Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità

pensionabile), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1993 dal

Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Summa Canio e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi l'avv. Giorgio Starnoni per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello

Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento civile promosso contro l'I.N.P.S.

da Canio Summa, titolare di pensione di invalidità dal novembre

1980, al fine di ottenere la condanna dell'Istituto a corrispondergli

la pensione ordinaria di inabilità in luogo di quella di

invalidità, il Pretore di Pisa ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222

(Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), nella

parte in cui non consente ai titolari di pensione di invalidità con

decorrenza antecedente la data di entrata in vigore della legge

stessa di conseguire, ricorrendone i requisiti contributivi, la

pensione ordinaria di inabilità ove, a causa di un aggravamento

delle proprie condizioni di salute, vengano a trovarsi, in epoca

successiva alla suddetta data, nell'assoluta e permanente

impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e ciò

nemmeno nell'ipotesi in cui essi abbiano rinunciato al trattamento in

godimento.

Il remittente precisa che:

a) con provvedimento dell'I.N.P.S. in data 12 dicembre 1991 è

stato accertato che il ricorrente si è venuto a trovare, in epoca

successiva all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, nelle

condizioni di salute previste dall'art. 2, comma 1, della legge

stessa per il conseguimento della pensione di inabilità;

b) l'I.N.P.S. non ha contestato la sussistenza dei relativi

requisiti di contribuzione, dovuta anche

allo svolgimento di attività lavorativa in epoca successiva al 1

luglio 1984 (data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984);

c) il ricorrente ha rinunciato, subordinatamente al

conseguimento della nuova prestazione, alla pensione di invalidità

che attualmente percepisce;

d) l'I.N.P.S., con comunicazione del 3 marzo 1992, ha respinto

definitivamente la richiesta del Sig. Summa, "non essendo stata

disposta la revoca della pensione di invalidità";

e) lo stesso I.N.P.S., resistendo in giudizio, ha chiesto il

rigetto della domanda invocando il disposto dell'art. 2 impugnato,

secondo cui è da considerare inabile "l'assicurato o il titolare

dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva alla

data di entrata in vigore della (presente) legge".

Per quel che riguarda il merito della questione, il remittente

osserva che, nonostante la precedente sentenza di questa Corte n.

1116 del 1988 abbia già esaminato la norma impugnata, egli ritiene

opportuno di investire nuovamente il Giudice delle leggi dell'attuale

questione, in quanto la fattispecie sottoposta al suo esame è

diversa da quella che ha dato luogo al precedente incidente di

costituzionalità, dal momento che in questo caso non solo vi è

l'accertamento dell'I.N.P.S. in ordine alle condizioni fisiche e ai

requisiti contributivi propri della pensione di inabilità, ma è

pacifico che il ricorrente ha espressamente dichiarato di voler

rinunciare alla pensione di invalidità. Se infatti non è possibile

l'automatica "trasformazione" del trattamento di invalidità in

pensione di inabilità, di tale nuova prestazione si potrebbe

viceversa fruire qualora i relativi presupposti si verificassero in

data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 222,

quando l'assistito intenda rinunciare alla prestazione originaria.

L'interpretazione contraria - che si fonderebbe solo sull'elemento

letterale dell'art. 2 impugnato, secondo cui della pensione di

inabilità possono fruire esclusivamente "gli assicurati" - si

porrebbe in contrasto con:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la sua palese irrazionalità

e per la disparità di trattamento che comporta tra soggetti, i quali

- a parità di condizioni fisiche e contributive - si trovano ad

essere destinatari di trattamenti diversi, specialmente allorché,

come nella specie, si sia pervenuti alle condizioni di inabilità "in

parziale costanza di attività lavorativa, evidentemente usurante";

b) l'art. 38 della Costituzione, in quanto porta a non

riconoscere la pensione di inabilità a soggetti assicurati, i quali,

trovandosi nelle condizioni fisiche in astratto previste per questa

prestazione ed avendo assolto al relativo obbligo contributivo, si

vedono privati del trattamento previdenziale in questione "per la

sola circostanza di averne conseguito un altro, peraltro ricollegato

a condizioni di incapacità lavorativa aggravatesi nel tempo e al

quale abbiano, comunque, rinunciato".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'I.N.P.S., chiedendo una dichiarazione di

inammissibilità o comunque di infondatezza della questione.

L'Istituto sostiene principalmente che la questione deve

considerarsi già decisa dalla sentenza n. 1116 del 1988, in quanto

l'elemento differenziatore della presente fattispecie - rappresentato

dalla rinuncia alla pensione di invalidità "peraltro, subordinata al

conseguimento della nuova pensione di inabilità" - sarebbe

ininfluente.

L'I.N.P.S. contesta, inoltre, la premessa teorica del remittente

secondo cui è ius receptum che la pensione ordinaria di inabilità

configuri un nuovo rischio-evento non previsto dal regime precedente.

Tale assunto sarebbe inaccettabile, in quanto la nuova normativa

sulla invalidità pensionabile si innesta su quelle preesistenti

quanto a prestazioni e ad erogazione e "comunque utilizza fuori sedes

materiae, istituti già operanti per la 'vecchia' pensione di

invalidità". Comunque, anche l'eventuale adesione alla tesi

minoritaria seguita dal remittente porterebbe al rigetto della

questione, in quanto la denunciata diversità di trattamento

risulterebbe giustificata dal principio di immutabilità del titolo

della prestazione in godimento.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la

manifesta infondatezza della questione, data la sua identità con

quella già decisa con la sentenza n. 1116 del 1988.

Nell'imminenza dell'udienza l'Autorità intervenuta ha presentato

un'ulteriore memoria, insistendo per la declaratoria di manifesta

infondatezza. In particolare l'Avvocatura esclude che la Corte, nella

precedente sentenza n. 1116 del 1988, abbia fatto propria la tesi

secondo cui la legge 222 del 1984 avrebbe riformato l'istituto

dell'invalidità, separandone l'ipotesi di inabilità ed introducendo

in sostanza un nuovo rischio-evento non previsto dal precedente

regime.

Né potrebbe valere a differenziare il caso in esame da quello in

oggetto della citata sentenza 1116 del 1988 la "rinunzia" che nel

giudizio a quo il ricorrente aveva effettuato circa la pensione di

invalidità in godimento, subordinandola all'ottenimento della

pensione di inabilità. Si tratterebbe infatti di un caso ben diverso

dalla "revoca" che consegue alla cessazione dello stato invalidante

ed al recupero della capacità di lavoro. Considerato in diritto

1. - È nuovamente prospettata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nella

parte in cui non consente il conseguimento della pensione

d'inabilità a coloro che, pur affetti da inabilità assoluta, siano

titolari di pensione d'invalidità da una data anteriore all'entrata

in vigore della legge stessa.

Il giudice a quo - nell'evocare gli stessi parametri, cioè gli

artt. 3 e 38 della Costituzione, rispetto ai quali questa Corte ha

già esaminato l'anzidetta questione dichiarandola non fondata nella

sentenza n. 1116 del 1988 - ritiene che la fattispecie ora sottoposta

al giudizio di legittimità si differenzi rispetto a quella oggetto

della precedente sentenza, per il fatto che il pensionato ha

continuato a prestare attività lavorativa successivamente alla data

di entrata in vigore della detta legge maturando i requisiti

contributivi per la pensione d'inabilità e venendosi a trovare,

seppure in epoca successiva, nelle condizioni di assoluta e

permanente incapacità di lavoro richieste per ottenere la pensione

stessa.

2. - La questione non è fondata.

Nella sentenza n. 1116 del 1988 questa Corte, pur dando atto

dell'esistenza di una diversa minoritaria interpretazione (alla cui

stregua si sarebbe potuto "forse sostenere" la tesi di quel giudice

remittente) circa la portata innovativa della legge n. 222 del 1984,

ha escluso che tale intervento legislativo si sia risolto in una

riforma dell'istituto dell'invalidità comportante la separazione

dell'ipotesi d'inabilità: giacché la modifica sostanziale è

intervenuta sul versante dei trattamenti previdenziali (come già

rilevato nella sentenza n. 436 del 1988), ma il rischio tutelato è

rimasto concettualmente unitario. E da questa premessa è pervenuta a

ritenere il discrimine ratione temporis, contenuto nella denunciata

normativa, "giustificato dal principio di gradualità dell'intervento

legislativo per l'attuazione di un sistema attuale di prestazioni

previdenziali secondo la direttiva dell'art. 38 della Costituzione".

Principio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,

legittima differenze di trattamento collegate alla successione

temporale.

Tale conclusione deve qui essere ribadita; e va anzi sottolineata

la coerenza dell'art. 2 in esame con la ratio di fondo della legge n.

222 del 1984, che ha soppresso ogni riferimento alla situazione

socio-economica nell'accertamento dell'invalidità.

Nella logica di una simile impostazione non può farsi carico al

legislatore, senza vulnerare il senso politico della sua

discrezionalità, di non aver previsto un regime transitorio che

consentisse la trasformazione della pensione di invalidità già in

godimento nella pensione di inabilità ove ricorressero i requisiti

contributivi e il presupposto di menomazione della capacità di

lavoro. Alla luce di quanto esibito dalla vicenda storica della

concessione delle pensioni di invalidità non sembra affatto

irragionevole l'opzione legislativa nel senso di porre una cesura,

concettuale e temporale, netta rispetto ai criteri collegati alla

capacità di guadagno.

3. - La descritta diversità delle situazioni soggettive del

pensionato d'invalidità (beneficiario di un trattamento ormai

definito e ricollegabile a presupposti valutativi completamente

superati) e di chi abbia successivamente perduto in toto la propria

capacità di lavoro, induce ad escludere l'evocata disparità di

trattamento. La possibilità di svolgimento d'una limitata attività

lavorativa è insita nella qualità di titolare di pensione

d'invalidità ai sensi della precedente legislazione; e quindi non

assume rilevanza alcuna per differenziare, nell'àmbito della

relativa categoria, chi tale attività svolge. Il legislatore, nella

sua discrezionalità, ha inteso conservare all'intera categoria il

trattamento già goduto, oggetto di un'assicurazione che - occorre

notare - copriva anche il rischio d'invalidità oltre la soglia

legale. Quella del titolare di pensione d'invalidità è una

posizione di quiescenza già definita anteriormente all'entrata in

vigore della nuova legge: dunque, così come rimane estranea alle

vicende proprie dei due nuovi tipi di trattamento, non è

suscettibile di convertirsi in uno di essi.

4. - Anche il profilo legato ad un'asserita rinunzia della

pensione di invalidità conduce alla medesima conclusione di non

fondatezza, per l'inidoneità della rinunzia stessa a differenziare

la fattispecie dall'ipotesi a suo tempo esaminata nella sentenza n.

1116 del 1988.

Ancor prima che da una poco attenta lettura della citata

decisione, la prospettazione nasce da un'inaccettabile concezione del

trattamento pensionistico d'invalidità, che ne esalta una valenza

sinallagmatica quasi esso scaturisca da un rapporto di assicurazione

privata. Vero è invece che le prestazioni in parola concretano

l'adempimento di un dovere sociale da parte dello Stato, cui fa

riscontro, da parte del singolo, l'indisponibilità del diritto. Né

la condizione posta dal secondo comma della norma denunciata, che

impone per l'erogazione della pensione d'inabilità la "rinuncia" ai

trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ("e ad

ogni altro trattamento sostitutivo e integrativo della

retribuzione"), consente di ricostruire la vicenda nei termini

negoziali dell'opzione tra le due pensioni, incompatibile con

l'anzidetta incomunicabilità tra i due regimi e con la connotazione

pubblicistica che permea il rapporto. Ed è proprio il riferimento

contenuto nel punto 3 del "considerato" della sentenza n. 1116 del

1988, a confermare tale argomento: anche a voler accogliere l'opposta

tesi che ravvisa un nuovo rischio-evento nella previsione della legge

n. 222 del 1984 - ha osservato la Corte -, per la concessione della

nuova pensione d'inabilità sempre sarebbe necessario il prodursi di

uno iato definitivo, e cioè che sia stata accertata l'inesistenza

della riduzione della capacità di guadagno al di sotto della soglia

legale, con conseguente soppressione della pensione d'invalidità:

solo successivamente potendosi riaprire la possibilità di fruizione

dei nuovi trattamenti, ove ne ricorrano le condizioni.

5. - Alla luce di quanto sopra, rimane esclusa la violazione non

solo dell'art. 3, ma anche dell'art. 38 della Costituzione. Infatti

il contrasto con quest'ultima norma potrebbe configurarsi unicamente

ove si potesse dedurre dal nuovo sistema, che mezzo adeguato alle

esigenze di vita dell'assicurato venutosi a trovare nelle condizioni

di totale perdita della capacità di lavoro, è solo la pensione di

inabilità, sicché inadeguata potrebbe risultare una prestazione di

minore consistenza come la pensione d'invalidità. Ma questa Corte ha

già affermato - ed ora non può non ribadire - che "l'istituzione

della pensione d'inabilità come prestazione adeguata alle esigenze

di vita del lavoratore che versi nelle condizioni indicate nell'art.

2 della legge n. 222 del 1984, non significa un giudizio di

sopravvenuta inadeguatezza della pensione d'invalidità

precedentemente concessa ai lavoratori che si trovavano nelle

medesime condizioni" (sentenza n. 1116 del 1988).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della

disciplina dell'invalidità pensionabile), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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