Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,

della legge della regione siciliana approvata il 25 ottobre 1994

dall'Assemblea regionale, recante: "Interventi urgenti nel settore

del diritto allo studio universitario", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la regione siciliana notificato il 2

novembre 1994, depositato in cancelleria il 9 novembre 1994 ed

iscritto al n. 82 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente e

gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato il

Commissario dello Stato per la regione siciliana ha promosso

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 ottobre

1994, che disciplina interventi urgenti nel settore del diritto allo

studio universitario. Il ricorrente denuncia la violazione degli

artt. 3 e 34 della Costituzione e dell'art. 17, lettera d), dello

Statuto speciale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio

1946, n. 455), in relazione all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991,

n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) ed all'art. 3,

comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13

aprile 1994 (Uniformità di trattamento per il diritto allo studio

universitario).

La disposizione sottoposta a verifica di legittimità

costituzionale autorizza l'Assessore regionale per i beni culturali

ed ambientali e per la pubblica istruzione a derogare, per l'anno

accademico 1994-1995, ai criteri di formulazione delle graduatorie

dei benefici e dei servizi relativi al diritto agli studi

universitari stabiliti dall'art. 3, comma 3, del d.P.C.M. 13 aprile

1994, emanato in esecuzione dell'art. 4 della legge n. 390 del 1991.

Il Commissario dello Stato premette che la regione siciliana ha

competenza legislativa in materia di istruzione universitaria entro i

limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la

legislazione dello Stato (art. 17, lettera d, dello Statuto e

relative norme di attuazione, emanate con d.P.R. 14 maggio 1985, n.

246), ma ritiene che la disposizione denunciata non rispetti tali

limiti e sia in contrasto con il principio di eguaglianza nella

tutela del diritto allo studio (artt. 3 e 34 della Costituzione).

La disposizione denunciata conferirebbe all'Assessore regionale

competente una delega in bianco, con il potere di derogare ai criteri

dettati a livello nazionale per disciplinare l'uniformità di

trattamento nel godimento di servizi e provvidenze inerenti al

diritto allo studio. Ne deriverebbe una disparità di trattamento

degli studenti universitari siciliani rispetto a quelli di altre

regioni: chi è in possesso dei requisiti di merito e di reddito

richiesti dalla normativa statale potrebbe essere escluso dalle

provvidenze per effetto dei diversi criteri determinati dalla

disciplina regionale. La competenza legislativa regionale,

concorrente in materia di istruzione universitaria, non consentirebbe

inoltre di autorizzare, senza prefissare alcun criterio o limite,

deroghe a fonti normative secondarie statali attuative di uno

specifico dettato legislativo, in modo da eludere il contenuto di

quest'ultimo.

La possibilità che nella regione si adottino criteri di selezione

dei beneficiari difformi o contrastanti con quelli fissati dall'art.

3 del d.P.C.M. 13 aprile 1994, secondo il quale è determinante il

merito, prefigura, ad avviso del Commissario dello Stato, un

contrasto con l'art. 34 della Costituzione, se la valutazione delle

condizioni economiche superi quella del merito.

2. - Si è costituita in giudizio la regione siciliana, chiedendo

che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non

fondata.

La disciplina dettata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale

contestata è compresa nella materia dell'istruzione universitaria,

nella quale la regione ha competenza concorrente (art. 17, lettera d,

dello Statuto) per soddisfare condizioni particolari ed interessi

propri. Queste particolari finalità sarebbero state perseguite dal

legislatore regionale per ricondurre ad equità i criteri enunciati

dal d.P.C.M. 13 aprile 1994, che, privilegiando il merito

nell'accesso ai servizi ed alle provvidenze previste dalle norme sul

diritto allo studio, penalizza eccessivamente l'aspetto economico,

particolarmente rilevante in rapporto alle particolari condizioni

dell'economia isolana. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la norma

approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 ottobre 1994 che,

disponendo interventi urgenti nel settore del diritto allo studio

universitario, autorizza l'Assessore per la pubblica istruzione a

derogare, per l'anno accademico 1994-1995, ai criteri di formulazione

delle graduatorie previsti dal decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 13 aprile 1994 (emanato in esecuzione dell'art. 4 della

legge 2 dicembre 1991, n. 390), per l'accesso ai servizi ed alle

provvidenze non destinati alla generalità degli studenti.

Il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha promosso

questione di legittimità costituzionale in via principale ritenendo

che questa disposizione sia in contrasto con gli artt. 3 e 34 della

Costituzione e violi l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e

l'art. 3, comma 3, del d.P.C.M. 13 aprile 1994, in relazione ai

limiti posti al legislatore siciliano dall'art. 17, lettera d), dello

Statuto speciale. L'ampia facoltà, concessa all'Assessore regionale,

di derogare ai criteri posti dalla legislazione statale e dalle

relative norme di attuazione per assicurare l'uniformità di

trattamento nel godimento di servizi e provvidenze inerenti al

diritto allo studio determinerebbe diseguaglianze nell'esercizio di

tale diritto, tutelato dall'art. 34 della Costituzione. La

disposizione statutaria, che attribuisce alla regione la competenza

in materia di istruzione media ed universitaria entro i limiti dei

principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello

Stato, sarebbe violata, perché la norma impugnata consentirebbe,

senza prefissare alcun criterio o limite, di eludere una specifica

disciplina legislativa statale attraverso la deroga alle fonti

normative secondarie che la attuano.

2. - La questione non è fondata.

La competenza della regione siciliana in materia di assistenza

universitaria trova fondamento nell'art. 17, lettera d), dello

Statuto e nelle relative norme di attuazione (d.P.R. 14 maggio 1985,

n. 246), e deve essere esercitata nei limiti dei principi generali

cui si informa la legislazione dello Stato.

Nello specifico settore dell'accesso all'istruzione superiore e

degli interventi destinati a garantire ai capaci e meritevoli, anche

se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli

studi, i principi fondamentali per gli interventi dello Stato, delle

regioni e delle Università sono fissati dalla legge n. 390 del 1991

che, intendendo espressamente costituire attuazione degli artt. 3 e

34 della Costituzione, detta norme sul diritto agli studi

universitari.

La disposizione approvata dall'Assemblea regionale siciliana non

prevede né consente deroghe ai principi espressi da questa legge,

che rimangono vincolanti anche per gli atti che l'Assessore regionale

competente dovesse adottare, ma consente adattamenti nel

bilanciamento dei criteri di determinazione del merito e delle

condizioni economiche, fissati dal d.P.C.M. 13 aprile 1994 per la

formazione delle graduatorie di coloro che hanno titolo all'accesso

ai servizi ed alle provvidenze non destinati alla generalità degli

studenti.

Il provvedimento dell'Assessore regionale competente, che

eventualmente si discosti dai criteri fissati nella normativa statale

secondaria, non rimane quindi privo di limiti e vincoli, dovendo

sempre ispirarsi ai principi delle norme sul diritto agli studi

universitari espressi dalla legge n. 390 del 1991, alla cui

osservanza è tenuto.

La disposizione denunciata non eccede pertanto l'ambito delle

competenze regionali né contrasta con la norma costituzionale di

eguaglianza e con la tutela dei capaci e meritevoli nell'accesso agli

studi universitari, principi questi ai quali si dovrà uniformare

anche l'atto rimesso all'Assessore regionale competente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 1, della legge della regione siciliana approvata

dall'Assemblea regionale il 25 ottobre 1994, recante: "Interventi

urgenti nel settore del diritto allo studio universitario", promossa,

in riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 17, lettera d),

dello Statuto speciale della regione siciliana, dal Commissario dello

Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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