Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, punto

(recte: numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed

esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma

il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato

lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la

Santa Sede), e dell'art. (recte: punto) 5, lettera b), numero 2, del

Protocollo addizionale, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo

1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra

Moroni Anna Maria ed altri e l'Amministrazione della pubblica

istruzione, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Moroni Anna Maria ed altri,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Paolo Barile, Andrea Proto Pisani e Corrado

Mauceri per Moroni Anna Maria ed altri e l'Avvocato dello Stato

Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 30 marzo 1987, emessa nel corso del

procedimento civile vertente tra Moroni Anna Maria ed altri contro il

Ministero della pubblica istruzione, il Pretore di Firenze ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, dell'art. 9, punto (recte:

numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'art. (recte:

punto) 5, lettera b), numero 2 del Protocollo addizionale.

Il giudice a quo, in parziale accoglimento delle eccezioni di

parte, rileva che l'art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 e

il punto 5, lettera b), del Protocollo addizionale, qualora non

potessero legittimare la previsione dell'insegnamento religioso come

insegnamento meramente facoltativo, posto al di fuori dell'orario

ordinario delle lezioni, dovrebbero essere considerati

incostituzionali per violazione dell'art. 19 della Costituzione (che

garantisce la libertà di fede religiosa intesa in senso lato e

comprensiva di ogni convinzione a tale riguardo, compresa la libertà

di non professare ed esercitare alcuna fede e quindi anche la

libertà dall'onere della presenza nella scuola o dalla frequenza di

insegnamenti alternativi imposto, nell'attuale assetto dell'orario

delle lezioni, a chi non ha scelto l'insegnamento religioso);

dell'art. 3 della Costituzione (per la discriminazione imposta a

carico degli allievi non avvalentisi nei confronti di coloro che

hanno prescelto tale insegnamento); ed infine dell'art. 2 della

Costituzione (per il danno che l'attuale assetto dell'orario

scolastico cagiona ai diritti inviolabili di libero sviluppo della

personalità del minore nell'ambito della formazione sociale

rappresentata dalla scuola).

2. - Nell'intervento e nella memoria presentata nell'imminenza

dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto - in difesa del

Presidente del Consiglio dei ministri - l'inammissibilità o,

comunque, l'infondatezza della questione.

a) Sotto il primo profilo si denunzia in primo luogo la lettura

antinomica (senza, quindi, una esatta individuazione del thema

decidendum) che il giudice a quo dà della disposizione impugnata; in

secondo luogo, la mancanza di giurisdizione del giudice remittente in

ordine ai provvedimenti organizzatori del servizio scolastico,

rispetto ai quali gli interessati vanterebbero solo un interesse

legittimo. Infine, secondo l'Avvocatura, che si richiama

all'ordinanza di questa Corte n. 914 del 1988, "l'apprezzamento di

situazioni contingenti (...) venutesi a creare nella fase di prima

applicazione della normativa, non può essere compiuto nel giudizio

di costituzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella

specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali

o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi

esecuzione": la Corte costituzionale è, infatti, in questo caso,

chiamata a pronunciarsi sull'organizzazione dell'insegnamento

religioso e sulle opportunità date a chi ha esercitato il diritto di

non avvalersene.

b) Argomentando, poi, per la infondatezza della questione,

l'Avvocatura fa riferimento in primo luogo ad una dichiarazione del

Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei Deputati il 10

ottobre 1987, in cui si ribadiva, al di là dell'impegno dello Stato

ad offrire attività culturali e formative a chi non intendesse

avvalersi dell'insegnamento religioso, la facoltà dello studente,

"pur nel pieno rispetto del vincolo dell'orario scolastico, di non

avvalersi né dell'insegnamento religioso, né degli insegnamenti o

delle attività alternative offertegli dalla scuola, ovviamente

potendo fruire dei servizi che la scuola mette a sua disposizione".

Evidenzia inoltre l'Avvocatura come sia allo studio lo schema di un

disegno di legge rivolto a "formalizzare" l'esigenza - già presente

nell'attuale organizzazione amministrativa - che nessuno abbia di

più o di meno in funzione della scelta operata, nell'esercizio di

una facoltà del tutto "coerente con i principi costituzionali

ricordati dal giudice a quo". Tale diritto di scelta non è stato

certo limitato dalla intesa di cui al punto 5 del Protocollo

Addizionale, che, tra l'altro, ha determinato le modalità di

organizzazione dell'insegnamento in parola anche in riferimento alla

sua collocazione nel quadro degli orari delle lezioni e che ha avuto

poi esecuzione col d.P.R. n. 751 del 1985 (che, per la sua natura di

atto amministrativo, non sarebbe d'altra parte sindacabile in sede di

giudizio di legittimità costituzionale). Né la scelta di avvalersi

o meno è meno libera per ciò solo che la religione si insegni

nell'orario scolastico ordinario, una volta ammesso che lo Stato,

coerentemente con i principi superiori dell'ordinamento, possa

liberamente scegliere d'impartire nelle sue scuole l'insegnamento

religioso.

A parere dell'Avvocatura, poi, l'insegnamento della dottrina

cattolica nella scuola statale deve essere valutato sia nel suo

aspetto "concordatario" (come obbligo assunto verso la Santa Sede),

sia nel suo aspetto extraconcordatario.

Sotto il primo profilo, l'obbligo concordatario di insegnare la

religione nelle scuole va costituzionalmente valutato con riguardo ai

supremi principi dell'ordinamento cui la Corte costituzionale in

materia concordataria fa costante riferimento, data la "copertura"

dell'art. 7 della Costituzione. Poiché tra i principi supremi

dell'ordinamento non rientra l'esigenza di trattare in modo identico

tutte le confessioni religiose, la preferenza data - nel momento

dell'insegnamento - alla religione cattolica (non implicante una

pretesa di adesione diversa o superiore rispetto a quella richiesta

per qualsiasi altra materia d'insegnamento) non comporta che venga

calpestata la libertà dei non-cattolici o violata la loro autonomia

di pensiero.

Anche sotto il secondo profilo - quello della possibilità di

porre tra le materie di insegnamento la dottrina cattolica a

prescindere dall'obbligo concordatario - è da ritenersi, secondo

l'Avvocatura, infondato qualunque dubbio di costituzionalità.

Infatti, con riguardo all'art. 3, non suona affatto ingiustificata

una scelta che privilegi i cattolici, dal momento che tale fede viene

professata dalla maggior parte degli italiani.

Infine - ricorda l'Avvocatura - la libertà di fede e quella di

pensiero (di cui, rispettivamente, agli artt. 19 e 21 della

Costituzione), non traducendosi in un diritto di veto in ordine ad

ogni scelta non condivisa, vanno coordinate con le esigenze del

sistema costituzionale: lo Stato non limita né conculca tali

libertà, non pretendendo adesione ai principi del cattolicesimo e,

addirittura, concedendo il diritto di scelta.

3. - Nelle memorie presentate dalla difesa delle parti si insiste

per la fondatezza della questione sollevata.

Secondo la difesa, il principio di "non discriminazione" sancito

nella legge n. 121, nell'interpretazione datane dal Consiglio di

Stato con la sentenza n. 1006 del 1988, comporta la legittimità di

obblighi chiaramente discriminatori a carico di chi abbia scelto di

non avvalersi della religione cattolica, sicché la dichiarazione di

illegittimità della disposizione impugnata non solo non "farebbe

cadere" ma anzi "ripristinerebbe la piena parità di diritti tra

tutti gli alunni non più discriminati dalla necessità di optare tra

un insegnamento confessionale ed altre attività alternative

coercitivamente imposte".

Già prima dell'emanazione della legge n. 121 - ricorda la difesa

delle parti - lo stesso principio di non discriminazione nell'ambito

dell'insegnamento religioso era stato limpidamente enunciato all'art.

9 della legge n. 449 del 1984 (concernente la regolazione dei

rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola

Valdese), laddove si chiariva che, per dare reale efficacia

all'attuazione del diritto di non avvalersi dell'insegnamento

religioso, l'ordinamento scolastico doveva provvedere a che tale

insegnamento, nelle classi in cui fossero presenti alunni che

avessero dichiarato di non avvalersi, non si svolgesse né "in

occasione dell'insegnamento di altre materie" né secondo orari che

avessero per detti alunni effetti comunque discriminanti.

La successiva "traduzione" amministrativa delle norme contenute

nella legge n. 121 del 1985 ha confermato - secondo la difesa - che

l'interpretazione accolta dal Pretore di Firenze e fatta propria dal

Consiglio di Stato dà luogo a un sistema di "flagrante

discriminazione". Infatti a una prima circolare ministeriale (n. 368

del 20 dicembre 1985) - che correttamente si limitava ad affermare

che il rispetto del diritto di non avvalersi implica che la scuola

assicuri ai non avvalentisi ogni opportuna attività culturale e di

studio, con l'assistenza degli insegnanti, escluse le attività

curricolari comuni a tutti gli allievi - seguivano varie circolari

applicative (nn. 128, 129, 130 e 131 del 3 maggio 1986) volte ad

organizzare genericamente le attività alternative nelle scuole

materne, elementari e medie e infine la circolare n. 302 del 29

ottobre 1986 nella quale drasticamente si affermava il principio

della obbligatorietà della frequenza delle attività integrative

anche per i non avvalentisi.

Annullata (con sentenze nn. 1273 e 1274 del 17 luglio 1987) la

circolare ministeriale n. 302 del 1986, il Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio affermava il diritto dei non avvalentisi di

allontanarsi dalla scuola sulla base di una correlativa riduzione del

normale orario scolastico. Con le ordinanze nn. 578 e 579 del 28

agosto 1987 il Consiglio di Stato, mentre confermava in parte

l'esecutività delle suddette sentenze del Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, sospendeva le stesse decisioni proprio nella

parte in cui era stato affermato che i non avvalentisi potessero

allontanarsi dalla scuola. Nelle more del giudizio di appello, la

circolare n. 284 del 1987 disponeva che, a parziale modifica della

circolare n. 302 e ad integrazione della circolare n. 131 del 3

maggio 1986, "per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento

della religione cattolica né delle attività formative e integrative

il genitore o chi esercita la potestà può chiedere di optare per la

semplice presenza nei locali scolastici, senza, peraltro,

allontanarsene". Con la sentenza n. 1006 del 1988 il Consiglio di

Stato ha quindi definitivamente sancito l'obbligo per i non

avvalentisi di frequentare le ore alternative: si è, con tale

intepretazione delle leggi n. 121 del 1985 e n. 449 del 1984, creato,

secondo la difesa, un insanabile contrasto non solo con fondamentali

principi costituzionali, ma anche con "la più corretta lettura della

norma neoconcordataria", risultante, tra l'altro, dai lavori

preparatori della legge n. 121, di cui la difesa riporta amp/'

squarci.

Nell'insistere per la declaratoria di illegittimità

costituzionale, la difesa ribadisce che il dettato costituzionale

viene violato non dal fatto che nella scuola pubblica s'impartisce

l'insegnamento religioso, ma dalla mancata previsione a favore dei

non avvalentisi della "possibilità di restare assenti senza per

questo essere discriminati", possibilità che "non implicherebbe

alcuna violazione (attuale o potenziale) dei diritti degli alunni

avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, ma potrebbe

allo stesso tempo efficacemente salvaguardare i diritti degli alunni"

non avvalentisi. Naturalmente, precisa la difesa, ciò vale in

quanto, in virtù della legge n. 449 del 1984 appare tacitamente

abrogata la previgente disciplina della dispensa, prevista dall'art.

6 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Né, ad avviso della difesa, la fondatezza delle censure sollevate

è scalfita dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 914 del 7

luglio 1988; mentre il Tribunale di Milano contestava soltanto il

vuoto normativo caratterizzante le attività alternative

all'insegnamento religioso, il Pretore di Firenze "contesta le norme

neoconcordatarie in quanto suscettibili di portare a un insegnamento

religioso non facoltativo. Ciò che interessa, in questo giudizio,

non è (...) la deficitaria organizzazione delle attività

alternative; ma sono, al contrario, le palesi violazioni che da

questa organizzazione derivano per i diritti fondamentali dei non

avvalentisi". Sul punto la difesa richiama la motivazione della

decisione di inammissibilità dell'eccezione sollevata dal Tribunale

di Milano in cui si sottolinea che la medesima si configura come una

"generalizzata censura delle carenze organizzative conseguenti

all'attuazione che le norme impugnate avrebbero ricevuto da una serie

di disposizioni amministrative" e che "l'apprezzamento di situazioni

contingenti - anche se per più versi criticabili - venutesi a creare

nella fase di prima applicazione della normativa, non può essere

compiuto nel giudizio di costituzionalità, ove le asserite

disparità siano, come nella specie, ricollegabili all'incompletezza

delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte

tecniche di chi è tenuto a darvi esecuzione". A differenza della

questione sollevata dal Tribunale di Milano - conclude la difesa - la

questione ora all'esame della Corte costituzionale investe non le

"carenze organizzative" ma la stessa "organizzazione" dell'ora

alternativa. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 30 marzo 1987

(pervenuta alla Corte costituzionale il 30 settembre 1988, R.O. n.

575/1988), solleva questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, dell'art. 9,

punto (recte: numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica

ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a

Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato

lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la

Santa Sede) e dell'art. (recte: punto) 5, lettera b), numero 2, del

suddetto Protocollo addizionale, nel dubbio ch'essi causerebbero

discriminazione a danno degli studenti non avvalentisi

dell'insegnamento di religione cattolica "ove non potessero

legittimare la previsione dell'insegnamento religioso come

insegnamento meramente facoltativo".

2. - Prima di passare al merito, occorre prendere in esame le tre

eccezioni di inammissibilità opposte per il Presidente del Consiglio

dei ministri dall'Avvocatura dello Stato: a) natura ancipite

dell'ordinanza di rimessione; b) difetto di giurisdizione del Pretore

in ordine a provvedimenti organizzatori del servizio scolastico; c)

improponibilità nel giudizio costituzionale dell'apprezzamento di

situazioni contingenti verificatesi in fase di prima e incompleta

applicazione della normativa.

L'eccezione sub a) non è nella specie accoglibile, perché il

giudice a quo, prospettando anche l'effetto discriminante a danno

degli studenti avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica,

precisa, proprio per la descritta reciprocità di effetti

discriminatori, il thema decidendum, se l'insegnamento di religione

cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico,

con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte

pattizia, sia o non causa di discriminazione.

Quanto al punto b), versandosi in materia di diritto soggettivo,

qual è il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento

di religione cattolica, non è contestabile la giurisdizione del

giudice ordinario, né può assumere rilevanza in questa sede il

possibile contenuto del provvedimento di urgenza che il giudice a quo

potrebbe adottare.

Per il punto c), il criterio ancor recentemente ribadito da questa

Corte (ordinanza n. 914 del 1988) che "l'apprezzamento di situazioni

contingenti (...) venutesi a creare nella fase di prima applicazione

della normativa, non può essere compiuto nel giudizio di

costituzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella

specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali

o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi

esecuzione", non è applicabile allo status quaestionis, essendo nel

frattempo intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n.

1006 del 1988) con l'effetto di consolidare l'assetto organizzatorio

scolastico che si lamenta causa di discriminazione a danno di

studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica,

obbligati alla frequenza di insegnamenti o di attività alternative.

3. - Questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i

principî supremi dell'ordinamento costituzionale hanno "una valenza

superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale,

sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le

quali godono della particolare copertura costituzionale fornita

dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione, non si sottraggono

all'accertamento della loro conformità ai principi supremi

dell'ordinamento costituzionale (v. sentenze n. 30 del 1971, n. 12

del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982), sia

quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della

C.E.E. può essere assoggettata al sindacato di questa Corte in

riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento

costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana (v.

sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984)" (cfr. sentenza n. 1146

del 1988).

Pertanto la Corte non può esimersi dall'estendere la verifica di

costituzionalità alla normativa denunziata, essendo indubbiata di

contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento

costituzionale, dati i parametri invocati, artt. 2, 3 e 19. In

particolare, nella materia vessata gli artt. 3 e 19 vengono in

evidenza come valori di libertà religiosa nella duplice

specificazione di divieto: a) che i cittadini siano discriminati per

motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti la

libertà negativa di non professare alcuna religione.

4. - I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20

della Costituzione), a strutturare il principio supremo della

laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato

delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.

Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19

e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi

alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della

libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e

culturale. Il Protocollo addizionale alla legge n. 121 del 1985 di

ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la

Santa Sede esordisce, in riferimento all'art. 1, prescrivendo che "Si

considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato

dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione

dello Stato italiano", con chiara allusione all'art. 1 del Trattato

del 1929 che stabiliva: "L'Italia riconosce e riafferma il principio

consacrato nell'art. 1 dello Statuto del regno del 4 marzo 1848, pel

quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola

religione dello Stato".

La scelta confessionale dello Statuto albertino, ribadita nel

Trattato lateranense del 1929, viene così anche formalmente

abbandonata nel Protocollo addizionale all'Accordo del 1985,

riaffermandosi anche in un rapporto bilaterale la qualità di Stato

laico della Repubblica italiana.

5. - Per intendere correttamente a qual titolo e con quali

modalità sia conservato l'insegnamento di religione cattolica nelle

scuole dello Stato non universitarie entro un quadro normativo

rispettoso del principio supremo di laicità, giova esaminare le

proposizioni che compongono il testo del denunciato art. 9, numero 2,

della legge n. 121 del 1985.

Nella prima proposizione ("La Repubblica italiana, riconoscendo il

valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del

cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano,

continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,

l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non

universitarie di ogni ordine e grado") sono individuabili quattro

dati significativi: 1) il riconoscimento del valore della cultura

religiosa; 2) la considerazione dei principi del cattolicesimo come

parte del patrimonio storico del popolo italiano; 3) la continuità

di impegno dello Stato italiano nell'assicurare, come precedentemente

all'Accordo, l'insegnamento di religione nelle scuole non

universitarie; 4) l'inserimento di tale insegnamento nel quadro delle

finalità della scuola.

I dati sub 1), 2) e 4) rappresentano una novità coerente con la

forma di Stato laico della Repubblica italiana.

Con l'art. 36 del Concordato del 1929 ("L'Italia considera

fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento

della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione

cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora

impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore

sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi

d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato") lo Stato definiva

l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma della

tradizione cattolica, "fondamento e coronamento dell'istruzione

pubblica". La formula "fondamento e coronamento" era apparsa nel

regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, all'art. 3, ed era limitata

alla istruzione elementare. Dopo il complesso dibattito dell'età

giolittiana e del primo dopoguerra, si ripristinava l'insegnamento

obbligatorio di religione cattolica nelle scuole elementari, con

quella formula dettata dal Ministro della pubblica istruzione

Giovanni Gentile, che intendeva la religione fase preparatoria

dell'educazione, philosophia minor della mente infantile, destinata

ad essere superata nella maturazione successiva. La formula sarà

ripetuta, in identico contesto, dall'art. 25 del regio decreto 22

gennaio 1925, n. 432 e dall'art. 27 del regio decreto 5 febbraio

1928, n. 577.

6. - Nella vicenda dello Stato risorgimentale, la legge Casati del

1859, stabilì l'insegnamento obbligatorio di religione cattolica nei

ginnasi e licei (art. 193), negli istituti di istruzione tecnica

(art. 278), nelle scuole elementari (artt. 315, 325); fino alle

minuziose disposizioni degli artt. 66, 67, 68 e 183 del regio decreto

24 giugno 1860, n. 4151 (Regolamento per le scuole normali e

magistrali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre).

Significativa l'endiadi "La religione e la morale" con cui era

indicata la prima delle nove materie di insegnamento nelle scuole

normali governative elencate nell'art. 1 del regio decreto 9 novembre

1861, n. 315 (Regolamento per le scuole normali e magistrali e per

gli esami di patente dei maestri e delle maestre delle scuole

primarie), così come ancora la collocazione al primo posto di

"catechismo e storia sacra" tra le materie obbligatorie per gli esami

sia scritti sia orali, nell'art. 22 dello stesso Regolamento.

Con legge 23 giugno 1877, n. 3918 (Legge che modifica

l'ordinamento dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche),

l'ufficio di direttore spirituale in dette scuole è abolito (art.

1); la legge 15 luglio 1877, n. 3961 (Legge sull'obbligo

dell'istruzione elementare), introduce nel corso elementare inferiore

"le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino", materia

estesa dieci anni dopo ai due gradi dell'insegnamento elementare

dall'art. 1 del regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (Regolamento

unico per l'istruzione elementare), che all'art. 2 stabilisce, in

sintomatica correlazione con il disposto dell'art. 1, che

l'insegnamento religioso, fin allora obbligatorio, sarà fatto

impartire solo "a quegli alunni, i cui genitori lo domandino".

Codesto sistema, della religione a domanda dei genitori, sarà

confermato nei due regolamenti generali per l'istruzione elementare

del 1895 (art. 3 del regio decreto 9 ottobre 1895, n. 623) e del 1908

(art. 3 del regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150). Quest'ultima

norma, al secondo comma, prevedeva finanche l'insegnamento religioso

"a cura dei padri di famiglia che lo hanno richiesto", quando la

maggioranza dei consiglieri comunali non credesse di ordinarlo a

carico del Comune.

7. - Esaurito il ciclo storico, prima, della strumentale

utilizzazione della religione come sostegno alla morale comune, poi

della opposizione positivistica tra religione e scienza, quindi della

eticità dello Stato totalitario, allontanati gli ultimi relitti

della contesa risorgimentale tra Monarchia e Papato, la Repubblica

può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire

l'insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di

valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto

cui s'inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso

della società civile; b) l'acquisizione dei principi del

cattolicesimo al "patrimonio storico del popolo italiano".

Il genus ("valore della cultura religiosa") e la species

("principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo

italiano") concorrono a descrivere l'attitudine laica dello

Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed

astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona

o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un

particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della

coscienza civile e religiosa dei cittadini.

L'insegnamento della religione cattolica sarà impartito, dice

l'art. 9, "nel quadro delle finalità della scuola", vale a dire con

modalità compatibili con le altre discipline scolastiche.

8. - La seconda proposizione dell'art. 9, numero 2, della legge n.

121 del 1985 ("Nel rispetto della libertà di coscienza e della

responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il

diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto

insegnamento") è di gran lunga la più rilevante dal punto di vista

costituzionale.

Vi si richiama, in tema di insegnamento della religione cattolica,

il rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità

educativa dei genitori, che trovano tutela nella Costituzione della

Repubblica rispettivamente agli artt. 19 e 30.

Ma dinanzi ad un insegnamento di una religione positiva impartito

"in conformità alla dottrina della Chiesa", secondo il disposto del

punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale, lo Stato laico ha il

dovere di salvaguardare che non ne risultino limitate la libertà di

cui all'art. 19 della Costituzione e la responsabilità educativa dei

genitori di cui all'art. 30.

Torna qui la logica strumentale propria dello Stato-comunità che

accoglie e garantisce l'autodeterminazione dei cittadini, mediante il

riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non

avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica.

Tale diritto ha come titolari i genitori e, per le scuole

secondarie superiori, direttamente gli studenti, in base all'art. 1,

punto 1, della legge 18 giugno 1986, n. 281 (Capacità di scelte

scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori).

Siffatta figura di diritto soggettivo non ha precedenti in

materia.

Nella legge Casati del 1859, all'art. 222, per i ginnasi e i licei

era prevista la dispensa "dal frequentare l'insegnamento religioso e

dall'intervenire agli esercizi che vi si riferiscono" per gli alunni

acattolici o per quelli "il cui padre, o chi ne fa legalmente le

veci, avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione

religiosa dei medesimi".

L'art. 374 della stessa legge riconosceva la dispensa per gli

allievi delle scuole pubbliche elementari "i cui parenti avranno

dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione

religiosa".

Nel 1865, con il regio decreto n. 2498 del 1° settembre

(Regolamento per le scuole mezzane e secondarie del Regno), all'art.

61 si disponeva: "Gli alunni debbono assistere alle funzioni

religiose, se non hanno ottenuta regolare dispensa dal Preside o

Direttore, sopra domanda per iscritto del padre dell'alunno o di chi

legalmente lo rappresenta".

Dal 1888, con regio decreto 16 febbraio n. 5292 (Regolamento unico

per l'istruzione elementare), l'insegnamento di religione diveniva

non più obbligatorio, ma istituibile dai Comuni solo su richiesta

dei genitori. Nella restaurazione dell'insegnamento di religione

nelle scuole elementari del 1923, ricompariva, all'art. 3 del regio

decreto 1° ottobre n. 2185, la esenzione per i fanciulli "i cui

genitori dichiarano di volervi provvedere personalmente".

L'art. 112 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione

del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare),

aggiungeva l'ulteriore onere, per i genitori che chiedevano la

dispensa così motivata, di indicare in che modo avrebbero provveduto

alla istruzione privata di religione.

Il meccanismo della dispensa perdeva in seguito l'onere della

motivazione, estendendosi il regime predisposto per i culti ammessi a

tutti gli studenti. L'art. 6 della legge 24 giugno 1929, n. 1159

(Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul

matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi),

stabiliva: "I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la

dispensa per i proprii figli dal frequentare i corsi di istruzione

religiosa nelle scuole pubbliche". (cfr. anche l'art. 23 del regio

decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della legge

24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il

coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato)).

La legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli

istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica

ed artistica), all'art. 2 disponeva, infine: "Sono dispensati

dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni, i

cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto

al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico".

È palese il passaggio da motivazioni proprie dell'età liberale

(essere la religione affare privato e l'istruzione religiosa compito

elettivamente paterno) a quelle dello Stato etico (essere la

religione un connotato dell'identità nazionale da farsi maturare

nella scuola di Stato).

Solo con l'Accordo del 18 febbraio 1984 emerge un carattere

peculiare dell'insegnamento di una religione positiva: il potere

suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una

dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare,

per evitare i quali lo Stato laico chiede agli interessati un atto di

libera scelta.

Con la terza proposizione dell'art. 9, numero 2, dell'Accordo

("All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori

eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica,

senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di

discriminazione") il principio di laicità è in ogni sua

implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta

non dia luogo a forma alcuna di discriminazione.

Il punto 5, numero 2, del Protocollo addizionale, non contiene

disposizione immediata pertinente alla questione di causa e pertanto

la fonte della doglianza non è rinvenibile nella normativa

impugnata.

9. - La previsione come obbligatoria di altra materia per i non

avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché

proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi

corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione

alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica

si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale

non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad

opzione tra equivalenti discipline scolastiche.

Lo Stato è obbligato, in forza dell'Accordo con la Santa Sede, ad

assicurare l'insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e

per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del

diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo.

Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato

di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento

obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella

interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al

suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di

religione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19

della Costituzione, dell'art. 9, punto (recte: numero) 2, della legge

25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con

protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che

apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio

1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e dell'art.

(recte: punto) 5, lettera b), numero 2, del Protocollo addizionale,

sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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