Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1972 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12

della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6 (norme

per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle

d'Aosta), promossi con quattro ordinanze emesse il 27 novembre 1970 dal

pretore di Aosta nei procedimenti penali rispettivamente a carico di

Ciolino Giuseppe, Politano Francesco ed altro, Semenzin Luigi e Conte

Giovanni ed altri, iscritte ai nn. 23, 24, 25 e 26 del registro

ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 87 del 7 aprile 1971 e nel Bollettino Ufficiale della Valle d'Aosta

n. 2 del 27 febbraio 1971.

Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1972 la relazione

del Presidente Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale in corso davanti al pretore di Aosta a

carico di tale Giuseppe Ciolino, imputato della contravvenzione di cui

all'art. 12 della legge della Regione Val d'Aosta 8 novembre 1956, n.

6, per essere stato sorpreso a estirpare piante spontanee dichiarate

protette ai sensi della detta legge, il difensore d'ufficio sollevava

questione di legittimità costituzionale, in quanto con tale legge la

Regione avrebbe legiferato in materia penale.

Il pretore, ritenutane la non manifesta infondatezza, con ordinanza

27 novembre 1970 rimetteva a questa Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 della legge citata per contrasto con gli

artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della Costituzione.

La stessa questione il pretore sollevava d'ufficio, con ordinanze

di pari data e di identico contenuto, nei giudizi penali a carico di

Francesco Politano e Giuseppe Sabatino, di Giovanni Conte e altri e di

Luigi Semenzin.

Non essendosi costituita nel presente giudizio nessuna delle parti,

le cause sono state decise in camera di consiglio, ai sensi dell'art.

26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Data l'identità delle questioni, le cause possono essere

decise con unica sentenza.

2. - Oggetto dell'impugnativa è l'art. 12 della legge regionale 8

novembre 1956, n. 6 (Norme per la protezione della flora spontanea nel

territorio della Valle d'Aosta), il quale stabilisce nel primo comma

che i contravventori alle norme della legge stessa "sono puniti a mente

delle sanzioni previste dal codice penale".

L'ordinanza del pretore di Aosta si richiama preliminarmente al

principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che le

Regioni non sono legittimate a emettere norme penali. Da tale principio

deduce l'affermazione che è necessario che la norma penale statuale si

riconnetta a norme regionali già entrate in vigore, perché

l'intervento legislativo dello Stato è legittimo solo se opera in

vista delle esigenze di garanzia dell'unità dello Stato (art. 5 Cost.)

e dell'eguaglianza dei cittadini (art. 3, primo comma, Cost.), così da

ottemperare al principio della irretroattività della legge penale

(art. 25, secondo comma, Cost.); conseguentemente essa non potrebbe

assumere i requisiti della norma in bianco.

Nella specie, prosegue l'ordinanza, la normativa in questione si

inquadra nel più ampio contesto dell'art. 734 cod. pen., che, com'è

noto, stabilisce la pena dell'ammenda per "chiunque, mediante

costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera

le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione

dell'autorità": tale norma va configurata come norma penale in bianco,

in quanto, per la sua applicabilità, presuppone un atto amministrativo

con cui l'autorità riconosce in un immobile una bellezza della natura

e, come tale, lo sottopone alla speciale protezione giuridica.

La Regione Valle d'Aosta, sempre secondo l'ordinanza, ha il potere

di effettuare il riconoscimento, penalmente rilevante, delle bellezze

naturali; ma ad essa non spettano le valutazioni concrete che, a

integrazione e specificazione di quel riconoscimento, accertano quali

azioni penalmente illecite debbano impedirsi in quanto lesioni della

bellezza naturale.

La norma impugnata sarebbe illegittima, non soltanto perché

difetterebbe del presupposto del provvedimento istitutivo del vincolo,

ma perché, operando una valutazione di una specifica condotta

deturpatrice delle bellezze paesaggistiche, che dovrebbe essere

affidata al libero apprezzamento giudiziale, integrerebbe una autonoma

fattispecie di reato. Essa pertanto contrasterebbe col principio della

esclusiva appartenenza allo Stato della potestà penale, quale si

desume dai citati articoli 3, 5 e 25 della Costituzione.

3. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, per quanto

riguarda il collegamento della competenza legislativa regionale con la

potestà penale riservata allo Stato, che non è esatto che la norma

penale statuale si debba riconnettere a norme legislative già entrate

in vigore (sent. n. 142 del 1969). Il principio della riserva penale

dello Stato non richiede che questo intervenga di volta in volta sulla

produzione legislativa regionale per integrarla, ove occorra, con la

disciplina penale; il che, oltre tutto, renderebbe inoperante la legge

regionale fino all'emanazione della legge statale. Il principio,

invece, è osservato quando la Regione, nel regolare una materia di sua

competenza, rimanda alla preesistente disciplina penale statale ad essa

applicabile. In tal modo l'autonomia legislativa attribuita dalla

Costituzione alle Regioni si armonizza col principio dell'unità dello

Stato, nel suo aspetto di unità dell'ordinamento penale, e col

principio dell'eguaglianza dei cittadini, ed è ottemperato il

principio della irretroattività della legge penale, giacché la legge

regionale, nel richiamarsi alla norma statale, disponendo per il futuro

non attribuisce a questa alcuna efficacia retroattiva.

Né gli accennati principi escludono che la legge regionale possa

richiamare una norma penale in bianco, la quale, com'è proprio della

sua natura, sarà applicabile in quanto integrata nella sua parte

precettiva.

Sulla base di queste precisazioni, che dimostrano l'infondatezza

delle premesse da cui muove l'ordinanza, va esaminata la questione se

l'art. 12 impugnato, col richiamare le norme del codice penale, e

implicitamente l'art. 734 di esso, abbia violato il principio della

riserva statale in materia penale.

4. - L'art. 734 cod. pen. rientra, come l'ordinanza afferma, nella

categoria delle c.d. norme in bianca, non solo in quanto la sua

applicazione richiede un atto dell'autorità che abbia dichiarato la

bellezza naturale di un luogo, ma in quanto il suo contenuto precettivo

si integra con le disposizioni che stabiliscono la "speciale

protezione" delle bellezze naturali. Il precetto in esso racchiuso

colpisce pertanto l'opera di distruzione, o comunque di alterazione

dello stato di un luogo, compiuta in violazione delle norme che

assicurano tale protezione: in sostanza, in violazione della

legislazione protettiva delle bellezze naturali.

Nel caso in esame la Regione, con suo atto legislativo, ha

dichiarato bene da tutelare, sottoponendolo a speciale protezione, la

flora spontanea della Valle d'Aosta, "in quanto concorre a creare la

bellezza naturale dei luoghi e l'aspetto e le caratteristiche naturali

ed ambientali di particolari zone e località alpine" (art. 1).

È fuori contestazione la competenza esclusiva della Regione in

materia di "tutela del paesaggio", ai sensi dell'art. 2, lett. q),

dello Statuto. Ed è anche fuori dubbio che il campo della protezione

delle bellezze naturali si estende alla vegetazione, com'è confermato

dall'art. 9, secondo comma, n. 1, Reg. 3 giugno 1940, n. 1357 (di

applicazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497), che del

resto è aderente all'art. 812 del codice civile.

Ma la tutela della vegetazione spontanea come bellezza naturale, e

in particolare di quella aperta alla disponibilità del pubblico,

richiede che siano determinati i modi di protezione di essa. Vale a

dire, richiede che, nello stabilirne la protezione, siano determinate

le condizioni perché ad essa sia conservato il carattere di elemento

costitutivo della bellezza naturale, e, conseguentemente, richiede la

individuazione dei fatti che, secondo le valutazioni della legge che ne

stabilisce la speciale protezione, possono produrre l'alterazione o la

distruzione di tale carattere.

Pertanto, con lo stabilire la protezione della flora spontanea

alpina e col vietare atti valutati come produttivi di distruzione o

alterazione del suo carattere di bellezza naturale, riportandosi alle

sanzioni previste dal codice penale, la legge regionale non ha creato

una nuova fattispecie di reato in aggiunta a quella prevista dall'art.

734, ma ha individuato una serie di comportamenti che in essa

rientrano, specificando il contenuto precettivo della norma, in

relazione a quella speciale protezione a cui essa stessa rinvia.

Né, così operando, il legislatore regionale ha invaso il campo di

apprezzamenti riservati al potere giurisdizionale, come lamenta

l'ordinanza, giacché al potere giurisdizionale appartiene

l'applicazione della norma completa nel suo contenuto.

Può aggiungersi a questo proposito che la determinazione

legislativa dei comportamenti che cadono sotto le sanzioni del codice

penale, in quanto contrastanti con la speciale protezione della

bellezza naturale a cui l'art. 734 fa riferimento, assicura, con la sua

efficacia generale, l'eguale applicazione della disciplina protettiva,

nell'ambito del territorio regionale, sottraendola a valutazioni caso

per caso, ed eventualmente fra loro difformi, della idoneità dei

singoli atti a costituire lesione della bellezza naturale protetta.

Dalle esposte considerazioni deriva che la norma impugnata non

viola il principio della esclusiva competenza dello Stato in materia

penale, né contraddice alle norme della Costituzione invocate

nell'ordinanza a fondamento di tale principio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956,

n. 6 (Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio

della Valle d'Aosta), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 25,

secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe

indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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