Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9r.d.l. 798/1927

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto

comma, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798 (Ordinamento del servizio di

assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti

all'abbandono), convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 2838, promosso

con ordinanza emessa il 14 marzo 1973 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Quari Luigi e Riva Angiola ed altri,

iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio per "dichiarazione di maternità naturale"

promosso da Quari Luigi contro Riva Angiola, Maria, Carlotta e Adele,

il tribunale di Milano respingeva l'istanza formulata dall'attore

intesa ad ottenere l'esibizione da parte del Brefotrofio di Como del

fascicolo contenente la documentazione relativa alla sua nascita, colà

avvenuta, sul rilievo che la pubblica Amministrazione non può essere

costretta ad alcuna azione specifica che non sia espressamente prevista

dalla legge.

Ravvisata tuttavia la necessità di chiedere al riguardo

informazioni al Brefotrofio ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. e

ritenuto di non poter fare applicazione di detta norma in quanto l'art.

9, comma quarto, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, vieta "rigorosamente

di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità

degli illegittimi" - comminando per i trasgressori le pene previste dal

codice penale per la violazione del segreto di ufficio e del segreto

professionale - il tribunale ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della indicata norma in riferimento all'art. 30, comma

terzo, Cost. che "assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni

tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della

famiglia legittima". Il contrasto appare ancor più evidente ove si

consideri che il comma quarto dell'art. 30 Cost. pone una riserva di

legge in tema di ricerca della paternità e non stabilisce, invece,

limiti di sorta rispetto alla ricerca della maternità.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono

costituite. È invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

che nelle proprie deduzioni depositate in cancelleria ha concluso per

l'infondatezza della proposta questione. La norma impugnata realizza

una migliore tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del

matrimonio giacché con le indagini rivolte ad individuare la madre è

possibile accertare le condizioni sanitarie di quest'ultima, si può

procurare l'allattamento materno al neonato e indurre la madre stessa a

riconoscerlo. Qualora non fosse imposto l'assoluto divieto di rivelare

l'esito di queste indagini lo scopo cui tende la norma ben di rado

sarebbe raggiunto e la mancata individuazione della madre si

ritorcerebbe in grave pregiudizio per il figlio. Il divieto sancito

dalla disposizione, rendendo più agevole l'individuazione, si inquadra

quindi nello spirito dei precetti contenuti negli artt. 30, 31 e 32

della Costituzione.

Il rilievo del tribunale secondo cui l'art. 30, comma quarto,

Cost., pone limiti alla ricerca della paternità e non della

maternità, non avrebbe alcun pregio in quanto, ad avviso della

Avvocatura, i limiti cui fa riferimento la norma costituzionale sono

quelli di carattere sostanziale indicati dall'art. 269 cod. civ.,

mentre la maternità naturale è dimostrata "provando l'identità di

colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla

donna, la quale si assume esserne la madre (art. 272, comma secondo,

cod. civ.).

Una volta, però, precisato il limite più ristretto per la

dichiarazione della paternità rispetto a quella di maternità sul

piano sostanziale, le due azioni soggiacciono alle stesse regole sul

piano probatorio tra le quali vi è anche quella del divieto di

rivelare atti o fatti che sono coperti dal segreto di ufficio o

professionale. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se sia in contrasto con l'art.

30, comma terzo, della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori

del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i

diritti dei membri della famiglia legittima, la disposizione contenuta

nell'art. 9, comma quarto, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798,

sul'"Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi

abbandonati o esposti all'abbandono", la quale, con l'enunciare il

divieto penalmente sanzionato a carico della direzione sanitaria

dell'istituto ricoverante di rivelare l'esito delle indagini compiute

per accertare la maternità degli illegittimi, porrebbe un limite,

secondo l'ordinanza di rimessione, alla ricerca e alla dichiarazione

giudiziale della maternità.

2. - La questione non è fondata.

La lettera e il contenuto della norma denunciata indicano

chiaramente che lo scopo della stessa è unicamente rivolto alla tutela

della filiazione naturale.

Dispone, infatti, l'art. 9 che quando venga richiesta la pubblica

assistenza per un illegittimo abbandonato o esposto all'abbandono la

direzione dell'istituto che provvede al ricovero "deve compiere

riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare le

condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare all'infante

l'allattamento materno e di indurre la madre stessa a riconoscere il

figlio". In altre disposizioni dello stesso articolo il legislatore ha

altresì stabilito che la levatrice ed il medico, che hanno prestato

assistenza durante il parto alla madre dell'infante, sono tenuti a

rispondere alle domande delle persone incaricate delle indagini"; che,

infine, "è rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini

compiute per accertare la maternità degli illegittimi" sotto

comminatoria della applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle

sanzioni stabilite per i reati di rivelazione dei segreti di ufficio e

del segreto professionale - artt. 326 e 622 del codice penale vigente.

Ora è nel contesto di questa normativa che va inquadrata la

disposizione impugnata per coglierne l'esatta portata e il preciso

significato. Si comprenderà in tal modo che essa risulta dettata in

relazione ad un fine ben individuabile: agevolare la ricerca della

maternità dei fanciulli illegittimi abbandonati per assicurar loro una

migliore assistenza. Ed è ovvio che questo fine può essere più

agevolmente conseguito attribuendo il carattere della massima

riservatezza alle indagini svolte dall'istituto ricoverante.

La sanzione penale posta a garanzia del divieto di rivelare l'esito

di dette indagini assolve la funzione di stimolo ed esortazione per la

madre che abbia partorito un illegittimo ad avvicinare la sua creatura.

La sicurezza che la sua identificazione viene effettuata unicamente

allo scopo di giovare al figlio, che l'esito delle indagini resterà

rigorosamente segreto nei confronti di tutti e senza eccezione alcuna e

non potrà essere utilizzato per diversi scopi, consentirà in modo

più efficace la realizzazione della precipua finalità cui è

indirizzata la norma in esame che consiste nell'assicurare all'infante,

specie nel momento più delicato del primo periodo della sua vita,

quella tutela e quell'assistenza di cui ha maggior bisogno e che

soltanto la presenza attiva e l'affetto materno possono dare in idonea

misura.

E poiché queste finalità, al cui perseguimento concorre la norma

censurata, sicuramente rientrano nella tutela sociale che l'art. 30,

comma terzo, Cost. garantisce ai figli nati fuori del matrimonio, deve

concludersi per l'infondatezza della proposta questione di legittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma quarto, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798,

sull'"Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi

abbandonati o esposti all'abbandono" sollevata con ordinanza 14 marzo

1973 dal tribunale di Milano in riferimento all'art. 30, comma terzo,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTIOSTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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