Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23

marzo 1956, n. 167 (Modificazioni al Codice penale militare di pace

ed al Codice penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1985 dal Tribunale militare di

Bari, nel procedimento penale a carico di Russo Angelo, iscritta al

n. 264 del registro ordinanze del 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 196- bis dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa l'11 aprile 1986 dal Tribunale militare di

Torino nel procedimento penale a carico di Di Mezza Carmelo, iscritta

al n. 514 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 16 aprile 1986 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Possamai Primo ed altro,

iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987 il Giudice relatore

Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Russo Angelo,

imputato avanti al Tribunale militare di Bari del reato di abbandono

di posto da parte di militare in servizio, la difesa eccepiva il

difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare,

sussistendo connessione teleologica del reato militare con il reato

di furto comune.

Il Tribunale militare, "rilevato che, effettivamente, nel caso in

esame, si può ravvisare una connessione di procedimenti, come

prospettato dalla difesa, e che, nei casi preveduti dal comma primo

dell'art. 264 c.p.m.p. modificato dall'art. 8 della legge 23 marzo

1956, n. 167, a norma del secondo comma dello stesso articolo di

legge, è competente per tutti i procedimenti l'Autorità giudiziaria

ordinaria", con ordinanza del 28 febbraio 1985 ha denunciato, in

riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 264 del codice penale militare di pace,

come sostituito dall'art. 8 della legge n. 167 del 1956.

La censura prende le mosse dalla dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.

1404, pronunciata con sentenza n. 222 del 1983. Secondo il giudice a

quo, la carenza di un'adeguata giustificazione per la deroga alla

generale competenza del tribunale per i minorenni, che determinò la

Corte a dichiarare illegittima la detta norma, trascinerebbe in

analoga dichiarazione di illegittimità la norma ora impugnata che

sottrae, in caso di connessione, "alla giurisdizione militare la

competenza attribuita ai Tribunali militari in tempo di pace,

dall'art. 103, ultimo comma, della Costituzione".

Richiamato il n. 17 del disegno di legge delega per il nuovo

codice penale militare di pace "dettato in attuazione dell'art. 103,

ultimo comma, della Costituzione", il giudice a quo rileva che, pur

non configurando l'indicato precetto costituzionale una riserva di

giurisdizione a favore dei tribunali militari (v. sentenza n. 29 del

1958), "si appalesa necessario riesaminare la legittimità

costituzionale" della norma impugnata. E ciò anche perché il

processo penale militare è stato mantenuto nell'ordinamento

costituzionale per la "particolare peculiarità dei reati militari

che richiedono una speciale composizione del collegio giudicante e

pure in considerazione che la pena militare differisce dalla pena

comune".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196- bis del 21 agosto 1985.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Dopo aver ricordato le sentenze costituzionali n. 29 del 1958, n.

196 del 1976, n. 73 del 1980 e n. 81 del 1980 relative alla

legittimità dell'art. 264 del codice penale militare di pace, rileva

l'Avvocatura che nessun argomento decisivo perché la Corte debba

ritenere illegittima la norma impugnata può essere tratto

dall'iniziativa legislativa di modifica del codice penale militare di

pace e dalla dichiarazione di illegittimità dell'art. 9 del regio

decreto-legge n. 1404 del 1934.

Quanto alla prima, si tratterebbe pur sempre di una scelta

legislativa non coinvolgente, come tale, la legittimità della

precedente disciplina.

Quanto alla seconda - che, peraltro, realizza un'istanza

manifestatasi quando già la Corte si era pronunciata per la

legittimità dell'art. 264 del codice penale militare di pace -

risulterebbe evidente l'esigenza di tutela del minore, "quale

interesse di rilevanza nettamente superiore", e della istituzione di

un giudice specializzato per gli imputati minorenni: esigenza non

certo presente per la giurisdizione militare, nei confronti della

quale il rispetto dei limiti ordinari della giurisdizione non assurge

a livello di interesse costituzionalmente garantito. Il che non fa

ritenere irragionevole o non più attuale il regime ora previsto

dall'art. 264 del codice penale militare di pace.

2. - Nel corso del procedimento penale a carico di Di Mezza

Cornelio, il Tribunale militare di Torino, su eccezione del pubblico

ministero, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 25, primo

comma, e 103, ultimo comma, della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, che ha sostituito

l'art. 264 del codice penale militare di pace, nella parte in cui

dispone che nei casi di connessione teleologica fra reati comuni e

reati militari previsti dal primo comma dello stesso articolo, tutti

i procedimenti sono di competenza dell'autorità giudiziaria

ordinaria.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale sull'art. 103, terzo

comma, della Costituzione, in quanto da essa si trarrebbe il

princìpio che se, da un lato, il precetto costituzionale pone un

limite massimo alla giurisdizione del giudice militare in tempo di

pace, dall'altro non vieta al legislatore di scendere al di sotto di

tale limite, riducendo ulteriormente la competenza del giudice

militare, il giudice a quo rileva che recentemente il legislatore,

proprio seguendo la linea interpretativa tracciata dalla Corte, per

un verso, con la smilitarizzazione dei controllori di volo e degli

appartenenti al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, ha

ristretto la categoria degli appartenenti alle Forze armate e, per un

altro verso, estendendo l'applicabilità della legge penale militare

ai soggetti ammessi a prestare servizio sostitutivo civile e creando

le nuove ipotesi di reato militare di rifiuto del servizio militare

di leva e di rifiuto del servizio militare non armato, ha ampliato

sia la categoria delle persone assoggettate alla legge penale

militare sia la categoria dei reati militari.

Tutto ciò, se fa ritenere che il legislatore possa "tutelare

penalmente interessi militari emergenti, denegare tutela sotto il

profilo della sanzione penale militare a interessi non più rilevanti

per le Forze Armate, inserire o escludere determinati soggetti dalle

Forze Armate", implica, però, che tali modificazioni si ricolleghino

agli interessi ed ai fini delle Forze Armate, derivandone,

altrimenti, sul piano sostanziale, violazione del principio di

ragionevolezza e sul piano processuale, oltre che violazione dello

stesso princìpio, anche violazione del princìpio del giudice

naturale "quando i reati militari commessi da appartenenti alle Forze

Armate vengano sottratti alla competenza del giudice militare".

E, se è vero che la Corte costituzionale ha negato

l'"esclusività" della giurisdizione militare, il giudice a quo

propone una "rilettura" di questa giurisprudenza, indicando

nell'avverbio "soltanto" adottato nell'art. 103, ultimo comma, della

Costituzione, un'espressione meramente rafforzativa della differente

disciplina prevista per il tempo di pace rispetto a quella prevista

per il tempo di guerra. Donde il corollario che il legislatore non

sarebbe abilitato ad intervenire devolvendo all'autorità giudiziaria

ordinaria "l'intera competenza in materia di reati militari commessi

da appartenenti alle Forze armate" perché ciò legittimerebbe

"l'abrogazione implicita ad opera del legislatore ordinario - per

svuotamento dall'interno - dei tribunali militari". Se poi, come

sostiene una parte della dottrina, "precostituzione" e "naturalità"

sono espressione di due diversi princìpi - l'una tendente a

garantire la certezza, l'altra l'indipendenza, l'imparzialità, la

competenza, l'idoneità, la specializzazione del giudice - si

dovrebbe, a fortiori, affermare che l'art. 103, terzo comma, della

Costituzione "prevede una sfera di giurisdizione esclusiva ai

tribunali militari, competenti a giudicare, in tempo di pace, i reati

militari commessi da appartenenti alle Forze Armate": ciò proprio

perché il precetto costituzionale implica una valutazione di

speciale idoneità del giudice e, quindi, di "naturalità",

sottratta, come tale, alle successive scelte del legislatore.

Il giudice a quo richiama, poi, la sentenza costituzionale n. 222

del 1983, con la quale la Corte dichiarò l'illegittimità dell'art.

9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui

sottraeva alla competenza del tribunale per i minorenni i

procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per

concorso nello stesso reato, affermando come anche in quella sede,

pur senza pronunciarsi espressamente sulla "naturalità" del giudice,

ma facendo ricorso ai princìpi della parità di trattamento e della

ragionevolezza, la Corte ebbe ad applicare sostanzialmente il

princìpio del giudice naturale.

Analoghe conclusioni si imporrebbero con riguardo alla norma ora

impugnata, la quale "immotivatamente deroga ai princìpi del giudice

naturale, della conservazione dei tribunali militari quali organi di

giurisdizione speciale ai quali necessariamente deve rimanere

attribuita, in tempo di pace, una giurisdizione esclusiva per i reati

militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate, e, infine,

del più generale principio di ragionevolezza".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47, 1° serie speciale, del

1986.

In questo giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Un' analoga questione ha sollevato anche il Tribunale

militare di Padova nel corso del procedimento penale a carico di

Possamai Primo e di Dal Bello Angelino, denunciando, in riferimento

agli artt. 3, 25, secondo comma, e 103, secondo comma, della

Costituzione, l'art. 264 del codice penale militare di pace, nella

parte in cui dispone che nei casi di connessione teleologica fra

reati comuni e reati militari previsti dal primo comma dello stesso

articolo, tutti i procedimenti sono di competenza dell'autorità

giudiziaria ordinaria.

Il principio di eguaglianza sarebbe vulnerato per l'ingiustificata

disparità di trattamento fra la situazione del militare sottoposto

per il reato militare al giudizio specializzato del tribunale

militare ed il militare che, pur accusato dello stesso reato

militare, viene sottratto al giudizio specializzato del tribunale

militare a causa della connessione del reato militare con un reato

comune (pure il giudice a quo richiama, sul punto, la sentenza

costituzionale n. 222 del 1983). Vi sarebbe anche violazione del

principio del giudice naturale e delle regole sulla cognizione dei

tribunali militari in tempo di pace, sia nel senso che l'art. 103,

terzo comma, della Costituzione attribuisce direttamente al giudice

militare la competenza a conoscere dei reati militari commessi da

appartenenti alle forze armate, sia nel senso che, stando al precetto

contenuto nella norma impugnata, "l'imputato può deliberatamente

sottrarsi o altri possono intenzionalmente sottrarlo al giudizio del

Tribunale militare, giudice naturale precostituito per legge".

Senza contare che la deroga alla giurisdizione militare prevista

dall'art. 264, primo comma, del codice penale militare di pace

"genera disposizioni forse ancor più in contraddizione con i

princìpi stessi", quali il secondo ed il terzo comma del medesimo

art. 264.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 59, 1° serie speciale, del

1986.

Nemmeno in questo giudizio si è costituita alcuna delle parti

private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto

1. - Le tre ordinanze dei Tribunali militari di Bari, di Torino e

di Padova sollevano questioni di legittimità costituzionale

sostanzialmente coincidenti: i relativi giudizi vanno, quindi,

riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Tutte le ordinanze hanno per oggetto l'art. 264 del codice

penale militare di pace, nel testo sostituito ad opera dell'art. 8

della legge 23 marzo 1956, n. 167. La norma risultante da tale

sostituzione contrasterebbe con gli artt. 3, 25, primo comma, e 103,

terzo comma, della Costituzione, per il fatto di riconoscere

operante, sia pur solamente in alcune ipotesi, la connessione "tra i

procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e i

procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare",

rendendo "competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria

ordinaria", con conseguente sottrazione dei procedimenti di

competenza dell'autorità giudiziaria militare al giudice militare,

salva solo l'eventualità che la Corte di cassazione abbia ad

ordinarne la separazione.

3. - Poiché il testo in questione è già stato più volte

sottoposto, per intero o in singole parti, al vaglio di questa Corte,

con vario riferimento agli stessi parametri ora congiuntamente

richiamati (v. le sentenze n. 29 del 1958, n. 196 del 1976, n. 73 e

n. 81 del 1980, tutte nel senso della non fondatezza, a prescindere

da un caso di inammissibilità), era inevitabile che nelle ordinanze

di rimessione trovassero spazio anche argomentazioni ripetutamente

disattese. Tale è il caso sia dell'asserita non giustificabilità

del diverso trattamento che rispetto alla "situazione del militare

sottoposto per il reato militare al giudizio specializzato" viene

riservato alla "situazione del militare che, pur accusato dello

stesso reato militare, al giudizio specializzato è sottratto a causa

della connessione con un reato comune" (reg. ord. n. 543 / 1986); sia

della tesi che vorrebbe intendere il termine "soltanto" nell'art.

103, terzo comma, della Costituzione "come meramente rafforzativo

della differente disciplina prevista per il tempo di pace rispetto a

quella per il tempo di guerra" (reg. ord. n. 514/1986); sia

dell'opinione secondo cui "la precostituzione del giudice... non si

risolve nella naturalità, che riguarda altri valori quali

l'indipendenza, l'imparzialità, la competenza, l'idoneità, la

specializzazione del giudice, ecc." (reg. ord. n. 514/1986).

Ciononostante, non si può addivenire ad una pronuncia di

manifesta infondatezza, data la concomitante prospettazione delle

relative questioni sotto un profilo interamente nuovo: i giudici

remittenti si richiamano, infatti, alla ratio decidendi posta a base

della sentenza n. 222 del 1983, che, facendo particolare riferimento

all'art. 3 della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.

1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n.

835, "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i

minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con

maggiorenni per concorso nello stesso reato".

Si tratta della ratio decidendi racchiusa nella duplice

constatazione che "la sopravvenuta evoluzione

dell'ordinamento processuale penale dimostra chiaramente come in

esso, a seguito delle apportate modifiche, il timore

del possibile conflitto di giudicati per effetto della separazione

dei procedimenti, timore che è alla base del ricorso al

processo cumulativo, più non prevalga necessariamente su altre

esigenze parimenti meritevoli di tutela" e che "in contrapposizione

alla cennata esigenza, cui la contestata deroga intende sopperire, si

pone, con rilievo che la Corte riconosce preminente, la finalità

perseguita con la istituzione di un giudice specializzato per gli

imputati minorenni", così da far risultare "la residua deroga alla

generale competenza del tribunale per i minorenni... ormai carente di

adeguata giustificazione". Ad avviso dei giudici a quibus, di tale

ratio decidendi dovrebbe farsi applicazione anche nei confronti

dell'art. 264 del codice militare di pace, stante l'analogia

riscontrabile tra la situazione in cui si trovavano gli imputati

minori degli anni diciotto quando dovevano rispondere di un reato

commesso in concorso con imputati maggiorenni e la situazione in cui

si trovano gli appartenenti alle Forze armate quando devono

rispondere di un reato militare connesso, a norma dell'art. 264,

primo comma, con un reato comune.

La carenza di una valida ragione giustificatrice anche per la

deroga così apportata alla giurisdizione dei tribunali militari in

tempo di pace ne farebbe apparire evidente il contrasto non soltanto

con l'art. 3, ma altresì con gli artt. 25, primo comma, e 103, terzo

comma, della Costituzione.

4. - Le questioni non sono fondate.

Pur essendo pacifico che con l'art. 264 del codice penale militare

di pace, allo stesso modo di quanto avveniva con la parte dell'art. 9

del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, da ultimo caducata,

il legislatore ha inteso darsi carico dell'esigenza del simultaneus

processus (v. le sentenze n. 130 del 1963, n. 10 del 1966, n. 196 del

1972, n. 73 del 1980), è da ritenersi altrettanto incontestabile

che, nel confronto con tale esigenza, la finalità perseguita

attraverso l'istituzione in tempo di pace di un giudice speciale per

gli appartenenti alle Forze armate autori di reati militari non viene

a porsi sullo stesso piano di preminenza riconosciuto da questa Corte

alla "finalità perseguita con l'istituzione di un giudice

specializzato per gl'imputati minorenni" (v. la sentenza n. 222 del

1983).

Al riguardo, non si può non ribadire come in nessun caso

l'esigenza del simultaneus processus sia in grado di pregiudicare

quella "protezione della gioventù", che trova il suo fondamento nel

secondo comma dell'art. 31 della Costituzione: è proprio l'interesse

costituzionalmente garantito alla "tutela dei minori" (v. le sentenze

n. 25 del 1964, n. 46 del 1978, n. 16 e n. 17 del 1981) che porta ad

annoverare il tribunale per i minorenni tra quegli "istituti" dei

quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, in

vista soprattutto - almeno per quanto più specificamente attiene al

settore penale - dell'essenziale finalità costituita dal "recupero

del minore deviante, mediante la sua rieducazione ed il suo

reinserimento sociale" (v. la sentenza n. 222 del 1983).

Per i tribunali militari in tempo di pace, invece, questa Corte ne

ha sempre inteso la giurisdizione "come una giurisdizione

eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi" (v. le sentenze n.

29 del 1958, n. 48 del 1959, n. 81 del 1980, n. 112 e n. 113 del

1986) e, quindi, come una deroga alla giurisdizione ordinaria: "una

deroga la cui eccezionalità è sottolineata, per giunta, dall'uso

dell'avverbio "soltanto" nell'art. 103, terzo comma, della

Costituzione, a conferma che la giurisdizione ordinaria è da

considerare, per il tempo di pace, come la giurisdizione normale".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 264 del codice penale militare di pace, nel testo

sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167

(Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice

penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e

103, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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