è comparsa soltanto la difesa dello Stato, che si è

rimessa alle proprie deduzioni scritte. Considerato in diritto :

La Commissione tributaria di primo grado di Spoleto propone

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, e

di parte dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 636, in relazione agli artt. 3, 25 e 76 della

Costituzione.

Quanto alla parte dell'art. 35 del decreto, che pur si afferma di

voler impugnare, manca nell'ordinanza ogni precisazione sia sulla parte

di cui si intende discutere e sia delle ragioni sulle quali

l'impugnativa dovrebbe fondarsi.

La relativa questione di legittimità deve pertanto intendersi come

non proposta.

Per quanto concerne invece la questione relativa all'art. 2,

secondo comma, del decreto, si afferma nell'ordinanza che "nella

fattispecie rilevasi la contraddittorietà tra il primo e il secondo

comma del citato art. 2, con tutte le nefaste conseguenze che, da un

lato, privano le Commissioni dei membri designati dagli enti locali

(che possono apportare quegli elementi chiarificatori e tanto necessari

per eque soluzioni); dall'altro sottraggono il contribuente dal proprio

giudice naturale, che si opta essere quello del sito ove insiste il

bene in contestazione".

Ora, a prescindere dal fatto che il bene, oggetto della imposta e

del ricorso, trovasi in Spoleto, sede della Commissione (onde assai

dubbia appare la rilevanza della questione), deve argomentarsi dal

testo dell'ordinanza, nella parte sopra riferita, che le censure in

essa contenute si appuntano sulla norma di collegamento sulla quale si

incardina, nella disposizione impugnata, la competenza della

Commissione. Nell'art. 2, secondo comma, è invero stabilito che "la

competenza è determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario

nei cui confronti è proposto il ricorso", luogo, deve aggiungersi, che

può essere diverso da quello ove è situato il bene, perché, per

quanto concerne almeno le imposte di trasferimento, esso si identifica

nel luogo ove l'atto relativo è stato registrato.

Ma anche così precisata la questione non è fondata.

Le commissioni tributarie sono giudici speciali cui la legge

assegna come ambito territoriale di competenza, in primo grado, la

circoscrizione del tribunale e in secondo grado il territorio della

provincia, in cui ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti è

proposto il ricorso.

Per quanto concerne poi la nomina dei componenti, risulta dagli

altri commi dell'art. 2 che essa appartiene, per la commissione di

primo grado, al presidente del tribunale, il quale deve per ogni

sezione operare la scelta, per la metà da elenchi formati dai comuni

della circoscrizione e per l'altra metà da elenchi forniti dagli

uffici finanziari, dagli ordini professionali e dalle camere di

commercio. Per la Commissione di secondo grado, la scelta appartiene al

Presidente della Corte di appello, per metà su elenco formato dal

consiglio provinciale.

Data l'ampiezza del territorio di competenza delle commissioni e la

esiguità del numero dei componenti da nominare, è ovvio non potrebbe

mai verificarsi, se non per puro caso, che anche uno solo dei

componenti la sezione appartenga al Comune ove, in materia di imposta

di registro, è situato il bene del cui trasferimento si tratta.

Inoltre, su un piano più generale, deve osservarsi che il giudice

deve giudicare iuxta alligata et probata, e non in base alla conoscenza

personale che può avere dei fatti sottoposti al suo giudizio. Le

conoscenze occorrenti per vagliare quei fatti, egli deve trarle dalle

prove, che, in materia tecnica, sono costituite dalle consulenze

tecniche e dalle perizie estimative esibite in contradittorio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 636, proposta con l'ordinanza in epigrafe in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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