Corte costituzionale

Sentenza n. 209/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge

20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento

del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) numero due ordinanze emesse il 26 novembre 1983 dal T.A.R. per

la Puglia - Sezione di Lecce - sui ricorsi proposti da Battisti

Mariagnese ed altre c/ Provveditore agli Studi di Lecce ed altro e da

De Pascalis Sante c/ Sovrintendente Scolastico Interregionale per la

Puglia e la Basilicata ed altro, iscritte ai nn. 942 e 943 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 341 e 335 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1985 dal T.A.R. per la Sicilia -

Sezione di Catania - sul ricorso proposto da Quartararo Antonello c/

Sovrintendenza scolastica regionale per la Sicilia ed altro, iscritta

al n. 381 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 273 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, con due ordinanze

del 26 novembre 1983, e il T.A.R. per la Sicilia, Sezione di Catania,

con ordinanza del 31 gennaio 1985, sollevavano questione di

legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982,

n. 270, il primo in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, il

secondo anche in relazione all'art. 33.

La norma impugnata ammette a sessioni riservate di esami di

abilitazione gli insegnanti supplenti nelle scuole materne e negli

istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei

artistici e gli istituti d'arte, statali, ovvero nominati per durata

almeno annuale nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole

della Regione siciliana, o, rispettivamente negli istituti e scuole di

istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti

d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti, in servizio nel biennio

scolastico 1980 - 81 e 1981 - 82.

2. - Il T.A.R. Puglia ritiene che il legislatore, nell'intento di

sistemare il personale precario docente in dette scuole ed istituti,

selezionando i beneficiari delle sessioni riservate di esami di

abilitazione con il criterio del servizio nel biennio indicato, viola

"i fondamentali principi della uguaglianza e della imparzialità",

senza ragionevole e plausibile giustificacazione. Se infatti si fosse

adottato il criterio della anzianità, maggior servizio prestato, o

della durata e qualità del servizio, maggior servizio in un arco

temporale "sufficientemente e congruamente stabilito", non ne

nascerebbe la discriminazione illogica a danno di chi, pur avendo

insegnato per assai più di un biennio, per mera accidentalità non

coprendo con il suo servizio il biennio tassativamente indicato, è

escluso dall'ammissione agli esami riservati di abilitazione.

Identiche considerazioni svolge il T.A.R. Sicilia.

3. - L'Avvocatura dello Stato, per respingere la censura di norma

irragionevolmente discriminatoria indicizzata all'art. 76, confronta la

norma impugnata con i precedenti artt. 27, primo comma, e 38, primo

comma, che rispettivamente agli insegnanti supplenti privi di

abilitazione della scuola materna e della scuola secondaria che abbiano

svolto due anni di servizio nel sessennio antecedente all'inizio

dell'anno scolastico 1981 - 82 (oltre a quelli che avendo conseguito in

precedenti concorsi una votazione media non inferiore a 7/10, abbiano

un servizio di almeno 180 giorni, anche non continuativi, nel medesimo

sessennio) riservano il 50% dei posti nel primo concorso ordinario dopo

l'entrata in vigore della legge. Il concorso ordinario, ai sensi

dell'art. 2, ottavo comma, della stessa legge ha effetto abilitante,

sicché la riserva dei posti si pone come beneficio aggiuntivo.

L'art. 76, attribuisce un beneficio ulteriore od alternativo alle

categorie di docenti individuate dagli artt. 27 e 38; nonché un

beneficio unico e minore - la sola abilitazione - ai supplenti nel

biennio 1980 - 81 e 1981 - 82 privi di servizio con durata approvabile

nel sessennio precedente l'inizio dell'anno scolastico 1981 - 82.

Nella sequenza di tali disposizioni il legislatore appare avere

utilizzato "un criterio molto graduato nel dare rilievo alla dimensione

temporale delle varie situazioni prese in considerazione".

Per l'Avvocatura dello Stato dunque l'art. 76 non dà luogo a

disparità di trattamento in presenza di uguali posizioni giuridiche. Considerato in diritto :

1. - L'impugnato art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, come

risulta documentalmente dai lavori parlamentari della T Commissione

Istruzione del Senato della Repubblica in sede deliberante, deriva da

emendamento aggiuntivo all'art. 23 del disegno di legge originario, per

il quale il rappresentante del Governo intervenuto nella commissione

suddetta, suggerì opportuna collocazione in autonomo articolo "al fine

di esplicitare che gli insegnanti supplenti nelle scuole statali e gli

insegnanti delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute (prese in

considerazione da tali commi) siano ammessi ad apposite sessioni

riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge e da svolgere con le stesse modalità previste dagli

artt. 23 e 25" - Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni - 420,

Istruzione (7ª) venerdì 23 aprile 1982, pag. 81.

La norma impugnata integra il sistema di cui agli artt. 27, primo

comma, e 38, primo comma, i quali provvedono all'assorbimento in ruolo

degli insegnanti precari mediante riserva del 50% dei posti da

conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in

vigore della legge. L'integrazione consiste nell'ammettere a sessioni

riservate di esami di abilitazione gli insegnanti sprovvisti di

abilitazione ma in servizio in qualità di supplenti nel biennio

scolastico 1980 - 81 e 1981 - 82.

La diversità delle situazioni: a) degli insegnanti da ammettere a

concorso per l'immissione in ruolo; e b) di quelli da ammettere agli

esami per il conseguimento della sola abilitazione, giustifica

pienamente il diverso requisito del servizio prestato nel sessennio

antecedente l'anno scolastico 1981 - 82 per i primi, e del servizio nel

biennio 1980 - 81 e 1981 - 82 per i secondi.

È costante indirizzo di questa Corte (sent. 3 marzo 1966, n. 22)

che quando a situazioni diverse si provveda non con unica e identica

disciplina, non può profilarsi censura in ordine alla violazione

dell'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie non ricorrono peraltro profili di confligenza

con altri precetti costituzionali richiamati, né con l'art. 33 Cost.,

non essendo precluso agli insegnanti non ammessi alle sessioni

abilitanti riservate di partecipare a quelle ordinarie, né con l'art.

97 Cost. non risultando dalla norma impugnata pregiudizio alla

razionale organizzazione e al buon andamento delle strutture

scolastiche né criteri incompatibili con il dovere di imparzialità

dell'Amministrazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi in epigrafe,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata nei confronti dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n.

270, con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE

- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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