Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

citata

  • art. 18d.P.R. 1036/1972
  • art. 43d.l. 455/1946

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle

Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia Lazio e Sardegna, notificati il

29 gennaio, il 14 febbraio e l'8 marzo 1975, depositati in cancelleria

il 17 febbraio, il 19 febbraio, e il 18 marzo 1975 ed iscritti ai nn.

5, 6, 11 e 12 del registro 1975, per conflitti di attribuzione sorti a

seguito dei decreti del Ministro per i lavori pubblici 28 dicembre

1974, nn. 15420, 15423, 15425 e 15427, sul trasferimento alle Regioni

del personale degli enti edilizi soppressi.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli- Venezia Giulia,

l'avv. Pietro Virga, per la Regione siciliana, gli avvocati Giuseppe

Guarino e Manlio Amata, per la Regione Lazio, l'avv. Giuseppe Guarino

per la Regione Sardegna, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreti del 28 dicembre 1974 nn. 15427, 15423, 15425 e

15420, il Ministro per i lavori pubblici ha proceduto al trasferimento

di dipendenti degli enti soppressi in base all'art. 8 della legge 22

ottobre 1971, n. 865 e all'art. 18 del d.P.R.30 dicembre 1972, n.

1036, rispettivamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, alla Regione

siciliana, alla Regione Lazio e alla Regione autonoma della Sardegna.

Codeste regioni, ritenendo che con i decreti che singolarmente le

riguardavano, lo Stato avesse invaso la competenza a ciascuna di esse

costituzionalmente attribuita, con separati ricorsi del 24 gennaio

1975, del 3 febbraio 1975, del 7 marzo 1975 e del 6 marzo 1975 hanno

sollevato conflitto di attribuzione per i motivi in ciascuno di essi

specificati.

a) La Regione Friuli-Venezia Giulia ha assunto che con il decreto

impugnato sarebbe stata lesa la sfera della sua competenza attribuita

con gli artt. 4, nn. 1 e 9, 5, n. 18, 8, 67 e 68 dello Statuto

regionale. In particolare ha dedotto: che ha competenza esclusiva nella

materia dei lavori pubblici e concorrente nella submateria

dell'edilizia popolare e che le relative attribuzioni erano state

oggetto di puntuale trasferimento; che le disposizioni della legge n.

865 del 1971 sarebbero applicabili nei confronti di essa Regione solo

in quanto vi si trovi affermato un principio fondamentale che possa

costituire limite alle potestà regionali; che l'immissione di

personale estraneo al di fuori di ogni previsione legislativa regionale

determina uno sconvolgimento nella stessa struttura degli uffici ed

incide sul loro ordinamento, e che infine nel sistema prefigurato dagli

artt. 67 e 68 dello Statuto non vi sarebbe "spazio per recepire

trasferimenti d'imperio".

b) La Regione siciliana, chiesta preliminarmente la sospensione del

provvedimento impugnato, ha sollevato il conflitto, assumendo che

sarebbe stata invasa la competenza spettantele ai sensi degli artt 14,

lettere f, g, e q; 20 e 43 dello Statuto e precisamente della

competenza esclusiva per la determinazione delle tabelle organiche del

personale e per la disciplina delle assunzioni, anche mediante opzione,

del personale statale ai fini della copertura di detti posti, e per

l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi; nonché della

competenza nel settore dell'edilizia economica e popolare che sarebbe

submateria della "urbanistica" o dei "lavori pubblici"; che sarebbe

stato violato l'art. 43 per essere stato il trasferimento del personale

disposto non in base a determinazioni della Commissione paritetica, e

comunque senza che nel decreto si facesse menzione che la Regione era

stata sentita; e che sarebbero stati violati gli artt. 36 dello Statuto

e 97 della Costituzione perché l'immissione di nuovo personale avrebbe

potuto essere disposta solo con legge (in relazione al principio

fondamentale sancito dal primo comma dell'art. 97 della Costituzione) e

per di più regionale (ex art. 36 dello Statuto).

Ed infine, la Regione siciliana ricorrente ha messo in evidenza

l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. n. 1036 del

1972 per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto la detta

norma in aperto contrasto con il primo limite temporale (dell'11 marzo

1971) posto dall'art. 8 lett. f, della legge n. 865 del 1971, ha fatto

salvi i concorsi indetti dagli enti soppressi entro il 31 dicembre 1972

ed ha esteso l'obbligo di utilizzazione, e quindi il trasferimento, al

personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973; ed osservando che

la questione era stata già sollevata in via principale dalla Regione

Lazio nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 243 del 1974 ed in

quella sede non era stata esaminata e quindi era rimasta

impregiudicata, la ha riproposta.

c) La Regione Lazio, con il suo ricorso, ha impugnato per conflitto

di attribuzione l'indicato decreto ministeriale, emesso a sensi del

più volte indicato art. 18 del d.P.R. n. 1036 del 1972 e dell'art. 23,

secondo comma (recte: primo comma, seconda parte) del d.l. 2 maggio

1974, n. 115, e con il quale erano stati trasferiti tre contingenti di

personale, i primi due ad essa Regione in base al disposto delle dette

due norme ed il terzo ancora alla Regione ed in definitiva al

costituendo Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case

popolari.

Ha assunto che con la sentenza n. 243 del 1974 questa Corte avrebbe

statuito che il passaggio alle Regioni di personale statale non avrebbe

potuto essere disposto senza il rispetto dei limiti posti dalla VIII

disp. trans. della Costituzione, e conseguentemente ed anche per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, aveva dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del d.P.R.

n. 1036 del 1972; che lo Stato, con l'art 23 del d.l. n. 115 del 1974,

aveva ribadito il principio del trasferimento del personale degli enti

disciolti, ad alcuni enti pubblici locali ed anche, in loro aggiunta,

ad essa Regione.

Ha precisato che il decreto impugnato, in quanto emanato in base ad

una norma dichiarata illegittima (art. 18, quinto comma) e ad altra

(art. 23) che quella riproduce, si presenta come atto direttamente ed

immediatamente lesivo della competenza regionale.

In alternativa rispetto alla tesi della già intervenuta

caducazione dell'art. 23, ha eccepito, in via preliminare,

l'illegittimità costituzionale di codesto articolo nonché dell'art.

18, quarto comma, per le parti che si riferiscono alla Regione e

l'ultimo articolo sotto un profilo più radicale per violazione

dell'VIII disposizione transitoria e degli artt. 3, 5, 117 e 118 della

Costituzione, nella parte in cui la normativa include unicamente essa

Regione tra gli enti a carico dei quali può essere disposto il

trasferimento, e per ciò che nessun trasferimento di personale può

essere autoritativamente disposto dallo Stato a carico delle Regioni se

non con l'osservanza delle norme e dei principi costituzionali, ed in

particolare solo in concomitanza e dipendenza del trasferimento delle

sfere di competenza, e mai quando il trasferimento delle funzioni alle

Regioni sia stato già attuato con i decreti emessi in occasione

dell'attuazione dell'ordinamento regionale; e qualora non si rispetti

il principio della parità di trattamento tra tutte le Regioni.

A proposito del trasferimento di una piccola quota di personale a

sensi dell'art. 18, quarto comma, la ricorrente ha rilevato che la

norma è stata intesa nello stesso senso in cui era stato interpretato

il quinto comma dell'art. 18 e non nel senso che per ufficio operante

nel territorio di una singola Regione debba intendersi l'ufficio che

abbia istituzionalmente competenza per la singola Regione.

La questione di legittimità costituzionale avrebbe poi, secondo la

Regione ricorrente, un ambito più generale.

Lo Stato avrebbe potuto trasferire il proprio personale alle

Regioni solo in dipendenza del trasferimento delle competenze, e solo

il proprio personale e non quello degli enti pubblici; ancora, gli enti

interessati non sarebbero stati consultati nelle debite forme; ed

infine, il Governo avrebbe dovuto provvedere in modo diretto e non

disponendo in materia con il conferimento al Ministro di un potere

discrezionale.

d) Con il quarto ricorso, la Regione Sardegna ha lamentato la

invasione della propria competenza ex art. 3, lett. a, dello Statuto

(nella materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi

della Regione, e stato giuridico ed economico del personale).

Come mezzo al fine, ha dedotto in via incidentale l'illegittimità

costituzionale dell'art. 18, comma quarto, cit. nella parte in cui la

norma ha devoluto al Ministro il potere esercitato nel caso concreto.

Ha al riguardo osservato che la mancata impugnativa in via diretta

della norma non costituisce fatto preclusivo della proposizione della

questione in via incidentale nell'ambito di un procedimento per

conflitto di attribuzione; e che nella specie ricorrerebbero sia la

rilevanza (non potendo il conflitto essere risolto senza che sia stata

previamente definita la questione di legittimità costituzionale), sia

la non manifesta infondatezza della questione (in relazione

all'attribuzione del potere di trasferimento al Ministro dei lavori

pubblici; all'imposizione alla Regione di recepire nell'ambito della

propria organizzazione il personale proveniente dagli enti soppressi e

di assicurare a tale personale "un trattamento economico globale e di

quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento";

alla inapplicabilità alle Regioni a Statuto speciale dell'VIII

disposizione transitoria e comunque per il personale non statale; alla

mancata consultazione o previa intesa con gli organi regionali; ed

infine alla violazione della delega a proposito della data a

riferimento per l'individuazione del personale da trasferire).

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in

tutti e quattro i giudizi chiedendo che i ricorsi fossero dichiarati

inammissibili o comunque fossero respinti.

Negli atti di costituzione l'Avvocatura dello Stato ha precisato

preliminarmente che il singolo decreto impugnato è stato emanato in

ottemperanza degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972,

relativamente al solo personale facente parte degli uffici regionali

degli enti edilizi soppressi contestualmente, aventi sede nella

Regione, secondo le norme della legge n. 865 del 1971.

Ha rilevato altresì che questa legge nella sua prima parte ha

inteso disciplinare in maniera nuova l'intera materia dell'edilizia

economica e popolare riassunta nel concetto di edilizia residenziale

pubblica modificando le forme di intervento dello Stato attraverso la

creazione di nuove strutture, la previsione di diverse procedure per il

finanziamento e la realizzazione dei programmi edilizi. In modo

particolare sono stati attribuiti agli organismi regionali le funzioni

di servizi precedentemente svolti in larga misura da enti pubblici a

carattere regionale dei quali è stata prevista la soppressione con il

conseguente trasferimento del personale.

Negli atti di costituzione relativi ai primi tre giudizi, poi,

l'Avvocatura dello Stato ha osservato che il decreto impugnato può

essere considerato in due modi: o come atto dovuto meramente

strumentale ed esecutivo delle norme contenute nell'art. 18, quarto

comma, del citato d.P.R. n. 1036 del 1972 e nell'art. 23 del d.l. n.

115 del 1974 ovvero come atto che pur ripetendo dalle leggi citate e in

esecuzione di esse il relativo potere, conservi tuttavia un margine di

discrezionalità.

Nel primo caso l'impugnazione avrebbe dovuto essere rivolta contro

le norme legislative, ed il ricorso di conseguenza dovrebbe dichiararsi

inammissibile. Nel secondo caso, dovendosi valutare in concreto se

nell'esercizio della potestà conferita al Ministro per i lavori

pubblici si sia determinata lesione della competenza regionale, si

dovrebbe concludere negativamente, atteso che il decreto impugnato si

limita ad individuare i destinatari del trasferimento ed a tutelare i

principi della funzione e del trattamento economico e pensionistico dei

dipendenti, senza entrare affatto nel merito della loro utilizzazione

concreta né del nuovo stato giuridico ed economico che la Regione

riterrà di attribuire loro. Tale impostazione sarebbe poi conforme ai

principi indicati dalla Corte con la sentenza n. 243 nella quale la

Corte medesima sembrerebbe avere piuttosto inteso vulnerare la

sperequazione che si realizzava a danno della Regione Lazio rispetto a

tutte le altre, che non affermare il generale principio di non

recezione del personale degli enti soppressi da parte di tutte le

Regioni in base ad un carico equamente distribuito.

In relazione agli specifici profili prospettati nei ricorsi

l'Avvocatura dello Stato ha fatto particolari osservazioni.

Con riferimento all'assunto della Regione Friuli- Venezia Giulia

secondo cui il trasferimento del personale sconvolgerebbe la struttura

amministrativa della Regione, ha negato l'esistenza di tale

sconvolgimento sia sotto il già rilevato profilo della natura e degli

effetti del decreto impugnato e sia sotto il profilo della

relativamente esigua entità del personale trasferito che per la

Regione Friuli-Venezia Giulia ammonta a complessive trentadue unità.

Replicando alla tesi della Regione Sardegna secondo cui uno dei

motivi di illegittimità del decreto risiederebbe nel fatto che essa

non avrebbe partecipato alla determinazione del procedimento di

trasferimento del personale, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che

la Regione doveva essere solo consultata non essendo previsto un

concerto. Il potere attribuito al Ministro per i lavori pubblici di

operare il trasferimento del personale di concerto con il Ministro

vigilante sull'ente soppresso e sentiti gli enti interessati si

inquadrerebbe nella necessità di graduare e distribuire il personale

indicato presso i vari enti di destinazione: si tratta di una

attribuzione di potere tipicamente amministrativo che in quanto tale

non sfuggirebbe al sindacato giurisdizionale di legittimità ove fosse

lesivo di interessi giuridicamente rilevanti.

Nel giudizio promosso dalla Regione siciliana l'Avvocatura dello

Stato ha osservato specificamente che sembra da escludere ogni

riferimento alla competenza legislativa esclusiva della Regione in

materia di urbanistica e di lavori pubblici. La cosiddetta legge sulla

casa attiene alla materia dell'edilizia residenziale pubblica che per

quanto connessa con l'urbanistica ed i lavori pubblici, non si

identifica con le rispettive materie e non ne costituisce una

sottospecie. Ciò sarebbe confermato dalle norme di attuazione in

materia di opere pubbliche di cui al d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 e

segnatamente dall'art. 5 a tenore del quale nulla è innovato per

quanto riguarda la disciplina dell'edilizia economica e popolare,

nonché dal raffronto con la analoga normativa propria delle Regioni a

Statuto ordinario.

In particolare per l'edilizia popolare la legge sulla casa

nell'art. 70 si è preoccupata di salvaguardare l'autonomia delle

Regioni a Statuto speciale che abbiano tale competenza: ma la Regione

siciliana non rientra tra queste perché nessuna disposizione

statutaria le conferisce siffatta competenza. Inoltre lo Stato non ha

inteso depauperare le Regioni a Statuto speciale dal concorso sui fondi

che per effetto della soppressione degli enti operanti in edilizia

sarebbero affluiti al CER.

Conseguentemente se la Regione siciliana partecipa pleno iure,

unitamente alle altre Regioni a Statuto ordinario o a Statuto speciale,

ai programmi elaborati in base alla legge sulla casa, essa deve pure

assumersi, in concorrenza equilibrata con le altre Regioni ed enti

pubblici previsti dalla legge, gli oneri del personale degli enti

soppressi.

Ancora non sussisterebbe violazione dell'art. 43 dello Statuto per

omessa audizione della commissione paritetica ivi prevista. La

procedura indicata dalla citata norma, infatti, si riferisce al

passaggio degli uffici e del relativo personale in attuazione del

trasferimento delle funzioni dallo Stato alla Regione siciliana

disposto con le specifiche norme di attuazione laddove il passaggio del

personale in esame consegue al corpus delle leggi sull'edilizia

residenziale pubblica in cui le Regioni sono destinatarie e al livello

delle proposte partecipi. Anche l'altra dedotta violazione dell'art. 43

dello Statuto per il fatto che la Regione non sarebbe stata sentita

prima del trasferimento non sarebbe fondata. La Regione, infatti,

sarebbe stata ripetutamente sentita come da essa ammesso in ricorso; e

non potrebbe peraltro pretendere di sostituire ad un semplice parere un

più penetrante concerto.

Infine, sempre secondo l'Avvocatura, non sarebbero esistenti le

violazioni dedotte dalla Regione siciliana relativamente agli artt. 36

dello Statuto e 97 della Costituzione. Per quanto attiene, infatti,

alla riserva di legge nell'organizzazione dei pubblici uffici, essa è

stata rispettata perché il trasferimento ha avuto luogo in base al

decreto delegato e al successivo decreto legge n. 115 del 1974. Né

potrebbe parlarsi di una riserva di legge regionale in considerazione

dei rilievi già esposti in ordine alla legittimità sostanziale del

trasferimento di personale. Quanto poi al maggiore onere di spesa va

chiarito che esso corrisponde alle nuove funzioni attribuite alle

Regioni dalla legge sulla casa e recepite, sul piano operativo interno,

dalle stesse leggi regionali invocate dalla ricorrente.

Relativamente alle questioni prospettate dalla Regione Lazio,

l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che le censure di illegittimità

costituzionale rivolte contro il d.l. n. 115 del 1974 e relativa legge

di conversione n. 247 del 1974 sono inammissibili per tardività in

quanto avrebbero dovuto e potuto essere proposte entro i termini

perentori fissati, ove fosse vero l'assunto della Regione secondo cui

il citato d.l. comportava e comporta lesione diretta ed immediata della

sfera di competenza regionale.

Richiamando la sentenza n. 112 del 1972 di questa Corte

l'Avvocatura dello Stato ha affermato non essere consentito innestare

artificiosamente su un ricorso per conflitto di attribuzione un

giudizio incidentale di legittimità costituzionale allorquando

l'oggetto dei due giudizi sia sostanzialmente identico. Comunque la

questione sarebbe manifestamente infondata atteso che l'art. 23 del

d.l. impugnato non attribuisce alla Regione una posizione deteriore

rispetto a quella di altre Regioni, ma la allinea con queste.

Con riferimento poi alle violazioni dell'VIII disposizione

transitoria della Costituzione denunciate dalla Regione Lazio,

l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che le Regioni in base alla legge

sulla casa, hanno ottenuto a livello di delega nuove e più ampie

attribuzioni nella materia dell'edilizia residenziale pubblica e

pertanto in corrispondenza con tali funzioni il trasferimento del

personale trova una razionale giustificazione. Peraltro detto

trasferimento non spiega effetti traumatizzanti nella struttura del

personale della Regione. Né varrebbe osservare che secondo l'VIII

disp. trans. solo il personale dello Stato e neppure quello degli enti

pubblici potrebbe essere trasferito alle Regioni: infatti, la norma

invocata tende ad evitare una dispendiosa espansione del personale

dell'impiego pubblico in concomitanza dell'istaurazione del sistema

regionale con la conseguenza che se lo Stato attraverso quella che

potrebbe definirsi l'amministrazione indiretta del settore

dell'edilizia abitativa abdica a parte delle funzioni esercitate

attraverso quella amministrazione delegandole alle Regioni, corrisponde

ad una corretta ratio interpretativa dei principi enunciati nell'VIII

disp. trans. citata, prevede anche il trasferimento del personale alle

Regioni delegate ai nuovi compiti.

La Regione Lazio lamentava poi di non essere stata consultata: ma,

secondo l'Avvocatura dello Stato, codesta consultazione non sarebbe

richiesta essendo sufficiente l'intesa di massima con gli enti

interessati.

Nei giudizi promossi con i ricorsi delle Regioni siciliana, Lazio e

Sardegna, si lamenta ulteriormente in sede di conflitto o di denuncia

di illegittimità costituzionale che l'art. 18 più volte citato

include nel contingente da trasferire anche il personale in servizio al

31 dicembre 1973 laddove la legge di delega si riferiva solo al

personale in servizio all'11 marzo 1971. Anche questa censura, secondo

l'Avvocatura dello Stato, non avrebbe fondamento, a prescindere dal

problema della ammissibilità della relativa questione con riferimento

all'art. 76 della Costituzione.

Infatti, avendo il primo comma del citato art. 18 bloccato le

assunzioni di personale, la data può ritenersi sostanzialmente quella

del 31 dicembre 1972, e lo scivolamento al 31 dicembre 1973 si è reso

necessario per consentire l'esaurimento dei concorsi indetti entro il

1972. Quanto poi alla differenza tra la data dell'11 marzo 1971 e

quella del 31 dicembre 1973 l'Avvocatura ha osservato che si tratta di

un divario dovuto al lungo iter necessario per la approvazione della

legge. D'altra parte la giurisprudenza di questa Corte sarebbe univoca

nel ritenere che il legislatore delegato può legittimamente sopprimere

o modificare disposizioni della legge di delega se la necessità di

correzione e di adattamento viene richiesta dagli scopi da raggiungere

dalla legge delegata. Nel caso di specie si sarebbe realizzata codesta

situazione.

3. - Nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana,

convocate le parti davanti a sé e sentite le stesse, nella camera di

consiglio del 20 marzo 1975, a mezzo dell'avv. prof. Pietro Virga e del

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, la Corte ha,

con ordinanza n. 80 del 1975, rigettato la istanza di sospensione del

decreto ministeriale impugnato.

4. - Con la memoria la Regione Friuli-Venezia Giulia ha dedotto,

anzitutto, la non proponibilità dell'eccezione di inammissibilità del

ricorso avanzata dall'Avvocatura dello Stato, osservando che essa

Regione non aveva interesse ad impugnare l'art. 18 del decreto n. 1036

e l'art. 8 della legge di delega, perché tali norme non apparivano ad

essa applicabili e precisamente in quanto contenute in un sistema

normativo, riguardante le sole Regioni ordinarie, in quanto correlate

ad un contestuale passaggio di funzioni alle sole Regioni ordinarie ed

in quanto incompatibili con gli artt. 67 e 68 dello Statuto speciale.

Ha rilevato ancora la Regione che il decreto ministeriale impugnato

esorbita dal limite di previsione delle norme a cui si ricollega e ne

costituisce, anzi, una falsa ed illegittima applicazione; e che esso

decreto è, nel contempo, lesivo della sfera di autonomia della Regione

e perciò è stato impugnato per i motivi indicati in ricorso.

Ed ha concluso ricordando, a proposito dell'assunta impossibilità

che ad essa Regione venga autoritativamente e direttamente trasferito

personale, gli artt. 33 e 34 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 con i

quali venne assicurata la sostanziale osservanza degli artt. 67 e 68

dello Statuto persino in sede di passaggio di interi uffici statali

alla Regione.

Altra memoria è stata depositata dalla Regione siciliana.

Con essa la Regione, contestando la validità dell'eccezione di

acquiescenza per mancata impugnativa del decreto P.R. n. 1036 e del

d.l. n. 115, ha ricordato che con il quinto mezzo di ricorso aveva

sollevato in via incidentale la questione di legittimità

costituzionale del decreto n. 1036 per eccesso di delega e che con il

quarto motivo aveva denunciato la violazione delle disposizioni

contenute nello stesso decreto, ed ha sostenuto che il ripetuto decreto

era ad essa Regione non applicabile, perché emanato solo per

disciplinare la materia in relazione alle Regioni di diritto comune e

perché essa Regione, con la legge regionale n. 21 del 1973, aveva

disciplinato autonomamente la materia, onde nel territorio della

Regione stessa doveva trovare applicazione la successiva legge

regionale, secondo i principi generali in tema di concorrenza tra leggi

statali e leggi regionali.

Ha risposto poi alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato in

ordine ai motivi di ricorso, precisando: - che la materia dell'edilizia

economica e popolare non può non considerarsi submateria dei "lavori

pubblici" e dell'urbanistica", in base al d.P.R. n. 878 del 1950 e

stante l'emanazione di una imponente mole di legislazione regionale in

tema di edilizia economica e popolare (senza che sia stata sollevata

alcuna eccezione di incostituzionalità circa l'appartenenza della

materia alla Regione); - che il provvedimento impugnato investe

soprattutto l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali e lo

stato giuridico ed economico del personale, materie che certamente

rientrano nella competenza esclusiva (sent. numero 112/1973); - che non

si potesse prescindere nella specie da un decreto presidenziale

preceduto dalle determinazioni della commissione paritetica; - che

essendo gli organici del personale bloccati con la legge regionale n. 7

del 1972, non è consentito di dilatarli senza alcun intervento

dell'Assemblea legislativa regionale; - che la Regione non era stata

affatto interpellata; ed infine - che non vale eccepire

l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso per mancata impugnativa

del decreto in via principale, perché "il trasferimento del personale

è stato disciplinato con una norma precisa nella sua completezza dalla

legge delega e quindi in sede amministrativa non si poteva imporre un

onere maggiore sia pure sanzionato dalla norma "interposta", onde il

giudice non può fare a meno in sede di esame della legittimità del

decreto impugnato di sollevare innanzi a sé la questione di

legittimità della norma interposta".

5. - Nei giudizi promossi dalla Regione siciliana e dalla Regione

Lazio sono intervenuti rispettivamente Attilio Rossetti e Giancarlo

Adilardi.

Il primo, con atto notificato alle parti del conflitto il 19 aprile

1975 e depositato lo stesso giorno, ha chiesto alla Corte di voler

ammettere l'intervento e respingere il ricorso del Presidente della

Regione siciliana con tutte le conseguenze.

Il secondo, con atto notificato il 18 aprile 1975 e depositato il

giorno successivo, ha chiesto che, ammesso l'intervento, fosse

dichiarato inammissibile o in subordine respinto il ricorso della

Regione Lazio.

L'Adilardi, sull'ammissibilità dell'intervento, ha dedotto che il

decreto del Ministro per i lavori pubblici impugnato dalla Regione

Lazio ha attribuito direttamente ad esso istante un diritto soggettivo

perfetto (alla prosecuzione presso la Regione del rapporto di impiego

da tempo esistente presso uno degli enti soppressi per effetto del

d.P.R. n. 1036 del 1972, prosecuzione per altro disposta con norme di

legge); che, qualora venga riconosciuto il denunciato vizio di

incompetenza, la Corte annulla il provvedimento impugnato e a causa di

ciò i destinatari del provvedimento possono subire la perdita del

diritto soggettivo o dell'interesse legittimo acquisito per effetto di

esso; che di detti destinatari nessuna norma precluda il loro

intervento davanti a questa Corte; e che, per una norma del genere,

qualora esistesse, dovrebbe essere sollevata questione di legittimità

costituzionale, per violazione del diritto di difesa; e che anzi, le

norme relative al procedimento davanti al Consiglio di Stato

applicabili ai giudizi per conflitti di attribuzione prevedono e

ammettono l'intervento con il solo limite che l'interveniente non sia

legittimato a proporre ricorso in via principale; che, pertanto, i

controinteressati - come tali privi di interesse (processuale)

all'impugnazione diretta - hanno diritto ad intervenire dinnanzi alla

Corte, senza alcun limite di tempo.

6. - All'udienza del 23 aprile 1975, l'avv. Carlo Selvaggi per

Adilardi ha insistito perché l'intervento fosse ammesso. Di contrario

avviso si sono dichiarati il sostituto avvocato generale dello Stato

Michele Savarese per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv.

prof. Pietro Virga, per la Regione siciliana; si è rimesso alla

giustizia della Corte l'avv. prof. Giuseppe Guarino per la Regione

Lazio e per la Regione autonoma della Sardegna.

Questa Corte, con ordinanza letta in udienza, ritenuto che dal

sistema concernente i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni,

quale risulta dall'art. 134 della Costituzione, si deve necessariamente

dedurre che il contraddittorio è strettamente limitato ai soggetti

legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; e che gli artt.

20 e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui

implicitamente escludono l'intervento di soggetti diversi dallo Stato e

dalle Regioni, appaiono conformi al predetto sistema; e che, pertanto,

manifestamente infondata è l'eccezione di legittimità costituzionale

sollevata dalla difesa del signor Adilardi; ha dichiarato inammissibile

l'intervento di Giancarlo Adilardi e di Attilio Rossetti.

Dopo di che l'avv. Savarese, l'avv. prof. Guarino e lo avv. prof.

Virga, hanno svolto le ragioni a sostegno delle richieste di cui ai

rispettivi ricorsi ed hanno insistito nelle prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Con i quattro ricorsi indicati in epigrafe la Regione

Friuli-Venezia Giulia, la Regione siciliana, la Regione Lazio e la

Regione autonoma della Sardegna hanno sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del

Ministro per i lavori pubblici del 28 dicembre 1974, portanti i nn.

15427, 15423, 15425, 15420, chiedendo a questa Corte: la prima, di

volere annullare l'impugnato decreto n. 15427 in quanto lesivo di

competenze costituzionalmente assegnate ad essa Regione dagli artt. 4,

nn. 1 e 9, 5, n. 18, 8, 67 e 68 dello Statuto regionale; la seconda,

di volere preliminarmente sospendere l'impugnato provvedimento n. 15423

e, scendendo nel merito, accogliere il ricorso, annullando il detto

decreto (per violazione degli artt. 14, lett. f, g e q, 20,36 e 43

dello Statuto regionale e dell'art. 97 della Costituzione), previa,

occorrendo, dichiarazione incidentale di illegittimità costituzionale

dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 in riferimento

all'art. 76 della Costituzione; la terza, di volere dichiarare la

competenza di essa Regione Lazio nella materia de qua e, per l'effetto,

annullare il decreto n. 15425, previa, ove occorra, rimessione degli

atti innanzi alla Corte stessa per la questione di legittimità degli

artt. 18, comma quarto, del d.P.R. n. 1036 del 1972, 23 del d.l. 2

maggio 1974, n. 115 e 23 della legge 27 giugno 1974, n. 247, per

violazione degli artt. VIII disp. trans. 3, 5, 117 e 118 e,

limitatamente all'art. 18 citato, anche dell'art. 8 della legge 22

ottobre 1971, n. 865; e la quarta, infine, di volere dichiarare la

competenza di essa Regione autonoma della Sardegna nella ripetuta

materia e per l'effetto annullare il decreto n. 15420, previa

rimessione degli atti innanzi alla Corte medesima per la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quarto, del d.P.R. n.

1036 del 1972 per violazione degli artt. 3, lett. a, e 6 dello Statuto

speciale e VIII disp. trans. della Costituzione, nonché per violazione

dell'art. 8 della legge n. 865 del 1971 ai sensi degli artt. 76 e 77

della Costituzione.

Tali essendo le conclusioni formulate dalle quattro Regioni con i

rispettivi ricorsi, numerose sono le questioni prospettate in termini

identici o analoghi; e per ciò i relativi giudizi possono essere

riuniti e vanno decisi con unica sentenza.

2. - Ai fini della valutazione delle ragioni fatte valere dalle

ricorrenti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, giova ricordare

quanto segue.

I decreti del Ministro per i lavori pubblici sono stati emanati in

attuazione degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972 (e questo

decreto, a sua volta, dell'art. 8 della legge n. 865 del 1971) e

dell'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974.

Con la legge n. 865 del 1971 (recante "provvedimenti e

coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla

espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazione alle

leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre

1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari

nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") il

legislatore statale, disponendo in ordine agli argomenti in rubrica, ha

delegato il Governo della Repubblica, tra l'altro, a provvedere allo

scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che

locale (fatta esclusione per gli IACP operanti nel territorio di ogni

singola Regione), a ristrutturare gli IACP ed a trasferire agli IACP

ristrutturati ed alle Regioni il personale, ancorché non di ruolo,

degli enti soppressi, salvaguardando i diritti acquisiti ed utilizzando

quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971 (articolo 8 lett. d ed

f della detta legge n. 865).

Con il d.P.R. n. 1036 del 1972 sono stati soppressi vari enti

pubblici edilizi con effetto dal 31 dicembre 1973 (art. 13) e si è

fatto ad essi divieto di assumere personale salvo che si fosse trattato

di vincitori di concorsi indetti entro il 31 dicembre 1972 (art. 18,

comma primo); e si è disposto, in ordine al personale degli enti

soppressi, il trasferimento agli IACP provinciali, ai loro consorzi ed

alle Regioni ed inoltre la possibile utilizzazione di esso presso il

Ministero dei lavori pubblici per lo svolgimento di compiti all'uopo

specificati (art. 18, comma secondo), ed in particolare: a) il

trasferimento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973

presso enti o uffici periferici operanti nell'ambito del territorio di

una singola provincia all'Istituto autonomo provinciale per le case

popolari della provincia (art. 18, comma terzo); b) il trasferimento

del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso enti ed

uffici operanti nel territorio di una singola Regione, alla Regione, al

consorzio regionale e all'Istituto autonomo provinciale per le case

popolari del capoluogo regionale, con decreti del Ministro per i lavori

pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza

sull'ente interessato, da emanarsi, sentiti gli enti medesimi, entro

centottanta giorni dalla predetta data (art. 18, comma quarto); e c) il

trasferimento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973

presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale,

alla Regione Lazio, all'Istituto autonomo provinciale per le case

popolari della provincia di Roma, al consorzio regionale per il Lazio o

ad enti pubblici aventi finalità analoghe (e l'utilizzazione, nei

limiti fissati d'intesa con il Ministro per il tesoro, presso il

Ministero dei lavori pubblici), con decreto del Ministro per i lavori

pubblici da emanarsi di concerto con il Ministro che esercita la

vigilanza sull'ente interessato, sentiti gli enti interessati, entro

centottanta giorni dalla predetta data (art. 18, comma quinto). Si è

fissato un termine (novanta giorni dal 31 dicembre 1973) al personale

perché lo stesso comunicasse al Ministero dei lavori pubblici le

proprie preferenze di destinazione o l'opzione per l'assegnazione ad

enti aventi finalità analoghe (art. 18, comma settimo) e si è

disposto che "al personale trasferito deve essere assicurato un

trattamento economico globale e di quiescenza non inferiore a quello

goduto all'atto del trasferimento, nonché la destinazione a funzioni

corrispondenti a quelle già esercitate" (art. 19, comma primo).

Con l'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974 (convertito, sul punto,

senza modifiche, nella legge n. 247 del 1974) si è statuito: "I

termini fissati dall'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 per la

comunicazione delle preferenze di destinazione e per il trasferimento

del personale sono prorogati di sei mesi. Con decreto del Ministro per

i lavori pubblici, da emanarsi sentiti gli enti interessati entro il 31

dicembre 1974, il personale in servizio al 31 dicembre 1973 presso le

sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale può essere

trasferito ai sensi del quinto comma dello stesso art. 18 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, all'Istituto

autonomo per le case popolari della provincia di Roma, al consorzio

regionale del Lazio tra gli istituti autonomi per le case popolari,

alla Regione Lazio, nonché al Ministero dei lavori pubblici per le

esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale" (primo comma); e "il

personale di cui al precedente comma può altresì essere trasferito

con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il

Ministro che esercita la vigilanza sull'ente e sentito l'ente stesso,

alla Cassa per il Mezzogiorno, all'Istituto nazionale delle

assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,

all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro, all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di

commercio e all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende

industriali" (secondo comma).

3. - Si assume da parte dell'Avvocatura generale dello Stato che,

essendo i detti decreti ministeriali emanati in ottemperanza al

disposto degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972 e potendo gli

stessi decreti essere considerati come atti dovuti e meramente

strumentali ed esecutivi delle citate norme, i relativi ricorsi

sarebbero inammissibili; si assume, altresì, dalla stessa difesa dello

Stato che le censure di illegittimità costituzionale mosse in via

incidentale dalla Regione Lazio contro gli artt. 23 del d.l. n. 115 del

1974 e 23 della legge n. 247 del 1974, sarebbero inammissibili per

tardività, e che non sarebbe consentito innestare artificiosamente, su

un ricorso per conflitto di attribuzione, un giudizio incidentale di

legittimità costituzionale, allorquando l'oggetto dei due giudizi sia

sostanzialmente identico.

I due rilievi, attengono, il primo, all'ammissibilità dei ricorsi

per conflitto di attribuzione e, il secondo, alla prospettabilità in

via incidentale di questioni di legittimità costituzionale nei giudizi

promossi con i detti ricorsi, e pertanto andrebbero a rigore esaminati

gradatamente, ma in una considerazione complessiva delle richieste e

deduzioni delle parti, si prestano ad una valutazione unitaria, potendo

conseguire dall'osservazione di un solo fenomeno da diverse

angolazioni.

In relazione ad essi bisogna tenere presente che, nella ipotesi di

conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni insorto a seguito di un

atto dello Stato o della Regione che sia invasivo dell'altrui sfera di

competenza, è, tra le altre, condizione di ammissibilità del relativo

ricorso che la negazione o lesione della competenza sia compiuta

immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso, qualora sia

preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico,

sia nei confronti dello stesso, autonomo, nel senso che non ne ripeta

identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria

esecuzione. Nelle ipotesi opposte a quelle ora ricordate, l'assunto

conflitto, infatti. difetterebbe degli essenziali requisiti

dell'originarietà e dell'attualità, dovendosi in tali ipotesi

riconoscere che il conflitto, come tale o sotto l'aspetto di violazione

di disposizione o principio costituzionale, fosse insorto in

precedenza, ed il ricorso rivolto alla prospettazione del conflitto o

alla impugnativa in via principale delle norme di legge avrebbe dovuto

essere avanzato a proposito dell'atto che lo aveva causato o della

legge che aveva negato o violato la competenza altrui ed entro il

relativo termine.

Nella specie, essendo stati i decreti ministeriali, in relazione ai

quali sono stati proposti i ricorsi sopradetti, emessi, come si è già

precisato, in attuazione delle norme ricordate, e più precisamente

tutti e quattro i decreti in attuazione dell'art. 18, comma quarto del

d.P.R. n. 1036 del 1972 e quello relativo alla Regione Lazio anche

dell'art. 23, comma secondo (recte: comma primo, seconda parte) del

d.l. n. 115 del 1974, si pone per questa Corte l'esigenza di rispondere

al quesito se codesti provvedimenti siano autonomi nei confronti delle

citate norme legislative, se, cioè, non ne ripetano identicamente il

contenuto o non ne costituiscano una mera e necessaria esecuzione o in

altre parole se gli assunti conflitti di attribuzione siano originari

ed attuali.

4. - Il potere di trasferire il personale degli enti edilizi

soppressi ad altro ente (o di utilizzarlo presso altro ente) e, per

quel che qui interessa, a ciascuna delle Regioni ricorrenti trova la

sua consacrazione, in termini di titolarità e di esercizio, nella

legge di delega n. 865 del 1971 e nel decreto delegato n. 1036 del 1972

e, a proposito della Regione Lazio, anche nel decreto legge n. 115 del

1974.

Ciò risulta in modo evidente dalle norme legislative sopra

riportate.

E per tanto è da riconoscere che l'attribuzione, in modo

esclusivo, di tale potere e del suo esercizio (con la fissazione delle

relative possibilità e modalità) al Governo della Repubblica e per

esso al Ministro per i lavori pubblici, ha comportato le asserite

violazioni delle sfere di competenza regionali.

Ne consegue che sopra codesti punti (titolarità del potere e

legittimazione ad esercitarlo) è dalle richiamate norme che per la

prima volta la pretesa competenza regionale (ammessane, in ipotesi,

l'esistenza) sarebbe stata invasa e comunque negata.

Ad escludere tale constatazione, d'altra parte, non valgono le

considerazioni e prospettazioni fatte dalle Regioni ricorrenti.

Non giova, infatti, sostenere come fa la Regione Friuli-Venezia

Giulia, che nei confronti di essa Regione le citate norme legislative

non fossero applicabili e quindi l'effetto invasivo o negatorio della

competenza non si sarebbe potuto verificare. Tali norme non possono

dirsi dettate solo per le Regioni a Statuto ordinario perché la legge

n. 865 del 1971, là ove si riferisce alle Regioni ne parla di regola

senza ulteriori qualificazioni e specificazioni e là ove detta

disposizione per le Regioni "a Statuto ordinario" (art. 7, comma primo)

o per le Regioni "a Statuto speciale aventi competenza in materia di

edilizia popolare" (art. 70, comma primo), lo fa per motivi che

giustificano appieno le eccezioni perché nel primo caso c'era da

trasferire solo alle Regioni a Statuto ordinario date attribuzioni

dell'amministrazione dei lavori pubblici, qualora non fossero stati

emanati, alla data di entrata in vigore della legge, i decreti

delegati, in materia di urbanistica, previsti dall'art. 17 della legge

16 maggio 1970, n. 281, e perché nel secondo caso la speciale norma

dettata per le Regioni a Statuto speciale aventi competenza in materia

di edilizia popolare risponde all'esigenza, di carattere

finanziario-contabile, che tali Regioni iscrivano nei rispettivi

bilanci (con il potere di disporre direttamente) le quote (ad esse

devolute) degli stanziamenti previsti dalla legge, ed in fatto la

relativa determinazione del CIPE si è avuta per tutte le Regioni a

Statuto speciale.

Va aggiunto, a proposito dei rilievi mossi dalla Regione siciliana,

che detta Regione, dopo avere. con la legge regionale 31 marzo 1972, n.

19, emanato "primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure

amministrative e per l'acceleramento della spesa" (e nell'art. 9, comma

nono, previsto, per date espropriazioni, l'applicazione delle

disposizioni di cui agli artt. dal 9 al 21 della legge n. 865 del

1971), con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 ha dettato

integrazioni e modifiche della precedente legge e nuove norme al

riguardo e all'art. 11 ha espressamente statuito che "nell'ambito della

Regione siciliana si applicano le norme contenute nei decreti del

Presidente della Repubblica nn. 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972"

(comma primo), che "sono fatte salve per gli alloggi popolari costruiti

col finanziamento a totale carico o col contributo della Regione ad

eccezione di quelli utililizzati dalle cooperative edilizie per i loro

soci, le vigenti norme regionali concernenti la determinazione dei

canoni di locazione e la cessione in proprietà" (comma secondo) e che

"le attribuzioni conferite col decreto del Presidente della Repubblica

30 dicembre 1972, n. 1035, alla Regione e al Presidente della Giunta

regionale sono esercitate dall'Assessore regionale per i lavori

pubblici a norma dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1962,

n. 28" (comma terzo).

Di fronte a tali norme, statali e regionali, si presenta possibile

l'alternativa: che la disciplina dettata dal d.P.R. n. 1036 del 1972

sia stata recepita o meno dalla Regione siciliana. Ma, al sopraddetto

fine, operare la scelta non è necessario perché in entrambi i casi

titolare del potere di trasferire il personale de quo, alle condizioni

e con le modalità di cui alla legge statale, era ed è rimasto sempre

lo Stato. Infatti, se non si è avuto il recepimento delle dette norme,

c'è da constatare che esse prevedono per lo Stato la titolarità del

potere e la legittimazione ad esercitarlo e risultano, per quanto si è

sopra precisato, dettate per tutte le Regioni; e se si è verificato il

caso opposto, c'è da rilevare che le attribuzioni non possono non

essere rimaste ferme, dovendosi escludere che al riguardo la Regione

(come la stessa riconosce) avrebbe potuto legiferare (trattandosi di

organi centrali statali).

Ed infine, e sempre a confronto della tesi che la pretesa

competenza delle Regioni sarebbe stata invasa e comunque negata per la

prima volta dalle richiamate norme statali, va precisato che non si

prestano ad essere condivise le considerazioni svolte dalla Regione

Lazio a proposito dell'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974.

Non si può ammettere che detto articolo contenga una norma

applicativa dell'art. 18 del d.P.R. n. 1036 del 1972 e quindi non offra

un autonomo fondamento per il provvedimento impugnato. Alla

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 citato,

comma quinto (sentenza n. 243 del 1974), in quanto la norma individuava

la Regione Lazio "come l'unica amministrazione regionale destinataria

del trasferimento del personale dei soppressi enti a carattere

nazionale operanti nella materia dell'edilizia residenziale pubblica",

è seguita l'emanazione (con l'art. 23 citato) di una distinta e

differente norma: infatti, mentre non vi è dubbio che essa si

ricolleghi alla precedente dell'art. 18, comma quinto (come è

dimostrato dal fatto che disciplina la stessa ipotesi e formalmente

proprio nella precedente norma trova la fonte del potere di

trasferimento del personale), è del pari certa la novità di alcune

statuizioni (termine per l'emissione del decreto di trasferimento,

fissato al 31 dicembre 1974 e non al 26 giugno 1974 e neppure al 29

dicembre 1974, fissato per la emissione di analoghi decreti nelle altre

ipotesi; possibilità, e non doverosità, di trasferimento del

personale alla Regione Lazio; indicazione di un maggior numero di enti

quali possibili assegnatari e differente inclusione della Regione Lazio

nel relativo elenco). Per ciò bisogna ritenere che l'art. 23 offra un

autonomo fondamento per il provvedimento impugnato; e per codesta norma

ricorrono le stesse ragioni precisate a proposito dell'art. 18, con la

conseguenza che anche in base ad essa si sarebbe verificato (ove si

dovesse ammettere la pretesa competenza regionale) la denunciata

lesione o negazione di attribuzioni.

5. - Da quanto precede deriva l'inammissibilità dei ricorsi delle

quattro Regioni, in toto o nelle parti che di seguito sono specificate.

Risulta inammissibile il ricorso della Regione Friuli- Venezia

Giulia perché, come si è rilevato, la legge n. 865 del 1971 ed il

d.P.R. n. 1036 del 1972, avrebbero posto in essere le medesime

invasioni di competenza che la ricorrente vorrebbe ricollegare al

decreto ministeriale impugnato: quelle norme legislative vanno al di

là o contro l'assunta pretesa "competenza esclusiva nella materia dei

lavori pubblici e competenza concorrente nella submateria dell'edilizia

popolare", nonché quella in materia di ordinamento degli uffici e di

acquisizione di personale proveniente dallo Stato o da altri enti

pubblici; e la Regione ricorrente, per altro, non denuncia una

specifica violazione dell'art. 65 dello Statuto speciale.

È del pari inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Lazio.

È escluso infatti che il provvedimento impugnato abbia leso

immediatamente e direttamente la competenza regionale e risulta

altresì, in ordine a tutte le denuncie di illegittimità

costituzionale delle norme legislative e per il fatto della attuale

prospettazione, che le assunte violazioni della VIII disp. trans. e

degli artt. 3, 5, 76 (in relazione all'art. 8 della legge n. 865 del

1971), 117 e 118 della Costituzione sono riconducibili alle più volte

indicate norme e non (e neppure, anche) al decreto impugnato.

Ugualmente inammissibile è, infine, il ricorso proposto dalla

Regione Sardegna. Secondo la stessa ricorrente il decreto impugnato si

fonda sull'art. 18, comma quarto, della legge numero 865 del 1971 e il

provvedimento e (a monte) la norma di legge "integrano una evidente

lesione della sfera di competenza legislativa ed amministrativa, che

l'art. 3 (lett. a) dello Statuto riserva alla Regione Sardegna in

materia di "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della

Regione e stato giuridico ed economico del personale"; e nell'impugnare

il decreto ministeriale la Regione dichiara di dover dedurre - quale

mezzo al fine - l'illegittimità costituzionale del citato art. 18,

comma quarto "che ha devoluto al Ministro il potere, di cui si è fatto

uso nel caso di specie". E risulta quindi mancante la necessaria

autonomia dell'oggetto del conflitto nei confronti di quello

dell'eccepita illegittimità costituzionale.

Non si può quindi passare all'esame delle questioni di

legittimità costituzionale.

6. - A proposito del ricorso proposto dalla Regione siciliana, e

ricordata in punto di fatto l'ordinanza n. 80 del 1975, deve osservarsi

che le considerazioni in precedenza svolte in ordine agli altri ricorsi

valgono relativamente al primo, al terzo ed al quinto dei motivi

rassegnati: anche per la Regione siciliana non appare dubbio, infatti,

che le ripetute norme legislative siano destinate ad operare e che da

esse siano derivate le assunte invasioni della sfera di competenza. Il

ricorso, pertanto, è sotto i profili indicati in quei motivi,

inammissibile.

Ma l'interpretazione, ampia ed estensiva di tali norme non può

portare a doversi ritenere che il legislatore, per il trasferimento del

personale de quo, abbia voluto che nella specie si procedesse senza o

contro l'osservanza dell'art. 43 dello Statuto speciale. Adoperandosi

l'espressione "sentiti gli enti interessati" si vuole che l'emissione

del decreto ministeriale sia preceduta in caso di trasferimento di

personale ad una Regione, dall'audizione della Regione stessa, ma non

si dice come tale audizione debba aver luogo ed è ragionevole pensare

quindi che, in mancanza di uno specifico precetto al riguardo nella

normativa ordinaria, questa trovi nel citato art. 43 la sua

integrazione.

Stante ciò il ricorso in esame, relativamente ai motivi (secondo e

quarto) con cui si assume che con il provvedimento impugnato sia stato

violato il detto art. 43, è ammissibile.

Passando al merito, basta constatare che lo Stato, con il decreto

n. 15423 del 28 dicembre 1974 del Ministro per i lavori pubblici, ha

per la prima volta, immediatamente e direttamente, non osservato

prescrizioni costituzionalmente garantite. Lo Stato ha bensì invitato

con nota del 30 ottobre 1974, n. 12565 il Presidente della Regione a

far conoscere le disponibilità di accoglimento del personale nella

propria struttura organizzativa (giusta quanto si ammette a pag. 4 del

ricorso), ha inviato alla Regione l'elenco nominativo del personale che

aveva chiesto di essere ad essa trasferito ed ha sentito la commissione

consultiva di cui all'art.23 della legge n.247 del 1974 (e

dell'effettuazione delle due ultime operazioni ha dato atto nel

decreto), ma non ha tenuto conto del disposto dell'art. 43 dello

Statuto speciale, al caso certamente applicabile. E pertanto il

ricorso, su tal punto, merita d'essere accolto, con le connesse e

conseguenti pronunce in ordine alla competenza ed alla sorte del

decreto impugnato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto d'attribuzione

proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Lazio e

dalla Regione autonoma della Sardegna avverso i decreti del Ministro

per i lavori pubblici del 28 dicembre 1974, portanti rispettivamente i

nn. 15427, 15425 e 15420;

dichiara che il trasferimento alla Regione siciliana del personale

degli enti edilizi soppressi, previsto dall'art. 18, comma quarto, del

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, deve aver luogo secondo le norme

all'uopo determinate dalla commissione paritetica di cui all'art. 43

dello Statuto approvato con d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito

nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e conseguentemente

annulla il decreto impugnato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari