Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 25

luglio 1966, n. 603 (Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della

scuola media) e della legge 2 aprile 1968, n. 468 (Immissione degli

insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo

grado), promossi con due ordinanze emesse il 19 gennaio 1977 dal TAR

per il Piemonte sui ricorsi di Ferraris Oddone Alessandra e Antonelli

Giuliana contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro,

iscritte ai nn. 157 e 158 del registro ordinanze 1977 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 dell'anno 1977.

Visti gli atti di costituzione del Ministero della Pubblica

Istruzione, del Provveditorato, di Ferraris Oddone Alessandra e di

Antonelli Giuliana nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

Uditi l'avv. Santi Cacopardo per Ferraris Oddone Alessandra e

Antonelli Giuliana e l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento promosso da Antonelli Giuliana,

insegnante inserita tanto nella graduatoria dei professori legittimati

a chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola media ai sensi della

legge n. 603 del 1966, quanto nella graduatoria dei professori

legittimati a chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola secondaria

di secondo grado, a norma della legge n. 468 del 1968, il TAR per il

Piemonte ha sollevato questione di "legittimità costituzionale della

legge 25 luglio 1966, n. 603 nella parte in cui non prevede che la

nomina in ruolo degli insegnanti da essa contemplati comporti il

depennamento da altre graduatorie ad esaurimento in cui essi siano

ricompresi ovvero, in alternativa, della legge 2 aprile 1968, n. 468

nella parte in cui non prevede che la decorrenza della nomina in ruolo

degli insegnanti da essa contemplati sia quella prevista dalle

graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti

provvedimenti legislativi, in quanto l'una o l'altra contrastanti con

l'art. 3 della Costituzione".

Nell'ordinanza si espone che l'Antonelli fu, con distinti

provvedimenti, nominata nei ruoli sia della scuola media che di quella

secondaria di secondo grado ed invitata ad assumere servizio, lo stesso

giorno, in entrambe le sedi a lei assegnate. Ciò la costrinse ad una

scelta, che ella effettuò a favore della scuola secondaria di secondo

grado, sia pure dichiarando di voler far salva la decorrenza della

nomina prevista dalla legge n. 603. Per effetto della nomina,

dell'accettazione della stessa e della conseguente assunzione di

servizio presso la scuola secondaria di secondo grado a lei assegnata,

la ricorrente chiese la ricostruzione della carriera, ottenendo la

decorrenza della nomina, ai fini giuridici, dall'1 ottobre 1973, come

previsto dalla legge n. 468/1968, anziché la decorrenza dall'1 ottobre

1966, come le sarebbe spettato in base alla legge n. 603 del 1966, ove

avesse accettato la nomina nella scuola media.

Ciò premesso si sostiene che la normativa anzidetta, relativamente

alla sistemazione di coloro che si erano classificati in entrambe le

graduatorie, è lesiva del principio di eguaglianza, in quanto in base

ad essa, chi ottenne prima la nomina ex lege n. 603 può godere della

retrodatazione della nomina anche quando viene successivamente nominato

ai sensi della legge n. 468, mentre chi ottenne prima la nomina ex lege

n. 468 può godere del beneficio della retrodatazione previsto

dall'art. 8 della legge n. 603 solo ove rinunci alla nomina ex lege n.

468.

Tale risultato si sarebbe potuto evitare o stabilendo che

l'accettazione della nomina ex lege n. 603 avrebbe comportato il

depennamento dalla graduatoria ex lege n. 468, così limitando alla

sola scuola media il beneficio della più favorevole decorrenza

giuridica ed obbligando tutti i nominati a rinunciare per sempre ad

altre successive nomine ex lege n. 468; o stabilendo che tutti coloro

che fossero stati nominati in qualunque momento ex lege n. 468 e

fossero ricompresi anche nella graduatoria ex lege n. 603 avrebbero

goduto della più favorevole decorrenza giuridica prevista dalla legge

n. 603.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata ed osservando che le leggi

n. 603 del 1966 e n. 468 del 1968 traggono origine da motivazioni e

situazioni completamente diverse: la prima destinata a sistemare il

vasto precariato formatosi nella scuola media a seguito della

trasformazione in scuola d'obbligo; la seconda riguardante un altro

ordine di scuole, con caratteristiche strutturali diverse dalla scuola

media e privo di altrettanto vasto precariato. Con la prima di tali

leggi, gli effetti giuridici delle nomine furono ancorati alla data

dell'1 ottobre 1966 per dare certezza al riguardo, atteso che i tempi

tecnici per l'attuazione dell'immissione in ruolo sarebbero stati

lunghi. Diversa, invece, era la problematica affrontata dal legislatore

nel 1968 quanto alla scuola secondaria superiore.

Fra le due leggi, pertanto, non vi era alcun nesso e il

legislatore, che regolava situazioni diverse, non poteva farsi carico

di evitare conseguenze indirette e imprevedibili nascenti, per di più,

non dal concorso fra le due leggi, ma dal disposto di altra normativa,

il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, che con l'art. 6, quinto comma, (poi

recepito nell'art. 83 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417) stabiliva, in

via generale, che in caso di passaggio anche a seguito di concorso del

personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed

artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato

nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.

Si è costituita pure la parte privata, rilevando di non avere

interesse a che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della

legge n. 603 del 1966 "nella parte in cui non prevede che la nomina in

ruolo comporti il depennamento da altre graduatorie in cui il

ricorrente sia compreso". Ha chiesto invece che sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale della legge n. 603 del 1966, nella

parte in cui non prevede che il beneficio in essa concesso venga

conservato da chi, pur nominato in base ad essa, non assuma il servizio

corrispondente perché nominato anche in base ad altra graduatoria;

ovvero che sia dichiarata la illegittimità della legge 2 aprile 1968,

n. 468, nella parte in cui non prevede che la decorrenza della nomina

in ruolo degli insegnanti da essa contemplati possa essere, se più

favorevole, quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento compilata

in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi.

Questione in tutto identica è stata sollevata, nella stessa data,

dal TAR per il Piemonte, in un analogo giudizio promosso da Ferraris

Alessandra.

Anche nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri e si è costituita la parte privata, proponendo

entrambi richieste e svolgendo argomentazioni analoghe a quelle sopra

riferite. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze di cui in epigrafe sollevano identiche

questioni di legittimità costituzionale concernenti le medesime

disposizioni di legge e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti ai

fini di un'unica pronuncia.

2. - Le ordinanze denunciano a questa Corte la legge 25 luglio

1966, n. 603 ("Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della

scuola media") e la legge 2 aprile 1968, n. 468 ("Immissione degli

insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo

grado").

La prima legge viene denunciata, in riferimento all'art. 3 Cost.,

nella parte nella quale non prevede che la nomina in ruolo per effetto

delle disposizioni della medesima legge non comporti il depennamento da

altre graduatorie nelle quali l'interessato sia ricompreso.

La seconda legge, a sua volta, viene denunciata, sempre in

riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la

decorrenza della nomina in ruolo per effetto delle disposizioni della

medesima legge sia quella preveduta dalle graduatorie ad esaurimento

compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi e

nelle quali i concorrenti siano eventualmente inclusi, in quanto ciò

comporta che gli insegnanti inseriti nelle graduatorie delle scuole

medie (cui si riferisce la legge n. 603 del 1966) e della scuola

secondaria superiore (cui si riferisce invece la legge n. 468 del

1968) possano beneficiare di un inquadramento retroattivo solo ove

abbiano accettato preventivamente la nomina per la scuola media e non

possono beneficiarne se abbiano ottenuto ed accettato l'inquadramento

nella scuola secondaria superiore.

3. - La prima questione è inammissibile.

Infatti le due insegnanti alle quali si riferiscono i giudizi

promossi dinanzi al giudice a quo avevano chiesto l'inquadramento ai

sensi di entrambe le leggi più volte citate ma sono state dichiarate

decadute dall'inquadramento conseguito ai sensi della legge n. 603 del

1966 per non avere assunto servizio in tempo utile. I relativi

provvedimenti di decadenza sono stati riconosciuti legittimi dal

giudice amministrativo e pertanto la posizione delle insegnanti nei

riguardi della legge n. 603 è ormai definitiva.

Da questa situazione consegue che l'esame della legittimità

costituzionale della legge del 1966 non potrebbe produrre alcuna

conseguenza nel giudizio che tuttora pende dinanzi al giudice a quo e

che si riferisce esclusivamente alla possibilità o meno di dare

effetto retroattivo all'inquadramento ai sensi della legge del 1968.

4. - La seconda questione è, invece, non fondata.

Con essa si pretende, in sostanza, che la legge n. 468 del 1968

violerebbe il principio di uguaglianza perché essa non prevede, a

differenza di quanto dispone la legge n. 603 del 1966, la decorrenza

retroattiva dell'inquadramento ottenuto.

Denunciando violazione dell'art. 3 Cost., il giudice a quo parte

dal presupposto che il legislatore avrebbe dovuto trattare allo stesso

modo gli insegnanti compresi nelle previsioni della legge n. 603 del

1966 e quelli compresi nella successiva legge del 1968 nel caso che

abbiano partecipato ad entrambi gli inquadramenti da esse disciplinati.

Ma è del tutto evidente che le due leggi si riferiscono a

personali diversi, appartenenti a due distinti ordini di istituti di

istruzione (la legge n. 603 si riferisce alle scuole medie e la legge

n. 468 alle scuole secondarie superiori), con caratteristiche diverse:

e ciò è sufficiente ad escludere che sussista il presupposto per

riconoscere violato il principio di uguaglianza secondo le affermazioni

consolidate nella giurisprudenza di questa Corte.

Ne consegue che la legge del 1968 ben poteva prescindere del tutto

dal prendere in considerazione la posizione dei singoli insegnanti in

seno ad altri e diversi inquadramenti ai quali essi avessero

partecipato sulla base di altre disposizioni di legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della legge 25 luglio 1966, n. 603 ("Immissione di

insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media") sollevata dal TAR

per il Piemonte con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 2 aprile 1968, n. 468 ("Immissione degli insegnanti

abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado")

sollevata con le stesse ordinanze, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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