Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1985 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi della Provincia Autonoma

di Bolzano rispettivamente notificati il 16 aprile 1976, il 21 febbraio

1977, il 27 febbraio 1978, il 16 aprile 1983, e il 21 luglio 1984,

depositati in Cancelleria il 26 aprile 1976, il 3 marzo 1977, l'8 marzo

1978, il 3 maggio 1983 e il 27 luglio 1984, iscritti ai nn. 23 del

registro 1976, 6 del registro 1977, 4 del registro 1978, 15 del

registro 1983 e 26 del registro 1984, concernenti conflitti di

attribuzione sorti a seguito: del d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860,

recante "Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa ai

programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e

televisive in lingua tedesca e radiofoniche in ladino per la Provincia

di Bolzano"; del decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni

3 dicembre 1976 recante "Approvazione del piano nazionale delle

radiofrequenze", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 339 del 22 dicembre 1976; della delibera in data 16

dicembre 1977 della R.A.I. relativa alla terza rete televisiva; del

decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 31

gennaio 1983 recante "Approvazione del piano nazionale di ripartizione

delle radiofrequenze"; della nota 18 maggio 1984 del Ministero delle

Poste e Telecomunicazioni relativa al rigetto della richiesta della

Provincia di Bolzano per la istituzione di una terza rete

radiotelevisiva per la ricezione delle radiodiffusioni sonore e visive

emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca

e ladina.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino, Umberto Coronas e Roland Riz

per la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio

Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 16 aprile 1976, depositato il 26

aprile 1976 ed iscritto al n. 23/1976, il Presidente della Provincia

Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo

Stato, avverso il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, recante "Approvazione

ed esecuzione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei

ministri e la RAI, relativa ai programmi televisivi e radiofonici in

lingua tedesca e radiofonici in ladino per la Provincia di Bolzano".

Ha premesso la ricorrente di disporre, ai sensi degli artt. 8 e 16

dello Statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di

competenza legislativa ed amministrativa in materia di: a)

comunicazioni; b) manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed

educative locali anche con i mezzi radiotelevisivi; c) attività

ricreative.

Ha soggiunto che il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, recante norme

di attuazione dello Statuto, ha assegnato alla Provincia di Bolzano,

nell'ambito del suo territorio, l'esercizio di tutte le attribuzioni

dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato in materia di

manifestazioni artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi

radiotelevisivi, disponendo, all'art. 7, che spettano, fra l'altro,

alla Provincia le funzioni amministrative di cui agli artt. 8, 9 e 10

del d.l. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, avente ad oggetto norme in

materia di vigilanza e controllo sulle radiotrasmissioni circolari, e

stabilendo, all'art. 10, che la Provincia è autorizzata a realizzare e

gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la

ricezione contemporanea nel suo territorio delle radiodiffusioni sonore

e visive emesse dall'estero.

Ha osservato la ricorrente che il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860,

è invasivo della sfera di competenza costituzionale di essa Provincia

sotto i seguenti profili:

a) alla stregua dell'art. 16 dello Statuto, in relazione all'art.

7 delle norme di attuazione sopra richiamato, la competenza a stipulare

la convenzione di cui trattasi spettava alla Provincia di Bolzano e non

allo Stato;

b) in ogni caso, la suddetta convenzione avrebbe dovuto essere

deliberata dal Consiglio dei ministri con la partecipazione del

presidente della Giunta provinciale di Bolzano ai sensi dell'art. 52,

ultimo comma, dello Statuto, concernendo essa esclusivamente tale

Provincia;

c) l'art. 3 della convenzione approvata con il d.P.R. n. 860/1975

contrasta con gli artt. 8 e 16 dello Statuto, in relazione all'art. 7

delle norme di attuazione, in quanto disciplina la formulazione dei

programmi, nell'ambito di applicazione dell'art. 8 dello Statuto

speciale, prescindendo dalla competenza della Provincia di Bolzano in

ordine alle funzioni amministrative di cui agli artt. 8, 9 e 10 del

d.l. C.P.S. n. 428/1947, in materia di formulazione dei programmi e

relativi controlli, da ritenere tuttora in vigore;

d) il suindicato art. 3 della convenzione viola le norme statutarie

e di attuazione sopra citate in quanto distingue i programmi

"informativi" da quelli artistici, culturali, educativi e ricreativi,

prescrivendo solo per questi ultimi che siano formulati ai sensi

dell'art. 8 dello Statuto speciale e delle norme di attuazione. Ciò

determinerebbe la sottrazione dei programmi "informativi" all'ambito di

applicazione dello Statuto, con conseguente lesione della competenza

costituzionalmente garantita della Provincia, che comprende l'intera

materia delle "comunicazioni", a ciò non ostando l'elencazione di cui

all'art. 8 del d.l. C.P.S. n. 428/1947 ("direttive di massima

culturali, artistiche, educative ecc."), che ha natura meramente

esemplificativa.

Ha pertanto concluso la ricorrente per l'annullamento della

determinazione impugnata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e comunque

l'infondatezza del ricorso.

In primo luogo, quanto alla censura attinente alla stipulazione

della convenzione, ha dedotto il resistente che l'art. 8, n. 4, dello

Statuto, riprodotto pedissequamente dall'art. 7 del d.P.R. n. 691/1973,

recante norme di attuazione, attribuisce alla Provincia di Bolzano

competenza limitata alla materia delle "manifestazioni ed attività

artistiche, culturali ed educative locali... anche con i mezzi

radiotelevisivi", il cui ambito circoscritto non può giustificare la

pretesa della Provincia a stipulare la convenzione in esame,

concernente ogni tipo di programma, ivi compresi quelli a contenuto

"informativo", per i quali non è prevista dallo Statuto una competenza

provinciale.

Del resto - ha osservato ancora l'Avvocatura dello Stato - la

competenza a concludere la convenzione di cui trattasi è attribuita

all'amministrazione statale dall'art. 20 della l. n. 103/1975, avverso

la quale la Provincia ha omesso di proporre tempestiva impugnativa, con

conseguente inammissibilità del ricorso in esame contro atti meramente

attuativi della suindicata norma.

Quanto alla censura concernente l'asserita invasione delle

competenze provinciali mediante violazione dell'art. 52, ultimo comma,

dello Statuto, il resistente ha eccepito l'inammissibilità, perché

essa non sarebbe deducibile in sede di conflitto di attribuzione e

l'infondatezza alla stregua dell'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n.

49, che ha dato attuazione alla citata norma statutaria, e prescrive

l'invito del Presidente della Giunta alle sedute del Consiglio dei

ministri, quando si debbano approvare provvedimenti che riguardano la

sfera di attribuzioni della Provincia, laddove la materia oggetto della

convenzione esula dalla competenza provinciale.

Né può dirsi invasivo della competenza della ricorrente - ha

rilevato l'Avvocatura dello Stato - l'art. 3 della convenzione, che, al

contrario, richiama espressamente la competenza provinciale in tema di

programmi artisici, culturali, educativi e ricreativi quale emerge

dall'art. 8 dello Statuto, e dall'art. 7 delle norme di attuazione

approvate con il d.P.R. n. 691/1973, che a sua volta richiama gli artt.

8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. n. 428/1947.

Il suddetto art. 3 - ha soggiunto il resistente - esclude dalla

competenza provinciale i programmi a carattere "informativo", ma di

ciò infondatamente si duole la ricorrente, rivendicando a sé l'intera

materia delle "comunicazioni", poiché l'art. 8, n. 18, dello Statuto,

al quale la Provincia di Bolzano si richiama, si riferisce ai soli

trasporti di persone e di cose.

La Provincia ha depositato memoria, nella quale si nega la natura

meramente attuativa dell'atto impugnato (Convenzione Stato-RAI)

rispetto agli artt. 19 e 20 della l. n. 103/1975 (non impugnata

tempestivamente, come dedotto dall'Avvocatura dello Stato, con

conseguente inammissibilità del conflitto), in quanto l'art. 48 della

citata legge fa espressamente salve le competenze della Provincia.

Sull'omesso invito del Presidente della Provincia al Consiglio dei

ministri, si rileva che l'invito è imposto (art. 52 Statuto speciale

e art. 19 d.P.R. n. 49/1973) ove si tratti di decisioni che riguardano

la Provincia: ipotesi, questa, ricorrente nella specie.

Nel merito, si contesta la possibilità di distinguere tra

programmi "informativi" e programmi "culturali o di svago", avendo

sempre la Corte costituzionale considerato unitariamente le

trasmissioni radiotelevisive (sent. n. 59/1960; n. 225/1974; n.

202/1976; n. 148/1981).

Si ribadisce, inoltre, che la convenzione lede i poteri di

indirizzo e di controllo sui programmi (di qualsiasi contenuto) e sulla

loro attuazione attribuiti alla Provincia dall'art. 7 del d.P.R. n.

691/1973 mediante il rinvio agli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. n.

428/1947, nel quadro della competenza provinciale in tema di

comunicazioni emergente dal complessivo tenore dell'art. 8, nn. 4 e 18,

dello Statuto.

2. - Con ricorso notificato il 21 febbraio 1977 depositato il 3

marzo 1977 ed iscritto al n. 6/1977, il Presidente della Provincia

Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo

Stato, avverso il decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni

3 dicembre 1976, recante l'approvazione del piano nazionale delle

radiofrequenze.

La ricorrente ha richiamato gli artt. 8, n. 4, e 16 dello Statuto

speciale, attributivi ad essa Provincia di competenza legislativa ed

amministrativa in tema di "usi e costumi locali ed istituzioni

culturali" a carattere provinciale, nonché in tema di "manifestazioni

ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la

Provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi";

ha richiamato altresì l'art. 7 delle norme di attuazione dettate

con d.P.R. n. 691/1973, devolutivo ad essa Provincia, per il suo

territorio, delle attribuzioni esercitate in precedenza dagli organi

centrali e periferici dello Stato in materia di manifestazioni ed

attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi

radiotelevisivi, ivi comprese, fra l'altro, le funzioni amministrative

previste dagli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428

(determinazione delle "direttive di massima culturali, artistiche,

educative, ecc., dei programmi di radiodiffusione circolari e la

vigilanza sulla loro attuazione");

ha richiamato infine l'art. 8 delle suindicate norme di attuazione,

attributivo ad una speciale commissione delle funzioni di vigilanza

tecnica sugli impianti della RAI di Bolzano.

Ciò premesso, ha dedotto la ricorrente che le competenze sopra

enunciate sono state violate dal decreto ministeriale, il quale

individua una serie di bande di frequenza, includendo in esse quelle

utilizzate dalle emittenti locali nella Provincia, e riserva al

Ministero delle poste e telecomunicazioni la competenza ad assegnare le

frequenze stesse, con ciò invadendo la sfera di competenza della

Provincia in tema di attività locali con i mezzi radiotelevisivi.

La ricorrente ha pertanto concluso per l'annullamento in parte qua

del decreto.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilità e, comunque,

l'infondatezza del ricorso.

Sotto il primo profilo, ha dedotto il resistente che il potere di

assegnazione delle frequenze radioelettriche per le radiocomunicazioni

è attribuito all'amministrazione statale dalle leggi 14 aprile 1975,

n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva)

e 10 dicembre 1975, n. 693 (Ristrutturazione del consiglio superiore

tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione),

avverso le quali la Provincia non ha proposto tempestiva impugnazione

ai sensi dell'art. 32 della l. n. 87/1953, sicché è preclusa

l'impugnativa dell'atto amministrativo di attuazione delle suddette

norme.

Nel merito, il resistente ha dedotto che l'art. 8, n. 4, dello

Statuto, approvato con d.P.R. n. 670/1972, e gli artt. 7 ed 8 delle

relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. n. 691/1973, sono

stati formulati in un periodo nel quale vigeva l'assoluto monopolio

dello Stato in materia di servizi radiotelevisivi, e che ad esso non

hanno certamente inteso apportare deroga, riconoscendo ad un organismo

diverso dallo Stato competenze circa l'assegnazione del mezzo tecnico

indispensabile per l'espletamento del servizio;

ha rilevato che le particolari attribuzione della Provincia

riguardano esclusivamente il contenuto dei programmi artistici,

culturali ed educativi di rilevanza locale messi in onda dalla

concessionaria del servizio pubblico nazionale, come è dato desumere

dalla limitazione in tal senso dei compiti attribuiti dal d.l. C.P.S.

n. 428/1947 in sede nazionale ad un apposito Comitato, espressamente

richiamato dall'art. 7 delle citate norme di attuazione;

ha soggiunto che la vigilanza tecnica sugli impianti della

concessionaria, attribuita dall'art. 8 delle norme di attuazione ad una

commissione avente composizione diversa (con prevalenza di membri di

nomina provinciale) da quella di cui all'art. 2 del d.l. C.P.S. n.

428/1947, non comprende l'attività di assegnazione delle frequenze per

il funzionamento degli impianti;

ha concluso che l'assegnazione delle radiofrequenze è

legittimamente riservata allo Stato, sia perché deve avvenire nel

pieno rispetto del regolamento delle radiocomunicazioni, redatto

dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, della quale

l'Italia fa parte; sia perché deve svolgersi in coordinazione con

altri rami di attività proprie dello Stato; sia, infine, perché, in

tal senso si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 202

del 1976.

3. - Con ricorso notificato il 27 febbraio 1978, depositato l'8

marzo 1978 ed iscritto al n. 4/1978 la Provincia Autonoma di Bolzano ha

sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso la

delibera in data 16 dicembre 1977 del consiglio di amministrazione

della RAI, relativa all'istituzione della terza rete televisiva.

La ricorrente ha dedotto che la strutturazione della terza rete

RAI, caratterizzata da una impostazione su base regionale, è invasiva

della sua sfera di competenza, quale emerge, oltre che dall'art. 8, n.

4, dello Statuto, e dall'art. 7 delle norme di attuazione approvate con

d.P.R. 691/1973, che richiama il d.l. C.P.S. n. 428/1947 in tema di

direttive di massima per i programmi, dall'art. 9 delle suddette norme

di attuazione, che prevede la nomina del coordinatore dei programmi in

lingua tedesca d'intesa tra la Provincia e la RAI.

Ha infatti osservato che, alla stregua della delibera impugnata, i

piani di trasmissione sono elaborati dalla direzione della rete ed

approvati, ai sensi dell'art. 13 della l. n. 103/1975, dal consiglio

di amministrazione, in contrasto con il potere di direttiva spettante

alla Provincia; la programmazione in lingua tedesca è affidata alla

direzione di rete, laddove compete al coordinatore responsabile; la

programmazione informativa in lingua tedesca è affidata ad un

"direttore di testata", mentre compete al suindicato coordinatore.

Ha pertanto concluso per l'annullamento della delibera impugnata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità e, in

subordine, l'infondatezza del ricorso.

Sotto il primo profilo, ha dedotto che il conflitto di attribuzione

può essere sollevato solo se l'invasione della sfera di competenza

della Provincia autonoma sia operata da un atto dello Stato, laddove,

nella specie, l'atto impugnato è della RAI, società per azioni

concessionaria di un servizio pubblico.

Nel merito, ha contestato l'invasione della sfera di competenza, in

quanto l'istituzione della terza rete non ha inciso sul potere della

Provincia di formulare le direttive di massima culturali, artistiche ed

educative dei programmi (emergente dall'art. 7 delle norme di

attuazione che richiama l'art. 8 del d.l. C.P.S. n. 428/1947), né

sulle funzioni del coordinatore di cui all'art. 9 delle norme di

attuazione, la cui attività è espressamente ristretta all'attuazione

dei programmi in lingua tedesca di natura artistica, culturale ed

educativa previsti dall'art. 8 del d.l. C.P.S. n. 428/1947, con

esclusione dei programmi "informativi" (regolati dagli artt. 11 e

seguenti del d.l. C.P.S. n. 428/1947).

La Provincia ha depositato memoria, con la quale contesta

l'eccepita inammissibilità del conflitto derivante dall'imputabilità

dell'atto non allo Stato, ma alla RAI S.p.a., osservando che

l'attività della concessionaria del servizio pubblico è pur sempre

riferibile allo Stato, quale titolare del monopolio (per riferimenti si

citano le sentenze di questa Corte n. 105/1968; n. 128/1969; n.

175/1976).

Rileva inoltre che la delibera impugnata costituisce manifestazione

di volontà idonea a suscitare il conflitto, alla stregua degli

insegnamenti della Corte costituzionale (sentt. n. 164/1963; n.

171/1971).

Nel merito, ribadisce la competenza della Provincia in tema di

indirizzo e di controllo sui programmi, siano essi "informativi" o di

"cultura e svago".

4. - Con ricorso notificato il 16 aprile 1983, depositato il 3

maggio 1983 ed iscritto al n. 15/1983, la Provincia Autonoma di Bolzano

ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso il

decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni 31 gennaio 1983,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, recante

l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle

radiofrequenze.

La ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 8, nn. 4 e 18, dello

Statuto, nonché gli artt. 7 e 8 delle norme di attuazione

(disposizioni già riportate nei precedenti paragrafi), ha dedotto che

l'art. 10 delle norme di attuazione autorizza la Provincia "a

realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo

tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della Provincia,

delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi

radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina", rilevando

che dal complesso normativo suindicato emerge la competenza della

Provincia in materia di trasmissioni radiotelevisive, quale

specificazione delle "comunicazioni", nel quadro delle esigenze

costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche.

Ciò premesso, ha dedotto che il decreto ministeriale impugnato è

invasivo della suddetta competenza, poiché include tra le bande di

frequenza quelle notoriamente usate dalle emittenti locali nella

Provincia e riserva al Ministero delle poste e telecomunicazioni

l'assegnazione delle frequenze, che spetta invece, nell'ambito del suo

territorio, alla Provincia.

Ha quindi concluso per l'annullamento in parte qua del decreto.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il resistente, per un verso, ha ribadito, richiamando le

argomentazioni svolte nel resistere ai conflitti sopra indicati, che

alla Provincia non spetta, in base alle norme statutarie e di

attuazione da essa invocate, una competenza generale in tema di

servizio pubblico radiotelevisivo, comprensiva in ipotesi della

gestione dei mezzi tecnici di esso, bensì la sola determinazione di

massima dei programmi educativi, ricreativi e culturali, nel quadro

delle funzioni in materia di manifestazioni e attività artistiche,

culturali ed educative locali, secondo gli artt. 8, n. 4, dello Statuto

in vigore e 7 delle norme di attuazione, quest'ultimo integrato alla

luce del richiamo fatto agli artt. 8, 9 e 10 del d. lv. C.P.S. n.

428/1947.

Per altro verso, ha osservato che già il vecchio codice postale

approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, all'art. 261, attribuiva

al Ministero delle poste e telecomunicazioni il controllo sui servizi

tecnici dell'ente concessionario del servizio pubblico delle

radiodiffusioni: competenza tecnica, questa, che è stata precisata, in

coerenza con gli sviluppi del servizio, con la successiva legislazione,

la quale, anche in ordine agli impegni internazionali assunti in tema

di ripartizione delle bande di frequenza, ha espressamente attribuito

il potere di assegnazione delle medesime al Ministero delle poste e

telecomunicazioni.

La Provincia ha depositato memoria, dove ribadisce l'ampiezza della

competenza della Provincia, comprensiva del potere di assegnazione

delle radiofrequenze nel territorio provinciale, derivante dalle norme

di attuazione dello Statuto speciale, prevalenti rispetto alle leggi

ordinarie (C. cost. sent. n. 151/1972), ed in particolare dagli artt.

7, 8 e 10 d.P.R. n. 691/1973.

5. - Con ricorso notificato il 21 luglio 1984, depositato il 27

luglio 1984 ed iscritto al n. 26/1984, la Provincia Autonoma di Bolzano

ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso la nota

18 maggio 1984 del Ministero delle poste e telecomunicazioni, relativa

al rigetto della richiesta della Provincia per l'istituzione di una

terza rete televisiva, per la ricezione dei programmi esteri dell'area

culturale tedesca e ladina.

La ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 8, nn. 4 e 18, dello

Statuto e gli artt. 7 ed 8 delle relative norme di attuazione

(disposizioni tutte già precedentemente riprodotte), si è soffermata

sull'art. 10 delle stesse norme di attuazione, in base al quale la

Provincia è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a

consentire la ricezione contemporanea, nel territorio provinciale, dei

programmi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, prevedendosi,

inoltre, che il piano tecnico della rete suddetta deve essere

concordato tra la Provincia ed il Ministero delle poste.

Ha ancora rilevato la Provincia che, secondo la giurisprudenza

della Corte costituzionale (sent. n. 110 del 1977), il conflitto di

attribuzione è ammissibile quando si deduce la violazione di

disposizioni di attuazione di Statuti speciali.

Ciò premesso, ha dedotto che la competenza in esame risulta

menomata dal comportamento dilatorio del Ministero delle poste, che ha

lasciato trascorrere un decennio senza addivenire al concordamento

previsto dal citato art. 10, pervenendo infine alla determinazione

negativa impugnata, ed ha concluso per l'annullamento del

provvedimento.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità e, in

subordine l'infondatezza del ricorso.

Sotto il primo profilo, ha osservato il resistente che il

provvedimento impugnato non è lesivo della competenza della Provincia

in riferimento al dettato dell'art. 10 delle norme di attuazione dello

Statuto speciale, poiché tale disposizione ha avuto puntuale

applicazione, mediante la costituzione della RAS (Radiotelevisione

Azienda speciale della Provincia di Bolzano) che riceve due programmi

della confinante Austria.

Nel merito, ha rilevato che il citato art. 10, parlando di

"autorizzazione" e prevedendo che il piano tecnico della rete deve

essere "concordato" con l'amministrazione statale, subordina

l'accoglimento delle richieste della Provincia alle valutazioni

discrezionali dell'amministrazione, potendosi, diversamente, verificare

l'occupazione di tutte le bande di frequenza da parte dell'ente locale.

Ha infine soggiunto che il richiamo, operato dalla ricorrente,

all'art. 8, n. 18, dello Statuto speciale appare abnorme, poiché tale

disposizione si riferisce alla materia dei trasporti, ivi compresi gli

impianti a fune.

La Provincia ha depositato memoria, nella quale, dopo aver

richiamato l'art. 48 della l. n. 103/1975, e l'art. 10, ultimo comma

del d.P.R. n. 691/1973, che riconoscono alla Provincia di Bolzano

competenza in materia radiotelevisiva, ribadisce che lo stesso art. 10,

nei precedenti commi, attribuisce alla Provincia un'ampia sfera di

attribuzioni e potestà in relazione alla realizzazione e gestione di

una rete idonea a consentire la contemporanea ricezione, nel territorio

provinciale, dei programmi esteri dell'area culturale tedesca e ladina,

il che consente di escludere che sussista la discrezionalità del

Ministero delle poste nel vagliare le richieste della Provincia,

dovendo, al contrario, l'amministrazione centrale concordare il piano

tecnico della rete con la Provincia stessa.

Deduce, infine, la pretestuosità della motivazione del rifiuto

dell'introduzione di una terza rete (due sono già in funzione),

fondata sull'indisponibilità di sufficienti canali per impianti su

scala locale, poiché tale argomentazione è stata disattesa dalla

Corte costituzionale con la sentenza n. 202/1976. Considerato in diritto :

1. - I cinque conflitti di attribuzione sollevati dalla Provincia

di Bolzano, essendo i loro oggetti connessi ratione materiae, possono

essere riuniti e risolti con unica decisione.

2. - Col primo di essi la Provincia sostiene che il d.P.R. 9

dicembre 1975, n. 860, recante approvazione ed esecuzione della

convenzione intercorsa fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e

la RAI, relativamente ai programmi televisivi e radiofonici in lingua

tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano, è

invasivo delle sue competenze costituzionalmente garantite in materia

di diffusioni radiotelevisive perché tali competenze comprendono tutte

le attribuzioni olim dello Stato nella detta materia, e quindi anche

quella di concludere convenzioni come quella in argomento.

Soggiunge che, in ogni caso, le suindicate competenze sono state

lese: sia perché la deliberazione del Consiglio dei ministri risulta

adottata senza la partecipazione del Presidente della giunta di essa

Provincia; sia perché la convenzione approvata, distinguendo

indebitamente (all'art. 3) fra programmi "informativi" e programmi

"artistici, culturali educativi e ricreativi", richiama e fa salve le

suindicate competenze solo per questi ultimi, e non anche, come avrebbe

dovuto, per i programmi "informativi" (artt. 8, 9, 10 d. lv. C.P.S. n.

428 del 1947, richiamato dall'art. 7 delle norme di attuazione dello

statuto, e art. 8, n. 18, dello statuto in vigore concernente le

competenze di essa Provincia in tema di "comunicazioni").

La prima, radicale censura (spettanza alla Provincia ricorrente,

anziché allo Stato, della conclusione della convenzione) non è, come

pretende il resistente Presidente del Consiglio dei ministri,

inammissibile perché mossa contro provvedimento meramente applicativo

di una disposizione di legge - l'art. 20 della l. 14 aprile 1975, n.

103 (recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e

televisiva) - non impugnata ai sensi dell'art. 2 legge costituzionale 9

febbraio 1948, n. 1 e nei termini di cui all'art. 39 legge 11 marzo

1953, n. 87. Vero è che la disposizione anzidetta, in relazione

all'obbligo della società concessionaria dei servizi radiotelevisivi,

sancito dal precedente art. 19, lett. c), di effettuare trasmissioni in

lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, prevede che le

trasmissioni siano regolate mediante convenzione aggiuntiva da

stipulare con le competenti amministrazioni dello Stato; ma è anche

vero che l'art. 48 della cennata legge n. 103 del 1975 fa salve le

disposizioni attributive di competenze, in materia di servizi di

telecomunicazioni, alla Provincia di Bolzano contenute nel testo unico

approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (che costituisce, come si

dirà fra poco, secondo la stessa Provincia ricorrente, la base delle

competenze da essa rivendicate). Sicché, tenuto conto della necessità

di coordinare in via di interpretazione le due disposizioni della

stessa legge n. 103 del 1975, non può nella previsione dell'art. 20

ravvisarsi un atto univocamente e concretamente invasivo, come quello

che, in ipotesi, soltanto il provvedimento ora impugnato sarebbe invece

idoneo a costituire

Ciò posto, all'esame di tutte le censure è pregiudiziale

l'individuazione della effettiva estensione delle competenze

costituzionalmente garantite della Provincia di Bolzano in materia di

diffusioni radiotelevisive.

E l'individuazione va operata ovviamente - come postula la

Provincia - alla stregua del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il

testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige (decreto che, d'ora innanzi, sarà indicato

col termine "statuto in vigore") e del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691,

recante norme di attuazione del detto statuto, nella parte concernente

manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali e,

"per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi"

(decreto, che, d'ora innanzi, sarà indicato col termine "norme di

attuazione"). È alla stregua di tale normativa (e non del precedente

statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e

delle relative norme di attuazione, cui è invece riferita la decisione

di questa Corte n. 46 del 1961, pertanto non pregiudicante) che occorre

verificare se, come pretende la ricorrente, le dette sue competenze

siano di tale latitudine da importare che essa Provincia, nell'ambito

del territorio provinciale, si sostituisce interamente allo Stato nella

gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.

La Provincia fa leva sull'art. 8, nn. 4, 18 e 19, dello statuto in

vigore, attributivi ad essa Provincia di potestà legislativa

(esclusiva) rispettivamente: a) su "usi e costumi locali ed istituzioni

culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere

provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed

educative locali, e per la Provincia di Bolzano anche con i mezzi

radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni

radiotelevisive"; b) su "comunicazioni e trasporti di interesse

provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e gli impianti di

funivia"; c) su "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione

a mezzo di aziende speciali"; nonché sull'art. 9, n. 11, dello statuto

in vigore, attributivo ad essa Provincia di potestà legislativa su

"attività sportive e ricreative". Disposizioni tutte alle quali si

correla l'art. 16 del detto statuto, che attribuisce nelle stesse

materie alle Province le funzioni amministrative in precedenza

esercitate dallo Stato. Si richiama altresì all'art. 7 delle norme di

attuazione, nel quale si ribadisce che le attribuzioni (già) dello

Stato in materia di "manifestazioni ed attività artistiche, culturali

ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi" sono esercitate,

nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Bolzano,

precisandosi che "l'esercizio predetto riguarda, fra l'altro, le

funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del decreto

legislativo 3 aprile 1947, n. 428". E ancora fa riferimento all'art. 10

delle stesse norme di attuazione, in cui si riconosce alla Provincia il

potere di realizzare e di gestire una rete di ripetitori, per la

ricezione e la ritrasmissione, nel territorio provinciale, di programmi

diffusi da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca

e ladina, e, in connessione con tale potere, quello di concordare il

piano tecnico della rete col Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni "anche al fine del coordinamento con gli altri

servizi pubblici di telecomunicazione", nonché quello di utilizzare i

collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di

telecomunicazioni del detto Ministero e dei suoi concessionari, e di

acquisire impianti di privati per ristrutturarli e gestirli.

Ora dalla sola, pur innegabile, molteplicità delle attribuzioni

come sopra elencate e garantite dallo statuto in vigore e dalle norme

di attuazione non può desumersi - come argomenta la ricorrente - il

riconoscimento a suo favore di una competenza generale ed esclusiva

come quella da essa rivendicata.

Vi si oppone anzitutto la constatazione che alla Provincia, con gli

artt. 8, n. 4, dello statuto in vigore e 7 delle norme di attuazione

sono assegnate nell'ambito del territorio provinciale, per quel che

concerne il servizio pubblico delle diffusioni radiotelevisive in

generale, le specifiche funzioni esercitate fino a quel momento dal

Comitato istituito presso il Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni con l'art. 8 del d. lv. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428

(decreto recante la normativa in materia di radiodiffusioni circolari

previgente alla legge di riforma n. 103 del 1975), e cioè quelle

concernenti "la determinazione delle direttive di massima culturali,

artistiche educative, ecc. dei programmi di radiodiffusione" circolare

(ovviamente estesa alle direttive dei programmi televisivi) e la

vigilanza sulla loro attuazione.

Laddove tutte le altre funzioni, cioè quella attinente alla

vigilanza sulla diffusione di notizie e di programmi "informativi" e

quella d'ordine tecnico, affidate dal detto decreto n. 428 del 1947

rispettivamente alla Commissione parlamentare con esso istituita (art.

9), avente appunto il compito "dell'alta vigilanza per assicurare

l'indipendenza politica e l'obbiettività informativa delle

radiodiffusioni", e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

(art. 1), non risultano attribuite alla Provincia dalla norma

statutaria e dalle norme di attuazione anzidette.

Ciò risulta inequivocabilmente, oltre che dal tenore letterale,

come sopra riprodotto, della norma statutaria e della norma di

attuazione, dal puntuale richiamo fatto da quest'ultima ai soli artt.

8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 428 del 1947, relativi al

Comitato e non anche alla Commissione parlamentare.

Ma soprattutto l'individuazione così operata delle attribuzioni

della Provincia in materia trova sostegno nella considerazione che esse

hanno il loro referente costituzionale nella tutela dell'autogestione

del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche, tutela cui è

coerente la strutturazione delle dette attribuzioni quale componente

strumentale di quelle più ampie riconosciute alla Provincia in tema di

manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali.

È in riferimento a tali più ampie attribuzioni (artt. 8, n. 4,

statuto in vigore e 7, comma primo, norme di attuazione) che va intesa

la precisazione delle norme di attuazione (art. 7, comma secondo)

secondo la quale l'esercizio di esse comprende, "fra l'altro", le

funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del decreto

legislativo n. 428 del 1947: non già, come pretende la Provincia, nel

senso del carattere meramente esemplificativo del richiamo rispetto ad

asserite più estese attribuzioni in materia di servizio pubblico

radiotelevisivo.

Né offrono argomenti alla tesi della Provincia:

a) la locuzione "comunicazioni e trasporti" contenuta nell'art. 8,

n. 18, dello statuto in vigore (l'endiadi si riferisce chiaramente ai

trasporti di persone o di cose, materia distinta anche in altri statuti

speciali e nelle relative norme di attuazione da quella stessa delle

telecomunicazioni, e tanto più da quella delle diffusioni

radiotelevisive: vedi art. 7 d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in

ordine all'art. 17, lett. a), dello Statuto siciliano, recante analoga

formulazione; vedi altresì art. 30 d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, in

ordine all'art. 4, n. 14, dello stesso statuto del Trentino-Alto Adige

26 febbraio 1948, n. 5, recante analoga formulazione);

b) la locuzione "assunzione diretta di servizi pubblici", contenuta

nell'art. 8, n. 19, dello statuto in vigore (tali attribuzioni, attesa

l'indeterminatezza dell'oggetto, non possono senz'altro estendersi a

quelle, distintamente considerate dalla legislazione ordinaria e dalle

stesse norme statutarie e di attuazione, concernenti lo specifico

servizio pubblico delle diffusioni circolari radiotelevisive);

c) la locuzione "attività sportive e ricreative" contenuta

nell'art. 9, n. 11, dello statuto in vigore (il riferimento sarebbe

addirittura controproducente, se la nozione di attività ricreative

potesse essere messa in connessione con quelle enunciate nell'art. 8,

n. 4, dello statuto nel senso di una ricreatività culturalmente

qualificata; ma è solo non conferente, se la locuzione è

interpretata, siccome è imposto dall'endiadi, quale ricreatività mera

o sportiva, in relazione alla situazione ambientale).

L'assetto dei rapporti fra Stato e Provincia così delineato sulla

base dell'interpretazione diretta delle norme statutarie - ammesso che

per illuminarlo sia consentito fare riferimento alla legislazione

ordinaria successiva - non risulta modificato a vantaggio della

Provincia (come questa pretende) da ciò, che l'art. 4 della legge n.

103 del 1975 ha attribuito ad un unico organo la formulazione degli

indirizzi generali per la predisposizione di tutti i programmi

televisivi, vale a dire sia di quelli ricreativi, culturali ed

educativi, sia di quelli informativi (cosicché non vi sarebbe più

ragione di ritenere le competenze della Provincia limitate ai primi).

Tale superiore compito è stato infatti riservato - nel quadro della

scelta adottata per l'attuazione della garanzia dei principi

costituzionali di obbiettività, imparzialità e completezza della

pubblica informazione (v. sentenze di questa Corte nn. 59/60, 225/74,

148/81), principi ritenuti operanti anche relativamente ai programmi

culturali e ricreativi - alla ristrutturata Commissione parlamentare, e

non alla Provincia di Bolzano o ad altra autonomia garantita.

Provincia di Bolzano le cui competenze come sopra assegnate dalle norme

statutarie, anche con riguardo ai programmi radiotelevisivi, sono

peraltro preservate dalla stessa legge (art. 48), nella loro misura

privilegiata rispetto a quella delle attribuzioni riconosciute a ogni

altro centro di autonomia garantita.

Che, poi, l'assetto suindicato - rientrante, malgrado il

trattamento privilegiato fatto salvo alla Provincia di Bolzano,

nell'orientamento normativo favorevole allo Stato nei rapporti fra

questo e le autonomie regionali in tema di pubblica informazione (v.

sentenza di questa Corte n. 94 del 1977) - possa risentire conseguenze

da un eventuale incremento della partecipazione di ogni autonomia

regionale all'organizzazione e gestione del servizio pubblico

radiotelevisivo, che sia compatibile con la garanzia dei principi

costituzionali dianzi ricordati, è prospettiva eccedente

l'individuazione delle competenze come sopra costituzionalmente

garantite della Provincia ad autonomia speciale di Bolzano, e quindi il

presente conflitto.

Per le ragioni esposte va disattesa la più radicale censura

prospettata in relazione alla stessa stipulazione della convenzione ad

opera dello Stato, mentre, pur in presenza delle ragioni medesime, la

pronuncia sulla censura prospettata in relazione al precetto espresso

nell'art. 3 della convenzione è assorbita dalla statuizione che (come

sarà detto fra poco) va resa sulla censura dedotta in relazione alla

mancata partecipazione del Presidente della giunta provinciale alla

deliberazione del Consiglio dei ministri, vale a dire al procedimento

attinente alla formazione dell'atto impugnato.

3. - A quest'ultimo proposito va anzitutto superato il dubbio, pur

sollevato dal resistente, che il mancato intervento del Presidente

della Provincia alla seduta del Consiglio dei ministri e, ancor prima,

l'omesso invito nei suoi confronti ad intervenire - anche se in

contrasto con l'art. 52 dello statuto in vigore e con l'art. 19 del

d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, recante norme di attuazione di esso in

materia di organi della regione e delle Province di Trento e di Bolzano

- diano vita a lesioni di autonomia costituzionalmente garantita,

anziché, in ipotesi, a mere illegittimità procedimentali. Le due

disposizioni ora richiamate - nel prescrivere rispettivamente la

partecipazione e l'invito, a questa strumentale, suindicati -

concorrono alla garanzia costituzionale delle competenze della

Provincia di Bolzano. E pertanto l'inosservanza di esse può esser

fatta valere come lesione delle dette competenze mediante il conflitto

di attribuzione, indipendentemente dalla circostanza che, dal punto di

vista morfologico o strutturale, l'inosservanza stessa si configuri

anche come vizio del procedimento (v. analogamente, rispetto all'art.

21 dello Statuto siciliano, le sentenze di questa Corte nn. 4/66 e

1/68).

Nel merito è da rilevare che realmente ricorre l'inosservanza

delle disposizioni in argomento.

L'art. 52 dello statuto in vigore impone l'intervento del

Presidente della Provincia alle sedute del Consiglio "quando si

trattano questioni che riguardano la Provincia"; l'art. 19 delle norme

di attuazione approvate col d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, precisa, al

comma secondo e al comma terzo, rispettivamente, che il detto

Presidente è invitato alle sedute del Consiglio dei ministri quando

questo è chiamato ad approvare, fra l'altro, atti o provvedimenti che

"riguardano" la sfera di attribuzioni della Provincia o a deliberare su

argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela

delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Orbene non vi è dubbio

che l'approvazione della convenzione relativa alla trasmissione, a cura

del servizio pubblico delle diffusioni radiotelevisive concesso alla

RAI, di programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e radiofonici in

lingua ladina, riguardi la sfera di attribuzioni della Provincia di

Bolzano, anche se le competenze di questa, in materia di servizio

pubblico radiotelevisivo, sono come sopra delimitate. Né vi è dubbio,

d'altra parte, che l'approvazione della convenzione comporti

l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche

tedesca e ladina. La lesione delle competenze costituzionalmente

garantite della Provincia appare evidente ove si consideri che, come è

stato sopra rilevato, tali competenze in materia di diffusione

radiotelevisiva trovano il loro referente costituzionale nella tutela

dell'autogestione del patrimonio culturale delle dette minoranze.

Per questa parte il ricorso per conflitto di attribuzione va dunque

accolto, dichiarandosi che non spetta allo Stato approvare la

convenzione in argomento senza aver sollecitato la partecipazione, alla

relativa deliberazione del Consiglio dei ministri, del Presidente della

giunta provinciale di Bolzano, e annullandosi il decreto di

approvazione emesso in mancanza di tale partecipazione.

4. - Con altri due dei cinque conflitti la Provincia di Bolzano

denuncia, come invasivi delle sue competenze sopra indicate,

rispettivamente il decreto del Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni 3 dicembre 1976, recante l'approvazione del piano

nazionale delle radiofrequenze e il decreto dello stesso Ministero 31

gennaio 1983, recante l'approvazione di un nuovo piano nazionale di

ripartizione delle radiofrequenze.

Con i rispettivi ricorsi la Provincia sostanzialmente deduce che

ciascuno dei decreti impugnati, attribuendo al Ministero delle poste,

quale utilizzatore per la concessione di pubblici servizi, ma con

salvezza della possibilità di assegnazione a privati, una serie di

bande di frequenza notoriamente usate in atto dalle emittenti locali, e

comunque riservando al Ministero l'assegnazione delle bande di

frequenza nell'intero territorio nazionale, lede le attribuzioni

funzionali spettanti ad essa Provincia, per il proprio territorio, in

tema di "attività locali con mezzi radiotelevisivi", attribuzioni da

ritenere comprensive del potere di assegnazione delle frequenze.

Le censure non sono, come opposto dal resistente Presidente del

Consiglio dei ministri con eccezione espressamente formulata per il

primo dei due ricorsi, ma estensibile al secondo, inammissibili in

quanto mosse contro provvedimenti meramente applicativi di leggi -

quella 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di

diffusione radiofonica e televisiva e quella 10 dicembre 1975, n. 693,

concernente la ristrutturazione del consiglio superiore tecnico delle

poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione - non impugnate ai

sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e

nei termini di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Vero

è che l'art. 45 della legge n. 103 del 1975, (modificativo dell'art.

183 del T. U. delle disposizioni legislative in materia postale, di

bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156) attribuisce espressamente all'amministrazione statale (e quindi

al Ministero delle poste e telecomunicazioni) la competenza di

assegnare frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni

nell'ambito del regolamento internazionale delle medesime e di

comunicare al comitato internazionale di registrazione delle frequenze

l'avvenuta assegnazione; e che a tale competenza si correla quella,

peraltro meramente consultiva, del consiglio superiore delle poste,

delle telecomunicazioni e dell'automazione in ordine al progetto di

piano nazionale di ripartizione delle frequenze e delle relative

modifiche, prevista dall'art. 2, lett. b), della legge n. 693 del 1975.

Ma è anche vero, come si è già osservato a proposito del conflitto

esaminato in precedenza (quello sollevato contro il d.P.R. 9 dicembre

1975, n. 860), che l'art. 48 della cennata legge n. 103 del 1975 fa

salve tutte le disposizioni attributive di competenza, in materia di

servizi di telecomunicazioni, alla Provincia di Bolzano contenute nel

testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Sicché,

tenuto conto della necessità di coordinare in via d'interpretazione

col detto art. 48 la combinata normativa dell'art. 45 della stessa

legge n. 103 del 1975 e dell'art. 2, lett. b), della legge n. 693 del

1975, non può nella previsione di tale normativa ravvisarsi un atto

univocamente e concretamente invasivo come quello che, in ipotesi,

soltanto i provvedimenti impugnati sarebbero invece idonei a

costituire.

Nel merito è da rilevare che la Provincia ricorrente formula le

proprie censure soprattutto in riferimento alla stessa competenza

generale in materia di diffusioni radiotelevisive - sostitutiva di

quella dello Stato nell'ambito del territorio provinciale - da essa

Provincia rivendicata con il conflitto sollevato in ordine al d.P.R. 9

dicembre 1975, n. 860, sopra esaminato, e sulla base delle stesse

norme statutarie e di attuazione ivi invocate.

Negata per le ragioni sopra esposte quella competenza generale, la

questione si riduce a stabilire se una competenza specifica della

Provincia di disporre in materia di assegnazione delle bande di

frequenza nell'ambito del suo territorio possa trovare almeno un

principio di giustificazione nell'unica norma indicata dalla ricorrente

che abbia attinenza a funzioni concernenti gli strumenti tecnici della

diffusione radiotelevisiva: l'art. 8 delle norme di attuazione.

Senonché la detta norma si limita a stabilire che la commissione

istituita con l'art. 2 del d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947 presso ogni

sede di singola stazione trasmittente circolare sia composta, per la

sede RAI di Bolzano, in un certo modo (cioè dal presidente e da tre

membri designati dal consiglio regionale di cui uno di lingua italiana,

uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina). Ma non innova affatto

rispetto al cennato art. 2, al quale anzi per questa parte si riporta

interamente, circa i compiti della commissione, che sono quelli della

vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni

circolari con facoltà di proporre al Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni modifiche e miglioramenti. Sulla base dell'invocata

norma di attuazione (art. 8) l'indicata commissione in Bolzano non si

sostituisce, dunque, neppure nell'ambito locale, al Ministero delle

poste e delle telecomunicazioni, nelle numerose ed ampie funzioni

d'ordine tecnico ad esso attribuite dall'art. 1 del d. lv. C.P.S. n.

428 del 1947, Ministero al quale la commissione in Bolzano ha solo la

facoltà di formulare proposte, al pari delle altre commissioni.

Del resto, mentre non vi è motivo di ritenere che la commissione

in parola sia investita, sia pure in ambito locale, del governo tecnico

dell'etere, è da rilevare che ancor prima dell'espressa attribuzione -

operata dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, modificativo

dell'art. 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (nuovo codice postale) -

del potere di assegnazione delle frequenze radioelettriche, il detto

governo, se inteso come potere di intervenire allo scopo di assicurare

la compatibilità reciproca non solo fra le radiodiffusioni circolari

ma fra tutte le forme di servizio radioelettrico, spettava al Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma

quarto, del d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947 più volte richiamato, ed è

addirittura chiaramente presupposto, anche in riferimento alle

diffusioni radiotelevisive, dallo stesso art. 10 delle norme di

attuazione, cioè da uno degli elementi principali del complesso

normativo, da cui la Provincia ricorrente afferma di ripetere le

proprie competenze. L'art. 10 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691,

infatti, prescrive (comma secondo) che il piano tecnico della rete di

ripetitori, che la Provincia è autorizzata a realizzare per la

ritrasmissione di programmi esteri provenienti dall'area culturale

tedesca e ladina, sia concordato col Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni "anche al fine del coordinamento con gli altri

servizi pubblici di telecomunicazione" (vale a dire, nel contesto, al

fine di rendere possibile al Ministero di assicurarne la reciproca

compatibilità). Né ciò è contraddetto dalla previsione, ad opera

dello stesso art. 10 (comma terzo), che la Provincia può,

nell'esercizio della propria rete, utilizzare i collegamenti della rete

pubblica nazionale che siano disponibili, perché l'utilizzazione in

discorso presuppone un giudizio di disponibilità che solo il Ministero

può dare, ovviamente tenendo conto della compatibilità suindicata.

Non è senza ragione, d'altronde, che questa Corte, con la sentenza

n. 202/76, nel porsi il problema della compatibilità fra servizio

delle radiotelevisioni circolari nell'intero territorio dello Stato ed

emittenza privata circolare nell'ambito locale, ha affermato che il

problema va risolto mediante l'attribuzione a un organo

dell'amministrazione centrale dello Stato del potere di "provvedere

all'assegnazione delle frequenze e all'effettuazione dei relativi

controlli", ed ha fatto riferimento in proposito anche alla necessità

di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali (materia,

quest'ultima, riservata allo Stato).

I due ricorsi in esame sono dunque infondati e si deve dichiarare

che non spetta alla Provincia alcun potere, neppure nell'ambito del

territorio provinciale, di disposizione delle frequenze

radioelettriche.

5. - Con ulteriore ricorso la Provincia censura il comportamento

dilatorio e quindi il diniego opposti dal Ministero delle poste e

telecomunicazioni prima astenendosi dal rispondere e poi rispondendo

negativamente (nota del 18 maggio 1984) alla richiesta di essa

Provincia relativa all'istituzione di una terza rete televisiva per la

ricezione e ritrasmissione di programmi esteri trasmessi dall'area

culturale tedesca e ladina.

In particolare la Provincia afferma (v. anche la memoria) che il

comportamento e l'atto censurati, oltre a ledere quella generale

competenza costituzionalmente garantita che essa pretende di avere in

materia di diffusioni radiotelevisive (delineata come negli altri

ricorsi sopra esaminati e in base alle norme statutarie e di attuazione

ivi indicate), comprimono il potere di realizzare e di gestire una rete

di ripetitori, ad essa attribuito dal più volte richiamato art. 10 del

d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, concretandosi nel rifiuto del Ministero

di concordare il piano tecnico della rete (come previsto dalla detta

disposizione), rifiuto ingiustificato alla luce del riferimento, fatto

dal Ministero stesso, alle ragioni dell'emittenza locale privata, così

privilegiate o preservate.

Di fronte all'obbiezione del resistente - che, cioè, la rete di

cui alla cennata norma di attuazione è stata già istituita e concessa

in gestione ad una apposita azienda (la RAS - Radiotelevisione azienda

speciale della Provincia di Bolzano) - la Provincia ha chiarito nella

difesa orale, senza essere contraddetta sul punto, che si tratta del

completamento della rete in discorso mediante un terzo programma

destinato alle trasmissioni estere di lingua ladina provenienti

dall'omonima area culturale (ne esisterebbero altri due di lingua

tedesca provenienti rispettivamente dall'area culturale germanica e da

quella austriaca).

Ora, esclusa anche a proposito del presente conflitto la generale

competenza rivendicata dalla Provincia in materia di diffusioni

radiotelevisive, non si vuol negare che il potere ad essa riconosciuto

dalla suindicata norma di attuazione - di realizzare e di gestire la

propria rete di ripetitori, e quindi anche di completarla o di

integrarla per renderla idonea agli scopi previsti dalla norma stessa -

sia una competenza difendibile mediante conflitto di attribuzione.

Vanamente il resistente lo contesta sulla base della considerazione che

la legge, adoperando la locuzione "la Provincia è autorizzata",

avrebbe con ciò stesso mostrato di non voler riconoscere né

attribuire alla Provincia una competenza avente tale oggetto. Che si

tratti, invece, anche dopo la "liberalizzazione" dei ripetitori

risultante dalla sentenza di questa Corte n. 225/74, di una competenza

garantita, si desume dal carattere della fonte attributiva (norma di

attuazione dello statuto) e dal contenuto privilegiato (comprendente

fra l'altro il potere di servirsi dei collegamenti disponibili della

rete nazionale).

Tuttavia la Provincia muove da una nozione di invasività che non

può essere condivisa.

Anche quando, configurandosi una competenza costituzionalmente

garantita dell'autonomia regionale o provinciale rispetto al potere

dello Stato, si presenti la necessità di un'intesa (o di un

"concordamento") per evitare l'interferenza di fatto tra le rispettive

esplicazioni, o quando addirittura l'intesa (o il "concordamento")

costituisca lo strumento istituzionalmente previsto per l'esercizio

coordinato delle due potestà, a dar vita a una lesione dell'autonomia

garantita non è sufficiente (da parte dello Stato) un diniego

implicito o esplicito in ragione del solo suo contenuto negativo, vale

a dire un comportamento o un atto, che si esaurisca nel mero esercizio

(negativo) del potere statale.

Orbene il diniego prima implicito e quindi esplicito del Ministero

delle poste fatto oggetto di ricorso non è censurato dalla stessa

ricorrente altrimenti che per il suo contenuto negativo. Dalle stesse

allegazioni della ricorrente esso non appare diverso da qualsiasi atto

di esercizio del potere spettante al Ministero di pronunciarsi in

ordine al piano da concordare.

Per di più tale esercizio è motivato con la ravvisata

impossibilità, "al momento", di procedere a modifiche degli attuali

equilibri esistenti nel campo dell'utilizzazione delle bande di

frequenza, equilibri che la nota 18 maggio 1984 mostra di considerare

in riferimento non solo all'"ambito privato", ma anche all'"ambito

pubblico", vale a dire ad esigenze d'impiego non riconducibili a quelle

dell'emittenza privata locale, che la Provincia lamenta essere state

privilegiate o preservate in danno della sua attribuzione. Né la

Provincia, che solo con la memoria formula una generica accusa di

pretestuosità della motivazione, adduce che questa sia pretestuosa là

dove si riferisce allo "ambito pubblico".

Il conflitto è pertanto inammissibile.

6. - Con il conflitto sollevato nei confronti dello Stato, in

ordine alla deliberazione in data 16 dicembre 1977 del consiglio di

amministrazione della RAI, relativa all'istituzione della terza rete

televisiva, la Provincia sostiene che la strutturazione di quest'ultima

quale operata dalla deliberazione impugnata è lesiva delle competenze

garantite ad essa Provincia, in materia di direttive di massima per i

programmi artistici, culturali ed educativi di rilevanza locale della

diffusione radiotelevisiva circolare, dall'art. 8, n. 4, dello statuto

in vigore e dall'art. 7 delle norme di attuazione (che richiama il d.

lv. C.P.S. n. 428 del 1947), nonché dall'art. 9 delle dette norme di

attuazione (che prevede la nomina di un coordinatore dei programmi in

lingua tedesca d'intesa fra essa Provincia e la RAI).

Ma tale conflitto, in accoglimento dell'eccezione opposta dal

resistente, va dichiarato inammissibile perché l'atto censurato è

atto proprio del concessionario del servizio, vale a dire della RAI,

ente privato in quanto società per azioni, e non già dello Stato o a

questo comunque direttamente imputabile.

Le sentenze nn. 105 del 1968, 128 del 1969 e 175 del 1976 di questa

Corte sono richiamate dalla Provincia non a proposito, in quanto la

prima di esse non affronta un problema di imputabilità dell'atto

impugnato, mentre le altre due riguardano un atto imputabile alla

regione contro la quale era stato proposto il conflitto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi ai ricorsi per conflitto di attribuzione

in epigrafe;

1) dichiara, in ordine al ricorso n. 23 Reg. confl. 1976, che non

spetta alla Provincia di Bolzano stipulare la convenzione con la RAI

relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e

radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano, approvata con

d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860;

2) dichiara, in ordine allo stesso ricorso n. 23 Reg. confl. 1976,

che non spetta allo Stato approvare la convenzione con la RAI relativa

ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici

in lingua ladina per la Provincia di Bolzano senza previo invito al

Presidente della Provincia a intervenire alla relativa seduta del

Consiglio dei ministri, e conseguentemente annulla il d.P.R. 9 dicembre

1975, n. 860, che approva la detta convenzione;

3) dichiara, in ordine ai ricorsi nn. 6 Reg. confl. 1977 e 15 Reg.

confl. 1983, che non spetta alla Provincia di Bolzano provvedere

nell'ambito del proprio territorio all'assegnazione delle frequenze

radioelettriche disposta rispettivamente con i decreti del Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni del 3 dicembre 1976 e del 31

gennaio 1983;

4) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato,

con ricorso n. 26 Reg. confl. 1984, dalla Provincia di Bolzano in

ordine alla nota 18 maggio 1984 del Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni concernente l'integrazione della rete dei ripetitori

per la ritrasmissione dei programmi esteri provenienti dall'area

culturale tedesca e ladina;

5) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato,

con ricorso n. 4 Reg. confl. 1978, dalla Provincia di Bolzano contro la

deliberazione 16 dicembre 1977 della RAI, relativa all'istituzione

della terza rete televisiva.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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