Corte costituzionale

Sentenza n. 212/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1972 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della

legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13

(costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio

regionale), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1970 dal pretore

di Pordenone nel procedimento penale a carico di Gottardo Vittorio ed

altri, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970 e

nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del

6 novembre 1970.

Visti gli atti di costituzione di Gottardo Vittorio e d'intervento

del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udita nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 la relazione del

Presidente Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Plinio Alesani, per il Gottardo, e l'avv. Gaspare

Pacia, per il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In seguito a contravvenzione elevata dal guardiacaccia del Comitato

provinciale di Udine, veniva instaurato, davanti al pretore di

Pordenone, giudizio penale a carico di Gottardo Vittorio ed altri,

imputati del reato previsto dall'art. 43 del t.u. 5 giugno 1939, n.

1016, per essere stati sorpresi, il giorno 28 agosto 1969, a esercitare

la caccia nella riserva di Polcenigo senza il prescritto permesso.

Il pretore, con ordinanza 10 aprile 1970, ha ritenuto non

manifestamente infondate, e ha rimesso a questa Corte, due questioni di

legittimità costituzionale sollevate dalle parti. Con la prima si

impugna, in relazione all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio

1963, n. 1 (Statuto della Regione), l'art.1 della legge Regione

Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, per violazione del

principio del giusto procedimento, avendo tale articolo disposto che i

territori di cui all'elenco allegato sono costituiti di diritto riserva

di caccia. Con la seconda si impugna, per violazione del principio di

eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), l'art. 3 della stessa legge,

col quale la gestione della riserva è affidata all'organo regionale

della Federazione italiana della caccia.

Nel presente giudizio si sono costituiti i signori Vittorio

Gottardo e altri, rappresentati e difesi dall'avv. Plinio Alesani, con

memoria depositata il 26 novembre 1970. Per il Gottardo si è inoltre

costituito, con atto di pari data, l'avv. Vincenzo Iberto Capalozza.

Si è anche costituito il Presidente della Giunta regionale

Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia,

con atto di intervento 12 dicembre 1970, nel quale si eccepisce, in via

preliminare, l'inammissibilità delle questioni per difetto di

rilevanza, e nel merito se ne sostiene l'infondatezza.

Alle eccezioni di inammissibilità resiste la difesa del Gottardo,

nelle deduzioni conclusive depositate il 28 ottobre 1972, insistendo

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme

impugnate.

Nella discussione orale sono stati ribaditi dalla difesa delle

parti i rispettivi argomenti. Considerato in diritto :

1. - Con la prima questione proposta viene dedotta l'illegittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia

Giulia 11 luglio 1969, n. 13, perché la norma ivi contenuta, con lo

stabilire che i territori di cui all'elenco allegato alla legge sono

costituiti di diritto in riserva di caccia, avrebbe violato, in

contrasto con l'art. 4 dello Statuto regionale, il principio generale

del giusto procedimento. Si assume che, secondo tale principio, la

legge non avrebbe dovuto creare direttamente le riserve, ma rimetterne

la costituzione all'autorità amministrativa regionale, previo

espletamento di un procedimento che la stessa legge avrebbe dovuto

predisporre.

All'ammissibilità della questione si oppone dalla difesa della

Regione la sua irrilevanza, in quanto il fatto che ha dato luogo al

giudizio a quo (esercizio della caccia in zona di riserva, senza il

prescritto permesso) avvenne nel territorio di Polcenigo, ove,

indipendentemente dalla norma istitutiva della riserva di diritto, era

in vigore, alla data del fatto medesimo, una precedente concessione

amministrativa di riserva: circostanza, quest'ultima, contestata

dall'altra parte.

L'eccezione di inammissibilità va disattesa. Nel momento in cui fu

elevata la contravvenzione per esercizio abusivo di caccia era in

vigore la legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, la quale comprende,

nell'elenco delle riserve da essa costituite, il territorio di

Polcenigo. Il fatto addebitato agli imputati è pertanto configurabile

quale reato ai sensi della detta legge, come ha ritenuto il pretore.

Sussiste quindi la rilevanza della questione, che è perciò

ammissibile.

Essa però non è fondata nel merito.

Il principio del giusto procedimento, che limita la competenza

legislativa regionale in quanto principio generale dell'ordinamento

dello Stato, corrisponde all'esigenza che, ove la legge disponga

limitazioni di preesistenti diritti soggettivi o del loro esercizio, la

imposizione dei vincoli nei casi concreti, in attuazione della legge,

avvenga di regola attraverso un procedimento che assicuri gli opportuni

accertamenti e la possibilità per i privati di esporre le proprie

ragioni (sent. di questa Corte n. 13 del 1968). Ciò non esclude che il

legislatore regionale, nella valutazione dell'interesse pubblico, possa

emanare delle norme e adottare delle misure che tutelino direttamente

quest'ultimo, senza la necessità, ove esse non incidano su diritti

soggettivi, di un procedimento amministrativo che renda operativa la

legge.

L'esercizio della caccia è un'attività che non è protetta

dall'ordinamento giuridico come diritto soggettivo, ma che trova il suo

limite nell'interesse pubblico (protezione della fauna, incremento

della selvaggina, tutela dell'incolumità pubblica ecc.; sent. della

Corte cost. n. 59 del 1965); né esiste un diritto alla riserva. Il

principio del giusto procedimento non è pertanto di ostacolo a che la

legge regionale disponga una tutela diretta del predetto interesse

pubblico, con la costituzione di riserva di diritto.

2. - Con la seconda questione si deduce la violazione del principio

di eguaglianza, perché la legge (art. 3) ha affidato la gestione delle

riserve all'organo regionale della Federazione italiana della caccia,

attribuendo così a quest'ultima una posizione di preminenza rispetto

alle altre associazioni di cacciatori.

La questione è inammissibile per difetto di rilevanza. Come

esattamente ha osservato la difesa della Regione, l'eventuale

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata

non avrebbe alcuna influenza sull'esito del giudizio. Infatti, rispetto

al reato di esercizio della caccia senza permesso, ascritto agli

imputati, non ha alcuna rilevanza a chi sia affidata la gestione della

riserva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 11 luglio

1969, n. 13 (costituzione e gestione delle riserve di caccia nel

territorio regionale), sollevata dall'ordinanza del pretore di

Pordenone del 10 aprile 1970, in riferimento all'art. 4 della legge

costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia);

b) dichiara la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della suddetta

legge regionale, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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