Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1986 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto

comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed

economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle

Amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dal TAR per la Lombardia

sul ricorso proposto da Previdere' Ambrogina c/ il Comune di Vigevano,

iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1980 dal TAR per la Liguria sul

ricorso proposto da Dasso Leonilde c/ il Comune di Lavagna, iscritta al

n. 227 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal TAR per l'Emilia -

Romagna - Sezione di Parma - sui ricorsi riuniti proposti da Teodoldi

Anna ed altri c/ l'Amministrazione Provinciale di Parma, iscritta al n.

264 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;

4) ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dal TAR per la Liguria sul

ricorso proposto da Spinelli Ascanio c/ Ministero della P.I. ed altro,

iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa il 18 giugno 1981 dal TAR per il Veneto sul

ricorso proposto da Rubaltelli Enrico c/ l'Ospedale Civile di Rovigo,

iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 dell'anno 1983;

6) ordinanza emessa il 17 febbraio 1983 dal TAR per l'Umbria sul

ricorso proposto da Socciarello Nilo c/ il Comune di Piegaro, iscritta

al n. 1009 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di Dasso Leonilde e di Socciarello

Nilo;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

uditi l'avv. Enrico Bastreri per Dasso Leonilde e l'avv. Si ro

Centofanti per Socciarello Nilo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sei ordinanze emesse rispettivamente dal TAR della

Lombardia il 22 novembre 1978 (r.o. 595/79), dal TAR della Liguria il

24 gennaio 1980 (r.o. 227/80) ed il 29 aprile 1982 (r.o. 615/82), dal

TAR del Veneto il 18 giugno 1981 (r.o. 921/82), dal TAR dell'Emilia -

Romagna - Sezione di Parma - il 9 febbraio 1982 (r.o. 264/82) e dal TAR

dell'Umbria il 17 febbraio 1983 (r.o. 1009/83) è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del

D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che

l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo

all'atto della sua cessazione dal servizio non è dovuta nel caso di

passaggio in ruolo.

Nei casi di specie, predetti tribunali erano chiamati a decidere su

ricorsi di dipendenti di ruolo di enti locali (comuni, provincie, enti

ospedalieri) che, a seguito del collocamento a riposo, chiedevano il

riconoscimento del diritto all'indennità di fine servizio prevista

dalla citata norma per periodi - in genere assai lunghi (15,20,23,24

anni) - di servizio non di ruolo prestato prima del passaggio nel ruolo

dei medesimi enti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8

marzo 1968, n. 152. Nel solo caso di cui all'ord. 615/82 trattavasi di

un ex dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione che chiedeva

il riconoscimento della suddetta indennità per il servizio prestato

quale insegnante non di ruolo presso scuole statali nel periodo 1950 -

74.

2. - All'esposizione delle censure mosse alla norma impugnata

giudici rimettenti premettono un'analitica esposizione (specie nelle

ordd. 595/79 e 264/82) della normativa interessante la materia e delle

precedenti pronunce della Corte su di essa, ricordando in particolare:

a) che con la legge 8 marzo 1968, n. 152 era stato, per la prima

volta, riconosciuto, ai fini previdenziali, il servizio non di ruolo

prestato alle dipendenze degli enti locali, mediante l'estensione a

tale personale dell'iscrizione obbligatoria all'INADEL; b) che, quanto

al precedente servizio non di ruolo, la medesima legge 152/ 1968

disponeva, all'art. 16, secondo comma, che il diritto all'indennità

per cessazione dal servizio, "se spettante in base alle vigenti

disposizioni, è conservato relativamente ai periodi di servizio non

valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui

alla presente legge. In tal caso l'indennità è computata, secondo le

disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla

data di entrata in vigore della presente legge"; c) che all'epoca

vigeva il D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, il cui art. 9 attribuiva ai

dipendenti non di ruolo dello Stato un'indennità di fine servizio -

non cumulabile con la pensione - fissata in misura pari a una

mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto della

cessazione del rapporto per ogni anno di servizio: peraltro

stabilendo, al quarto comma, che la medesima indennità "non è dovuta

nel caso... di passaggio in ruolo"; d) che tale disciplina era stata

estesa ai dipendenti non di ruolo degli enti pubblici locali con il

D.L.C.P.S. 5 febbraio 1948, n. 61.

3. - I giudici a quibus ricordano poi che la disciplina di cui al

citato D.L.C.P.S. n. 207/1947 era stata in gran parte caducata, ed in

particolare: a) quanto all'esclusione dall'indennità per cessazione

dal servizio del personale non di ruolo pensionato, con l'art. 254,

terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e con la sentenza di

questa Corte n. 236/ 1974; b) quanto all'esclusione della medesima

indennità in caso di licenziamento per motivi disciplinari o di

dimissioni volontarie, con l'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 e

con le sentt. nn. 156 e 184 del 1973; c) quanto alla commisurazione

dell'indennità in questione alla "sola retribuzione", con la sentenza

n. 116/1976.

4. - In punto di rilevanza della questione sollevata, la sola ord.

264/82 del TAR dell'Emilia - Romagna, Sezione di Parma, aggiunge che la

caducazione della predetta norma determinerebbe l'automatica

applicazione del citato art. 16, secondo comma, sicché per base di

computo dovrebbe intendersi la retribuzione corrisposta alla data di

entrata in vigore della legge 152/1968 ovvero alla data eventualmente

anteriore in cui sia avvenuto il passaggio in ruolo.

Ciò - prosegue l'ordinanza - "non comporterebbe alcuna violazione

degli artt. 3 e 36 della Costituzione. Infatti, il riferimento

all'art. 36 è sempre stato ricondotto al diritto ad un'indennità di

fine servizio, ma non già a quello ad una anzianità di un certo

ammontare. Quanto all'art. 3 della Costituzione, devesi osservare che

la base di computo dell'indennità (un mese di retribuzione -

comprensiva degli emolumenti fissi e ricorrenti: sent. Corte Cost. n.

116 del 1976 - per ogni anno di servizio) può essere ritenuta congrua

nel caso dei dipendenti rimasti sempre in posizione non di ruolo

(attesa la mancata stabilità di tale posizione, che accentuava la

natura previdenziale e indennizzatoria dell'indennità) ma non nel caso

dei dipendenti passati in ruolo.

Appunto in previsione del conseguimento del beneficio della

stabilizzazione del rapporto la legge privava infatti tali dipendenti

dell'indennità; e d'altra parte, occorre considerare che l'indennità

premio di servizio corrisposta dall'INADEL non soltanto presuppone il

versamento di un contributo anche a carico del dipendente ma è sempre

stata molto inferiore a quella di licenziamento (attualmente, ammonta a

un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi mesi,

considerata in ragione dell'80%: v. gli artt. 4 e 11 della legge n. 152

del 1968), di modo che il maggiore importo della prima a favore di

dipendenti già fuori ruolo ma cessati dal servizio in posizione di

ruolo condurrebbe, qualora dovesse farsi riferimento, come base di

computo, all'ultima retribuzione in posizione di ruolo, all'assurda

conseguenza di un trattamento deteriore riservato ai dipendenti in

posizione di ruolo dall'inizio della carriera".

5. - Il citato art. 9, quarto comma, nella parte concernente il

personale passato in ruolo (unica ipotesi rimasta in vita di esclusione

del diritto all'indennità di fine servizio) è impugnato da tutte le

ordinanze in esame in riferimento all'art. 36 Cost., argomentando in

particolare dalla natura di retribuzione differita e dalla concorrente

funzione previdenziale riconosciuta all'indennità in questione con la

sent. n. 236 del 1974, nonché dalla speciale protezione assicurata da

dette norme alla retribuzione e, conseguentemente, alla indennità di

fine rapporto.

Al riguardo, giudici a quibus richiamano numerose sentenze di

questa Corte (3/66, 156/73, 184/73, 236/74, 116/ 76), nonché le

disposizioni in materia di cui alle leggi nn. 424/ 1966 (art. 1),

604/1966 (art. 9) e 1077/1966 (artt. 1 - 3). Nell'ord. 264/82 si

osserva, in particolare, che "la corresponsione di un'indennità di

fine servizio limitata, ad opera della norma qui in esame, per il caso

di passaggio in ruolo ad una sola parte del servizio, e cioè a quello

di ruolo, sembra lesiva dell'art. 36, primo comma, della Costituzione,

che è sempre stato interpretato nel senso che l'indennità spettante

all'atto della cessazione del rapporto debba considerare l'intero

servizio, senza distinzione fra quello di ruolo e quello non di ruolo.

Né potrebbe obiettarsi che, a norma dell'art. 12 della legge 8 marzo

1968, n. 152, il personale degli Enti locali possa ottenere il riscatto

dei servizi anteriori all'entrata in vigore della legge non valutati ai

fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, dal momento

che tale riscatto è subordinato, a norma del successivo art. 13, al

pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, a

differenza del contributo previdenziale versato all'INADEL che è

sempre stato in parte a carico del dipendente ed in parte a carico

dell'Ente (v. l'art. 11 della legge)".

Le (sole) ordd. nn. 227/80, 615/82, 1009/83 e 264/82 censurano le

norme impugnate anche in riferimento all'art. 3 Cost.. Le prime tre si

limitano, al riguardo, ad assumere come tertium comparationis "le

corrispondenti situazioni del rapporto d'impiego privato". Nella quarta

si osserva, ulteriormente, che "la mancata valutazione, ai fini

dell'indennità di fine servizio, del periodo non di ruolo sembra

violare il principio di parità di trattamento con quanti si trovano in

analoghe situazioni (e cioè gli altri dipendenti privati e pubblici

non soggetti a tale limitazione). Tale sperequazione è ancora più

evidente se si faccia un confronto con il caso di chi, all'atto

dell'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968, si trovasse in

posizione non di ruolo e tale sia rimasto fino alla cessazione del

rapporto, potendo fruire, a quest'ultima data, dell'indennità premio

di servizio a carico dell'INADEL per periodi di servizio successivi

alla legge (art. 1) e dell'indennità per cessazione dal servizio a

carico dell'Ente per periodi anteriori (art. 16, secondo comma, della

legge)".

Nei giudizi instaurati con le ordinanze in esame il Presidente del

Consiglio dei ministri non è intervenuto. Si sono invece costituite,

nei giudizi di cui alle ordd. 227/80 e 1009/ 83, le parti private Dasso

Leonilde e Socciarello Nilo, aderendo alle argomentazioni dei giudici a

quibus. Il secondo, peraltro, ha chiesto che la Corte, ex art. 27 1.

87/1953, voglia dichiarare in via conseguenziale l'illegittimità

costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 152/1968,

nella parte in cui dispone che l'indennità per cessazione dal servizio

eventualmente spettante sulla base della pregressa normativa "è

computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o

salario in godimento alla data di entrata in vigore della legge". Così

computata, infatti - argomenta la parte privata - l'indennità

acquisterebbe un carattere puramente "simbolico" attesa la

rilevantissima svalutazione monetaria verificatasi nel frattempo:

sicché occorrerebbe o rivalutarla dalla data di entrata in vigore

della predetta legge n. 152/ 1968, ovvero computarla sulla base

dell'ultimo stipendio o salario corrente alla data di cessazione del

rapporto.

In una memoria aggiunta depositata nell'imminenza dell'udienza la

suddetta parte privata insisteva sulla predetta tesi, richiamando la

sentenza della Corte 142/80 ed aggiungendo che, attesa l'unicità del

rapporto d'impiego e l'infrazionabilità dell'indennità di anzianità,

questa non potrebbe rapportarsi al momento del passaggio in ruolo; e

che, per altro verso, la legge 152/68 non consentiva di liquidarla al

momento della sua entrata in vigore. Il fatto che, poi, dal riferimento

alla data di cessazione del rapporto consegua per dipendenti non di

ruolo passati in ruolo un trattamento più favorevole rispetto a quelli

di ruolo fin dall'origine sarebbe giustificato dalla considerazione che

solo questi ultimi avevano diritto alla maturazione di un trattamento

pensionistico. Tale riferimento, del resto, sarebbe conforme a quello

previsto per dipendenti privati dagli artt. 2120 - 2121 c.c. e per

dipendenti degli enti pubblici dall'art. 13 1. n. 70/1975.

L'illegittimità conseguenziale dell'art. 16 cpv. 1. 152/68 -

sosteneva infine la difesa del Socciarello - deriverebbe dall'essere

stata con tale norma disciplinata la fase di concreta determinazione

dell'indennità prevista dall'impugnato art. 9 D.L.C.P.S. 207/1947.

Sull'accoglimento della questione principale insisteva invece, in

una memoria aggiunta, la parte privata Dasso Leonilde, sostenendo che

tale conclusione sarebbe coerente con tutta la giurisprudenza della

Corte in materia. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe, pur nella varietà dei

parametri evocati, hanno tutte ad oggetto l'art. 9, quarto comma, del

D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che

l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo

all'atto della sua cessazione dal servizio non è dovuta nel caso di

passaggio in ruolo: pertanto relativi giudizi possono essere riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - L'art. 9 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello

Stato 4 aprile 1947 n. 207 - concernente il "Trattamento giuridico ed

economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle

Amministrazioni dello Stato" - stabilisce nel suo primo comma che "a

decorrere dalla data di entrata in vigore" del decreto, "in caso di

cessazione del rapporto di impiego", al personale non di ruolo con

qualsiasi qualifica "è dovuta una indennità commisurata ad una

mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del

licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore

a sei mesi". Nei commi quarto e quinto del predetto decreto si

stabilisce che tale indennità "non è dovuta nel caso di licenziamento

per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie o di passaggio in

ruolo"; ed inoltre "al personale pensionato comunque assunto in

servizio civile non di ruolo".

Il trattamento previsto dall'art. 9 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947,

n. 207, per il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni

statali veniva esteso, con l'art. 7 del D.L.C.P.S. 5 febbraio 1948, n.

61, al "personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici

locali". Successivamente la legge 8 marzo 1968, n. 152 - recante

"nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti

locali" - prevedendo, all'art. 1, l'estensione a tale personale

dell'iscrizione obbligatoria all'INADEL, operava, per la prima volta,

il riconoscimento, ai fini previdenziali, del servizio non di ruolo

prestato alle dipendenze degli enti locali. Prima dell'entrata in

vigore di tale legge, infatti, il personale non di ruolo degli enti

locali veniva iscritto, ai fini pensionistici alla C.P.D.E.L. (Cassa

Pensioni Dipendenti Enti Locali), ma non anche all'INADEL: e

l'iscrizione alla Cassa escludeva il diritto alla corresponsione

dell'indennità di cui all'art. 9 D.L.C.P.S. n. 207/1947, discendendo

dall'ultimo comma di tale disposizione che essa non fosse comunque

cumulabile con un trattamento di quiescenza. In correlazione con

l'avvenuta iscrizione all'INADEL ai fini previdenziali, l'art. 16

della predetta legge 152/1968 stabiliva, al primo comma, che "non è

dovuta la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti

disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a

pensione". Peraltro il secondo comma del medesimo articolo aggiungeva

che "il diritto alla predetta indennità se spettante in base alle

vigenti disposizioni è conservato relativamente ai periodi di servizio

non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di

cui alla presente legge. In tal caso l'indennità è computata, secondo

le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento

alla data di entrata in vigore della presente legge".

La medesima legge 152/1968 ammetteva d'altra parte (anche) per il

personale non di ruolo "ai fini della liquidazione dell'indennità

premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in

vigore" della medesima legge, purché per un periodo non

"complessivamente superiore a quattordici anni" (art. 12); ciò,

peraltro, "previo pagamento di un contributo a totale carico del

personale interessato" (art. 13).

Al riguardo, è inoltre opportuno ricordare che la legge 6 dicembre

1966, n. 1077, nel disporre l'"estensione ai dipendenti civili non di

ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di

quiescenza e di previdenza vigenti per dipendenti di ruolo", stabiliva

(v. artt. 1, 2, 3) che per periodi di servizio non di ruolo anteriori

alla sua entrata in vigore "l'indennità per cessazione dal servizio

prevista dalle vigenti disposizioni" non era più dovuta, in quanto

sostituita dalla quota di indennità di buonuscita ENPAS ottenibile col

riscatto degli stessi periodi mediante versamento di contributi a

totale carico dei dipendenti. All'art. 3, secondo comma, era peraltro

stabilito che "il diritto alla predetta indennità è conservato

relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato", con

ciò prevedendosi un diritto di opzione del dipendente tra indennità

di fine servizio e indennità previdenziale fondata sulla

contribuzione.

3. - La suesposta disciplina - come ricordano giudici rimettenti -

ha peraltro subito rilevanti modifiche per effetto di talune pronunce

di questa Corte e di successivi interventi legislativi.

L'ultimo comma dell'art. 9 D.L.C.P.S. n. 207/1947, in quanto

escludeva dall'indennità per cessazione dal servizio il personale non

di ruolo pensionato, veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo -

per contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost. - con la sentenza n.

236 del 1974 ed espressamente abrogato con l'art. 254, terzo comma, del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato).

Il quarto comma del medesimo art. 9 D.L.C.P.S. n. 207/ 1947, nella

parte in cui disponeva che l'indennità per cessazione dal servizio

"non è dovuta (al personale non di ruolo) nel caso di licenziamento

per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie" era stato abrogato,

per quanto attiene alla prima ipotesi, dall'art. 1 della legge 8 giugno

1966, n. 424 e dichiarato costituzionalmente illegittimo, in entrambe

le ipotesi - per contrasto con l'art. 36 Cost. - con la sent. n. 156

del 1973 (cui si era poi aggiunta, nello stesso senso, in riferimento

alla seconda ipotesi, la sent. n. 184 del 1973).

Ancora: il primo e secondo comma del medesimo art. 9 D.L.C.P.S. n.

207/1947, nella parte in cui disponevano che l'indennità per

cessazione dal servizio è commisurata alla "sola retribuzione" e non

ad ogni altro tipo di emolumento fisso e ricorrente, erano stati

dichiarati costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3

Cost. - con la sent. n. 116 del 1976. Inoltre, l'art. 18 del medesimo

D.L.C.P.S. n. 207/1947, nella parte in cui negava l'indennità per

cessazione dal servizio di cui al più volte citato art. 9 al personale

insegnante non di ruolo, era stato dichiarato costituzionalmente

illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - con la sent. n. 65 del

1977.

Tra le "vigenti disposizioni" richiamate dall'art. 16, secondo

comma, della 1. n. 152/1968, - concludono perciò giudici rimettenti -

l'unica ipotesi, rimasta in vita, di esclusione del diritto

all'indennità di fine servizio per il personale non di ruolo è quella

concernente il personale "passato in ruolo".

4. - Nei giudizi principali, la predetta disposizione è venuta in

considerazione in quanto ai ricorrenti - cinque dipendenti di enti

locali e un insegnante non di ruolo - era stato negato il diritto alla

suddetta indennità, relativamente a lunghi periodi di servizio (da un

minimo di 15 ad un massimo di 24 anni), solo per effetto del loro

passaggio in ruolo, avvenuto: quanto ai dipendenti di enti locali,

anteriormente al 1968; per l'insegnante non di ruolo, nel 1974.

Peraltro, parte del servizio non di ruolo era stato da taluni

riscattato al fine di poter usufruire dell'indennità premio di

servizio, a norma dell'art. 13 della citata legge 152/1968.

In riferimento a tali situazioni, giudici rimettenti, argomentando

dalla natura retributiva e dalla concorrente funzione previdenziale

riconosciuta all'indennità per cessazione dal servizio, sostengono che

l'esclusione dal relativo diritto dei dipendenti non di ruolo "nel caso

di... passaggio in ruolo" contrasti con l'art. 36, primo comma, Cost.,

avuto riferimento, in particolare, alla protezione accordata alla

retribuzione da detta norma costituzionale ed ai criteri di

proporzionalità in essa stabiliti.

Alcune ordinanze, poi, censurano la norma impugnata anche in

riferimento all'art. 3 Cost., non ritenendo osservato, per un verso, il

principio di uguaglianza rispetto a corrispondenti situazioni del

rapporto di impiego privato, ed evidenziando, per altro verso, la

sperequazione tra il dipendente passato in ruolo prima della legge del

1968 - che viene privato della indennità in discussione - e chi era in

posizione non di ruolo fin dall'origine e tale è rimasto anche dopo la

predetta legge: il quale viceversa usufruisce dell'indennità per

cessazione dal servizio relativamente ai periodi anteriori alla citata

legge e dell'indennità premio di servizio, a seguito dell'iscrizione

all'INADEL, per periodi successivi.

Con tali prospettazioni, TAR rimettenti muovono dal presupposto

interpretativo della non spettanza dell'indennità in questione per

servizi non di ruolo in caso di passaggio in ruolo, essendo solo

consentito il riscatto previsto dall'art. 12 1. 152/1968; con ciò

disattendendo, implicitamente, la tesi sostenuta da altri TAR quali - o

attraverso una diversa lettura dell'art. 161.152/1968, o attraverso il

richiamo alla cennata disciplina di cui alla 1. 1077/1966 - sostengono

invece che essa spetti per periodi non riscattati.

Poiché peraltro l'interpretazione dei giudici a quibus è

condivisa dalla giurisprudenza prevalente (ed in particolare dal

Consiglio di Stato), questa Corte non può che partire dal medesimo

presupposto.

In tali termini, la questione è fondata.

5. - Come ricordano giudici a quibus, questa Corte, con le già

richiamate sentenze n. 236 del 1974 e n. 156 del 1973, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del quarto e quinto comma dell'art. 9

D.L.C.P.S. n. 207/1947, quest'ultimo in quanto escludeva dal diritto

all'indennità per cessazione dal servizio il personale non di ruolo

pensionato, il primo nella parte in cui dettava analoga esclusione per

dipendenti non di ruolo licenziati a seguito di condanna penale,

provvedimento disciplinare o dimissioni volontarie. Inoltre, con la

sentenza 20 aprile 1977, n. 65 la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale di un'altra norma (l'art. 18) dello stesso decreto

legislativo, che escludeva l'applicabilità dell'art. 9 - e quindi

l'erogazione della ivi prevista indennità - al personale insegnante

non di ruolo.

In tali decisioni, la Corte ha fatto applicazione del principio,

già enunciato, in riferimento all'art. 36 Cost., nella sentenza n. 3

del 1966, secondo cui "la retribuzione dei lavoratori - tanto quella

corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita,

ai fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta,

sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda

dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa - rappresenta,

nel vigente ordine costituzionale (che, tra l'altro, l'art. 1 Cost.

definisce fondato sul lavoro), una entità fatta oggetto, sul piano

morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione".

Ora, l'indennità per cessazione dal servizio di cui al più, volte

citato art. 9 "rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente

sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico

spettante al dipendente non di ruolo" (sent. 236/74); dati, questi, in

considerazione dei quali la Corte ha in varie occasioni dichiarato

l'illegittimità costituzionale di disposizioni comportanti

l'esclusione o la riduzione, per le più varie cause, di tali

trattamenti (cfr., in particolare, tra le altre, per quanto attiene

all'indennità qui in esame, oltre alle decisioni dianzi citate, le

sentt. 184/73, 116/ 76 e 65/77; per quanto attiene all'indennità di

anzianità, le sentt. 75/68, 204/71, 8/72, 85/72, 188/73; per quanto

attiene all'indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri,

la sent. 140/71; cfr. inoltre, più in generale, le sentt. 78/67 e

288/83, nonché, più di recente, la sent. 308/83, relativa

all'esclusione dei dipendenti non di ruolo dalle prestazioni erogate

dal Fondo di cui all'art. 1 della legge n. 37/1942)

La ragione per la quale deve ritenersi "contrastante con l'art. 36

Cost. qualsiasi disposizione che privi il lavoratore o suoi aventi

causa, per qualsiasi ragione, di detto trattamento (di fine rapporto),

conquistato attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come

frutto di essa" (sent. 156/73), sta, appunto, nel fatto che le

indennità di fine rapporto costituiscono "parte del compenso dovuto

per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita allo

scopo di agevolare il superamento delle difficoltà economiche,

possibili ad insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione.

Per assolvere a tale finalità, che sta a base del differimento del

pagamento, la misura dell'indennità viene determinata in proporzione

alla durata del lavoro prestato ed alla complessiva retribuzione di

carattere continuativo" spettante al dipendente (sentt. 184/73 e

75/68).

6. - La disposizione impugnata si pone, all'evidenza, in contrasto,

con tali principi. Poiché, ai sensi dell'art. 36 Cost. l'indennità di

fine rapporto deve essere proporzionale alla durata del lavoro

prestato, non può ritenersi costituzionalmente legittima una normativa

che, a tali fini, ne pretermetta una parte (per di più assai cospicua

nei casi di specie). Né un tale risultato può essere giustificato dal

beneficio della stabilizzazione del rapporto conseguita dal dipendente

non di ruolo per effetto del passaggio in ruolo: da un lato, perché è

intrinsecamente contraddittorio instaurare una sorta di rapporto

sinallagmatico tra il conseguimento di uno status (posizione di ruolo)

e la perdita di una parte (differita) del compenso per il lavoro

prestato, trattandosi evidentemente di entità eterogenee e non

comparabili; dall'altro, perché la distinzione tra servizio di ruolo e

non di ruolo - se può giustificare differenziazioni agli effetti

economici (cfr. sent. 264/83), ivi compresa la misura dell'indennità

di fine rapporto - non può certo legittimare la totale perdita di

questa relativamente al servizio non di ruolo, stante la particolare

protezione da cui essa è assistita nel vigente ordinamento

costituzionale.

7. - Né è possibile opporre al diritto del dipendente non di

ruolo di percepire l'indennità per cessazione dal servizio, in caso di

passaggio in ruolo, il fatto che gli sia consentito (per l'art. 12

della legge 152/1968) di riscattare ai fini del diritto alla indennità

premio di servizio (acquisito col passaggio in ruolo) il periodo di

servizio prestato prima del passaggio in ruolo e in ogni caso prima

dell'entrata in vigore della citata legge del 1968. Questa Corte ha

invero affermato (v. sentenza 181/84) che "la legge in parola lungi

dall'avere inteso di modificare in pejus la posizione del personale non

di ruolo ha esteso anzi a questo l'iscrizione all'INADEL prima

riservata al personale di ruolo e conseguenti benefici". Il legislatore

non ha, cioè, inteso sostituire l'indennità per cessazione dal

servizio di cui all'art. 9 del D.L.C.P.S. 207/47 con il beneficio,

accordato dall'art. 12, di riscattare, con contributo ad esclusivo

carico del dipendente, il periodo di servizio anteriormente prestato

come dipendente non di ruolo. Una tale sostituzione, infatti, può in

determinati casi comportare un netto peggioramento per il dipendente,

tenuto conto dell'entità dei contributi a suo carico connessi

all'esercizio del riscatto, e quindi contrasterebbe con l'intento

perseguito dal legislatore di migliorare e non di peggiorare il

trattamento di fine rapporto. Perciò la possibilità di riscatto dei

periodi di servizio non di ruolo non può precludere il diritto al

conseguimento della indennità per cessazione dal servizio. La

preclusione potrebbe invero avvenire solo se la richiesta del riscatto

fosse la conseguenza di una libera scelta (necessaria ad evitare il

cumulo delle indennità per lo stesso periodo di tempo) - sulla base di

presupposti idonei alla sua effettuazione - tra il conseguimento per lo

stesso periodo dei benefici previdenziali connessi al riscatto in

ordine alla indennità premio di servizio e l'indennità per cessazione

dal servizio di cui all'art. 9 del D.L.C. P.S. n. 207/47 (cfr., al

riguardo, la citata sentenza 181/84, in fine; in modo analogo, del

resto, dispone la dianzi richiamata disciplina di cui alla legge n.

1077/1966).

Stante l'accoglimento della questione ex art. 36, restano assorbite

le censure proposte in riferimento all'art. 3 Cost.

8. - Il quesito, prospettato da una delle parti private, circa la

rivalutabilità o meno dell'indennità per cessazione dal servizio -

che ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 152/1968 "è

computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o

salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente

legge" - esula dall'ambito delle questioni sollevate dai giudici a

quibus, ed attiene, per altro verso, a problemi interpretativi che non

spetta a questa Corte risolvere. Né d'altra parte, con riguardo alla

disposizione ora citata, può farsi applicazione dell'art. 27 1. n. 87

del 1953, facendo nella specie difetto il nesso di conseguenzialità

all'uopo necessario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma,

del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207, nella parte in cui dispone che

l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo

all'atto della cessazione del rapporto non è dovuta nel caso di

passaggio in ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE

- UGO SPAGOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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