Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/1974 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 43r.d. 602/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d.

28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1972

dal giudice di sorveglianza del tribunale di Biella su istanza di

Trinca Giuseppe, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28

febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1974 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In data 16 ottobre 1972 Giuseppe Trinca, detenuto in espiazione di

pena, inoltrava al Ministero di grazia e giustizia istanza diretta ad

ottenere la liberazione condizionale ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 176 del codice penale.

Il giudice di sorveglianza del tribunale di Biella ha sollevato, in

sede di parere sull'istanza, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, in

riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della

Costituzione.

Il proponente, premesso che l'istituto della liberazione

condizionale rappresenta uno strumento di "individualizzazione" del

trattamento penitenziario del condannato, contesta, sotto profili

diversi, la legittimità costituzionale della facoltà riconosciuta

dalla legge al Ministro di grazia e giustizia di concedere o meno il

beneficio.

La facoltà in questione sarebbe, per il proponente, quanto mai

anacronistica e imperniata su residue concezioni storiche del carattere

amministrativo della esecuzione penale, ormai generalmente ripudiate,

in quanto "gli indirizzi teorici e legislativi" più moderni

tenderebbero a "giurisdizionalizzare" l'esecuzione stessa della pena.

Tale facoltà, comunque, violerebbe tanto l'art. 111, comma

secondo, quanto l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, poiché

la procedura amministrativa non consentirebbe, quantunque si verta in

tema di libertà personale, né il contraddittorio né l'impugnativa

del provvedimento di rigetto dell'istanza. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del giudice di sorveglianza del tribunale di

Biella pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43

del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione

del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo impugnato attribuisce al Ministro della giustizia la

facoltà di concedere, con proprio decreto, la liberazione condizionale

prevista e regolata dall'art. 176 del codice penale.

La questione è fondata.

2. - L'istituto della liberazione condizionale rappresenta un

particolare aspetto della fase esecutiva della pena restrittiva della

libertà personale e si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della

pena stessa, quello, cioè, di tendere al recupero sociale del

condannato. Per esso, infatti, il condannato che abbia, durante il

tempo della esecuzione, tenuto un comportamento tale da far ritenere

sicuro il suo ravvedimento e che abbia soddisfatto, avendone la

capacità economica, le obbligazioni civili derivanti dal commesso

reato, può essere posto in libertà prima del termine previsto dalla

sentenza definitiva di condanna, previa imposizione, da parte del

giudice di sorveglianza, incaricato dell'esecuzione del provvedimento,

di prescrizioni idonee ad evitare la commissione di nuovi reati (artt.

228, secondo comma, e 230, primo comma, n. 2, del codice penale).

Con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione l'istituto ha

assunto un peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in

origine; rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento

penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo

per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative

della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle

e le forme atte a garantirle.

Sulla base del precetto costituzionale sorge, di conseguenza, il

diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste

dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione

della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in

effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente

al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una

valida e ragionevole garanzia giurisdizionale.

Non v'è dubbio che tale garanzia è del tutto carente nel

procedimento previsto dal vigente ordinamento giuridico. Per la

normativa in atto si determina, infatti, una anomala successione di

interventi e di attribuzioni che vanno dal giudice di sorveglianza al

Ministro della giustizia.

Un siffatto legame tra organo del potere giudiziario e organo del

potere esecutivo, in un aspetto così importante della fase esecutiva

della pena, contrasta con quelle guarentigie che attengono alla

libertà personale, in riferimento alla quale l'art. 24 della

Costituzione, nel quadro dei precetti contenuti nell'art. 13, ne

assicura la tutela giurisdizionale.

Devesi rilevare che il Ministro della giustizia gode di una

discrezionalità talmente ampia da poter disattendere il parere

espresso, sulla istanza per l'applicazione del beneficio, dall'organo

giudiziario, il solo idoneo, per le funzioni attribuitegli dalla legge

nel processo esecutivo della pena, a poter valutare l'effettiva

esistenza in concreto delle condizioni oggettive e soggettive -

particolarmente quest'ultime - per la concessione di esso beneficio.

La disarmonia del sistema appare ancor più inaccettabile a seguito

della legge 25 novembre 1962, n. 1634, che ha modificato il testo

originario dell'art. 176 del codice penale e che, tra l'altro, ha

esteso l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale

anche ai condannati all'ergastolo.

Per la legge n. 1634 del 1962 la liberazione condizionale assume

senz'altro una fisionomia e una dimensione diverse da quelle

attribuitele dal legislatore del 1930.

Siamo in presenza di una vera e propria rinuncia, sia pure

sottoposta a condizioni prestabilite, da parte dello Stato alla

ulteriore realizzazione della pretesa punitiva nei riguardi di

determinati condannati, rinuncia che non può certamente far capo ad un

organo dell'esecutivo, ma ad un organo giudiziario, con tutte le

garanzie sia per lo Stato che per il condannato stesso. Oltretutto si

tratta di interrompere l'esecutorietà di una sentenza passata in

giudicato, legata al principio dell'intangibilità, salvo interventi

legislativi (art. 2, comma secondo, del codice penale) o previsioni

costituzionali (art. 87, penultimo comma, della Costituzione), o

provvedimenti giurisdizionali (artt. 553 e 554 del codice di procedura

penale) fino a determinare la estinzione della pena, una volta

adempiuti gli obblighi imposti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 28

maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura

penale).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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