Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12

della legge 18 aprile 1975, n. 148 (Disciplina sull'assunzione del

personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del

personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti

del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 130 e 128), promossi

con n. 4 ordinanze emesse l'8 gennaio 1980 dal Pretore di Bologna nei

procedimenti civili vertenti tra Bergami Tiziano ed altro e Ente

Ospedaliero "Marcello Malpighi", Varrati Carlo, Gallerani Giovanna e

Franzoni Emilio e Ospedali di Bologna, iscritte ai nn. 164, 263, 264 e

265 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 131 e 152 dell'anno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con quattro ordinanze di analogo contenuto, emesse in data 8

gennaio 1980 nei procedimenti civili vertenti tra Bergami Tiziano ed

altro e l'Ente Ospedaliero "Marcello Malpighi", tra Gallerani Giovanna

e Ospedali di Bologna, tra Franzoni Emilio e Ospedali di Bologna ed

infine tra Varrati Carlo e Ospedali di Bologna, il Pretore di Bologna,

quale giudice del lavoro, ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, legge 18 aprile 1975, n. 148

(Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e

tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento.

Modifica ed integrazione dei d.P.R. 27 marzo 1969, nn. 130 e 128) in

relazione agli artt. 36, primo comma, 34, terzo e quarto comma, 4,

primo comma, e 3, capoverso, della Costituzione.

I giudizi, nel corso dei quali sono state emesse tali ordinanze,

risultano promossi al fine di ottenere dai laureati in medicina

tirocinanti presso i mentovati enti ospedalieri, il riconoscimento del

diritto ad un assegno "nella misura del 50 per cento del trattamento

economico tabellare attribuito all'assistente di ruolo". I ricorrenti

si lamentavano, cioè, di aver percepito somme pari al 50% dello

stipendio base dell'assistente di ruolo, non comprendendo gli enti

ospedalieri in tale computo le indennità "di aggiornamento e rimborso

spese" e "di servizio a tempo pieno", pur facenti parte, si assume, del

"trattamento economico per il personale medico" ai sensi dell'art. 38

dell'Accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero (23

giugno 1974).

L'Amministrazione ospedaliera (costituitasi solo nel giudizio

Bergami Tiziano ed altro contro Ospedale Malpighi) escludeva la

fondatezza della pretesa sulla base del disposto di cui all'art. 12 l.

18 aprile 1975, n. 148 che prevede per i tirocinanti "un assegno

mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico

tabellare attribuito all'ispettore sanitario..., esclusa ogni

indennità".

Il Pretore, nel sollevare d'ufficio questione di costituzionalità

della citata norma, ha in primo luogo premesso che la fattispecie "è

stata ripetutamente sottoposta ai Pretori di Bologna e costantemente

decisa in senso favorevole alle domande dei ricorrenti, secondo la loro

prospettazione", ritenendosi che la dizione "trattamento economico

tabellare" usata dall'art. 12, l. 18 aprile 1975, n. 148, debba essere

"completata e interpretata" con riferimento a quanto previsto dalla

tabella n. 2 dell'art. 38 dell'Accordo nazionale citato; tale tabella

comprende nella voce retribuzione dell'assistente a tempo pieno, oltre

allo stipendio, anche l'indennità di aggiornamento e di rimborso spese

e quella di servizio per sanitari a tempo pieno.

Il giudice a quo, tuttavia, sul rilievo che l'interpretazione data

dall'Amministrazione ospedaliera (escludente le indennità suddette dal

computo per la determinazione dell'assegno ai tirocinanti) "sembra

corrispondere alla lettera delle norme", ha sospettato di

incostituzionalità l'art. 12 legge 148 del 1975 (interpretato in

quest'ultimo senso) con riferimento innanzitutto all'art. 36, primo

comma, della Costituzione.

La violazione di tale principio, secondo il giudice a quo, "appare

a prima vista derivante dalla palese insufficienza" dell'assegno

mensile attribuito ai tirocinanti degli enti ospedalieri (pari a Lire

133.000) "a compensare comunque l'attività di tempo pieno svolta dal

laureato in medicina" e "a garantire un elementare tenore di vita".

L'art. 12, l. n. 148 del 1975, violerebbe così il principio

dell'adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del

lavoro prestato e non sarebbe idoneo ad assicurare una esistenza libera

e dignitosa.

In effetti, l'attività di tirocinio professionale, a parere del

giudice a quo, può considerarsi "lavoro da retribuire ai sensi

dell'art. 36, primo comma, della Costituzione", in primo luogo perché

tale tirocinio presuppone "la laurea, la specifica abilitazione

professionale e il superamento di un concorso", ed inoltre si svolge

"con la sottoposizione del tirocinante all'obbligo del tempo pieno di

40 ore e dell'esclusione di altra attività"; in secondo luogo perché

l'adempimento di esso è per legge un requisito per la partecipazione

al concorso di assistente ospedaliero.

Ove si ritenesse, peraltro, che detto tirocinio non possa essere

configurato come lavoro per il quale è dovuta la retribuzione di cui

all'art. 36, primo comma, Cost., il Pretore rileva che la norma

impugnata sarebbe in ogni caso in contrasto con "il diritto allo

studio", ivi compreso l'addestramento professionale, il quale "deve

essere reso 'effettivo' con borse di studio e 'altre provvidenze' da

attribuire per concorso ai 'capaci e meritevoli, anche se privi di

mezzi' (art. 34, Cost.)". Secondo l'ordinanza, "il diritto allo studio,

in questo caso di tirocinio strettamente finalizzato e posto come

condizione per concorrere all'impiego nel servizio ospedaliero

pubblico, va veduto anche sotto l'aspetto di ' diritto al lavoro ' di

cui all'art. 4, primo comma, Costituzione".

Diritto al lavoro che per essere "effettivo", osserva il Pretore,

presuppone "il superamento delle reali situazioni di disuguaglianza

sociale ed economica enunciato dall'art. 3, cpv. Costituzione" vale a

dire attraverso borse e assegni per lo studio e provvidenze per il

tirocinio, tali da garantire adeguatamente "la possibilità di studiare

e compiere il tirocinio a chi non ha mezzi economici".

2. - Nei quattro giudizi promossi dalle ordinanze in epigrafe,

avanti a questa Corte si è costituito soltanto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, la quale, negli atti di intervento, di identico contenuto,

ha concluso per l'infondatezza della questione di costituzionalità

prospettata.

A parere dell'Avvocatura il tirocinio, così come disciplinato

dalla legge del 1975 n. 148, si configura come rapporto di mero

addestramento professionale e non come rapporto di lavoro subordinato.

A conferma dell'assunto l'Avvocatura ha rilevato che ai sensi della

legislazione ospedaliera (art. 61 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130; artt.

17-23, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761) "il rapporto di lavoro del

sanitario con l'Ente non può avere altra forma di pubblico impiego"

che nelle figure di primario, aiuto e assistente e non può

perfezionarsi se non con il pubblico concorso.

Considerando inoltre che ai concorsi per assistente sono ammessi i

sanitari che abbiano compiuto il tirocinio ovvero che siano in possesso

della libera docenza o specializzazione nella disciplina (artt. 1, 9,

12 e 26 legge 148/1975), per la Presidenza del Consiglio il tirocinio

sarebbe da avvicinare ad un "perfezionamento degli studi".

Quanto all'osservanza dell'orario e degli obblighi di servizio da

parte dei tirocinanti, questa sarebbe fondata su norme di comportamento

valevoli "per chiunque partecipi alla vita di una comunità ", come per

esempio per lo studente interno, ma non certo su norme caratterizzanti

un rapporto di lavoro, il quale deve certamente essere escluso, a

parere dell'Avvocatura, "di fronte ad una precisa disposizione

legislativa che vieta all'Ente Ospedaliero di adibire i tirocinanti a

sostituzione del personale sanitario dell'Ospedale (art. 74 bis

aggiunto al d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 dall'art. 10 della legge

148/1975)".

In definitiva, per l'Avvocatura l'assegno stabilito per i

tirocinanti avrebbe natura di borsa di studio e non certo di

retribuzione, essendo tale beneficio corrisposto solo per sei mesi a

prescindere da successive ripetizioni del tirocinio stesso ovvero da

tirocini in diverse discipline.

Da tutto ciò deriverebbe l'inapplicabilità dei principi

costituzionali di cui all'art. 36 al rapporto in questione.

Quanto agli invocati artt. 3, secondo comma, e 34 della

Costituzione, per l'Avvocatura dello Stato il diritto del laureato

all'addestramento professionale sarebbe effettivamente tutelato

mediante l'assegno di cui all'art. 12 l. n. 148 del 1975 (oltre al

vitto gratuito), mentre l'art. 4 Cost., pure richiamato, detterebbe

norme non suscettibili, nel caso, di applicazione pratica diretta. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze di cui in epigrafe, emesse dal medesimo

giudice, sollevano un'identica questione di legittimità

costituzionale; pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere

decisi con un'unica sentenza.

2. - La questione all'esame di questa Corte si incentra sull'art.

12 della legge 18 aprile 1975 n. 148, primo comma, nel senso che la

determinazione dell'assegno mensile spettante ai tirocinanti

ospedalieri andrebbe effettuata, secondo il giudice rimettente,

commisurando l'assegno medesimo alla sola voce "stipendio"

dell'ispettore sanitario o dell'assistente di ruolo. Resterebbero così

escluse dal computo sia l'indennità di aggiornamento e rimborso spese,

sia quella di servizio a tempo pieno. Di guisa che sussisterebbe

contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, per

inadeguatezza della retribuzione, se il tirocinio ospedaliero abbia a

considerarsi come attività di lavoro; in alternativa, con gli artt.

34, terzo e quarto comma, 4, primo comma, e 3, capoverso, della

Costituzione ove detta attività di tirocinio abbia a configurarsi

quale periodo di studio e apprendistato pratico, propedeutico al

successivo inserimento nel mondo del lavoro.

3. - La questione è infondata in entrambe le ipotesi prospettate.

Non ricorre, intanto, fattispecie assistita dall'art. 36 Cost.

poiché il tirocinio pratico svolto dai medici presso gli enti

ospedalieri, così come introdotto e disciplinato dalla legge 18 aprile

1975, n. 148 (artt. 10 e ss.), non integra un rapporto di lavoro,

subordinato o anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale è

esercitato. L'attività relativa si traduce - sulla scorta della

normativa sopraindicata - in prestazioni non già dirette a procacciare

utilità agli enti, o comunque ad inserirsi nell'ambito dei loro

programmi operativi, essendo essa - all'incontro - esclusivamente

rivolta a far conseguire ai sanitari un incisivo addestramento nei

servizi ospedalieri, in vista di una loro eventuale - e in ogni caso

successiva - assunzione mediante concorso.

Sicché, e in ciò conforta la univoca messe di giurisprudenza

della Corte di Cassazione, la corresponsione ex lege di un assegno ai

tirocinanti è priva di qualsivoglia connotazione corrispettiva per una

locatio operarum, né tanto meno per richieste prestazioni di

risultato. Essa resta intesa soltanto, e circoscritta, a sopperire,

unilateralmente, ad esigenze contingenti del tirocinante: questi,

giammai astretto ai ben delineati e precisi vincoli di un rapporto di

lavoro, è unicamente dedito al proprio perfezionamento tecnico su base

specifica onde avviarsi, in tempi posteriori, alla carriera

ospedaliera.

Quanto, d'altra parte e in alternanza, alla diversa assunta

violazione della norma di cui all'art. 34 Cost. (terzo e quarto comma),

in relazione anche agli artt. 3, cpv., e 4, primo comma, il giudice

rimettente ravvisa privi i soggetti interessati della garanzia del

diritto a giusti incentivi di studio (art. 34), con palese disgregante

disuguaglianza - assume - nell'ambito di un processo naturale di

effettiva acquisizione del diritto al lavoro attraverso le motivazioni

di una preparazione tecnico-culturale, tali da renderne sicuro

l'esercizio (artt. 3 e 4).

Ma la normativa così denunciata non è, in nessun modo,

confliggente con i richiamati principi di tutela costituzionale: in

concreto, infatti, appaiono rispettate le garanzie e i principi

ispiratori di cui ai cennati parametri, essendosi positivamente

riconosciuto - nella discrezionale scelta del legislatore - un

materiale sostegno alle contingenti esigenze dei tirocinanti, i cui

personali, ben delimitati fini di apprendimento si sono più sopra

specificati.

D'altronde, l'assegno in questione non si esaurisce nella

commisurazione stipendiale, in percentuale, ma è riferito, proprio in

virtù dell'art. 12, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 148,

oggetto della presente controversia, alla (più ampia) accezione del

"trattamento economico tabellare" del personale sanitario di ruolo. Ha

trovato, pertanto, costante vivente applicazione, come lo stesso

giudice a quo riconosce, l'inclusione in tale trattamento (ovviamente

rapportato per il tirocinante al 50%), delle indennità tabellari, non

meramente accessorie cioè, le quali soltanto restano escluse dal

computo ex art. 12 l. n. 148. Consegue che per i soggetti in corso di

tirocinio oltre alla voce stipendiale in senso stretto vanno assunte,

nel calcolo dell'assegno, anche le indennità propriamente tabellari di

aggiornamento e rimborso spese, nonché di servizio a tempo pieno

(tabella n. 2, allegata all'art. 38 dell'Accordo nazionale unico di

lavoro del personale ospedaliero, in data 23 giugno 1974, recante il

"trattamento economico del personale medico").

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 12 legge 18 aprile 1975, n.

148, sollevata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 34, terzo e

quarto comma, 4, primo comma, e 3, capoverso, della Costituzione, dal

Pretore di Bologna con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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