Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 726/1984

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, undicesimo

comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19

dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei

livelli occupazionali), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1997

dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Palma

Vilma e l'INPS, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie

speciale, n. 22 dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi l'Avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso nei confronti

dell'INPS per la rideterminazione dell'ammontare del trattamento di

pensione secondo i criteri stabiliti per il lavoro a tempo parziale

dall'art. 5, undicesimo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726,

quale convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti

a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), il pretore di

Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale della citata norma, nella

parte in cui questa non prevede il computo dell'anzianità in

proporzione all'orario effettivamente svolto per i periodi di lavoro

a tempo parziale effettuati dagli assicurati "in qualunque epoca ed

anche senza trasformazione di contratto".

Il pretore rimettente, sul presupposto che, per espressa

disposizione di legge, tale criterio di computo dell'anzianità è

applicabile solo nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da

tempo parziale a tempo pieno e viceversa, e solo per i periodi di

lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985 (data di entrata

in vigore della legge di conversione del d.-l. 30 ottobre 1984, n.

726), dubita della legittimità costituzionale della norma

denunciata, sia in riferimento all'art. 38, secondo comma, della

Costituzione, perché "prevede una copertura pensionistica non

conforme a quanto la stessa legge richiede di versare in costanza di

attività lavorativa", sia in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, perché presenta tratti di "manifesta irrazionalità",

potendo "ridondare anche a carico dell'INPS in caso di trasformazione

dei rapporti di lavoro da part time a full time", e perché tratta in

modo uguale situazioni disuguali ("lavoratori che hanno lavorato per

un quantum diverso, eseguendo inoltre versamenti contributivi

diversi").

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo sottolinea

che la norma denunciata, ove non dichiarata incostituzionale,

imporrebbe il rigetto della domanda, poiché l'assicurata aveva

prestato la sua attività lavorativa in due distinti periodi, con

soluzione di continuità, in base a due rapporti di lavoro e non con

la "trasformazione" di un unico rapporto richiesta dalla legge: un

primo periodo a tempo pieno, anteriormente al 6 gennaio 1985, ed un

secondo, successivo, periodo a tempo parziale, iniziato prima e

cessato dopo la data suddetta.

2. - Si è costituito in giudizio l'INPS ed ha chiesto la

declaratoria di infondatezza della questione, osservando che la ratio

della norma denunciata, diretta a facilitare la trasformazione del

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, esclude la

rilevanza dei casi in cui - come in quello di specie - non vi sia

stata tale trasformazione.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque della

manifesta infondatezza della questione sotto il profilo,

rispettivamente, della non censurabilità di una norma sol perché

potrebbe dar luogo a trattamenti differenziati e della ragionevolezza

di una disciplina che, per la sua applicazione, esiga, nell'a'mbito

della discrezionalità propria del legislatore, la determinazione del

momento di passaggio da tempo pieno a tempo parziale.

4. - Nell'imminenza dell'udienza l'INPS ha depositato una memoria,

insistendo per la declaratoria di infondatezza della questione.

Secondo l'Istituto, la norma denunciata, attraverso la

neutralizzazione degli effetti previdenziali negativi connessi alla

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

e viceversa, intenderebbe agevolare la flessibilità del lavoro

nell'azienda, favorendo la possibilità di nuove assunzioni, in

attuazione del dichiarato obiettivo dello stesso d.-l. n. 726 del

1984, di sostenere ed incrementare i livelli occupazionali: la

diversità di tale ipotesi rispetto a quella di rapporti sorti e

cessati come rapporti di lavoro a tempo parziale, e perciò non

inquadrabili in una prospettiva di incremento dell'occupazione

aziendale, renderebbe ragione della specialità della disciplina

previdenziale in riferimento ad entrambi i parametri di

costituzionalità evocati dal giudice a quo. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 5, undicesimo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726,

convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a

sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), "nella parte in

cui non prevede che, per gli assicurati i quali abbiano svolto

periodi di lavoro a tempo parziale, in qualunque epoca ed anche senza

trasformazione di contratto, i periodi in questione non siano

calcolati proporzionalmente all'orario effettivamente svolto".

Secondo il rimettente, tale norma viola: a) l'art. 38, secondo

comma, della Costituzione perché "prevede una copertura

pensionistica non conforme a quanto la stessa legge richiede di

versare in costanza di attività lavorativa"; b) l'art. 3 Cost.,

sotto il doppio profilo della "manifesta irrazionalità" (poiché la

"disposizione può ridondare anche a carico dell'INPS, in caso di

trasformazione di rapporti di lavoro da part time a full time") e

della disparità di trattamento perché "tratta in modo uguale

situazioni disuguali (lavoratori che hanno lavorato per un quantum

diverso, eseguendo inoltre versamenti contributivi diversificati)".

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Il primo dei due distinti aspetti, in cui viene articolata

la censura d'illegittimità costituzionale, concerne l'a'mbito

d'applicabilità in senso orizzontale della denunciata norma. Secondo

il giudice a quo infatti, questa parla di "trasformazione del

rapporto da full time a part time e non si vede come il dato

letterale possa essere superato" per estenderlo anche ai rapporti non

"trasformati", cioè nati ed estinti come di lavoro a tempo parziale.

Il giudice a quo fondando l'esegesi della disposizione sul solo

elemento letterale, senza utilizzare gli altri strumenti ermeneutici

consentiti dall'ordinamento, in particolare quello storico e

logico-sistematico, ha omesso di verificare la possibilità di una

diversa interpretazione in senso conforme alla Costituzione. Esame,

quest'ultimo, tanto più doveroso in quanto, pur mancando un vero e

proprio diritto vivente sul punto, si riscontra tuttavia un ampio

orientamento della giurisprudenza e della dottrina a favore

dell'applicabilità della norma stessa anche ai rapporti di lavoro a

tempo parziale non trasformati, tanto da consentire il superamento

dei prospettati dubbi d'illegittimità costituzionale, secondo le

considerazioni qui di seguito esposte.

2.1.1. - Il d.-l. n. 726 del 1984, quale convertito nella legge n.

863 del 1984, ha il dichiarato obiettivo, desumibile dall'"argomento"

del titolo, di sostenere ed incrementare i livelli occupazionali. A

questo fine - secondo quanto emerge dai lavori preparatori,

segnatamente dalla relazione al disegno di legge di conversione -

esso, attraverso la regolamentazione sostanziale e previdenziale del

lavoro a tempo parziale, intende soddisfare una duplice esigenza:

quella personale di chi "ricerchi un'occupazione con orari più brevi

della durata normale della prestazione" ("anziani, invalidi,

handicappati, studenti, genitori con figli in tenera età") e quella

generale di "restituire elasticità al sistema produttivo".

Alla stregua di tale ratio legislatoris, è plausibile l'implicito

assunto del giudice a quo che la norma denunciata, siccome intesa a

favorire il rapporto di lavoro a tempo parziale, comporti un

trattamento pensionistico complessivamente più favorevole del

precedente. E, del resto, proprio in questa direzione si è

sviluppata la prassi amministrativa dell'Istituto previdenziale,

privilegiando, tra le varie opzioni interpretative (anche di segno

opposto), quella per cui la norma incide contemporaneamente e

correlativamente su entrambi i parametri del trattamento

pensionistico: sul computo dell'anzianità assicurativa, contraendola

in proporzione ai periodi di lavoro a tempo parziale, e sul calcolo

della retribuzione media pensionabile, delimitando in base a tale

"proporzionamento" il periodo di riferimento delle retribuzioni

cumulate, indicato dall'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,

nelle ultime 260 settimane di contribuzione.

2.1.2. - Codesto implicito assunto costituisce, all'evidenza, la

premessa da cui muove il rimettente per denunciare il conflitto tra

l'intento dichiarato del legislatore di agevolare il ricorso al

lavoro a tempo parziale in generale e la lettera dell'art. 5,

undicesimo comma, del d.-l. n. 726 del 1984, che sembra limitare il

menzionato computo proporzionale dell'anzianità assicurativa ai casi

di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e

viceversa.

Ma, come sopra accennato, parte considerevole della giurisprudenza

di merito e della dottrina nonché, successivamente all'ordinanza di

rimessione, la stessa Corte di legittimità, al fine di escludere

tale apparente limitazione, hanno valorizzato la ratio legis, desunta

dall'intero testo e dall'origine storica della legge, individuandola

nell'intento di agevolare anche sul piano previdenziale il modulo

lavorativo del tempo parziale. In questa prospettiva, è stato

persuasivamente osservato che una talmente chiara finalità della

normativa impone di leggere la denunciata norma come riferita anche

ma non solo al caso di trasformazione del rapporto: nel senso che il

legislatore, disciplinando una peculiare fattispecie, suscettibile di

creare dubbi per il permanere dell'unicità del rapporto lavorativo,

ha nel contempo fissato una regola valida per tutte le ipotesi di

rapporto a tempo parziale.

Il disegno del legislatore di "sostegno ed incremento dei livelli

occupazionali" attraverso il recupero di "flessibilità" del sistema

produttivo a séguito di una maggiore utilizzazione del lavoro a

tempo parziale, non può realizzarsi, infatti, se non eliminando i

più gravi effetti previdenziali negativi per l'assicurato, connessi

a tale modulo lavorativo: lo stesso articolo 5 prevede in proposito

la frazionabilità oraria del minimale retributivo giornaliero

imponibile ai fini previdenziali. Rispetto a tale ratio sarebbe

perciò palesemente irrazionale che uno dei principali ostacoli,

sotto l'aspetto della disciplina previdenziale, a stipulare contratti

di lavoro a tempo parziale (cioè il mancato "proporzionamento" del

periodo di riferimento retributivo all'orario di lavoro

effettivamente svolto) venisse eliminato dalla legge soltanto nei

casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o

viceversa, permanendo invece nei casi - non meno importanti, perché

altrettanto idonei a favorire la "flessibilità" dell'intero sistema

e l'incremento dell'occupazione in generale - di rapporti di lavoro

sin dall'inizio a tempo parziale e destinati a rimanere tali.

D'altronde, che il legislatore abbia avuto di mira la

"flessibilità" e l'occupazione nel loro complesso, e non

esclusivamente nell'a'mbito aziendale, è confermato dall'espressa

applicabilità della norma anche all'ipotesi di trasformazione del

rapporto da tempo parziale a tempo pieno. Donde l'inconsistenza della

tesi difensiva dell'INPS, secondo cui la norma denunciata

riguarderebbe solo le ipotesi di trasformazione del rapporto poiché

mirerebbe esclusivamente all'incremento del livello di occupazione

nelle singole aziende consentendo l'assunzione di altri lavoratori

per completare l'orario reso disponibile dalla trasformazione a tempo

parziale del rapporto.

2.1.3. - L'estensibilità della disciplina previdenziale dei

rapporti di lavoro trasformati ai rapporti non trasformati è dunque

fondata su argomentazioni plausibili, e si accorda con la strategia

del legislatore mirante a favorire la diffusione del rapporto di

lavoro a tempo parziale, sia nel lavoro privato (v., da ultimo, la

legge 5 febbraio 1999, n. 25, con delega al Governo per l'attuazione

della direttiva comunitaria del Consiglio del 15 dicembre 1997 n.

97/1981/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale),

sia nel pubblico impiego (per il quale, tra l'altro, sono state

fissate regole di "proporzionamento" ai fini previdenziali: artt. 7 e

8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554).

Non si vede allora perché il giudice a quo abbia respinto

aprioristicamente tale tesi, venendo così meno al dovere di

scegliere, fra le diverse possibili interpretazioni della norma da

applicare, quella risultante conforme ai principi costituzionali.

Tanto più, poi, che egli stesso osserva, nell'ordinanza di

rimessione, come la computabilità in misura proporzionale vada

operata ancorché la trasformazione del rapporto a tempo parziale sia

avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e,

giusta l'espressa previsione, soltanto per i periodi di lavoro

successivi: dati, questi, che insieme concorrono a rendere priva

d'alcun ragionevole motivo - secondo quanto anche la Corte di

cassazione ha rilevato - l'asserita non applicabilità della

denunciata norma ai rapporti di lavoro a tempo parziale sorti ed

estinti come tali.

2.2. - Il secondo aspetto della questione concerne l'applicabilità

in senso diacronico della denunciata norma. Ritiene, infatti, il

rimettente che questa violi entrambi i parametri come sopra evocati,

nel prevedere "la computabilità in misura proporzionale soltanto per

la parte di rapporto a tempo parziale (ancorché stipulato prima

dell'entrata in vigore della legge di conversione) che ha avuto

esecuzione successivamente al 6 gennaio 1985", giorno in cui è

entrata in vigore la legge stessa.

Al riguardo è sufficiente rammentare e ribadire quanto più volte

già affermato da questa Corte, che cioè rientra nella piena

discrezionalità legislativa fissare termini di decorrenza per

determinati effetti giuridici, anche nella materia previdenziale, col

solo limite generale della ragionevolezza e non arbitrarietà (v., ex

plurimis, sentenze nn. 417 del 1996, 127 del 1992, 440 del 1991, 171

del 1990). Limite certamente rispettato nella specie, non essendo

ravvisabile (né, del resto, avendo il rimettente offerto specifiche

indicazioni in proposito) alcun elemento di arbitrio o di

irrazionalità nella scelta del legislatore di fissare il giorno

dell'entrata in vigore della norma di maggior favore, quale data di

riferimento per i periodi di lavoro assoggettabili al nuovo regime

previdenziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 5, undicesimo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726,

convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a

sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal

pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari