Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1985 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 6

dicembre 1984, n. 807 ("Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni

radiotelevisive") promosso con ricorso del Presidente della Provincia

Autonoma di Bolzano, notificato il 4 gennaio 1984, depositato in

cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi

1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

uditi gli avvocati Roland Riz e Umberto Coronas, per la Regione

ricorrente e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 4 gennaio 1985 e depositato l'11 gennaio

1985 (n. 2 R.Ric. 1985), la Provincia Autonoma di Bolzano ha promosso

questione di legittimità costituzionale del d.l. 6 dicembre 1984, n.

807, contenente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni

radiotelevisive, nel suo complesso e specificamente dell'art. 1, comma

primo, dell'art. 2, commi primo e secondo, e dell'art. 4, per

violazione dell'art. 3, comma terzo, e dell'art. 8, nn. 4, 18 e 19,

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670 e degli artt. 7, 8 e 10 delle relative norme di

attuazione, dettate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691.

Ha premesso la ricorrente di essere competente, in forza dello

Statuto speciale, in materia di manifestazioni ed attività artistiche,

culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi (art.

8, n. 4), nonché in materia di comunicazioni (art. 8, n. 18) e di

assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di

aziende speciali (art. 8, n. 19).

La precisazione di tale competenza è avvenuta con le norme di

attuazione approvate con d.P.R. n. 691/1973, che, all'art. 7,

attribuiscono alla Provincia, in materia di manifestazioni artistiche,

culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, le funzioni

amministrative, già esercitate dagli organi centrali o periferici

dello Stato, di cui agli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. 3 aprile 1947,

n. 428 e consistenti nella determinazione delle direttive di massima

culturali, artistiche ed educative dei programmi di radiodiffusioni e

nella vigilanza sulla loro attuazione.

Le suddette norme, all'art. 8, stabiliscono inoltre che le funzioni

di vigilanza tecnica sugli impianti di cui all'art. 2 del d.l. C.P.S.

n. 428/1947, siano svolte, per la sede RAI di Bolzano, da una apposita

Commissione.

L'art. 10 delle medesime norme di attuazione autorizza ancora la

Provincia di Bolzano a realizzare e gestire una rete idonea a

consentire la ricezione dei programmi esteri provenienti dall'area

culturale tedesca e ladina, prevedendo che il piano di detta rete sia

concordato con l'amministrazione statale e disciplinando le modalità

di utilizzazione dei collegamenti della rete nazionale e di

acquisizione degli impianti privati, la vigilanza sull'esercizio, la

responsabilità e gli accordi con gli organismi esteri.

Ciò premesso, ha dedotto la ricorrente che il d.l. n. 807/1984

viola la sfera di competenza costituzionalmente garantita della

Provincia, in quanto, omettendo di fare salve le suddette attribuzioni

(come invece prevedeva la legge 14 aprile 1975, n. 103, all'art. 48),

stabilisce:

a) nell'art. 1, comma primo, che "la diffusione sonora e televisiva

sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di

satelliti o con qualsiasi mezzo, ha carattere di preminente interesse

generale ed è riservata allo Stato", così violando la competenza

provinciale;

b) nell'art. 2, che l'attività radiotelevisiva si svolge in base

ad un piano nazionale di assegnazione delle frequenze, così

cancellando le particolari competenze attribuite alla Provincia;

c) nell'art. 4, che le emittenti private debbono comunicare, a pena

di disattivazione, al Ministero delle poste, notizie atte ad

identificarle, in tal modo escludendo la Provincia dall'attività di

pianificazione nell'assegnazione delle frequenze, di determinazione dei

bacini di utenza, di vigilanza e sanzione delle inadempienze e degli

abusi da parte dell'emittenza privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, in

quanto nessuna lesione delle norme costituzionali indicate dalla

ricorrente è prodotta dal decreto-legge impugnato.

Ha osservato il resistente:

a) che la riserva allo Stato della diffusione sonora e televisiva

sull'intero territorio (art. 1, comma primo) riprende un principio più

volte affermato della Corte costituzionale (sentenze nn. 225 e 226 del

1974, n. 202 del 1976 e n. 237 del 1984), e ripete sostanzialmente il

disposto dell'art. 1 della l. n. 103 del 1975, sicché non innova

l'ordinamento precedente; detta riserva, inoltre, non incide sulla

competenza della Provincia di Bolzano prevista dall'art. 8, n. 4,

dello Statuto, che riguarda soltanto le manifestazioni culturali ed

artistiche locali; né sul contenuto dell'art. 10 delle norme di

attuazione di cui al d.P.R. n. 691/1973, che riguarda la ricezione nel

territorio provinciale di programmi esteri; e tanto meno lede l'art. 8,

n. 18, dello Statuto, che attiene alla materia dei trasporti, come è

fatto palese dalla formula "comunicazioni e trasporti di interesse

provinciale", e non certamente a quella delle telecomunicazioni

radiofoniche e televisive (previste, con i limiti suindicati, dal

precedente art. 8, n. 4); ovvero l'art. 8, n. 19, che può riguardare,

nella materia, solo il settore della ricezione nell'ambito provinciale

dei programmi esteri (di cui all'art. 10 delle norme di attuazione),

che non è incompatibile con la diffusione su scala nazionale riservata

allo Stato;

b) che la competenza dello Stato in tema di definizione del piano

nazionale di assegnazione delle radiofrequenze (art. 2) era già

prevista dall'art. 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (nuovo codice

postale) e della l. 10 dicembre 1975, n. 693; è stata riconosciuta

necessaria dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 1976,

sulla liberalizzazione dell'emittenza locale; non contrasta con le

competenze provinciali in materia di manifestazioni artistiche (art. 8,

n. 4, dello Statuto) o di ricezione di programmi esteri (art. 10 delle

norme di attuazione);

c) che non può ravvisarsi interferenza dell'art. 4 del decreto con

le competenze provinciali, poiché tale norma detta disposizioni per

regolare l'esercizio di impianti televisivi da parte di privati, e non

incide, quindi, sull'attività della Provincia consistente nella

gestione del servizio di ricezione dei programmi esteri in tedesco o

ladino.

La Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato delibera di

ratifica, da parte del Consiglio Provinciale, della delibera urgente

della Giunta e memoria illustrativa, nella quale ha ribadito le ragioni

di illegittimità delle norme denunciate. Considerato in diritto :

1. - Oggetto della questione di legittimità proposta in via

diretta dalla Provincia di Bolzano è il decreto legge 6 dicembre 1984,

n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni

radiotelevisive (successivamente convertito dalla legge 4 febbraio

1985, n. 10, con modificazioni che non rilevano ai fini del presente

conflitto).

Con tale decreto, mentre è ribadita la riserva allo Stato della

diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale con

qualsiasi mezzo, ed è previsto l'esercizio da parte dello Stato stesso

del servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale mediante

concessione a una società per azioni a totale partecipazione pubblica

(art. 1), è consentita, in via temporanea, la prosecuzione delle

attività (eccedenti l'ambito locale) delle singole emittenti

radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in

funzione alla data del 1 ottobre 1984 (art. 3). È stabilito altresì

che l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza

pubblica e privata si svolge sulla base del piano nazionale di

assegnazione delle frequenze (art. 2), ed è fatto carico ai privati,

esercenti impianti di radiodiffusione circolare alla data di entrata in

vigore del decreto, di fornire al Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni i dati occorrenti per la formazione del piano e dei

relativi bacini di utenza (art. 4).

L'impugnazione investe il decreto nel suo complesso e in

particolare: l'art. 1, comma primo (riserva allo Stato della diffusione

radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale); l'art. 2, commi

primo e secondo (previsione della formazione del piano delle frequenze,

con l'individuazione delle frequenze necessarie al servizio pubblico,

dei bacini di utenza idonei a consentire la presenza e l'economica

gestione, entro ciascun bacino, di un numero di emittenti private tale

da evitare situazioni di monopolio o di oligopolio, e delle frequenze

utilizzabili dalle emittenti private); l'art. 4 (obbligo ai privati

esercenti di fornire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

i dati suindicati).

2. - La Provincia ritiene illegittima la normativa impugnata

perché invasiva della sua competenza costituzionalmente garantita in

materia di servizio pubblico radiotelevisivo.

Ciò nell'esplicito presupposto che la detta competenza abbia

carattere generale, vale a dire ampiezza tale da importare che essa

Provincia, nell'ambito del suo territorio, si sostituisce interamente

allo Stato nella gestione del servizio pubblico radiotelevisivo. E il

presupposto è formulato sulla base delle seguenti norme del d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670, di approvazione del Testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige e del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, di approvazione delle

relative norme di attuazione:

1) art. 3, comma terzo, art. 8, nn. 4, 18 e 19, e art. 16 dello

statuto speciale, attributivi ad essa Provincia rispettivamente di

autonomia speciale, di potestà legislativa esclusiva e di funzioni

amministrative in materia di manifestazioni e attività artistiche,

culturali ed educative locali, anche con mezzi radiotelevisivi, di

comunicazioni e di assunzione diretta di servizi pubblici;

2) art. 7 delle norme di attuazione, devolutivo ad essa Provincia

di tutte le attribuzioni esercitate in precedenza dagli organi centrali

e periferici dello Stato in materia di manifestazioni artistiche,

culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi;

3) art. 8 delle stesse norme di attuazione, attributivo della

vigilanza tecnica sugli impianti nella Provincia ad una commissione

istituita presso la sede RAI di Bolzano con una speciale composizione;

4) art. 10 delle stesse norme di attuazione, attributivo ad essa

Provincia di Bolzano del potere di realizzare e gestire una rete di

ripetitori per la ricezione e contemporanea ritrasmissione di programmi

diffusi da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca

e ladina concordando le condizioni della ricezione e ritrasmissione con

gli organismi esteri, e altresì della facoltà di utilizzare, al fine

suindicato, i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di

telecomunicazione del Ministero delle poste, nonché di acquistare, per

ristrutturarli e gestirli, impianti privati esistenti nel territorio

provinciale.

Sostiene in particolare la ricorrente che la normativa impugnata

lede la sua competenza come sopra delineata in quanto, senza neppure

far salve le norme attributive di essa, per un verso, riservando allo

Stato la gestione generale del servizio pubblico radiotelevisivo (art.

1), nega le analoghe generali attribuzioni delle quali ad essa

Provincia spetta l'esercizio, nell'ambito del territorio provinciale,

in luogo dello Stato; per altro verso, riservando allo Stato la

formazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, nega le

particolari attribuzioni delle quali ad essa Provincia spetta

l'esercizio, nell'ambito del territorio provinciale, in tema di

disposizione delle frequenze.

3. - Va disattesa anzitutto l'eccezione di inammissibilità delle

censure, eccezione che il resistente Presidente del Consiglio dei

ministri ha sollevato in riferimento alla mancata indicazione, da parte

della Provincia ricorrente, delle ragioni dell'addotta incompatibilità

della normativa impugnata con le sue competenze costituzionalmente

garantite.

È evidente che la Provincia non si duole della mantenuta riserva

alla mano pubblica del servizio delle diffusioni radiotelevisive con

ogni mezzo sull'intero territorio nazionale come servizio di preminente

interesse generale (art. 43 Cost.), né delle deroghe operate, sia pure

in via temporanea, a favore dei privati esercenti in atto la diffusione

radiotelevisiva circolare con portata eccedente l'ambito locale. Non si

duole, cioè, dell'assetto dato dalla legge impugnata ai rapporti fra

monopolio radiotelevisivo pubblico ed emittenza privata. Ma si duole

del regime di ripartizione, fra lo Stato ed essa Provincia, delle

relative attribuzioni pubbliche affermando che tale regime: lede la

competenza generale che essa pretende di avere su ogni aspetto del

servizio pubblico radiotelevisivo in luogo dello Stato nell'ambito del

territorio provinciale; in ogni caso lede la competenza specifica che

essa pretende di avere, sempre in luogo dello Stato, nell'ambito del

territorio provinciale, in materia di pianificazione e di assegnazione

pianificata delle bande di frequenza (governo tecnico dell'etere).

Sul primo punto vale il rilievo - espresso nella sentenza di pari

data n. 206/85 - che alla Provincia non spetta, sulla base delle norme

statutarie e di attuazione da essa invocate, quella competenza generale

ed esclusiva, che essa rivendica in materia di servizio pubblico

radiotelevisivo.

Il tenore letterale delle norme anzidette, sopra riprodottto, e

particolarmente il puntuale richiamo fatto dall'art. 7 delle norme di

attuazione approvate col decreto n. 691 del 1973 alle sole disposizioni

(artt. 8, 9 e 10) del decreto legislativo n. 428 del 1947 (recante la

normativa in materia di radiodiffusioni circolari previgente alla legge

di riforma n. 103 del 1975), che concernono i poteri del comitato

istituito col decreto stesso (art. 8), presso il Ministero delle poste

e delle telecomunicazioni, e cioè "la determinazione delle direttive

di massima culturali, artistiche, educative ecc. dei programmi di

radiodiffusione" circolare e la vigilanza sulla loro attuazione,

mostrano che questi (ovviamente estesi alla diffusione radiotelevisiva

circolare) sono i soli compiti devoluti alla Provincia in materia. Cui

si aggiunge la specifica attribuzione attinente alla realizzazione e

gestione di una rete di ripetitori per la ricezione e contemporanea

ritrasmissione dei programmi diffusi da organismi radiotelevisivi

esteri dell'area culturale tedesca e ladina, di cui all'art. 10 delle

norme di attuazione. Laddove tutte le altre funzioni, cioè quelle

attinenti alla vigilanza sulla diffusione circolare di notizie e di

programmi informativi e quelle d'ordine tecnico, affidate dal detto

decreto n. 428 del 1947 rispettivamente alla commissione parlamentare

con esso istituita (art. 9), avente appunto il compito "dell'alta

vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obbiettività

informativa delle radiodiffusioni", e al Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni (art. 1), non risultano assegnate alla Provincia

dalla norma statutaria e dalle norme di attuazione in argomento.

Ma soprattutto l'individuazione così operata delle attribuzioni

della Provincia in materia di servizio pubblico radiotelevisivo trova

sostegno nella considerazione che esse hanno il loro referente

costituzionale nella tutela dell'autogestione del patrimonio culturale

delle minoranze linguistiche, tutela cui è coerente la strutturazione

delle dette attribuzioni quale componente strumentale di quelle più

ampie che sono riconosciute alla Provincia stessa in tema di

manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali

(art. 8, n. 4, statuto in vigore e art. 7, comma primo, norme di

attuazione) e non già quale espressione dell'asserita sua competenza

generale in tema di servizio radiotelevisivo.

Né offrono argomenti alla tesi della Provincia:

a) la locuzione "comunicazioni e trasporti" contenuta nell'art. 8,

n. 18, dello statuto in vigore (l'endiadi si riferisce chiaramente ai

trasporti di persone o di cose, materia distinta anche in altri statuti

speciali e nelle relative norme di attuazione da quella stessa delle

telecomunicazioni, e tanto più da quella delle divisioni

radiotelevisive: vedi art. 7 d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in

ordine all'art. 17, lett. a), dello Statuto siciliano, recante analoga

formulazione; vedi altresì art. 30 d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, in

ordine all'art. 4, n. 14, dello stesso statuto del Trentino-Alto Adige

26 febbraio 1948, n. 5, recante analoga formulazione);

b) la locuzione "assunzione diretta di servizi pubblici", contenuta

nell'art. 8, n. 19, dello statuto in vigore (tali attribuzioni, attesa

l'indeterminatezza dell'oggetto, non possono senz'altro estendersi a

quelle, distintamente considerate dalla legislazione ordinaria e dalle

stesse norme statutarie e di attuazione, concernenti lo specifico

servizio pubblico delle diffusioni circolari radiotelevisive);

c) la locuzione "attività sportive e ricreative" contenuta

nell'art. 9, n. 11, dello statuto in vigore (il riferimento sarebbe

addirittura controproducente, se la nozione di attività ricreative

fosse posta in connessione con quelle enunciate nell'art. 8, n. 4,

dello statuto nel senso di una ricreatività culturalmente qualificata;

ma è solo non conducente, se la locuzione è interpretata, siccome è

imposto dall'endiadi, quale ricreatività mera o sportiva, in relazione

alla situazione ambientale).

L'assetto dei rapporti fra Stato e Provincia così delineato sulla

base dell'interpretazione diretta delle norme statutarie - ammesso che

per illuminarlo sia consentito fare riferimento alla legislazione

ordinaria successiva - non risulta modificato a vantaggio della

Provincia da ciò, che l'art. 4 della legge n. 103 del 1975 ha

attribuito ad un unico organo la formulazione degli indirizzi generali

per la predisposizione di tutti i programmi radiotelevisivi, vale a

dire sia di quelli ricreativi, culturali ed educativi, sia di quelli

informativi (cosicché non vi sarebbe più ragione di ritenere le

competenze della Provincia limitate ai primi). Tale superiore compito

è stato infatti riservato - nel quadro della scelta adottata per la

attuazione della garanzia dei principi costituzionali di obbiettività,

imparzialità e completezza della pubblica informazione (v. sentenze di

questa Corte n. 59/60, 225/74, 148/81), principi ritenuti operanti

anche relativamente ai programmi culturali e ricreativi - alla

ristrutturata Commissione parlamentare e non alla Provincia di Bolzano

o ad altra autonomia garantita. Provincia di Bolzano le cui competenze

come sopra assegnate dalle norme statutarie, anche con riguardo ai

programmi radiotelevisivi, sono peraltro preservate dalla stessa legge

(art. 48) nella loro misura privilegiata rispetto a quella delle

attribuzioni riconosciute a ogni altro centro di autonomia garantita.

Esclusa la competenza generale rivendicata dalla Provincia e

individuate in quelle come sopra circoscritte le sue attribuzioni

costituzionalmente garantite in materia, è chiaro che con esse non

presenta alcuna incompatibilità la disciplina dettata col

decreto-legge impugnato, la quale, anche se non fa espressamente salvi

i rapporti fra Stato e Provincia di Bolzano, non contiene alcuna

innovazione rispetto alla situazione normativa previdente circa tali

rapporti, né circa quelli fra lo Stato e ogni altro centro di

autonomia garantita.

Rimane da accertare, in riferimento al secondo punto, se una

specifica competenza della Provincia di disporre in materia di

assegnazione delle bande di frequenza nell'ambito del suo territorio

trovi almeno un principio di giustificazione nell'unica norma indicata

dalla Provincia stessa che abbia attinenza a funzioni concernenti gli

strumenti tecnici della diffusione radiotelevisiva: l'art. 8 delle

norme di attuazione.

Senonché la detta norma si limita a stabilire che la commissione

istituita con l'art. 2 del decreto legislativo n. 428 del 1947 presso

ogni sede di singola stazione trasmittente circolare sia composta, per

la sede RAI di Bolzano, in un certo modo (cioè dal presidente e da tre

membri designati dal consiglio regionale di cui uno di lingua italiana,

uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina). Ma non innova affatto

rispetto al cennato art. 2, al quale anzi per questa parte si riporta

interamente, circa i compiti della commissione, che sono quelli della

vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni

circolari con facoltà di proporre al Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni modifiche e miglioramenti. Sulla base dell'invocata

norma di attuazione (art. 8) l'indicata commissione in Bolzano (a parte

il dubbio che essa sia organo della Provincia) non si sostituisce,

dunque, neppure nell'ambito locale, al Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni, nelle numerose ed ampie funzioni di ordine tecnico

ad esso attribuite dall'art. 1 del decreto legislativo n. 428 del 1947,

Ministero al quale la commissione in Bolzano ha solo la facoltà di

formulare proposte, al pari delle altre commissioni.

Del resto, mentre non vi è motivo di ritenere che la commissione

in parola sia investita, sia pure in ambito locale, del governo tecnico

dell'etere è da considerare che ancor prima dell'espressa attribuzione

- operata dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, modificativo

dell'art. 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (nuovo codice postale) -

del potere di assegnazione delle frequenze radioelettriche, il detto

governo, se inteso come potere di intervenire allo scopo di assicurare

la reciproca compatibilità non solo fra le radiodiffusioni circolari,

ma fra tutte le forme di servizio radioelettrico, spettava al Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma

quarto, del decreto legislativo n. 428 del 1947, ed è chiaramente

presupposto anche in riferimento alle diffusioni radiotelevisive dallo

stesso art. 10 delle norme di attuazione, cioè da uno degli elementi

principali del complesso normativo, da cui la Provincia ricorrente

afferma di ripetere le proprie competenze. L'art. 10 del d.P.R. 1

novembre 1973, n. 691, infatti, prescrive (comma secondo) che il piano

tecnico della rete di ripetitori, che la Provincia è autorizzata a

realizzare per la ritrasmissione di programmi esteri provenienti

dall'area culturale tedesca e ladina, sia concordato col Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni "anche al fine del coordinamento

con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione" (vale a dire, nel

contesto, al fine di rendere possibile al Ministero di assicurarne la

reciproca compatibilità). Né ciò è contraddetto dalla previsione,

ad opera dello stesso art. 10 (comma terzo), che la Provincia può,

nell'esercizio della propria rete, utilizzare i collegamenti della rete

pubblica nazionale che siano disponibili, perché l'utilizzazione in

discorso presuppone un giudizio di disponibilità che solo il Ministero

può dare, ovviamente tenendo conto della compatibilità suindicata.

Non è senza ragione, d'altronde, che questa Corte, con la sentenza

n. 202/76, nel porsi il problema della compatibilità fra servizio

delle radiotelevisioni circolari nell'intero territorio dello Stato ed

emittenza privata circolare nell'ambito locale, ha affermato che il

problema va risolto mediante l'attribuzione a un organo

dell'amministrazione centrale dello Stato del potere di "provvedere

all'assegnazione delle frequenze e all'effettuazione dei relativi

controlli" ed ha fatto riferimento in proposito anche alla necessità

di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali (materia,

quest'ultima, tradizionalmente riservata allo Stato).

Neppure sotto il secondo, particolare aspetto, dunque, i rapporti

preesistenti fra lo Stato e la Provincia di Bolzano sono modificati

dalla legge impugnata.

La questione va pertanto dichiarata interamente non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in

materia di trasmissioni radiotelevisive, poi convertito con

modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, nel suo complesso e,

specificamente, degli artt. 1, primo comma, 2, primo e secondo comma, e

4, proposta - in riferimento all'art. 3, terzo comma, all'art. 8, nn.

4, 18 e 19, e all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché agli artt.

7, 8 e 10 delle relative norme di attuazione, dettate con d.P.R. 1

novembre 1973, n. 691 - dalla Provincia autonoma di Bolzano col ricorso

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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