Corte costituzionale

Sentenza n. 212/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/05/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.P.R. 547/1955

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile

1992 dal Pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano del

Friuli, nel procedimento penale a carico di Apuzzo Salvatore,

iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Apuzzo Salvatore;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avv. Roberto Nania per Apuzzo Salvatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale per violazione delle

norme antinfortunistiche e per lesioni personali colpose, promosso a

carico del titolare di un pubblico esercizio la cui moglie aveva

subito un infortunio durante alcuni lavori di pulizia, il Pretore di

Udine (sezione di Cervignano del Friuli) ha sollevato, con ordinanza

emessa l'8 aprile 1992, questione di legittimità costituzionale, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, secondo comma,

del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, nella parte in cui non comprende

anche i partecipanti all'impresa familiare tra i soggetti -

equiparati ai lavoratori subordinati - con riguardo ai quali va

osservata la normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Gli obblighi relativi, infatti, e la conseguente responsabilità

penale sussistono nell'area di applicabilità del citato d.P.R. n.

547 del 1955 - osserva il Pretore nel motivare la rilevanza - sì che

l'invocata decisione additiva consentirebbe di contestare

all'imputato i reati in argomento.

A parere del giudice a quo, la norma impugnata, nell'escludere per

i partecipanti all'impresa familiare gli obblighi di prevenzione,

irrazionalmente priverebbe questi ultimi di tutela, discriminandoli

anche rispetto ad altri soggetti, come i soci-lavoratori.

L'assenza di obblighi e quindi di responsabilità del titolare

dell'azienda con riguardo ai familiari sarebbe inoltre in

contraddizione con il riconoscimento dell'istituto dell'impresa

familiare contenuto nel codice civile, ed accentuerebbe la

"soggezione economica e sociale" dei partecipanti nei rapporti con il

capofamiglia-imprenditore.

Tale ordine di idee risulterebbe altresì sotteso alla sentenza n.

476 del 1987, con la quale questa Corte ha dichiarato illegittima

l'esclusione dell'obbligo assicurativo per infortuni e malattie

professionali dei familiari che prestino opera lavorativa o a questa

assimilata quali partecipanti all'impresa familiare.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte

privata contestando preliminarmente la rilevanza della questione in

quanto, ex art. 25 della Costituzione, non sarebbe configurabile la

perseguibilità per un reato non attualmente previsto. Nell'imminenza

dell'udienza la parte privata ha depositato memorie, ulteriormente

insistendo sulle ragioni di inammissibilità connesse alla creazione

di una nuova fattispecie penale incriminatrice. Tale conseguenza, in

palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, non si

potrebbe poi in alcun modo far derivare dalla sentenza n. 476 del

1987, concernente il ben diverso tema dell'estensione ai partecipanti

all'impresa familiare dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro.

Sul punto la parte richiama anche gli artt. 5, 6 e 7 della

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, interpretata da questa

Corte con sentenza n. 202 del 1991 "nel senso che, per la rilevanza

delle trasgressioni dei doveri generali sanciti da una disposizione

di legge, occorre la conoscibilità di essa al momento del fatto".

Nel merito la parte ha infine sottolineato, a sostegno

dell'infondatezza, la particolarità dell'impresa familiare in cui

sarebbero implicati i valori solidaristici caratteristici della

famiglia. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, nella

parte in cui esclude i partecipanti all'impresa familiare dal novero

dei soggetti in favore dei quali - in quanto equiparati ai lavoratori

subordinati - deve essere applicata la normativa per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro, con la conseguente estensione della

relativa tutela penale specifica per le ipotesi di violazioni delle

prescrizioni antinfortunistiche e delle comuni sanzioni in caso di

danni alle persone.

In particolare il Pretore rimettente ravvisa un'ingiustificata

disparità di trattamento rispetto ai soci di società e di enti in

genere cooperativi che la norma viceversa contempla tra i beneficiari

delle misure imposte dal citato d.P.R. ai datori di lavoro.

2. - La questione è inammissibile.

A questa Corte è richiesta una decisione di tipo additivo che

inserisca nel testo legislativo in argomento una nuova ipotesi,

secondo cui i titolari dell'impresa sarebbero tenuti a porre in

essere gli strumenti di prevenzione previsti dalla normativa per la

sicurezza dei lavoratori, tra i quali dovrebbero rientrare così

anche i partecipanti all'impresa familiare medesima.

Ma il modulo estensivo suggerito dal Pretore di Cervignano del

Friuli che vorrebbe l'inclusione dei familiari tra i soggetti

protetti, comporta, inevitabilmente, anche la creazione di una

fattispecie penale nuova, consistente nell'applicazione delle

sanzioni descritte dal titolo XI del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547

anche ai titolari d'impresa familiare. Inoltre, l'attrazione di

quest'ultimo istituto nell'area del rapporto di lavoro anche a fini

di tutela antinfortunistica, implicherebbe la configurabilità di

reati colposi contro la vita e l'incolumità delle persone, ove

l'inosservanza delle misure di prevenzione abbia prodotto tali

conseguenze lesive.

È chiaro come l'intero disegno della prevenzione non avrebbe

senso ove si volesse scriminare il profilo sanzionatorio, logicamente

correlato a garantire l'osservanza del precetto.

Ma l'imputato di cui al giudizio a quo mai potrebbe rispondere per

fatti che non costituivano reato al momento in cui furono commessi,

onde appare chiara l'assoluta ininfluenza dell'invocata sentenza sul

procedimento penale in corso dinanzi al Pretore.

La garanzia posta dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

esclude infatti che la Corte possa far sorgere una nuova fattispecie

penale "così determinando conseguenze sfavorevoli per l'imputato"

(cfr. sentenze n. 148 del 1983 e n. 108 del 1981).

3. - Alla suddetta ragione d'inammissibilità per irrilevanza si

aggiunge, con analoga conseguenza, quell'ulteriore implicazione del

principio di legalità che impone una stretta riserva di legge in

favore dello Stato in materia penale.

Tale appartenenza esclusiva della potestà punitiva si appalesa

tanto più evidente in rapporto alla peculiarità dell'impresa

familiare cui è stata estesa l'assicurazione contro gli infortuni

(così appagando una diffusa esigenza di tutela del lavoro: cfr.

sentenza n. 476 del 1987), ma che resta comunque permeata di legami

affettivi, onde appare quanto meno problematico l'innesto di obblighi

e doveri sanzionati attraverso ipotesi di reato procedibili

d'ufficio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine,

sezione distaccata di Cervignano del Friuli, con ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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