Corte costituzionale

Sentenza n. 209/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1995 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 9d.lgs. 509/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del

decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione

delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei

benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime

categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio

1988, numero 291), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1994

dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Moni

Nica e il Ministero dell'interno iscritta al n. 797 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento civile instaurato da Nica Moni

contro il Ministero dell'interno per ottenere l'assegno di

invalidità civile, il Pretore di Grosseto, con ordinanza del 17

novembre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,

comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, "nella parte in cui,

facendo salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano già

ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei

requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, comporta

l'applicazione retroattiva della nuova percentuale di invalidità a

domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto

ministeriale di cui all'art. 2, comma 1, inoltre scriminando tra

domande presentate nello stesso periodo a seconda della maggiore o

minore laboriosità delle commissioni mediche".

Nella specie, alla ricorrente, che aveva presentato la domanda di

assegno in data 26 settembre 1989, il 1 settembre 1992, nella visita

della Commissione medica di prima istanza, è stato riconosciuto un

grado di invalidità del settanta per cento con decorrenza dalla

domanda amministrativa (non essendo indicata nel verbale una diversa

decorrenza). Tuttavia, pur non avendo redditi incompatibili e non

essendo occupata, la sua domanda è stata respinta in applicazione

dell'art. 9 impugnato, essendo la visita medica intervenuta dopo la

data di entrata in vigore (12 marzo 1992) del decreto del Ministro

della sanità 5 febbraio 1992, indicata dall'art. 9, comma 1, del

d.lgs. n. 509 del 1988 quale dies a quo di efficacia del nuovo

requisito minimo di riduzione della capacità lavorativa (74 per

cento).

Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione impugnata, nel

far salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano già

ottenuto, alla data indicata, "il riconoscimento dei requisiti

sanitari da parte delle competenti commissioni", con conseguente

applicabilità della percentuale più severa anche alle domande

presentate antecedentemente quando la visita medica intervenga

successivamente viola il principio di razionalità-equità di cui

all'art. 3 della Costituzione.

In primo luogo, essa comporta che, a parità di tempo di

presentazione della domanda, l'ottenimento dell'assegno da parte di

coloro ai quali sia accertato un grado di invalidità tra il 66,66 e

73,99 per cento della capacità di lavoro, dipende dalla condizione

fortuita dalla maggiore o minore prontezza della visita medica, cioè

dalla maggiore o minore efficienza della pubblica amministrazione

nella varie zone del Paese. In secondo luogo, poiché l'assegno

d'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello

della presentazione della domanda, la norma censurata attribuisce

efficacia retroattiva alle nuove tabelle.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Secondo l'interveniente, la questione si incentra sulla

valutazione di ragionevolezza - in assoluto e nel raffronto con la

legge n. 118 del 1971 - del limite temporale posto dal legislatore

per la decorrenza del diritto, tenendo conto che la disposizione

denunciata, a differenza degli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del

1971, non è norma a regime, ma ha carattere transitorio. In tema di

ragionevolezza delle discipline transitorie la giurisprudenza di

questa Corte riconosce al legislatore un'ampia discrezionalità nel

regolare il passaggio da una disciplina più favorevole a una meno

favorevole, con salvezza dei diritti quesiti. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Grosseto ha sollevato, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, "nella

parte in cui, facendo salvi i diritti acquisiti dai cittadini che

abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento

dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni,

comporta l'applicazione retroattiva della nuova percentuale di

invalidità a domande presentate prima dell'entrata in vigore del

decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1, inoltre scriminando

tra domande presentate nello stesso periodo a seconda della maggiore

o minore laboriosità delle commissioni mediche".

L'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1988, eleva al 74 per

cento il minimo di riduzione della capacità lavorativa -

precedentemente fissato in due terzi dalla legge 30 marzo 1971, n.

118 - richiesto per il diritto all'assegno di invalidità, rinviando

peraltro la decorrenza della nuova regola alla data di entrata in

vigore del decreto del Ministro della sanità, di cui all'art. 2,

comma 1, recante la nuova tabella indicativa delle percentuali di

invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti. Il comma 2

dispone la salvezza dei "diritti acquisiti dai cittadini che già

beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla

data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da

parte delle competenti commissioni".

Il decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere approvato entro

due mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs n. 509 del 1988,

cioè entro l'11 febbraio 1989, è stato in effetti approvato

soltanto in data 5 febbraio 1992 ed è entrato in vigore il 12 marzo

1992, essendo stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 della

Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992.

2. - La questione è fondata, ma la violazione del principio di

razionalità si prospetta compiutamente sul piano sistematico, non

sul piano delle differenze di fatto indicate dal giudice a quo con

l'occhio al caso di specie, alla stregua delle quali si dovrebbe

distinguere a seconda che la domanda di assegno sia stata o no

presentata con largo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore

del decreto ministeriale, in guisa da rendere ragionevolmente

possibile l'intervento della visita medica prima di tale data.

La disparità di trattamento prevista dall'art. 9, comma 2, in

funzione dell'anteriorità o posteriorità dell'accertamento medico

alla data di cui al comma 1, è irrazionale perché implica,

limitatamente al diritto transitorio, l'attribuzione all'atto di

accertamento di rilevanza costitutiva del diritto all'assegno, mentre

nella disciplina a regime - come si argomenta dagli artt. 12 e 13

della legge n. 118 del 1971, che fissano la decorrenza della

prestazione previdenziale dal primo giorno del mese successivo a

quello della presentazione della domanda - l'accertamento è

meramente dichiarativo della fattispecie del diritto, in relazione

all'elemento centrale costituito da uno stato di invalidità non

inferiore a una certa misura.

Perciò la discriminazione degli assicurati, operata dalla norma

transitoria in funzione della data di accertamento dell'invalidità,

anziché in funzione della sola data di presentazione della domanda,

si pone in contraddizione col sistema della legge del 1971, al quale

il d.lgs. n. 509 del 1988 intende derogare esclusivamente in ordine

al requisito della percentuale minima di invalidità. Se la domanda

di assegno è stata presentata anteriormente alla data di entrata in

vigore del decreto ministeriale, la ratio sistematica vuole che sia

applicata la regola (più favorevole) dell'art. 13 della legge del

1971 quando una diminuzione della capacità di guadagno in misura non

inferiore a due terzi sia riconosciuta esistente all'epoca della

domanda o comunque anteriormente al 12 marzo 1992, mentre è

irrilevante che l'accertamento sia intervenuto posteriormente a tale

data (per un caso che presenta qualche analogia cfr. sent. n. 270 del

1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma

secondo, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione

delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei

benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime

categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 26

luglio 1988, numero 291), nella parte in cui non prevede che restino

salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento

dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda,

presentata anteriormente alla data di cui al comma primo, sia

intervenuto, da parte della competente commissione medica,

posteriormente a tale data.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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