Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5d.P.R. 283/1970

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. b,

del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (Concessione di amnistia e di

indulto), e dell'art. 5, lett. b, della relativa legge di delegazione

21 maggio 1970, n. 282, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio

1973 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento

penale a carico di Beschi Itala, iscritta al n. 308 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 236 del 12 settembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Beschi Itala,

imputata del reato previsto e punito dagli artt. 81,491, 485,482,476

del codice penale per aver apposto, nel 1968, una firma falsa su due

effetti cambiari di lire 15.000 ciascuno, il giudice istruttore presso

il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 5, lett. b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n.

283, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia al

falso in scrittura privata anche se ricorre l'attenuante della

particolare tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.).

Osserva il giudice a quo che mentre l'attenuante suddetta consente

l'applicazione dell'amnistia agli autori dei più comuni delitti contro

il patrimonio (furto, appropriazione indebita, truffa, ricettazione), i

delitti di falso in scrittura privata non rientrano nel provvedimento

di clemenza neppure ove arrechino danno patrimoniale di speciale

tenuità, e ciò in contrasto con il comune senso di giustizia

distributiva. L'esclusione parrebbe determinata da concezioni astratte

che ravvisano nei delitti contro la fede pubblica la lesione di beni

degni di una superiore tutela giuridica, mentre l'esperienza pratica

dimostrerebbe che anche tali reati vengono comunemente a ledere in

primo luogo interessi patrimoniali.

La diversità di trattamento così denunciata violerebbe l'art. 3

della Costituzione anche se lo stesso giudice istruttore non si

nasconde che si è al limite tra le valutazioni di opportunità

politica, rimesse alla discrezionalità del legislatore, ed il vizio di

legittimità costituzionale, sindacabile dalla Corte.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 14 settembre 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza

della questione sollevata.

La difesa dello Stato, premessa la distinzione tra reati offensivi

della fede pubblica, che si perfezionano indipendentemente

dall'eventuale danno patrimoniale, e delitti contro il patrimonio nei

quali il danno è elemento fondamentale, rileva che appartiene

all'esclusiva attribuzione del legislatore disciplinare in vario modo

sul piano penale due o più reati o gruppi di reati, interpretando la

coscienza sociale. Per giurisprudenza costante della Corte

costituzionale la valutazione in ordine alla gravità dei vari tipi di

reati costituisce espressione di discrezionalità insindacabile, salvo

che non ricorra l'ipotesi estrema dell'assenza d'ogni razionalità a

fondamento d'una certa disciplina.

Questo stesso principio deve trovare applicazione in tema di

amnistia, ove l'estensione del beneficio è frutto di una valutazione

di politica criminale che tiene conto non soltanto della gravità

oggettiva dei reati, ma anche della loro diffusione o frequenza.

La stessa Corte costituzionale ha affermato tale criterio

osservando che la discriminazione tra reati amnistiabili e non, può

farsi discendere da considerazioni di diverso ordine non essendo

necessariamente legata all'entità della pena. "Una irrazionalità

potrebbe se mai prospettarsi... quando la differente disciplina

riguardasse reati lesivi dello stesso bene voluto proteggere: ciò che

non si verifica nella specie, dato che la frode in commercio rientra

tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e l'artigianato,

mentre la truffa appartiene alla categoria dei delitti contro il

patrimonio; riguardano cioè interessi suscettibili di diversa

valutazione politico-sociale, e quindi di differente trattamento ai

fini dell'amnistia" (sentenza 175 del 1971).

Pertanto, se è stato negato che la diversa disciplina esistente,

in tema d'amnistia, tra la frode in commercio e la truffa, contrasti

con il principio d'eguaglianza, a maggior ragione non sussiste

irrazionalità nell'esclusione dal provvedimento di clemenza dei

delitti di falso in titoli di credito, anche se attenuati ex art. 62,

n. 4, c.p., a nulla rilevando che sono stati amnistiati delitti contro

il patrimonio. Considerato in diritto :

La Corte deve decidere se contrastino o meno con il principio

costituzionale d'eguaglianza l'art. 5, lettera b, del d.P.R. 22 maggio

1970, n. 283, ed il corrispondente art. 5, lettera b, della legge 21

maggio 1970, n. 282, nella parte in cui non estendono l'amnistia ai

reati di falso in scrittura privata ove ricorra l'attenuante della

speciale tenuità del danno patrimoniale, in raffronto alla diversa

disciplina adottata per i delitti di furto, truffa, appropriazione

indebita e ricettazione.

La questione è infondata.

La Corte, nell'esaminare analoghe censure, ha già riconosciuto che

compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di

discriminazione tra reati amnistiabili e non, e che le relative

valutazioni di politica criminale non possono essere sindacate, salvo

che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure

omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi

considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (sentenza n.

4 del 1974). In precedenza è stato anche riconosciuto che la

diversità del bene giuridico tutelato consente sempre una diversa

valutazione politico-sociale e un differente trattamento ai fini

dell'amnistia (sentenza n. 175 del 1971).

Non può certo dirsi che, come si legge nell'ordinanza, i reati di

falso in scrittura privata (compreso fra essi il falso cambiario)

abbiano un oggetto sostanzialmente identico a quello dei reati contro

il patrimonio. Anche se la spinta criminosa che nella maggior parte dei

casi determina il falsario è la speranza di un profitto patrimoniale,

il danno dei reati previsti nel titolo VII, libro 2, c.p. consiste in

primo luogo nella lesione del bene superiore della pubblica fede,

compromessa dalla circolazione di documenti apocrifi atti a trarre in

inganno più persone.

Le differenze strutturali e teleologiche tra le due categorie di

delitti, previsti in titoli diversi e puniti con pene diverse, rendono

non irrazionale l'esclusione dei delitti di falso dai benefici degli

artt. 5, lettera b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, e 5, lettera b,

della legge 21 maggio 1970, n. 282.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5, lettera b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, e 5,

lettera b, della legge 21 maggio 1970, n. 282, nella parte in cui non

estendono l'amnistia ai reati di falso in scrittura privata, sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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