Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1981 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13r.d. 289/1930
  • art. 14r.d. 289/1930
  • art. 15r.d. 289/1930

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14 e 15

del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289 (norme per l'attuazione della legge

24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il

coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato), promosso con

ordinanza emessa il 29 aprile 1976 dal Tribunale di Trieste, nel

procedimento penale a carico di Sekulic Milos ed altri, iscritta al n.

565 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976.

Visti l'atto di costituzione di Perich Giorgio e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale contro tale Perich Giorgio

- procedimento riunito per connessione ad altri contro diversi imputati

-, il Tribunale di Trieste, con ordinanza emessa il 29 aprile 1976 (n.

565 Reg. ord. 1976) e debitamente notificata e pubblicata, sollevava

questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14 e 15 del

regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (di attuazione della legge

1159/1929 sui "culti ammessi nello Stato") in riferimento agli artt. 8

e 20 Cost.

2. - La vicenda ebbe origine nel 1973 a Trieste, ove esiste una

"comunità religiosa serbo-ortodossa", il cui statuto è stato

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966,

n. 1205. In tale statuto, la suddetta comunità è dichiarata "persona

giuridica e morale, costituita su base volontaria di carattere

spirituale, ecclesiastico, religioso, morale, culturale e di

beneficenza" (art. 1); sono individuati gli organi della comunità

nell'Assemblea, nel Consiglio e nella Presidenza (art. 14); viene

precisato che il segretario è scelto dal Consiglio ed acquista la

stabilità dopo un anno (art. 80); è statuito che, "se il numero dei

confratelli si riducesse a meno di sei", allora "deciderà la

competente autorità italiana" (art. 13); è inoltre previsto, tra

l'altro, non solo che "all'assemblea elettorale la Presidenza è tenuta

ad invitare tempestivamente la competente autorità governativa

italiana di Trieste, il cui delegato presenzierà all'assemblea fino al

termine delle elezioni, prendendo posto a destra del Presidente" (art.

24), ma anche che "della elezione del Consiglio, della Presidenza e

degli altri organi deve essere data comunicazione alla locale autorità

governativa di Trieste" (art. 28).

3. - Con nota del 14 marzo 1973, indirizzata a Perich Giorgio, ma

anche, per conoscenza, al locale Procuratore della Repubblica - oltre

che al Presidente della comunità ed a tale Relich Dusan - la

Prefettura di Trieste, premesso che il Consiglio della comunità aveva

deliberato, sin dal 27 del mese di gennaio, di sostituire nell'incarico

di segretario il Perich col Relich, invitava il Perich a consegnare le

chiavi dell'ufficio al Presidente della comunità, avvertendolo che, in

caso contrario, sarebbe stato denunziato all'autorità giudiziaria per

i provvedimenti di competenza. Senonché, lo stesso giorno 14 marzo,

un avvocato triestino, dichiarando di agire nella qualità di legale

della comunità, replicava alla Prefettura, con lettera inviata per

conoscenza al Procuratore della Repubblica. In particolare, eccepiva:

che la Prefettura non aveva alcuna competenza, giacché la questione

concerneva "un incarico di carattere burocratico nell'ambito della vita

interna della comunità"; che la delibera di questa, cui la Prefettura

faceva riferimento, "era nulla in radice, perché contraria all'art. 36

dello statuto" ed anche all'art. 34; che "le norme statutarie sono

vincolanti anche per l'autorità politica ed amministrativa"; che

l'operato degli organi statutari "può essere oggetto di sindacato

esclusivamente da parte dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle

norme regolanti le persone giuridiche"; che "l'intervento

dell'autorità amministrativa è strettamente limitato alle ipotesi

previste dagli artt. 24 e 28 dello statuto".

Il giorno successivo, tuttavia, nonostante le surriportate

considerazioni in fatto ed in diritto, la Prefettura di Trieste inviava

apposita nota al Procuratore della Repubblica, dandogli notizia del

rifiuto del Perich di consegnare le chiavi al Presidente della

comunità "o, quanto meno, al legittimo segretario" e dichiarando di

informarlo "nel caso ravvisasse nei fatti esposti estremi di reato".

4. - L'autorità giudiziaria elevava allora rubrica a carico di

Perich, imputandogli la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p "per

essersi rifiutato di eseguire l'ordine della Prefettura di Trieste

perché consegnasse le chiavi dell'ufficio di segreteria della

comunità serbo-ortodossa di Trieste al nuovo Presidente della

comunità o, quanto meno, al nuovo segretario". E, benché si

trattasse di reato di competenza pretoria, venivano disposti

l'istruttoria formale - stante la già segnalata riunione ad altri

processi - e, quindi, il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di

Trieste. Nel corso del dibattimento, poi, il Perich eccepiva

l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14 e 15 del regio

decreto n. 289/1930, in quanto ritenuti fondamento dell'ordine

prefettizio. Il Tribunale, stimando a sua volta che la vigilanza e la

tutela dell'autorità tutoria sull'attività dei culti ammessi,

previste dalle richiamate norme, violano gli artt. 8 e 20 Cost., cioè

la libertà delle confessioni religiose ed il divieto di stabilire

speciali limitazioni legislative nei confronti delle associazioni o

istituzioni aventi carattere ecclesiastico o fine di religione o di

culto, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di cui

in epigrafe.

5. - Si sono costituiti in giudizio, sia il Presidente del

Consiglio, tramite l'Avvocatura dello Stato, sia il Perich, tramite

l'Avvocato Arturo Carlo Jemolo.

Osserva l'Avvocatura dello Stato, invocando la sentenza n. 59/1958

di questa Corte, che ogni regolamentazione di rapporti - e, quindi,

anche quella tra Stato e confessioni acattoliche - comporta vantaggi

per queste ultime, cui corrispondono limiti nell'interesse dello Stato,

e che le norme impugnate non incidono in alcun modo sulla libertà di

esercizio del culto, in quanto concernono la sfera amministrativa

dell'attività degli enti dei culti acattolici, ma non già quella

religiosa e spirituale. Inoltre, l'evidente analogia delle norme in

esame con quelle emanate in esecuzione del Concordato con la Santa Sede

mostra come nel nostro ordinamento v'è assoluta parità di trattamento

fra "culti ammessi" e religione cattolica. Aggiunge poi che non si

configura alcuna violazione della libertà religiosa dei culti

acattolici ad opera delle norme impugnate, le quali non creano alcuna

discriminazione rispetto ad altri enti di diritto comune e non hanno

perciò carattere di specialità.

La difesa di Perich, da parte sua, rileva in primo luogo che il

divieto disposto dall'art. 20 Cost., di statuire speciali limitazioni

legislative all'attività delle associazioni od istituzioni ivi

previste non può non comprendere il divieto di stabilire limitazioni

mediante atti amministrativi. Affermi poi che l'art. 8 Cost. non ha

inteso riconoscere una semplice libertà associativa, ma accordare un

'autonomia istituzionale, e che all'autorità governativa italiana sono

consentiti solo quegli interventi che risultano previsti nello statuto,

il quale è sufficiente a regolare ogni rapporto tra lo Stato e la

comunità serbo-ortodossa. Considerato in diritto :

La sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt.

13, 14 e 15 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (di attuazione

della legge 1159/1929 sui "culti ammessi") in riferimento agli artt. 8

e 20 Cost., così come proposta dal giudice a quo, è inammissibile per

difetto di motivazione sulla rilevanza.

Va anzitutto precisato, infatti, che l'ordine prefettizio di

consegnare le chiavi dell'ufficio della comunità serbo-ortodossa di

Trieste al Presidente o al segretario della comunità stessa non

conteneva alcuna indicazione della norma legittimante l'autorità

governativa ad esercitare nel caso quel potere e che, prescrivendo

l'art. 650 c.p. che il reato di inosservanza di un provvedimento

dell'autorità si consuma solo se questo è "legalmente dato", è stato

allora il Tribunale ad individuare nelle norme poi impugnate il titolo

di legittimazione del potere prefettizio. Esso ha affermato, in primo

luogo, che "l'ordine della Prettura... venne certamente preso in virtù

delle disposizioni di cui agli artt. 13, 14 e 15 del r.d. 28 febbraio

1930, n. 289"; ha, in secondo luogo, espresso il dubbio sulla

legittimità costituzionale delle menzionate norme. Tuttavia, anziché

argomentare sulla relazione tra le fattispecie normative invocate e la

fattispecie concreta oggetto del giudizio de quo, al fine di mostrare

che questo non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione

della sollevata questione di legittimità costituzionale, si è

limitato a manifestare il convincimento che con quelle disposizioni "si

pone in essere un controllo dell'autorità tutoria che snatura la

libertà religiosa espressamente prevista dall'art. 8 della

Costituzione e ribadita dall'art. 20".

Se si considera allora - prescindendo da ogni indagine sulla esatta

natura giuridica della comunità serbo-ortodossa di Trieste - che, in

ordine agli "istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato",

l'art. 13 stabilisce la vigilanza e la tutela governativa (senza

peraltro specificare che vi rientri l'ordine di consegna); l'art. 14

facoltizza visite, ispezioni, scioglimento dell'amministrazione con

conseguente nomina di un commissario; l'art. 15 prevede l'annullamento

di atti e deliberazioni in violazione di leggi e regolamenti, il sopra

trascritto richiamo dell'ordinanza al controllo, da parte

dell'autorità tutoria, che pregiudicherebbe la libertà religiosa

appare motivo più astratto, che generico, a sostegno della

indimostrata applicabilità delle norme impugnate nel giudizio de quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 13, 14 e 15 del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, sollevata,

in riferimento agli artt. 8 e 20 della Costituzione, dal Tribunale di

Trieste, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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