Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/06/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 140/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale

della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio

1988, n. 246, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1995 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da

Lombardo Domenica contro il Sovrintendente scolastico per le Marche

ed altri, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento promosso con ricorso di Domenica

Lombardo avverso il provvedimento con il quale il Sovrintendente

scolastico per le Marche la aveva esclusa dalla sessione riservata

degli esami di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura

straniera negli istituti di istruzione scolastica di secondo grado ed

artistica, per mancanza dei requisiti di servizio previsti dall'art.

3, primo comma, dell'ordinanza ministeriale n. 170 del 1988

(anch'essa, in parte qua impugnata), l'adito Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, con ordinanza del 30 gennaio 1995, pervenuta

alla Corte costituzionale il 29 agosto 1995 (r.o. n. 579 del 1995),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni,

nella legge 4 luglio 1988, n. 246 (del quale la censurata ordinanza

ministeriale costituisce applicazione), nella parte in cui non

assimila, ai fini dell'ammissione alla citata sessione riservata

degli esami di abilitazione, il servizio di insegnamento non di ruolo

prestato nelle scuole francesi di istruzione secondaria di secondo

grado con nomina proposta dal Ministero della pubblica istruzione a

quello espletato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

Nel caso di specie, la ricorrente, laureata in lingua francese,

aveva prestato servizio retribuito, dal 1 ottobre 1981 al 31 maggio

1982, presso il liceo "Jacques Decour" di Parigi, in qualità di

assistente di italiano, con nomina decretata dall'Autorità

scolastica francese (su proposta del Ministero della pubblica

istruzione italiano), sulla base di un accordo culturale tra l'Italia

e la Francia, ratificato con la legge 30 luglio 1952, n. 1177.

Facendo valere tale servizio, la stessa aveva chiesto di essere

ammessa agli esami di cui si tratta, collocandosi al

centoventottesimo posto della graduatoria, e vedendosi, poi, esclusa

dall'elenco degli abilitati.

Ad avviso del collegio rimettente, la mancata inclusione

dell'attività di cui si tratta tra le categorie di servizi presi in

considerazione ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione

all'insegnamento violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 97, primo

comma, della Costituzione, in quanto la censurata disciplina

legislativa prevederebbe una irragionevole disparità di trattamento

tra docenti che si troverebbero sostanzialmente nelle medesime

condizioni oggettive. Al riguardo, nella ordinanza si rileva che il

servizio prestato presso una scuola straniera è valutato dal vigente

ordinamento scolastico alla stregua del servizio precario prestato

nelle istituzioni scolastiche italiane ai sensi dell'art. 17 della

legge 26 maggio 1975, n. 327, ed è espressamente riconosciuto dalla

tabella C) dell'ordinanza ministeriale n. 356 del 6 dicembre 1988

quale titolo didattico per il conferimento delle supplenze al

personale docente delle scuole secondarie e dei licei artistici. Si

afferma, inoltre, che le modalità del conferimento dell'incarico in

questione sarebbero identiche a quelle previste per il servizio

precario da prestare nelle istituzioni scolastiche italiane

all'estero, con l'unica differenza della diversa autorità competente

a decretare la nomina (il Ministero della pubblica istruzione nella

specie, quello degli affari esteri nelle ipotesi di cui agli artt. 15

del regio-decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e 17 della citata legge

n. 327 del 1975).

Il Tribunale amministrativo regionale rimettente, rilevato che la

ratio della norma di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 140 del 1988

è quella di favorire, attraverso l'indizione di concorsi riservati,

l'immissione in ruolo del personale docente con l'obiettivo di

eliminare le diverse forme di precariato sopravvissute alla legge 20

maggio 1982, n. 270, ha dato atto che la giurisprudenza della Corte

costituzionale riconosce al legislatore un'ampia discrezionalità

nella materia di cui si tratta, affermando, peraltro, che

l'irragionevole trattamento discriminatorio di situazioni

sostanzialmente identiche in ogni caso lederebbe i principi

costituzionalmente garantiti di uguaglianza e di imparzialità

dell'amministrazione.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale non si è

costituita la parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sottoposto

a scrutinio di costituzionalità l'art. 3 del decreto-legge 3 maggio

1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),

convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246,

nella parte in cui esclude dalla sessione riservata degli esami di

abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera negli

istituti di istruzione secondaria di secondo grado, previsti dalla

stessa norma, coloro i quali, nell'anno scolastico 1981-82, abbiano

prestato servizio di insegnamento non di ruolo in scuole francesi di

istruzione secondaria di secondo grado con nomina proposta dal

Ministero della pubblica istruzione.

Ad avviso del giudice a quo tale disposizione si porrebbe in

contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, determinando un trattamento irragionevolmente deteriore

del predetto servizio rispetto a quello, ritenuto dal collegio

rimettente identico al primo, espletato da personale docente non di

ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, il quale

costituisce, invece, titolo per l'ammissione agli esami di cui si

tratta. Da ciò discenderebbe, altresì, la violazione dei principi

di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - L'art. 3 del decreto-legge n. 140 del 1988, convertito, con

modificazioni, nella legge n. 246 del 1988, prevede, al primo comma,

la indizione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto stesso, di sessioni riservate per il conseguimento

dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e negli

istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica; al secondo

comma, rinvia alle disposizioni della legge 20 maggio 1982, n. 270

per le prove di esame e per le modalità di svolgimento.

La norma trae origine dall' esigenza di provvedere al riordino

dell'assetto del personale docente non di ruolo, con l'obiettivo,

risultante dai lavori preparatori della legge di conversione del

decreto n. 140 del 1988, e posto in evidenza nella stessa ordinanza

di rimessione, di eliminare le diverse forme di precariato

sopravvissute alla legge 20 maggio 1982, n. 270. Tra le situazioni

che la norma prende in esame, al terzo comma, come legittimanti la

partecipazione ai concorsi riservati di cui si tratta, vi è quella

di coloro che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80

o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo

nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei

artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle

istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano

svolto un altro anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle

medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data

del 10 settembre 1982 (art. 3, terzo comma, lettera c)); nonché

quella di coloro che nell'anno scolastico 1981-82 "abbiano prestato

servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche

e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi

dell'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281,

convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 392"

(il quale prevede, per l'anno scolastico 1981-82, la copertura di

cattedre, che, in base alla normativa vigente, darebbe luogo al

conferimento di incarichi, soltanto mediante supplenze); ovvero -

sempre con riferimento ad istituzioni scolastiche e culturali

italiane all'estero - di coloro che, per i Paesi per i quali l'anno

scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio

metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico

1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982 (art. 3,

terzo comma, lettera d)). Sono tutte situazioni ricollegate a forme

di precariato nell'insegnamento con rapporto di impiego e con

trattamento economico a carico (prevalente) dello Stato, e, cioè, di

servizio prestato temporaneamente alle dipendenze

dell'amministrazione italiana e con oneri finanziari a carico del

bilancio statale; nello stesso tempo, l'abilitazione all'insegnamento

è preordinata all'immissione in ruolo, in modo da attuare un

progressivo assorbimento delle posizioni di precariato mediante la

copertura dei posti con personale immesso in ruolo (statale). Tali

ragioni giustificano la procedura della selezione riservata in deroga

al sistema generale delle abilitazioni e dei concorsi per

l'insegnamento. Di qui il collegamento nel sistema legislativo

(analogo e complementare con quello della citata legge n. 270 del

1982) dell'abilitazione da conseguire con l'insegnamento impartito,

principio esplicitato nell'art. 3, terzo comma, dell'ordinanza

ministeriale 20 giugno 1988, n. 170.

Le anzidette finalità non possono essere censurate in questa sede

rientrando in scelte non irragionevoli di politica legislativa. Né

rientra nelle attribuzioni della Corte il potere di ampliare le

categorie da ammettere alla selezione per l'abilitazione agevolata

(speciale e derogatoria) ricomprendendo situazioni (come quella presa

in considerazione dall'ordinanza di rimessione) differenziate, per le

quali è plausibile un diverso trattamento. Questa Corte ha, infatti,

ripetutamente affermato che la individuazione dei titoli di

ammissione ai concorsi riservati rientra nella discrezionalità del

legislatore, che, come tale, non può essere sindacabile se non sotto

il profilo della manifesta irragionevolezza (v., tra le altre,

sentenze n. 51 del 1994 e n. 219 del 1993).

2.2. - Il servizio svolto dal personale preso in considerazione

dall'art. 3 del decreto-legge n. 140 del 1988, ai fini

dell'ammissione alle sessioni riservate per il conseguimento

dell'abilitazione all'insegnamento, non è sostanzialmente identico,

come sostiene il collegio rimettente, all'attività espletata nelle

scuole francesi di istruzione secondaria di secondo grado da italiani

laureati in quella lingua, nell'ambito di un accordo culturale tra la

Francia e l'Italia.

2.3. - Non possono valere per una equiparazione, ai fini che qui

interessano, delle categorie poste a raffronto, l'art. 17 della legge

26 maggio 1975, n. 327 e la tabella C) dell'ordinanza ministeriale n.

356 del 6 dicembre 1988: infatti, il primo, ricordato nella ordinanza

di rimessione, si limita a riconoscere le funzioni di insegnamento,

svolte nelle istituzioni straniere di istruzione di cui all'art. 15

del regio-decreto 12 febbraio 1940, n. 740 (università e scuole

straniere all'estero) prima della nomina in ruolo, come servizio di

ruolo. Ma ciò è previsto solo all'atto del superamento del periodo

di prova, e nei limiti ed alle condizioni previsti dal d.l. 19 giugno

1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio

1970, n. 576.

Tale riconoscimento presuppone, quindi, la nomina in ruolo, e non

può riguardare le fasi ad essa precedenti, quale quella della

partecipazione agli esami di abilitazione all'insegnamento, regolata

da specifiche disposizioni aventi diversa finalità: l'art. 17 citato

è disposizione di favore sullo stesso piano di altre norme che

riconoscono un servizio o un'attività pregressa ai fini della

progressione di carriera ed economica nonché per gli effetti

pensionistici.

Anche l'inclusione, nell'ordinanza ministeriale n. 356 del 1988,

del servizio prestato negli istituti di istruzione stranieri tra i

titoli valutabili per il conferimento delle supplenze al personale

docente delle scuole secondarie e dei licei artistici, ha valore

limitato all'ambito in cui si colloca e agli effetti cui è

predisposta. In altri termini, la previsione di punteggio, come

mezzo di valutazione di servizi e attività svolta (in istituti e

scuole di ogni livello e tipo, statali, pareggiati o legalmente

riconosciuti, inclusi quelli meramente privati), ricomprende anche il

servizio "come assistente negli istituti di istruzione secondaria

stranieri" in quanto valutabile tra i titoli didattici come indice di

valore attitudinale. Ma ciò non comporta che il servizio sia assunto

come attività presso lo Stato italiano e da questo riconosciuto nel

suo ambito a fini generali e diversi da quelli della stretta

valutazione attitudinale.

2.4. - In definitiva, dalla non irrilevanza, nel quadro del

rapporto di lavoro del personale docente, delle attività pregresse

prestate in istituzioni scolastiche straniere, non può desumersi una

generale estensione a tale categoria dei benefici riconosciuti per i

servizi prestati in istituzioni scolastiche e culturali italiane

all'estero. In particolare, per ciò che qui rileva, la sessione

riservata di esami di abilitazione all'insegnamento costituisce una

procedura a carattere derogatorio rispetto al sistema ordinario di

reclutamento del personale docente, e, come tale, non applicabile

estensivamente.

3. - Nel caso preso in esame dal collegio rimettente, del resto, le

funzioni svolte all'estero non possono nemmeno essere assimilate ad

una vera e propria attività di insegnamento, ma sono semplici

funzioni di assistente nell'insegnamento di italiano svolto da altro

docente (la ricorrente chiedeva di partecipare agli esami di

abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera).

La ricorrente aveva prestato servizio dal 1 ottobre 1981 al 31

maggio 1982, in esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e la

Francia, ratificato con la legge 30 luglio 1952, n. 1177, presso una

scuola secondaria statale francese, in qualità di "assistente" di

lingua italiana senza che vi fosse mai stato un rapporto di

dipendenza, ancorché precaria, con istituzione statale. Si tratta

di una figura ontologicamente ben distinta da quella del docente

presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, e non

assimilabile ad un rapporto di precariato di insegnamento in

struttura statale con oneri a carico dello Stato.

La creazione di posti di "assistente" sulla base della reciprocità

risponde a finalità del tutto diverse da quelle cui si ispira la

nomina dei docenti nelle scuole italiane all'estero: esse consistono

nello sviluppo delle relazioni tra i Paesi contraenti l'accordo

culturale, nel miglioramento dell'insegnamento delle rispettive

lingue e, nel contempo, nel perfezionamento della conoscenza della

lingua nell'interesse degli stessi giovani prescelti quali

assistenti. Costoro vengono nominati, su proposta del Ministero della

pubblica istruzione, dall'autorità dello Stato ospitante, che

provvede anche ad erogare il compenso ad essi spettante, mentre i

docenti presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero sono

nominati dal Ministero per gli affari esteri, che gestisce la

relativa attività.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può

ravvisarsi la prospettata irragionevolezza nella scelta del

legislatore di non riconoscere il periodo di "assistentato" presso

istituzioni scolastiche straniere ai fini della ammissione ai

concorsi riservati per l'abilitazione all'insegnamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti

per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella

legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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