Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1992

Altra decisione · depositata il 11/05/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano

notificato il 18 dicembre 1991, depositato in Cancelleria il 20

dicembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito

del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 luglio 1991, n.

199 (Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

nelle materie di competenza della Direzione Generale del Personale e

degli Affari Generali e Amministrativi. Concessione di sussidi, premi

ed assegni a scuole, Enti ed Istituti Culturali nelle zone di confine

delle regioni a statuto speciale), iscritto al n. 47 del registro

conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 20 dicembre 1991, la Provincia

autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, per il regolamento di competenza in relazione

al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 luglio 1991, n.

199 (Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

nelle materie di competenza della Direzione Generale del Personale e

degli Affari Generali e Amministrativi. Concessione di sussidi, premi

ed assegni a scuole, Enti ed Istituti Culturali nelle zone di confine

delle regioni a statuto speciale).

Secondo la ricorrente, il decreto contrasterebbe con le norme

costituzionali che riconoscono parità di diritti ai cittadini della

Regione e violerebbe competenze ed autonomia finanziaria della

Provincia autonoma di Bolzano, cui spetterebbe, in maniera esclusiva,

di concedere sussidi, premi ed assegni nelle materie indicate e,

quindi, disciplinarne autonomamente le modalità di erogazione.

Risulterebbero pertanto violati gli artt. 2; 4; 8, primo comma,

numero 4 e numero 29; 9, primo comma, numero 2 e numero 11; 15,

ultimo comma; 16, primo comma; 19; 50, quarto comma; 84, secondo

comma; 99 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di

attuazione (dd.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; 1° novembre 1973, n.

691; 28 marzo 1975, n. 475, e 10 febbraio 1983, n. 89), nonché

l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e l'art. 3 della

Costituzione.

Nel titolo e nel preambolo del decreto si dice che esso è stato

emanato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.

241, ma il richiamo non sarebbe, secondo la Provincia, pertinente e,

in particolare, l'art. 12 di essa non prevederebbe affatto

l'erogazione di fondi unilaterali nelle zone di confine. Nell'ambito

della Provincia autonoma di Bolzano si applicherebbero quindi solo i

princip/' fondamentali della legge n. 241 del 1990 e non le sue

singole disposizioni, qual'è l'art. 12 cui si richiama il decreto

impugnato: decreto, dunque, che sarebbe privo di fondamento

legislativo.

Secondo la ricorrente, il decreto impugnato invaderebbe, poi, le

competenze attribuitele dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige (artt. 8, numero 4, 16, primo comma, e 9, numero 2 e numero 11,

del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Inoltre, i criteri di erogazione stabiliti dal decreto

violerebbero i princip/' di eguaglianza fra i gruppi etnici, col

prevedere unicamente iniziative che valorizzino la lingua e la

cultura italiana mediante organizzazione di manifestazioni artistiche

e culturali in lingua italiana, "per mantenere vivo lo sviluppo della

cultura della lingua italiana e dei dialetti locali, soprattutto

nelle zone mistilingue".

Assume infine la Provincia ricorrente che il decreto impugnato

violerebbe le norme costituzionali sull'autonomia finanziaria della

Provincia, riconosciute dalla legge 30 novembre 1989, n. 386. Conclude quindi la ricorrente chiedendo l'annullamento in parte qua del

decreto impugnato.

2. - Si è costituita, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, contestando in

primo luogo la tesi della Provincia ricorrente secondo cui lo Stato

non potrebbe perseguire a Bolzano finalità di valorizzazione della

lingua e della cultura italiana che può perseguire all'estero.

Non sembrano all'Avvocatura pertinenti le argomentazioni della

Provincia sia sulle competenze provinciali di cui all'art. 8, numero

4 e numero 29, ed all'art. 9, numero 2 e numero 11, sia in ordine

all'obiettivo di non creare "corsie preferenziali per l'uno o per

l'altro gruppo" (destinatari di interventi per la diffusione della

cultura italiana potrebbero essere proprio i cittadini del gruppo

linguistico tedesco). Né le disposizioni di legge di cui all'art. 5

della legge n. 386 del 1989 impedirebbero l'intervento statale.

L'Avvocatura dello Stato conclude pertanto chiedendo che il

ricorso sia dichiarato non fondato. Considerato in diritto Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con

decreto 4 marzo 1992, n. 58, ha ritirato il decreto impugnato, avendo

ravvisato "la necessità di procedere ad una revisione complessiva

della normativa in materia, anche in considerazione delle

diversificate situazioni nelle zone di confine delle regioni a

statuto speciale".

Di tanto ha dato comunicazione anche l'Avvocatura dello Stato nel

corso dell'udienza pubblica.

È conseguentemente venuta meno la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari